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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 gennaio 2023

Cassazione n. 00348/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023Data pubblicazione 10/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente* CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5411/2021 * proposto da* * * * domiciliate exlege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTEdi CASSAZIONE rappresentate e difese dall avvocato * * * come da procura speciale in atti. ricorrenticontroPROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO SALERNO intimatoe contro* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023rappresentata e difesa dall avvocato * *Data pubblicazione 10/01/2023 * come da procura speciale in atti. controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO SALERNO n.875/2020 depositata il 06/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dalConsigliere * *RITENUTO CHE1.

Con atto di citazione notificato il 20 marzo 2009 ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 maggio 1962 convenne in giudizio* * e * * eredi testamentarie di* * chiedendo che venisse accertata la propria qualitàdi erede del de cuius e che venisse ricostruita ex art.556 cod.civ.mediante collazione la massa di tutti beni appartenuti a ** lamentando la lesione dei propri diritti e chiedendo lacondanna alle restituzioni.All uopo premise di essere stata adottata da * *[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1922 in data 30 novembre 1963 che questigià vedovo nel 1981 aveva contratto matrimonio con ** da cui era nata la figlia * * che ** deceduto in data 15 giugno 2006 aveva disposto dellanuda proprietà di tutti i suoi beni in favore della figlia ** e dell usufrutto in favore della moglie ** con testamento olografo registrato il 20 settembre 2006.Le convenute contestarono la qualità di erede dell attriceproponendo in via riconvenzionale l azione per la declaratoria dinullità del decreto di adozione emesso dalla Corte di appello di Napoliil 30 novembre 1963 per difetto di età dell adottante ** come richiesto dalla normativa all epoca vigente eriferirono di comportamenti ostili di * * nei confrontidi * * il quale ne aveva lamentato l indegnità.2 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023* che previo accertamento delle liberalità ricevute *Data pubblicazione 10/01/2023* fosse condannata a restituire l equivalente monetario allamassa e dedussero che l atto di compravendita stipulato tra l attricee * * in data 7 novembre 1980 dissimulava unadonazione all esito del cui accertamento i beni dovevano essereacquisiti all asse ereditario.Il Tribunale di Salerno rigettò tutte le domande principali ericonvenzionali e compensò le spese di lite.La Corte di appello salernitana respinti gli appelli principale edincidentale ha confermato la prima decisione.* * ed * * ricorrono percassazione con tre mezzi. * * replica concontroricorso e ricorso incidentale con tre mezzi.CONSIDERATO CHE2.1.1.

Il ricorso principale proposto da * *ed * * è svolto per i seguenti motiviI Violazione e falsa applicazione degli artt.291 e ss. cod.civ.vigenti alla data del decreto di adozione 30 novembre 1963 peravere la Corte di appello affermato che l impugnazione del decretodi adozione per nullità dello stesso era inammissibile applicando unanormativa la legge n.431/1967 introdotta in epoca successivaall emanazione del decreto di adozione di cui si discute.II * della sentenza per omessa pronuncia da parte delgiudice di appello sul motivo di appello vertente sulla circostanza difatto costituita dalla sussistenza di un presupposto processuale difetto di capacità processuale in ordine all istanza di adozioneproposta da * * in quanto lo stesso all epoca nonaveva compiuto il cinquantesimo anno requisito essenziale perproporre la domanda di adozione.III * esame di un fatto storico decisivo che ha formatooggetto di discussione tra le parti costituito dalla circostanza chel adottante non aveva compiuto l età necessaria per poter adottare.3 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/20232.1.2.

La Corte di appello nel respingere il loro gravame haData pubblicazione 10/01/2023ritenuto inammissibile la domanda di nullità del decreto di adozioneemanato nel 1963 in considerazione del carattere decisorio e perl idoneità al giudicato del decreto stesso che attribuisce al minorein modo irrevocabile ed irretrattabile lo stato di figlio legittimo degliadottanti rimarcando che il decreto «non è contestabile se non nelleforme di legge e non con ordinaria azione di nullità» fol.8 della sent.imp. .2.1.3.

Nel complesso le ricorrenti sostengono con riferimentoalla risalente disciplina codicistica applicabile al caso in esame cheil procedimento di adozione aveva natura “concessoria” e non“giurisdizionale” perché veniva pronunciato senza esprimere i motiviera privo dei caratteri della decisorietà e definitività e quindiall epoca non ricorribile in Cassazione e non era suscettibile dipassare in giudicato ne deducono che il decreto di adozione inesame non era soggetto al principio dell assorbimento dei motivi dinullità in motivi di gravame mentre doveva ritenersi esperibile inogni tempo l azione di nullità per vizio del provvedimento stesso odel procedimento ove emesso in deroga ai requisiti richiesti primomotivo .* quanto alla nullità che intendevano far valere lericorrenti assumono di avere chiesto dichiararsi la nullità del decretodi adozione per difetto dell età dell adottante che all epoca nonaveva ancora compiuto il cinquantesimo anno di età requisito – aloro parere da ritenersi essenziale – la cui mancanza avrebbecomportato un insanabile difetto di capacità processualedell adottante – e si dolgono che la Corte di appello abbia omesso dipronunciarsi sul punto e/o di valutare detto fatto storico decisivo.2.2.1.

Il ricorso principale è in parte inammissibile ed in parteinfondato.Sul piano logico/giuridico va esaminato con priorità il terzomotivo che risulta infondato.4 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/20222.2.2.

É opportuno rammentare che ratione temporis il decretoNumero di raccolta generale 348/2023adottivo in esame è stato emesso nel 1963 e rimane regolDaattao p udbbelicgalziio ne 10/01/2023artt.291 e ss. del codice civile nel testo anteriore alle modificheapportate dalla legge n. 431 del 5 giugno 1967 e ovviamente dallesuccessive riforme all istituto dell adozione del minore di età.2.2.3.

Secondo la disciplina codicistica dell adozione di minore dietà all epoca vigente « 1 L adozione è permessa alle persone chenon hanno discendenti legittimi o legittimati che hanno compiuto icinquanta anni e che superano almeno di diciotto anni l età di coloroche essi intendono adottare. 2 * eccezionali circostanze loconsigliano la corte di appello può autorizzare l adozione sel adottante ha raggiunto almeno l età di anni quaranta e se ladifferenza di età tra l adottante e l adottando è di almeno sedicianni.» art.291 cod.civ. il decreto di adozione era di competenzadella Corte di appello che lo pronunziava in camera di consiglio senzaesplicitare i motivi mediante la formula «si fa luogo o non si faluogo all adozione» art.313 cod.civ. il decreto produceva i suoieffetti dalla data di emissione e l adozione poteva essere revocata inlimitati casi espressamente previsti ai sensi dell art.305 cod.civ. ess. solo su istanza dell adottante o dell adottato o su richiesta delPubblico Ministero per ragioni di buon costume e gli effettidell adozione cessavano dal momento del passaggio in giudicatodella sentenza di revoca art. 309 cod.civ. .* originaria Relazione al * civile nella parte relativa alleforme di adozione n.165 era puntualizzato che nella previsione delcodificatore era il decreto dell * giudiziaria a costituirel adozione e sempre ivi era detto che «non si è creduto di accoglierela proposta di ammettere il ricorso per Cassazione contro ilprovvedimento della Corte di appello che faccia luogo all adozioneconsiderandosi che nel caso di violazione di legge il rapporto diadozione potrà farsi dichiarare nullo da chi vi abbia interesse ingiudizio ordinario».5 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/20232.2.4.

Orbene rimarcando che non è vincolante per l interpreteData pubblicazione 10/01/2023 v. in proposito * n.12556/2012 l affermazione contenuta nellaRelazione al codice civile – sottolineata dalle ricorrenti secondo laquale i motivi di invalidità sostanziale del rapporto di adozionepotrebbero essere fatti valere in un giudizio ordinario diimpugnazione negoziale e che nell economia della presentedecisione questa Corte deve limitare la sua valutazione ai problemidirettamente conducenti alla soluzione della particolarecontroversia va osservato che la disciplina invocata conferma – enon smentisce – la decisione impugnata.2.2.5.

É decisivo osservare che la contestazione formulata conil terzo motivo è infondata perché – contrariamente a quantoassumono le ricorrenti – proprio alla luce del quadro normativo primarichiamato la corte di appello poteva «autorizzare l adozione sel adottante ha raggiunto almeno l età di anni quaranta e se ladifferenza di età tra l adottante e l adottando è di almeno sedicianni» art.291 cod.civ. ed il decreto non doveva esplicitare i motividell autorizzazione se non con la dicitura “si fa luogo all adozione”nel caso di specie come è rilevabile ex actis senza che ciò sia statocontestato ricorreva questa circostanza la minore adottanda avevadiciotto mesi di età e l adottante aveva quarantuno anni ed ildecreto dispose il “si fa luogo all adozione” come risulta dallatrascrizione del decreto di adozione fol. 5 del ric. .Pertanto il motivo risulta infondato non palesandosi alla lucedella disciplina applicabile la decisività del fatto dedotto dallericorrenti circa l età dell adottante inferiore ad anni cinquanta e nonessendo stata illustrata sotto altri profili la necessaria decisività ditale circostanza di fatto e la sua idoneità ad integrare il viziomotivazionale dedotto ex art.360 primo comma n.5 cod.proc.civ.2.2.6.

Ne consegue che il primo motivo così come il secondorisultano inammissibili in quanto pongono – errando comenecessario presupposto della loro prospettazione la essenzialità del6 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023requisito del compimento del cinquantesimo anno di età per far luogoData pubblicazione 10/01/2023all adozione.2.2.7. * così assorbite anche tutte le questioni circa ilcarattere decisorio o meno del decreto di adozione previsto dallegislatore del 1942 ed il possibile esercizio dell actio nullitatis.È pur tuttavia opportuno rammentare che già la più risalentegiurisprudenza di legittimità formatasi in relazione a questo istitutoaveva avuto modo di affermare che non ogni mancanza oimperfezione degli elementi previsti dalla legge per l adozioneimportava la nullità e tanto meno l inesistenza dell adozione stessa * n.2520/1975 * it. 1975 I 1939 e ss. e che potevaparlarsi di nullità assoluta «quando l adozione sia stata pronunziatasenza l osservanza delle condizioni essenziali che la legge ponequanto alla sostanza e quanto alla forma per la sua stessa esistenzagiuridica» * n.98/1957 * it. 1957 I 565 e ss. condizionitra le quali certamente non rientra il raggiungimento delcinquantesimo anno di età da parte dell adottante trattandosi dicondizione espressamente derogabile ex lege nei sensi primaricordati senza necessità di motivazione ad hoc.3.1.

Il ricorso incidentale è svolto per i seguenti motiviI * costituzionale della legge n.98/2013 artt. da 62 a72 di conversione con modificazione del d.l. n.69/2013 in relazioneagli artt.3 25 primo comma 106 secondo comma * econseguente nullità della sentenza per vizio di costituzione delGiudice ex art.158 cod.proc.civ.

La ricorrente incidentale deduce chela formazione del Collegio di appello costituito da due magistratitogati e da un consigliere ausiliario designato quale estensore dellasentenza era causa di nullità della sentenza.II Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 *violazione dell art.12 delle disp. prel cod.civ. degli artt. 533. 553554 556 557 558 e 2697 cod.civ. nonché degli artt. 115 113 e116 cod.proc.civ. nonché omessa insufficiente o contraddittoria7 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022motivazione e/o valutazione circa un punto decisivo dellaNumero di raccolta generale 348/2023controversia.

Data pubblicazione 10/01/2023La ricorrente sostiene che i il giudice territoriale avrebbeerroneamente interpretato la domanda attrice qualificandola come“azione di riduzione” ex art.553 cod.civ. laddove invece era daqualificarsi come petitio hereditatis ex art.533 cod.civ. ii il giudiceterritoriale avrebbe errato nel momento in cui aveva onerato la parteistante della prova della titolarità dei beni del de cuius laddove illegislatore non disciplina la prova in entrambe le azioni. *inoltre l omessa valutazione delle visure catastali delle dichiarazionidi successione nonché della consulenza tecnica di parte attidepositati in atti ai fini della ricostruzione dell asse ereditario e delladeterminazione del suo valore.III Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 *violazione dell art.12 delle disp. prel. cod.civ. degli artt. 533. 553554 556 557 558 e 2697 cod.civ. nonché degli artt. 115 113 e116 cod.proc.civ. nonché omessa insufficiente o contraddittoriamotivazione e/o valutazione circa un punto decisivo dellacontroversia * totalmente pretermesso.Secondo la ricorrente incidentale il giudice territoriale puravendo accertato trattarsi di legittimario totalmente pretermessoaveva poi erroneamente violato e/o interpretato l art.2697 cod.civ.onerando questi della prova che il legislatore prevede solo per illegittimario leso.3.2.1.

Il primo motivo è infondato.3.2.2.

Va ricordato che «A seguito della sentenza della Corte* n. 41 del 2021 che ha dichiarato l illegittimità costituzionale diquelle disposizioni contenute nel d.l. n. 69 del 2013 conv. conmodif. nella l. n. 98 del 2013 che conferiscono al giudice ausiliariodi appello lo status di componente dei collegi nelle sezioni dellecorti di appello queste ultime potranno legittimamente continuaread avvalersi dei giudici ausiliari fino a quando entro la data del8 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/202331/10/2025 si perverrà ad una riforma complessiva dellaData pubblicazione 10/01/2023magistratura onoraria fino a quel momento infatti la temporaneatollerabilità costituzionale dell attuale assetto è volta ad evitarel annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione deigiudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appellodei giudici onorari al fine di ridurre l arretrato nelle cause civili.» * n. 32065/2021 dal che consegue la manifesta infondatezzadella questione di legittimità costituzionale sollecitata * n.15045/2021 e della nullità dedotta.3.3.1.

Il secondo motivo è infondato.3.3.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte «Il legittimariototalmente pretermesso proprio perché escluso dalla successionenon acquista per il solo fatto dell apertura della successione ovveroper il solo fatto della morte del de cuius la qualità di erede né latitolarità dei beni ad altri attribuiti potendo conseguire i suoi dirittisolo dopo l utile esperimento delle azioni di riduzione o diannullamento del testamento e quindi dopo il riconoscimento deisuoi diritti di legittimario.» * n. 2914/2020 ed «In casodivisione del patrimonio ereditario disposta direttamente daltestatore la domanda di nullità proposta dal legittimario pretermessonel testamento o in sostituzione del medesimo da un suo eredecome verificatosi nel caso di specie deve essere accolta qualora lostesso legittimario o un suo erede agente iure successionis daconsiderarsi preterito per non essere stato compreso nella divisioneabbia positivamente esperito in via preventiva l azione di riduzione» * n. 7178/2018 .3.3.3.

Nel caso in esame * * aveva redattotestamento olografo ed aveva diviso il suo patrimonio assegnandoalla figlia biologica legittima la proprietà dei suoi beni ed alla mogliel usufrutto per cui la legittimaria pretermessa non aveva acquistatola qualità di erede e non poteva agire – come peraltro non ha fatto– per petitio hereditatis.9 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/20233.4.1.

Il terzo motivo è fondato.Data pubblicazione 10/01/2023Alla luce della più recente giurisprudenza alla quale si intendedare continuità «In tema di azione di riduzione l omessa allegazionenell atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioniposte in essere in vita dal de cuius anche in vista dell imputazione ex se ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovverocostituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti nonpreclude la decisione sulla domanda di riduzione dovendo il giudiceprocedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontrodella lesione avuto riguardo alle indicazioni complessivamenteprovenienti dalle parti nei limiti processuali segnati dal regime dellepreclusioni per l attività di allegazione e di prova.

Ne consegue cheove il silenzio serbato in citazione sull esistenza di altri beni relittiovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della partedell inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere inesame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva ilgiudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domandache è invece consentito se all esito dell istruttoria e nei limiti segnatidalle preclusioni istruttorie risulti indimostrata l esistenza delladedotta lesione.» * n. 18199/2020 ciò perché «Nel caso diesercizio dell azione di riduzione il legittimario ancorché abbial onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota diriserva indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono adeterminare il valore della massa ereditaria nonché di conseguenzaquello della quota di legittima violata senza che sia necessariaall uopo l indicazione in termini numerici del valore dei beniinteressati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione può atal fine allegare e provare anche ricorrendo a presunzioni semplicipurché gravi precise e concordanti tutti gli elementi occorrenti perstabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della riserva.» * n. 18199/2020 con detti principi è stato superatol orientamento più restrittivo seguito dalla Corte di appello fol.610 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022della sent. imp. che richiedeva al legittimario che aveva propostoNumero di raccolta generale 348/2023l azione di riduzione di indicare entro quali limiti era statDaa tal epusbabl iclaazio ne 10/01/2023legittima determinando con esattezza il valore della massaereditaria nonché il valore della quota di legittima violata daltestatore * n. 13310/2002 * n. 14473/2011 * n.20830/2016 * n. 1357/2017 .Nel caso di specie * * aveva proceduto adindicare la massa ereditaria gli elementi di calcolo dell asseereditario e della quota di legittima anche con una perizia di parteassolvendo l onere probatorio nei sensi prima indicati v. * n.18199/2020 in modo tale da consentire l istruzione della domandacontrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito.4.

In conclusione il ricorso principale va rigettato va accolto ilterzo motivo del ricorso incidentale infondati gli altri la sentenzaimpugnata va cassata nei limiti dell accoglimento e rinviata alla Cortedi appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese delpresente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.* del contributo unificato in relazione al ricorsoprincipale ove dovuto.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023Data pubblicazione 10/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente* CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5411/2021 * proposto da* * * * domiciliate exlege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTEdi CASSAZIONE rappresentate e difese dall avvocato * * * come da procura speciale in atti. ricorrenticontroPROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO SALERNO intimatoe contro* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023rappresentata e difesa dall avvocato * *Data pubblicazione 10/01/2023 * come da procura speciale in atti. controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO SALERNO n.875/2020 depositata il 06/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dalConsigliere * *RITENUTO CHE1.

Con atto di citazione notificato il 20 marzo 2009 ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 maggio 1962 convenne in giudizio* * e * * eredi testamentarie di* * chiedendo che venisse accertata la propria qualitàdi erede del de cuius e che venisse ricostruita ex art.556 cod.civ.mediante collazione la massa di tutti beni appartenuti a ** lamentando la lesione dei propri diritti e chiedendo lacondanna alle restituzioni.All uopo premise di essere stata adottata da * *[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1922 in data 30 novembre 1963 che questigià vedovo nel 1981 aveva contratto matrimonio con ** da cui era nata la figlia * * che ** deceduto in data 15 giugno 2006 aveva disposto dellanuda proprietà di tutti i suoi beni in favore della figlia ** e dell usufrutto in favore della moglie ** con testamento olografo registrato il 20 settembre 2006.Le convenute contestarono la qualità di erede dell attriceproponendo in via riconvenzionale l azione per la declaratoria dinullità del decreto di adozione emesso dalla Corte di appello di Napoliil 30 novembre 1963 per difetto di età dell adottante ** come richiesto dalla normativa all epoca vigente eriferirono di comportamenti ostili di * * nei confrontidi * * il quale ne aveva lamentato l indegnità.2 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023* che previo accertamento delle liberalità ricevute *Data pubblicazione 10/01/2023* fosse condannata a restituire l equivalente monetario allamassa e dedussero che l atto di compravendita stipulato tra l attricee * * in data 7 novembre 1980 dissimulava unadonazione all esito del cui accertamento i beni dovevano essereacquisiti all asse ereditario.Il Tribunale di Salerno rigettò tutte le domande principali ericonvenzionali e compensò le spese di lite.La Corte di appello salernitana respinti gli appelli principale edincidentale ha confermato la prima decisione.* * ed * * ricorrono percassazione con tre mezzi. * * replica concontroricorso e ricorso incidentale con tre mezzi.CONSIDERATO CHE2.1.1.

Il ricorso principale proposto da * *ed * * è svolto per i seguenti motiviI Violazione e falsa applicazione degli artt.291 e ss. cod.civ.vigenti alla data del decreto di adozione 30 novembre 1963 peravere la Corte di appello affermato che l impugnazione del decretodi adozione per nullità dello stesso era inammissibile applicando unanormativa la legge n.431/1967 introdotta in epoca successivaall emanazione del decreto di adozione di cui si discute.II * della sentenza per omessa pronuncia da parte delgiudice di appello sul motivo di appello vertente sulla circostanza difatto costituita dalla sussistenza di un presupposto processuale difetto di capacità processuale in ordine all istanza di adozioneproposta da * * in quanto lo stesso all epoca nonaveva compiuto il cinquantesimo anno requisito essenziale perproporre la domanda di adozione.III * esame di un fatto storico decisivo che ha formatooggetto di discussione tra le parti costituito dalla circostanza chel adottante non aveva compiuto l età necessaria per poter adottare.3 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/20232.1.2.

La Corte di appello nel respingere il loro gravame haData pubblicazione 10/01/2023ritenuto inammissibile la domanda di nullità del decreto di adozioneemanato nel 1963 in considerazione del carattere decisorio e perl idoneità al giudicato del decreto stesso che attribuisce al minorein modo irrevocabile ed irretrattabile lo stato di figlio legittimo degliadottanti rimarcando che il decreto «non è contestabile se non nelleforme di legge e non con ordinaria azione di nullità» fol.8 della sent.imp. .2.1.3.

Nel complesso le ricorrenti sostengono con riferimentoalla risalente disciplina codicistica applicabile al caso in esame cheil procedimento di adozione aveva natura “concessoria” e non“giurisdizionale” perché veniva pronunciato senza esprimere i motiviera privo dei caratteri della decisorietà e definitività e quindiall epoca non ricorribile in Cassazione e non era suscettibile dipassare in giudicato ne deducono che il decreto di adozione inesame non era soggetto al principio dell assorbimento dei motivi dinullità in motivi di gravame mentre doveva ritenersi esperibile inogni tempo l azione di nullità per vizio del provvedimento stesso odel procedimento ove emesso in deroga ai requisiti richiesti primomotivo .* quanto alla nullità che intendevano far valere lericorrenti assumono di avere chiesto dichiararsi la nullità del decretodi adozione per difetto dell età dell adottante che all epoca nonaveva ancora compiuto il cinquantesimo anno di età requisito – aloro parere da ritenersi essenziale – la cui mancanza avrebbecomportato un insanabile difetto di capacità processualedell adottante – e si dolgono che la Corte di appello abbia omesso dipronunciarsi sul punto e/o di valutare detto fatto storico decisivo.2.2.1.

Il ricorso principale è in parte inammissibile ed in parteinfondato.Sul piano logico/giuridico va esaminato con priorità il terzomotivo che risulta infondato.4 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/20222.2.2.

É opportuno rammentare che ratione temporis il decretoNumero di raccolta generale 348/2023adottivo in esame è stato emesso nel 1963 e rimane regolDaattao p udbbelicgalziio ne 10/01/2023artt.291 e ss. del codice civile nel testo anteriore alle modificheapportate dalla legge n. 431 del 5 giugno 1967 e ovviamente dallesuccessive riforme all istituto dell adozione del minore di età.2.2.3.

Secondo la disciplina codicistica dell adozione di minore dietà all epoca vigente « 1 L adozione è permessa alle persone chenon hanno discendenti legittimi o legittimati che hanno compiuto icinquanta anni e che superano almeno di diciotto anni l età di coloroche essi intendono adottare. 2 * eccezionali circostanze loconsigliano la corte di appello può autorizzare l adozione sel adottante ha raggiunto almeno l età di anni quaranta e se ladifferenza di età tra l adottante e l adottando è di almeno sedicianni.» art.291 cod.civ. il decreto di adozione era di competenzadella Corte di appello che lo pronunziava in camera di consiglio senzaesplicitare i motivi mediante la formula «si fa luogo o non si faluogo all adozione» art.313 cod.civ. il decreto produceva i suoieffetti dalla data di emissione e l adozione poteva essere revocata inlimitati casi espressamente previsti ai sensi dell art.305 cod.civ. ess. solo su istanza dell adottante o dell adottato o su richiesta delPubblico Ministero per ragioni di buon costume e gli effettidell adozione cessavano dal momento del passaggio in giudicatodella sentenza di revoca art. 309 cod.civ. .* originaria Relazione al * civile nella parte relativa alleforme di adozione n.165 era puntualizzato che nella previsione delcodificatore era il decreto dell * giudiziaria a costituirel adozione e sempre ivi era detto che «non si è creduto di accoglierela proposta di ammettere il ricorso per Cassazione contro ilprovvedimento della Corte di appello che faccia luogo all adozioneconsiderandosi che nel caso di violazione di legge il rapporto diadozione potrà farsi dichiarare nullo da chi vi abbia interesse ingiudizio ordinario».5 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/20232.2.4.

Orbene rimarcando che non è vincolante per l interpreteData pubblicazione 10/01/2023 v. in proposito * n.12556/2012 l affermazione contenuta nellaRelazione al codice civile – sottolineata dalle ricorrenti secondo laquale i motivi di invalidità sostanziale del rapporto di adozionepotrebbero essere fatti valere in un giudizio ordinario diimpugnazione negoziale e che nell economia della presentedecisione questa Corte deve limitare la sua valutazione ai problemidirettamente conducenti alla soluzione della particolarecontroversia va osservato che la disciplina invocata conferma – enon smentisce – la decisione impugnata.2.2.5.

É decisivo osservare che la contestazione formulata conil terzo motivo è infondata perché – contrariamente a quantoassumono le ricorrenti – proprio alla luce del quadro normativo primarichiamato la corte di appello poteva «autorizzare l adozione sel adottante ha raggiunto almeno l età di anni quaranta e se ladifferenza di età tra l adottante e l adottando è di almeno sedicianni» art.291 cod.civ. ed il decreto non doveva esplicitare i motividell autorizzazione se non con la dicitura “si fa luogo all adozione”nel caso di specie come è rilevabile ex actis senza che ciò sia statocontestato ricorreva questa circostanza la minore adottanda avevadiciotto mesi di età e l adottante aveva quarantuno anni ed ildecreto dispose il “si fa luogo all adozione” come risulta dallatrascrizione del decreto di adozione fol. 5 del ric. .Pertanto il motivo risulta infondato non palesandosi alla lucedella disciplina applicabile la decisività del fatto dedotto dallericorrenti circa l età dell adottante inferiore ad anni cinquanta e nonessendo stata illustrata sotto altri profili la necessaria decisività ditale circostanza di fatto e la sua idoneità ad integrare il viziomotivazionale dedotto ex art.360 primo comma n.5 cod.proc.civ.2.2.6.

Ne consegue che il primo motivo così come il secondorisultano inammissibili in quanto pongono – errando comenecessario presupposto della loro prospettazione la essenzialità del6 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023requisito del compimento del cinquantesimo anno di età per far luogoData pubblicazione 10/01/2023all adozione.2.2.7. * così assorbite anche tutte le questioni circa ilcarattere decisorio o meno del decreto di adozione previsto dallegislatore del 1942 ed il possibile esercizio dell actio nullitatis.È pur tuttavia opportuno rammentare che già la più risalentegiurisprudenza di legittimità formatasi in relazione a questo istitutoaveva avuto modo di affermare che non ogni mancanza oimperfezione degli elementi previsti dalla legge per l adozioneimportava la nullità e tanto meno l inesistenza dell adozione stessa * n.2520/1975 * it. 1975 I 1939 e ss. e che potevaparlarsi di nullità assoluta «quando l adozione sia stata pronunziatasenza l osservanza delle condizioni essenziali che la legge ponequanto alla sostanza e quanto alla forma per la sua stessa esistenzagiuridica» * n.98/1957 * it. 1957 I 565 e ss. condizionitra le quali certamente non rientra il raggiungimento delcinquantesimo anno di età da parte dell adottante trattandosi dicondizione espressamente derogabile ex lege nei sensi primaricordati senza necessità di motivazione ad hoc.3.1.

Il ricorso incidentale è svolto per i seguenti motiviI * costituzionale della legge n.98/2013 artt. da 62 a72 di conversione con modificazione del d.l. n.69/2013 in relazioneagli artt.3 25 primo comma 106 secondo comma * econseguente nullità della sentenza per vizio di costituzione delGiudice ex art.158 cod.proc.civ.

La ricorrente incidentale deduce chela formazione del Collegio di appello costituito da due magistratitogati e da un consigliere ausiliario designato quale estensore dellasentenza era causa di nullità della sentenza.II Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 *violazione dell art.12 delle disp. prel cod.civ. degli artt. 533. 553554 556 557 558 e 2697 cod.civ. nonché degli artt. 115 113 e116 cod.proc.civ. nonché omessa insufficiente o contraddittoria7 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022motivazione e/o valutazione circa un punto decisivo dellaNumero di raccolta generale 348/2023controversia.

Data pubblicazione 10/01/2023La ricorrente sostiene che i il giudice territoriale avrebbeerroneamente interpretato la domanda attrice qualificandola come“azione di riduzione” ex art.553 cod.civ. laddove invece era daqualificarsi come petitio hereditatis ex art.533 cod.civ. ii il giudiceterritoriale avrebbe errato nel momento in cui aveva onerato la parteistante della prova della titolarità dei beni del de cuius laddove illegislatore non disciplina la prova in entrambe le azioni. *inoltre l omessa valutazione delle visure catastali delle dichiarazionidi successione nonché della consulenza tecnica di parte attidepositati in atti ai fini della ricostruzione dell asse ereditario e delladeterminazione del suo valore.III Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 *violazione dell art.12 delle disp. prel. cod.civ. degli artt. 533. 553554 556 557 558 e 2697 cod.civ. nonché degli artt. 115 113 e116 cod.proc.civ. nonché omessa insufficiente o contraddittoriamotivazione e/o valutazione circa un punto decisivo dellacontroversia * totalmente pretermesso.Secondo la ricorrente incidentale il giudice territoriale puravendo accertato trattarsi di legittimario totalmente pretermessoaveva poi erroneamente violato e/o interpretato l art.2697 cod.civ.onerando questi della prova che il legislatore prevede solo per illegittimario leso.3.2.1.

Il primo motivo è infondato.3.2.2.

Va ricordato che «A seguito della sentenza della Corte* n. 41 del 2021 che ha dichiarato l illegittimità costituzionale diquelle disposizioni contenute nel d.l. n. 69 del 2013 conv. conmodif. nella l. n. 98 del 2013 che conferiscono al giudice ausiliariodi appello lo status di componente dei collegi nelle sezioni dellecorti di appello queste ultime potranno legittimamente continuaread avvalersi dei giudici ausiliari fino a quando entro la data del8 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/202331/10/2025 si perverrà ad una riforma complessiva dellaData pubblicazione 10/01/2023magistratura onoraria fino a quel momento infatti la temporaneatollerabilità costituzionale dell attuale assetto è volta ad evitarel annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione deigiudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appellodei giudici onorari al fine di ridurre l arretrato nelle cause civili.» * n. 32065/2021 dal che consegue la manifesta infondatezzadella questione di legittimità costituzionale sollecitata * n.15045/2021 e della nullità dedotta.3.3.1.

Il secondo motivo è infondato.3.3.2.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte «Il legittimariototalmente pretermesso proprio perché escluso dalla successionenon acquista per il solo fatto dell apertura della successione ovveroper il solo fatto della morte del de cuius la qualità di erede né latitolarità dei beni ad altri attribuiti potendo conseguire i suoi dirittisolo dopo l utile esperimento delle azioni di riduzione o diannullamento del testamento e quindi dopo il riconoscimento deisuoi diritti di legittimario.» * n. 2914/2020 ed «In casodivisione del patrimonio ereditario disposta direttamente daltestatore la domanda di nullità proposta dal legittimario pretermessonel testamento o in sostituzione del medesimo da un suo eredecome verificatosi nel caso di specie deve essere accolta qualora lostesso legittimario o un suo erede agente iure successionis daconsiderarsi preterito per non essere stato compreso nella divisioneabbia positivamente esperito in via preventiva l azione di riduzione» * n. 7178/2018 .3.3.3.

Nel caso in esame * * aveva redattotestamento olografo ed aveva diviso il suo patrimonio assegnandoalla figlia biologica legittima la proprietà dei suoi beni ed alla mogliel usufrutto per cui la legittimaria pretermessa non aveva acquistatola qualità di erede e non poteva agire – come peraltro non ha fatto– per petitio hereditatis.9 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/20233.4.1.

Il terzo motivo è fondato.Data pubblicazione 10/01/2023Alla luce della più recente giurisprudenza alla quale si intendedare continuità «In tema di azione di riduzione l omessa allegazionenell atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioniposte in essere in vita dal de cuius anche in vista dell imputazione ex se ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovverocostituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti nonpreclude la decisione sulla domanda di riduzione dovendo il giudiceprocedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontrodella lesione avuto riguardo alle indicazioni complessivamenteprovenienti dalle parti nei limiti processuali segnati dal regime dellepreclusioni per l attività di allegazione e di prova.

Ne consegue cheove il silenzio serbato in citazione sull esistenza di altri beni relittiovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della partedell inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere inesame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva ilgiudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domandache è invece consentito se all esito dell istruttoria e nei limiti segnatidalle preclusioni istruttorie risulti indimostrata l esistenza delladedotta lesione.» * n. 18199/2020 ciò perché «Nel caso diesercizio dell azione di riduzione il legittimario ancorché abbial onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota diriserva indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono adeterminare il valore della massa ereditaria nonché di conseguenzaquello della quota di legittima violata senza che sia necessariaall uopo l indicazione in termini numerici del valore dei beniinteressati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione può atal fine allegare e provare anche ricorrendo a presunzioni semplicipurché gravi precise e concordanti tutti gli elementi occorrenti perstabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della riserva.» * n. 18199/2020 con detti principi è stato superatol orientamento più restrittivo seguito dalla Corte di appello fol.610 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022della sent. imp. che richiedeva al legittimario che aveva propostoNumero di raccolta generale 348/2023l azione di riduzione di indicare entro quali limiti era statDaa tal epusbabl iclaazio ne 10/01/2023legittima determinando con esattezza il valore della massaereditaria nonché il valore della quota di legittima violata daltestatore * n. 13310/2002 * n. 14473/2011 * n.20830/2016 * n. 1357/2017 .Nel caso di specie * * aveva proceduto adindicare la massa ereditaria gli elementi di calcolo dell asseereditario e della quota di legittima anche con una perizia di parteassolvendo l onere probatorio nei sensi prima indicati v. * n.18199/2020 in modo tale da consentire l istruzione della domandacontrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito.4.

In conclusione il ricorso principale va rigettato va accolto ilterzo motivo del ricorso incidentale infondati gli altri la sentenzaimpugnata va cassata nei limiti dell accoglimento e rinviata alla Cortedi appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese delpresente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.* del contributo unificato in relazione al ricorsoprincipale ove dovuto. * Rigetta il ricorso principale accoglie il terzo motivo del ricorsoincidentale infondati gli altri cassa la sentenza impugnata nei limitidell accoglimento e rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversacomposizione anche per le spese del presente grado.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52 Dà atto ai sensi dell art.13 comma 1 quater del d.P.R. del 30maggio 2002 n.115 della sussistenza dei presupposti processuali11 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023per il versamento da parte delle ricorrenti principali dell ulterioreData pubblicazione 10/01/2023importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto peril ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma il giorno 4 novembre 2022.Il Presidente* *12 di 12* ** Rigetta il ricorso principale accoglie il terzo motivo del ricorsoincidentale infondati gli altri cassa la sentenza impugnata nei limitidell accoglimento e rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversacomposizione anche per le spese del presente grado.

Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52 Dà atto ai sensi dell art.13 comma 1 quater del d.P.R. del 30maggio 2002 n.115 della sussistenza dei presupposti processuali11 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023per il versamento da parte delle ricorrenti principali dell ulterioreData pubblicazione 10/01/2023importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto peril ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma il giorno 4 novembre 2022.Il Presidente* *12 di 12* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023Data pubblicazione 10/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente* CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5411/2021 * proposto da* * * * domiciliate exlege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTEdi CASSAZIONE rappresentate e difese dall avvocato * * * come da procura speciale in atti. ricorrenticontroPROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO SALERNO intimatoe contro* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023rappresentata e difesa dall avvocato * *Data pubblicazione 10/01/2023 * come da procura speciale in atti. controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO SALERNO n.875/2020 depositata il 06/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dalConsigliere * *RITENUTO CHE1. Con atto di citazione notificato il 20 marzo 2009 ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 maggio 1962 convenne in giudizio* * e * * eredi testamentarie di* * chiedendo che venisse accertata la propria qualitàdi erede del de cuius e che venisse ricostruita ex art.556 cod.civ.mediante collazione la massa di tutti beni appartenuti a ** lamentando la lesione dei propri diritti e chiedendo lacondanna alle restituzioni.All uopo premise di essere stata adottata da * *[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1922 in data 30 novembre 1963 che questigià vedovo nel 1981 aveva contratto matrimonio con ** da cui era nata la figlia * * che ** deceduto in data 15 giugno 2006 aveva disposto dellanuda proprietà di tutti i suoi beni in favore della figlia ** e dell usufrutto in favore della moglie ** con testamento olografo registrato il 20 settembre 2006.Le convenute contestarono la qualità di erede dell attriceproponendo in via riconvenzionale l azione per la declaratoria dinullità del decreto di adozione emesso dalla Corte di appello di Napoliil 30 novembre 1963 per difetto di età dell adottante ** come richiesto dalla normativa all epoca vigente eriferirono di comportamenti ostili di * * nei confrontidi * * il quale ne aveva lamentato l indegnità.2 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023* che previo accertamento delle liberalità ricevute *Data pubblicazione 10/01/2023* fosse condannata a restituire l equivalente monetario allamassa e dedussero che l atto di compravendita stipulato tra l attricee * * in data 7 novembre 1980 dissimulava unadonazione all esito del cui accertamento i beni dovevano essereacquisiti all asse ereditario.Il Tribunale di Salerno rigettò tutte le domande principali ericonvenzionali e compensò le spese di lite.La Corte di appello salernitana respinti gli appelli principale edincidentale ha confermato la prima decisione.* * ed * * ricorrono percassazione con tre mezzi. * * replica concontroricorso e ricorso incidentale con tre mezzi.CONSIDERATO CHE2.1.1. Il ricorso principale proposto da * *ed * * è svolto per i seguenti motiviI Violazione e falsa applicazione degli artt.291 e ss. cod.civ.vigenti alla data del decreto di adozione 30 novembre 1963 peravere la Corte di appello affermato che l impugnazione del decretodi adozione per nullità dello stesso era inammissibile applicando unanormativa la legge n.431/1967 introdotta in epoca successivaall emanazione del decreto di adozione di cui si discute.II * della sentenza per omessa pronuncia da parte delgiudice di appello sul motivo di appello vertente sulla circostanza difatto costituita dalla sussistenza di un presupposto processuale difetto di capacità processuale in ordine all istanza di adozioneproposta da * * in quanto lo stesso all epoca nonaveva compiuto il cinquantesimo anno requisito essenziale perproporre la domanda di adozione.III * esame di un fatto storico decisivo che ha formatooggetto di discussione tra le parti costituito dalla circostanza chel adottante non aveva compiuto l età necessaria per poter adottare.3 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/20232.1.2. La Corte di appello nel respingere il loro gravame haData pubblicazione 10/01/2023ritenuto inammissibile la domanda di nullità del decreto di adozioneemanato nel 1963 in considerazione del carattere decisorio e perl idoneità al giudicato del decreto stesso che attribuisce al minorein modo irrevocabile ed irretrattabile lo stato di figlio legittimo degliadottanti rimarcando che il decreto «non è contestabile se non nelleforme di legge e non con ordinaria azione di nullità» fol.8 della sent.imp. .2.1.3. Nel complesso le ricorrenti sostengono con riferimentoalla risalente disciplina codicistica applicabile al caso in esame cheil procedimento di adozione aveva natura “concessoria” e non“giurisdizionale” perché veniva pronunciato senza esprimere i motiviera privo dei caratteri della decisorietà e definitività e quindiall epoca non ricorribile in Cassazione e non era suscettibile dipassare in giudicato ne deducono che il decreto di adozione inesame non era soggetto al principio dell assorbimento dei motivi dinullità in motivi di gravame mentre doveva ritenersi esperibile inogni tempo l azione di nullità per vizio del provvedimento stesso odel procedimento ove emesso in deroga ai requisiti richiesti primomotivo .* quanto alla nullità che intendevano far valere lericorrenti assumono di avere chiesto dichiararsi la nullità del decretodi adozione per difetto dell età dell adottante che all epoca nonaveva ancora compiuto il cinquantesimo anno di età requisito – aloro parere da ritenersi essenziale – la cui mancanza avrebbecomportato un insanabile difetto di capacità processualedell adottante – e si dolgono che la Corte di appello abbia omesso dipronunciarsi sul punto e/o di valutare detto fatto storico decisivo.2.2.1. Il ricorso principale è in parte inammissibile ed in parteinfondato.Sul piano logico/giuridico va esaminato con priorità il terzomotivo che risulta infondato.4 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/20222.2.2. É opportuno rammentare che ratione temporis il decretoNumero di raccolta generale 348/2023adottivo in esame è stato emesso nel 1963 e rimane regolDaattao p udbbelicgalziio ne 10/01/2023artt.291 e ss. del codice civile nel testo anteriore alle modificheapportate dalla legge n. 431 del 5 giugno 1967 e ovviamente dallesuccessive riforme all istituto dell adozione del minore di età.2.2.3. Secondo la disciplina codicistica dell adozione di minore dietà all epoca vigente « 1 L adozione è permessa alle persone chenon hanno discendenti legittimi o legittimati che hanno compiuto icinquanta anni e che superano almeno di diciotto anni l età di coloroche essi intendono adottare. 2 * eccezionali circostanze loconsigliano la corte di appello può autorizzare l adozione sel adottante ha raggiunto almeno l età di anni quaranta e se ladifferenza di età tra l adottante e l adottando è di almeno sedicianni.» art.291 cod.civ. il decreto di adozione era di competenzadella Corte di appello che lo pronunziava in camera di consiglio senzaesplicitare i motivi mediante la formula «si fa luogo o non si faluogo all adozione» art.313 cod.civ. il decreto produceva i suoieffetti dalla data di emissione e l adozione poteva essere revocata inlimitati casi espressamente previsti ai sensi dell art.305 cod.civ. ess. solo su istanza dell adottante o dell adottato o su richiesta delPubblico Ministero per ragioni di buon costume e gli effettidell adozione cessavano dal momento del passaggio in giudicatodella sentenza di revoca art. 309 cod.civ. .