CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 17910/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della Corte di appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Venezia confermava la decisione emessa dal Tribunale di Verona all'esito di giudizio abbreviato, condizionato al deposito di una consulenza della difesa e all'esame del teste di p.g., e appellata dall'imputato, la quale aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 con riferimento all'omessa dichiarazione ai fini Ires per l'anno 2012; il Tribunale, inoltre, assolveva l'imputato per l'omessa dichiarazione ai fini iva con riguardo alle annualità 2012 e 2013 e ai fini Ires con riguardo all'annualità 2013, essendo le imposte evase inferiori alla soglia di punibilità. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico composito motivo con cui lamenta il vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità. Assume il difensore che la motivazione, laddove ha ritenuto non deducibile l'invocata deduzione attesa l'assenza di personale presso la sede della società al momento dell'accesso della G.d.F. nel febbraio 2015, è illogica, in quanto: il periodo di imposta risaliva a tre anni prima; dalla consulenza tecnica emerge come l'assenza di personale fosse una conseguenza del graduale impoverimento strutturale della società, poi fallita; il m.11o Baldissara ha riferito della variabilità, di anno in anno, del numero dei dipendenti di un'impresa. Il difensore, inoltre, censura l'illogicità della motivazione, laddove ha ritenuto non concedibile l'invoca deduzione dei "costi occulti" sul rilievo che nel bilancio 2012 non risultano annotate voci e poste atte a provare l'effettività delle spese relative alla manodopera, perché essi non potevano, né avrebbero potuto a priori risultare annotati nel bilancio del 2012; in ogni caso, le non ridotte dimensioni dell'impresa, l'attività svolta e il volume di affari, come risultano dalla relazione tecnica, presuppongono la presenza di personale qualificato. Ad avviso del difensore, la Corte di merito avrebbe inoltre travisato la consulenza tecnica del prof. Matteuzzi, laddove ha ritenuto che le relative conclusioni sono fondate su parametri e criteri del tutto ipotetici, in quanto essa fa riferimento a incontrovertibili dati contabili relativi agli anni 2000-2011, in relazione ai quali la Corte di merito ha omesso di misurarsi criticamente. Infine, si deduce l'erronea applicazione della legge penale, non avendo la Corte di merito fatto corretta applicazione dei principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, puntualmente indicate, in tema di valutazione dei "costi occulti", non essendosi confrontata con le allegazioni fattuali e con i precisi elementi di prova su cui era fondata l'istanza di riconoscimento dei costi "a nero". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché è generico e perché reitera censura che la Corte di merito, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato con motivazione immune da profili di illogicità manifeste e da violazioni della legge penale. 2. Secondo quanto accertato dai giudici di merito - e nemmeno oggetto di contestazione - la [OSCURATO:SOCIETA]. non presentò le dichiarazioni fiscali con riferimento agli anni 2012 e 2013; posto che, in sede di verifica, la parte non fu in grado dt esibire le scritture contabili obbligatorie, la base imponibile fu calcolata unicamente sulla base delle fatture attive e passive, essendo l'unica documentazione contabile rinvenuta, sulla cui scorta, quanto al 2012, l'imponibile è stato determinato in 514.894,46 euro, i costi sono stati riconosciuti in 321.552,48 euro, e conseguentemente l'Ires evasa è stata calcolata in 53.169,04 euro. 3. Ciò posto, si rammenta che, in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare dell'imposta evasa, deve effettuare una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla legislazione fiscale per quantificare l'imponibile, risente delle limitazioni derivanti dalla diversa finalità dell'accertamento penale, con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza, quanto meno, di allegazioni fattuali, da cui desumere la certezza o, comunque, il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, dep. 02/10/2019, Tirozzi, Rv. 277120; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, dep. 28/02/2019, Holz, Rv. 275856; Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015, dep. 15/09/2015, Granata, Rv, 265160). 4. Nel caso in esame, la Corte d'appello si è attenuta vprincipio ora richiamato, in quanto - premesso che, come si è detto, sulla base delle fatture i costi sono stati determinati in circa 321.000 euro - ha osservato che i criteri utilizzati dal consulente sono del tutto ipotetici, non trovando alcun riscontro fattuale nella documentazione rinvenuta, e considerando che, in sede di verifica, non vi erano dipendenti - essendo presenti solo i soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - e che la parte non ha prodotto né i documenti attestanti il pagamento delle retribuzioni al personale dipendente, né i contratti di assunzione, a logica conferma dell'assenza di personale e, quindi, dell'assenza dei relativi costi. 5. Sotto altro profilo, si osserva che il ricorso sconta profili di genericità: a fronte del calcolo operato dai giudici di merito, secondo cui i costi desumibili dalle fatture sono pari a circa 321.000 euro, il ricorrente avrebbe individua& specifici elementi, tali da dimostrare che, seguendo un diverso conteggio - che il ricorrente nemmeno indica - l'imposta evasa sarebbe stata infehore alla soglia di punibilità. Ma di ciò non vi è traccia nel ricorso. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis