CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 20274/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SVIZZERA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con l'unico motivo proposto si deduce, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il vizio di motivazione, lamentando il rigetto di censure di appello e la mancanza di motivazione a supporto di esso. I ricorsi sono inammissibili atteso che, proposti in questi termini ovvero senza ,una analitipa analisi dei passaggi 01,1_ n.‹. K. motivazionali e delle ragioni dei loroFviziy'sulla base di esplicite illustrazioni in fatto e diritto, essi risultano generici. Dunque essi si articolano solo nella non specifica deduzione di mancata considerazione delle censure difensive, non meglio illustrate; tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della 6ssa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ússa delle ammende. Così deciso in Roma il 17.01.2025.