* originaria Relazione al * civile nella parte relativa alleforme di adozione n.165 era puntualizzato che nella previsione delcodificatore era il decreto dell * giudiziaria a costituirel adozione e sempre ivi era detto che «non si è creduto di accoglierela proposta di ammettere il ricorso per Cassazione contro ilprovvedimento della Corte di appello che faccia luogo all adozioneconsiderandosi che nel caso di violazione di legge il rapporto diadozione potrà farsi dichiarare nullo da chi vi abbia interesse ingiudizio ordinario».5 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/20232.2.4. Orbene rimarcando che non è vincolante per l interpreteData pubblicazione 10/01/2023 v. in proposito * n.12556/2012 l affermazione contenuta nellaRelazione al codice civile – sottolineata dalle ricorrenti secondo laquale i motivi di invalidità sostanziale del rapporto di adozionepotrebbero essere fatti valere in un giudizio ordinario diimpugnazione negoziale e che nell economia della presentedecisione questa Corte deve limitare la sua valutazione ai problemidirettamente conducenti alla soluzione della particolarecontroversia va osservato che la disciplina invocata conferma – enon smentisce – la decisione impugnata.2.2.5. É decisivo osservare che la contestazione formulata conil terzo motivo è infondata perché – contrariamente a quantoassumono le ricorrenti – proprio alla luce del quadro normativo primarichiamato la corte di appello poteva «autorizzare l adozione sel adottante ha raggiunto almeno l età di anni quaranta e se ladifferenza di età tra l adottante e l adottando è di almeno sedicianni» art.291 cod.civ. ed il decreto non doveva esplicitare i motividell autorizzazione se non con la dicitura “si fa luogo all adozione”nel caso di specie come è rilevabile ex actis senza che ciò sia statocontestato ricorreva questa circostanza la minore adottanda avevadiciotto mesi di età e l adottante aveva quarantuno anni ed ildecreto dispose il “si fa luogo all adozione” come risulta dallatrascrizione del decreto di adozione fol. 5 del ric. .Pertanto il motivo risulta infondato non palesandosi alla lucedella disciplina applicabile la decisività del fatto dedotto dallericorrenti circa l età dell adottante inferiore ad anni cinquanta e nonessendo stata illustrata sotto altri profili la necessaria decisività ditale circostanza di fatto e la sua idoneità ad integrare il viziomotivazionale dedotto ex art.360 primo comma n.5 cod.proc.civ.2.2.6. Ne consegue che il primo motivo così come il secondorisultano inammissibili in quanto pongono – errando comenecessario presupposto della loro prospettazione la essenzialità del6 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023requisito del compimento del cinquantesimo anno di età per far luogoData pubblicazione 10/01/2023all adozione.2.2.7. * così assorbite anche tutte le questioni circa ilcarattere decisorio o meno del decreto di adozione previsto dallegislatore del 1942 ed il possibile esercizio dell actio nullitatis.È pur tuttavia opportuno rammentare che già la più risalentegiurisprudenza di legittimità formatasi in relazione a questo istitutoaveva avuto modo di affermare che non ogni mancanza oimperfezione degli elementi previsti dalla legge per l adozioneimportava la nullità e tanto meno l inesistenza dell adozione stessa * n.2520/1975 * it. 1975 I 1939 e ss. e che potevaparlarsi di nullità assoluta «quando l adozione sia stata pronunziatasenza l osservanza delle condizioni essenziali che la legge ponequanto alla sostanza e quanto alla forma per la sua stessa esistenzagiuridica» * n.98/1957 * it. 1957 I 565 e ss. condizionitra le quali certamente non rientra il raggiungimento delcinquantesimo anno di età da parte dell adottante trattandosi dicondizione espressamente derogabile ex lege nei sensi primaricordati senza necessità di motivazione ad hoc.3.1. Il ricorso incidentale è svolto per i seguenti motiviI * costituzionale della legge n.98/2013 artt. da 62 a72 di conversione con modificazione del d.l. n.69/2013 in relazioneagli artt.3 25 primo comma 106 secondo comma * econseguente nullità della sentenza per vizio di costituzione delGiudice ex art.158 cod.proc.civ. La ricorrente incidentale deduce chela formazione del Collegio di appello costituito da due magistratitogati e da un consigliere ausiliario designato quale estensore dellasentenza era causa di nullità della sentenza.II Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 *violazione dell art.12 delle disp. prel cod.civ. degli artt. 533. 553554 556 557 558 e 2697 cod.civ. nonché degli artt. 115 113 e116 cod.proc.civ. nonché omessa insufficiente o contraddittoria7 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022motivazione e/o valutazione circa un punto decisivo dellaNumero di raccolta generale 348/2023controversia. Data pubblicazione 10/01/2023La ricorrente sostiene che i il giudice territoriale avrebbeerroneamente interpretato la domanda attrice qualificandola come“azione di riduzione” ex art.553 cod.civ. laddove invece era daqualificarsi come petitio hereditatis ex art.533 cod.civ. ii il giudiceterritoriale avrebbe errato nel momento in cui aveva onerato la parteistante della prova della titolarità dei beni del de cuius laddove illegislatore non disciplina la prova in entrambe le azioni. *inoltre l omessa valutazione delle visure catastali delle dichiarazionidi successione nonché della consulenza tecnica di parte attidepositati in atti ai fini della ricostruzione dell asse ereditario e delladeterminazione del suo valore.III Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 *violazione dell art.12 delle disp. prel. cod.civ. degli artt. 533. 553554 556 557 558 e 2697 cod.civ. nonché degli artt. 115 113 e116 cod.proc.civ. nonché omessa insufficiente o contraddittoriamotivazione e/o valutazione circa un punto decisivo dellacontroversia * totalmente pretermesso.Secondo la ricorrente incidentale il giudice territoriale puravendo accertato trattarsi di legittimario totalmente pretermessoaveva poi erroneamente violato e/o interpretato l art.2697 cod.civ.onerando questi della prova che il legislatore prevede solo per illegittimario leso.3.2.1. Il primo motivo è infondato.3.2.2. Va ricordato che «A seguito della sentenza della Corte* n. 41 del 2021 che ha dichiarato l illegittimità costituzionale diquelle disposizioni contenute nel d.l. n. 69 del 2013 conv. conmodif. nella l. n. 98 del 2013 che conferiscono al giudice ausiliariodi appello lo status di componente dei collegi nelle sezioni dellecorti di appello queste ultime potranno legittimamente continuaread avvalersi dei giudici ausiliari fino a quando entro la data del8 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/202331/10/2025 si perverrà ad una riforma complessiva dellaData pubblicazione 10/01/2023magistratura onoraria fino a quel momento infatti la temporaneatollerabilità costituzionale dell attuale assetto è volta ad evitarel annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione deigiudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appellodei giudici onorari al fine di ridurre l arretrato nelle cause civili.» * n. 32065/2021 dal che consegue la manifesta infondatezzadella questione di legittimità costituzionale sollecitata * n.15045/2021 e della nullità dedotta.3.3.1. Il secondo motivo è infondato.3.3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte «Il legittimariototalmente pretermesso proprio perché escluso dalla successionenon acquista per il solo fatto dell apertura della successione ovveroper il solo fatto della morte del de cuius la qualità di erede né latitolarità dei beni ad altri attribuiti potendo conseguire i suoi dirittisolo dopo l utile esperimento delle azioni di riduzione o diannullamento del testamento e quindi dopo il riconoscimento deisuoi diritti di legittimario.» * n. 2914/2020 ed «In casodivisione del patrimonio ereditario disposta direttamente daltestatore la domanda di nullità proposta dal legittimario pretermessonel testamento o in sostituzione del medesimo da un suo eredecome verificatosi nel caso di specie deve essere accolta qualora lostesso legittimario o un suo erede agente iure successionis daconsiderarsi preterito per non essere stato compreso nella divisioneabbia positivamente esperito in via preventiva l azione di riduzione» * n. 7178/2018 .3.3.3. Nel caso in esame * * aveva redattotestamento olografo ed aveva diviso il suo patrimonio assegnandoalla figlia biologica legittima la proprietà dei suoi beni ed alla mogliel usufrutto per cui la legittimaria pretermessa non aveva acquistatola qualità di erede e non poteva agire – come peraltro non ha fatto– per petitio hereditatis.9 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/20233.4.1. Il terzo motivo è fondato.Data pubblicazione 10/01/2023Alla luce della più recente giurisprudenza alla quale si intendedare continuità «In tema di azione di riduzione l omessa allegazionenell atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioniposte in essere in vita dal de cuius anche in vista dell imputazione ex se ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovverocostituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti nonpreclude la decisione sulla domanda di riduzione dovendo il giudiceprocedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontrodella lesione avuto riguardo alle indicazioni complessivamenteprovenienti dalle parti nei limiti processuali segnati dal regime dellepreclusioni per l attività di allegazione e di prova. Ne consegue cheove il silenzio serbato in citazione sull esistenza di altri beni relittiovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della partedell inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere inesame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva ilgiudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domandache è invece consentito se all esito dell istruttoria e nei limiti segnatidalle preclusioni istruttorie risulti indimostrata l esistenza delladedotta lesione.» * n. 18199/2020 ciò perché «Nel caso diesercizio dell azione di riduzione il legittimario ancorché abbial onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota diriserva indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono adeterminare il valore della massa ereditaria nonché di conseguenzaquello della quota di legittima violata senza che sia necessariaall uopo l indicazione in termini numerici del valore dei beniinteressati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione può atal fine allegare e provare anche ricorrendo a presunzioni semplicipurché gravi precise e concordanti tutti gli elementi occorrenti perstabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della riserva.» * n. 18199/2020 con detti principi è stato superatol orientamento più restrittivo seguito dalla Corte di appello fol.610 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022della sent. imp. che richiedeva al legittimario che aveva propostoNumero di raccolta generale 348/2023l azione di riduzione di indicare entro quali limiti era statDaa tal epusbabl iclaazio ne 10/01/2023legittima determinando con esattezza il valore della massaereditaria nonché il valore della quota di legittima violata daltestatore * n. 13310/2002 * n. 14473/2011 * n.20830/2016 * n. 1357/2017 .Nel caso di specie * * aveva proceduto adindicare la massa ereditaria gli elementi di calcolo dell asseereditario e della quota di legittima anche con una perizia di parteassolvendo l onere probatorio nei sensi prima indicati v. * n.18199/2020 in modo tale da consentire l istruzione della domandacontrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito.4. In conclusione il ricorso principale va rigettato va accolto ilterzo motivo del ricorso incidentale infondati gli altri la sentenzaimpugnata va cassata nei limiti dell accoglimento e rinviata alla Cortedi appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese delpresente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.