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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07496/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma, che aveva disposto l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anno uno, già applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicato con sentenza, divenuta irrevocabile, emessa il 30 giugno 2015.

2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze con le quali denunzia violazione di legge e vizi della motivazione.

Deduce che la pericolosità sociale è stata ritenuta attuale, e pertanto idonea all'applicazione della misura di sicurezza in precedenza disposta, in assenza delle dovute verifiche, posto che si è semplicemente fatto riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., ignorandosi così la risalenza dei fatti al 2013, il comportamento successivo del ricorrente (durante e dopo la carcerazione) e i rilievi difensivi che avevano negato la possibilità di individuare il condannato come il cugino del capo cosca citato nelle informazioni di polizia. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.

2. In materia di misure di sicurezza, l'accertamento della pericolosità sociale implica un motivato giudizio prognostico in ordine alla commissione di nuovi reati, attraverso la valutazione della personalità e della capacità criminale del condannato, nonché di ogni altro elemento elencato nel testo dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 24725 del 27/5/2008, Nocerino, Rv. 240808).

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che al fine di accertare l'attualità delle pericolosità del condannato, nel momento in cui deve essere applicata una misura di sicurezza disposta in sede di condanna, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento serbato durante l'espiazione della pena, quale risultante dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018 dep. 2019, Morreale, Rv. 274918 Sez. 1, n. 24179 del 19/5/2010, Coniglione, Rv. 247986).

Tale verifica dell'attualità della pericolosità va svolta dal magistrato di sorveglianza anche quando si tratta di dare esecuzione alla misura di sicurezza disposta a seguito di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen.

Tuttavia, in tali ipotesi occorre considerare che l'accertamento del reato comporta l'individuazione di un patto sociale contratto con un'associazione che, già per le caratteristiche del metodo mafioso che la contraddistinguono, manifesta relazioni, con un'ampia platea di associati, tendenzialmente stabili nel tempo e proiettate verso i fini illeciti del sodalizio, sicché le valutazioni in ordine all'attualità della pericolosità non possono trascurare tale base della prognosi, ma debbono verificarne al momento la validità quale rilevante indicatore.

Tenendo presente quanto sopra, anche al tal riguardo possono valere alcuni criteri direttivi considerati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di misure di prevenzione ai fini di verifica dell'attualità della pericolosità qualificata dall'appartenenza all'associazione di tipo mafioso, secondo cui possono in proposito rilevare il livello del coinvolgimento del partecipe nella pregressa attività del gruppo criminoso, la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa e la manifestazione da parte del soggetto di cui sopra, durante il tempo trascorso dall'accertamento della condotta, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise.

Tali ultimi accertamenti debbono riguardare anche la condotta tenuta in carcere laddove effettivamente significativa, e risultano tanto più necessari quando la data di accertamento del reato sia particolarmente lontana nel tempo.

3. La motivazione della decisione impugnata non dà conto di tali verifiche.

A fronte dell'accertamento in sede di condanna di una condotta partecipativa che, secondo quanto indicato nel provvedimento, si arrestava a febbraio 2013, il Tribunale si è limitato a descrivere le specifiche caratteristiche del programma mafioso del sodalizio e a fare cenno alle connotazioni familistiche dello stesso, senza così dare contezza dell'apprezzamento del ruolo concretamente svolto dal ricorrente.

La motivazione, per altro verso, non esprime valutazioni in ordine al comportamento in seguito tenuto da [OSCURATO:PERSONA], fermandosi a far riferimento alla sua buona condotta carceraria, all'ostatività del titolo alla concessione di benefici diversi da quello della liberazione anticipata e alla mancanza di qualsiasi condotta collaborativa, senza specificare quale genere di risposte si considerino.

La motivazione, inoltre, cita genericamente informative di polizia indicando altrettanto genericamente che riferirebbero all'attuale inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omonima cosca e alla sua commissione di diversi reati.

In tal modo neppure è possibile avere contezza dell'epoca delle notizie prese in considerazione.

Infine, il Tribunale non mostra di verificare, sia pure attraverso il semplice riscontro degli atti a disposizione, la fondatezza o meno dei rilievi dedotti con l'appello secondo cui le informazioni acquisite sarebbero inficiate da un errore di persona.

