CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23874/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che [OSCURATO:PERSONA], a dispetto di quanto adombrato in ricorso, risulta avere rinunciato, nel corso del giudizio di appello, a tutti i motivi di impugnazione afferenti alla sua responsabilità in ordine ai reati oggetto di addebito, onde la Corte di appello, correttamente, ha circoscritto la propria indagine ai temi concernenti il trattamento sanzionatorío; rilevato che i giudici di merito hanno spiegato, in termini logicamente e giuridicamente ineccepibili, che il diniego delle circostanze attenuanti generiche discende dalla concreta inidoneità della scelta processuale dell'imputato, intervenuta a fronte di un quadro probatorio compiutamente definito, ad attestare la sua resipiscenza o, comunque, la positiva evoluzione della sua personalità post delictum, oltre che dalla gravità dell'episodio criminoso del quale egli è stato protagonista, espressivo di freddezza e determinazione criminale, e dalle peculiari modalità di commissione dei reati, sintomatiche di intensità del dolo e dell'inserimento di Miucci in più vasti ambienti delinquenziali; che, a fronte di un percorso argomentatívo pienamente rispettoso dei canoni che presiedono all'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. e, in specie, del principio secondo cui «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), il ricorrente oppone obiezioni di tangibile ed assoluta genericità vertenti su profili — quali la giovane età, la personale partecipazione al processo, l'opzione per il rito abbreviato, la quasi integrale rinuncia ai motivi di appello — del tutto inidonei a consentire l'intervento censorio del giudice di legittimità; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.