* del contributo unificato in relazione al ricorsoprincipale ove dovuto.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023Data pubblicazione 10/01/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]** * Presidente* CC* * Consigliere ** * Consigliere* * Consigliere* * Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 5411/2021 * proposto da* * * * domiciliate exlege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTEdi CASSAZIONE rappresentate e difese dall avvocato * * * come da procura speciale in atti. ricorrenticontroPROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO SALERNO intimatoe contro* * domiciliata ex lege in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023rappresentata e difesa dall avvocato * *Data pubblicazione 10/01/2023 * come da procura speciale in atti. controricorrente e ricorrente incidentaleavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO SALERNO n.875/2020 depositata il 06/07/2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/11/2022 dalConsigliere * *RITENUTO CHE1. Con atto di citazione notificato il 20 marzo 2009 ** [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 3 maggio 1962 convenne in giudizio* * e * * eredi testamentarie di* * chiedendo che venisse accertata la propria qualitàdi erede del de cuius e che venisse ricostruita ex art.556 cod.civ.mediante collazione la massa di tutti beni appartenuti a ** lamentando la lesione dei propri diritti e chiedendo lacondanna alle restituzioni.All uopo premise di essere stata adottata da * *[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20 agosto 1922 in data 30 novembre 1963 che questigià vedovo nel 1981 aveva contratto matrimonio con ** da cui era nata la figlia * * che ** deceduto in data 15 giugno 2006 aveva disposto dellanuda proprietà di tutti i suoi beni in favore della figlia ** e dell usufrutto in favore della moglie ** con testamento olografo registrato il 20 settembre 2006.Le convenute contestarono la qualità di erede dell attriceproponendo in via riconvenzionale l azione per la declaratoria dinullità del decreto di adozione emesso dalla Corte di appello di Napoliil 30 novembre 1963 per difetto di età dell adottante ** come richiesto dalla normativa all epoca vigente eriferirono di comportamenti ostili di * * nei confrontidi * * il quale ne aveva lamentato l indegnità.2 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023* che previo accertamento delle liberalità ricevute *Data pubblicazione 10/01/2023* fosse condannata a restituire l equivalente monetario allamassa e dedussero che l atto di compravendita stipulato tra l attricee * * in data 7 novembre 1980 dissimulava unadonazione all esito del cui accertamento i beni dovevano essereacquisiti all asse ereditario.Il Tribunale di Salerno rigettò tutte le domande principali ericonvenzionali e compensò le spese di lite.La Corte di appello salernitana respinti gli appelli principale edincidentale ha confermato la prima decisione.* * ed * * ricorrono percassazione con tre mezzi. * * replica concontroricorso e ricorso incidentale con tre mezzi.CONSIDERATO CHE2.1.1. Il ricorso principale proposto da * *ed * * è svolto per i seguenti motiviI Violazione e falsa applicazione degli artt.291 e ss. cod.civ.vigenti alla data del decreto di adozione 30 novembre 1963 peravere la Corte di appello affermato che l impugnazione del decretodi adozione per nullità dello stesso era inammissibile applicando unanormativa la legge n.431/1967 introdotta in epoca successivaall emanazione del decreto di adozione di cui si discute.II * della sentenza per omessa pronuncia da parte delgiudice di appello sul motivo di appello vertente sulla circostanza difatto costituita dalla sussistenza di un presupposto processuale difetto di capacità processuale in ordine all istanza di adozioneproposta da * * in quanto lo stesso all epoca nonaveva compiuto il cinquantesimo anno requisito essenziale perproporre la domanda di adozione.III * esame di un fatto storico decisivo che ha formatooggetto di discussione tra le parti costituito dalla circostanza chel adottante non aveva compiuto l età necessaria per poter adottare.3 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/20232.1.2. La Corte di appello nel respingere il loro gravame haData pubblicazione 10/01/2023ritenuto inammissibile la domanda di nullità del decreto di adozioneemanato nel 1963 in considerazione del carattere decisorio e perl idoneità al giudicato del decreto stesso che attribuisce al minorein modo irrevocabile ed irretrattabile lo stato di figlio legittimo degliadottanti rimarcando che il decreto «non è contestabile se non nelleforme di legge e non con ordinaria azione di nullità» fol.8 della sent.imp. .2.1.3. Nel complesso le ricorrenti sostengono con riferimentoalla risalente disciplina codicistica applicabile al caso in esame cheil procedimento di adozione aveva natura “concessoria” e non“giurisdizionale” perché veniva pronunciato senza esprimere i motiviera privo dei caratteri della decisorietà e definitività e quindiall epoca non ricorribile in Cassazione e non era suscettibile dipassare in giudicato ne deducono che il decreto di adozione inesame non era soggetto al principio dell assorbimento dei motivi dinullità in motivi di gravame mentre doveva ritenersi esperibile inogni tempo l azione di nullità per vizio del provvedimento stesso odel procedimento ove emesso in deroga ai requisiti richiesti primomotivo .* quanto alla nullità che intendevano far valere lericorrenti assumono di avere chiesto dichiararsi la nullità del decretodi adozione per difetto dell età dell adottante che all epoca nonaveva ancora compiuto il cinquantesimo anno di età requisito – aloro parere da ritenersi essenziale – la cui mancanza avrebbecomportato un insanabile difetto di capacità processualedell adottante – e si dolgono che la Corte di appello abbia omesso dipronunciarsi sul punto e/o di valutare detto fatto storico decisivo.2.2.1. Il ricorso principale è in parte inammissibile ed in parteinfondato.Sul piano logico/giuridico va esaminato con priorità il terzomotivo che risulta infondato.4 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/20222.2.2. É opportuno rammentare che ratione temporis il decretoNumero di raccolta generale 348/2023adottivo in esame è stato emesso nel 1963 e rimane regolDaattao p udbbelicgalziio ne 10/01/2023artt.291 e ss. del codice civile nel testo anteriore alle modificheapportate dalla legge n. 431 del 5 giugno 1967 e ovviamente dallesuccessive riforme all istituto dell adozione del minore di età.2.2.3. Secondo la disciplina codicistica dell adozione di minore dietà all epoca vigente « 1 L adozione è permessa alle persone chenon hanno discendenti legittimi o legittimati che hanno compiuto icinquanta anni e che superano almeno di diciotto anni l età di coloroche essi intendono adottare. 2 * eccezionali circostanze loconsigliano la corte di appello può autorizzare l adozione sel adottante ha raggiunto almeno l età di anni quaranta e se ladifferenza di età tra l adottante e l adottando è di almeno sedicianni.» art.291 cod.civ. il decreto di adozione era di competenzadella Corte di appello che lo pronunziava in camera di consiglio senzaesplicitare i motivi mediante la formula «si fa luogo o non si faluogo all adozione» art.313 cod.civ. il decreto produceva i suoieffetti dalla data di emissione e l adozione poteva essere revocata inlimitati casi espressamente previsti ai sensi dell art.305 cod.civ. ess. solo su istanza dell adottante o dell adottato o su richiesta delPubblico Ministero per ragioni di buon costume e gli effettidell adozione cessavano dal momento del passaggio in giudicatodella sentenza di revoca art. 309 cod.civ. .