4. Deve, pertanto, concludersi che la motivazione adottata non sfugge alle censure mosse con il ricorso.

Ne deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così deciso il 19 genn

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di ROMAudita la relazione svolta dai consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Olio, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Roma, che aveva disposto l'esecuzione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anno uno, già applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a seguito di condanna per il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. giudicato con sentenza, divenuta irrevocabile, emessa il 30 giugno 2015. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, muovendo doglianze con le quali denunzia violazione di legge e vizi della motivazione. Deduce che la pericolosità sociale è stata ritenuta attuale, e pertanto idonea all'applicazione della misura di sicurezza in precedenza disposta, in assenza delle dovute verifiche, posto che si è semplicemente fatto riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 416 -bis cod. pen., ignorandosi così la risalenza dei fatti al 2013, il comportamento successivo del ricorrente (durante e dopo la carcerazione) e i rilievi difensivi che avevano negato la possibilità di individuare il condannato come il cugino del capo cosca citato nelle informazioni di polizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. In materia di misure di sicurezza, l'accertamento della pericolosità sociale implica un motivato giudizio prognostico in ordine alla commissione di nuovi reati, attraverso la valutazione della personalità e della capacità criminale del condannato, nonché di ogni altro elemento elencato nel testo dell'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 24725 del 27/5/2008, Nocerino, Rv. 240808). In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha sottolineato che al fine di accertare l'attualità delle pericolosità del condannato, nel momento in cui deve essere applicata una misura di sicurezza disposta in sede di condanna, il giudice deve tenere conto non solo della gravità del fatto reato, ma anche dei fatti successivi, come il comportamento serbato durante l'espiazione della pena, quale risultante dalle relazioni comportamentali e dall'eventuale concessione di benefici penitenziari o processuali (Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018 dep. 2019, Morreale, Rv. 274918 Sez. 1, n. 24179 del 19/5/2010, Coniglione, Rv. 247986). Tale verifica dell'attualità della pericolosità va svolta dal magistrato di sorveglianza anche quando si tratta di dare esecuzione alla misura di sicurezza disposta a seguito di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Tuttavia, in tali ipotesi occorre considerare che l'accertamento del reato comporta l'individuazione di un patto sociale contratto con un'associazione che, già per le caratteristiche del metodo mafioso che la contraddistinguono, manifesta relazioni, con un'ampia platea di associati, tendenzialmente stabili nel tempo e proiettate verso i fini illeciti del sodalizio, sicché le valutazioni in ordine all'attualità della pericolosità non possono trascurare tale base della prognosi, ma debbono verificarne al momento la validità quale rilevante indicatore. Tenendo presente quanto sopra, anche al tal riguardo possono valere alcuni criteri direttivi considerati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di misure di prevenzione ai fini di verifica dell'attualità della pericolosità qualificata dall'appartenenza all'associazione di tipo mafioso, secondo cui possono in proposito rilevare il livello del coinvolgimento del partecipe nella pregressa attività del gruppo criminoso, la tendenza del gruppo di riferimento a mantenere intatta la sua capacità operativa e la manifestazione da parte del soggetto di cui sopra, durante il tempo trascorso dall'accertamento della condotta, di comportamenti denotanti l'abbandono delle logiche criminali in precedenza condivise. Tali ultimi accertamenti debbono riguardare anche la condotta tenuta in carcere laddove effettivamente significativa, e risultano tanto più necessari quando la data di accertamento del reato sia particolarmente lontana nel tempo. 3. La motivazione della decisione impugnata non dà conto di tali verifiche. A fronte dell'accertamento in sede di condanna di una condotta partecipativa che, secondo quanto indicato nel provvedimento, si arrestava a febbraio 2013, il Tribunale si è limitato a descrivere le specifiche caratteristiche del programma mafioso del sodalizio e a fare cenno alle connotazioni familistiche dello stesso, senza così dare contezza dell'apprezzamento del ruolo concretamente svolto dal ricorrente. La motivazione, per altro verso, non esprime valutazioni in ordine al comportamento in seguito tenuto da [OSCURATO:PERSONA], fermandosi a far riferimento alla sua buona condotta carceraria, all'ostatività del titolo alla concessione di benefici diversi da quello della liberazione anticipata e alla mancanza di qualsiasi condotta collaborativa, senza specificare quale genere di risposte si considerino. La motivazione, inoltre, cita genericamente informative di polizia indicando altrettanto genericamente che riferirebbero all'attuale inserimento di [OSCURATO:PERSONA] nell'omonima cosca e alla sua commissione di diversi reati. In tal modo neppure è possibile avere contezza dell'epoca delle notizie prese in considerazione. Infine, il Tribunale non mostra di verificare, sia pure attraverso il semplice riscontro degli atti a disposizione, la fondatezza o meno dei rilievi dedotti con l'appello secondo cui le informazioni acquisite sarebbero inficiate da un errore di persona. 4. Deve, pertanto, concludersi che la motivazione adottata non sfugge alle censure mosse con il ricorso. Ne deriva l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso il 19 genn
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