* originaria Relazione al * civile nella parte relativa alleforme di adozione n.165 era puntualizzato che nella previsione delcodificatore era il decreto dell * giudiziaria a costituirel adozione e sempre ivi era detto che «non si è creduto di accoglierela proposta di ammettere il ricorso per Cassazione contro ilprovvedimento della Corte di appello che faccia luogo all adozioneconsiderandosi che nel caso di violazione di legge il rapporto diadozione potrà farsi dichiarare nullo da chi vi abbia interesse ingiudizio ordinario».5 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/20232.2.4. Orbene rimarcando che non è vincolante per l interpreteData pubblicazione 10/01/2023 v. in proposito * n.12556/2012 l affermazione contenuta nellaRelazione al codice civile – sottolineata dalle ricorrenti secondo laquale i motivi di invalidità sostanziale del rapporto di adozionepotrebbero essere fatti valere in un giudizio ordinario diimpugnazione negoziale e che nell economia della presentedecisione questa Corte deve limitare la sua valutazione ai problemidirettamente conducenti alla soluzione della particolarecontroversia va osservato che la disciplina invocata conferma – enon smentisce – la decisione impugnata.2.2.5. É decisivo osservare che la contestazione formulata conil terzo motivo è infondata perché – contrariamente a quantoassumono le ricorrenti – proprio alla luce del quadro normativo primarichiamato la corte di appello poteva «autorizzare l adozione sel adottante ha raggiunto almeno l età di anni quaranta e se ladifferenza di età tra l adottante e l adottando è di almeno sedicianni» art.291 cod.civ. ed il decreto non doveva esplicitare i motividell autorizzazione se non con la dicitura “si fa luogo all adozione”nel caso di specie come è rilevabile ex actis senza che ciò sia statocontestato ricorreva questa circostanza la minore adottanda avevadiciotto mesi di età e l adottante aveva quarantuno anni ed ildecreto dispose il “si fa luogo all adozione” come risulta dallatrascrizione del decreto di adozione fol. 5 del ric. .Pertanto il motivo risulta infondato non palesandosi alla lucedella disciplina applicabile la decisività del fatto dedotto dallericorrenti circa l età dell adottante inferiore ad anni cinquanta e nonessendo stata illustrata sotto altri profili la necessaria decisività ditale circostanza di fatto e la sua idoneità ad integrare il viziomotivazionale dedotto ex art.360 primo comma n.5 cod.proc.civ.2.2.6. Ne consegue che il primo motivo così come il secondorisultano inammissibili in quanto pongono – errando comenecessario presupposto della loro prospettazione la essenzialità del6 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023requisito del compimento del cinquantesimo anno di età per far luogoData pubblicazione 10/01/2023all adozione.2.2.7. * così assorbite anche tutte le questioni circa ilcarattere decisorio o meno del decreto di adozione previsto dallegislatore del 1942 ed il possibile esercizio dell actio nullitatis.È pur tuttavia opportuno rammentare che già la più risalentegiurisprudenza di legittimità formatasi in relazione a questo istitutoaveva avuto modo di affermare che non ogni mancanza oimperfezione degli elementi previsti dalla legge per l adozioneimportava la nullità e tanto meno l inesistenza dell adozione stessa * n.2520/1975 * it. 1975 I 1939 e ss. e che potevaparlarsi di nullità assoluta «quando l adozione sia stata pronunziatasenza l osservanza delle condizioni essenziali che la legge ponequanto alla sostanza e quanto alla forma per la sua stessa esistenzagiuridica» * n.98/1957 * it. 1957 I 565 e ss. condizionitra le quali certamente non rientra il raggiungimento delcinquantesimo anno di età da parte dell adottante trattandosi dicondizione espressamente derogabile ex lege nei sensi primaricordati senza necessità di motivazione ad hoc.3.1. Il ricorso incidentale è svolto per i seguenti motiviI * costituzionale della legge n.98/2013 artt. da 62 a72 di conversione con modificazione del d.l. n.69/2013 in relazioneagli artt.3 25 primo comma 106 secondo comma * econseguente nullità della sentenza per vizio di costituzione delGiudice ex art.158 cod.proc.civ. La ricorrente incidentale deduce chela formazione del Collegio di appello costituito da due magistratitogati e da un consigliere ausiliario designato quale estensore dellasentenza era causa di nullità della sentenza.II Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 *violazione dell art.12 delle disp. prel cod.civ. degli artt. 533. 553554 556 557 558 e 2697 cod.civ. nonché degli artt. 115 113 e116 cod.proc.civ. nonché omessa insufficiente o contraddittoria7 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022motivazione e/o valutazione circa un punto decisivo dellaNumero di raccolta generale 348/2023controversia. Data pubblicazione 10/01/2023La ricorrente sostiene che i il giudice territoriale avrebbeerroneamente interpretato la domanda attrice qualificandola come“azione di riduzione” ex art.553 cod.civ. laddove invece era daqualificarsi come petitio hereditatis ex art.533 cod.civ. ii il giudiceterritoriale avrebbe errato nel momento in cui aveva onerato la parteistante della prova della titolarità dei beni del de cuius laddove illegislatore non disciplina la prova in entrambe le azioni. *inoltre l omessa valutazione delle visure catastali delle dichiarazionidi successione nonché della consulenza tecnica di parte attidepositati in atti ai fini della ricostruzione dell asse ereditario e delladeterminazione del suo valore.III Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 *violazione dell art.12 delle disp. prel. cod.civ. degli artt. 533. 553554 556 557 558 e 2697 cod.civ. nonché degli artt. 115 113 e116 cod.proc.civ. nonché omessa insufficiente o contraddittoriamotivazione e/o valutazione circa un punto decisivo dellacontroversia * totalmente pretermesso.Secondo la ricorrente incidentale il giudice territoriale puravendo accertato trattarsi di legittimario totalmente pretermessoaveva poi erroneamente violato e/o interpretato l art.2697 cod.civ.onerando questi della prova che il legislatore prevede solo per illegittimario leso.3.2.1. Il primo motivo è infondato.3.2.2. Va ricordato che «A seguito della sentenza della Corte* n. 41 del 2021 che ha dichiarato l illegittimità costituzionale diquelle disposizioni contenute nel d.l. n. 69 del 2013 conv. conmodif. nella l. n. 98 del 2013 che conferiscono al giudice ausiliariodi appello lo status di componente dei collegi nelle sezioni dellecorti di appello queste ultime potranno legittimamente continuaread avvalersi dei giudici ausiliari fino a quando entro la data del8 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/202331/10/2025 si perverrà ad una riforma complessiva dellaData pubblicazione 10/01/2023magistratura onoraria fino a quel momento infatti la temporaneatollerabilità costituzionale dell attuale assetto è volta ad evitarel annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione deigiudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appellodei giudici onorari al fine di ridurre l arretrato nelle cause civili.» * n. 32065/2021 dal che consegue la manifesta infondatezzadella questione di legittimità costituzionale sollecitata * n.15045/2021 e della nullità dedotta.3.3.1. Il secondo motivo è infondato.3.3.2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte «Il legittimariototalmente pretermesso proprio perché escluso dalla successionenon acquista per il solo fatto dell apertura della successione ovveroper il solo fatto della morte del de cuius la qualità di erede né latitolarità dei beni ad altri attribuiti potendo conseguire i suoi dirittisolo dopo l utile esperimento delle azioni di riduzione o diannullamento del testamento e quindi dopo il riconoscimento deisuoi diritti di legittimario.» * n. 2914/2020 ed «In casodivisione del patrimonio ereditario disposta direttamente daltestatore la domanda di nullità proposta dal legittimario pretermessonel testamento o in sostituzione del medesimo da un suo eredecome verificatosi nel caso di specie deve essere accolta qualora lostesso legittimario o un suo erede agente iure successionis daconsiderarsi preterito per non essere stato compreso nella divisioneabbia positivamente esperito in via preventiva l azione di riduzione» * n. 7178/2018 .3.3.3. Nel caso in esame * * aveva redattotestamento olografo ed aveva diviso il suo patrimonio assegnandoalla figlia biologica legittima la proprietà dei suoi beni ed alla mogliel usufrutto per cui la legittimaria pretermessa non aveva acquistatola qualità di erede e non poteva agire – come peraltro non ha fatto– per petitio hereditatis.9 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/20233.4.1. Il terzo motivo è fondato.Data pubblicazione 10/01/2023Alla luce della più recente giurisprudenza alla quale si intendedare continuità «In tema di azione di riduzione l omessa allegazionenell atto introduttivo di beni costituenti il relictum e di donazioniposte in essere in vita dal de cuius anche in vista dell imputazione ex se ove la loro esistenza emerga dagli atti di causa ovverocostituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti nonpreclude la decisione sulla domanda di riduzione dovendo il giudiceprocedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontrodella lesione avuto riguardo alle indicazioni complessivamenteprovenienti dalle parti nei limiti processuali segnati dal regime dellepreclusioni per l attività di allegazione e di prova. Ne consegue cheove il silenzio serbato in citazione sull esistenza di altri beni relittiovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della partedell inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere inesame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva ilgiudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domandache è invece consentito se all esito dell istruttoria e nei limiti segnatidalle preclusioni istruttorie risulti indimostrata l esistenza delladedotta lesione.» * n. 18199/2020 ciò perché «Nel caso diesercizio dell azione di riduzione il legittimario ancorché abbial onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota diriserva indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono adeterminare il valore della massa ereditaria nonché di conseguenzaquello della quota di legittima violata senza che sia necessariaall uopo l indicazione in termini numerici del valore dei beniinteressati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione può atal fine allegare e provare anche ricorrendo a presunzioni semplicipurché gravi precise e concordanti tutti gli elementi occorrenti perstabilire se ed in quale misura sia avvenuta la lesione della riserva.» * n. 18199/2020 con detti principi è stato superatol orientamento più restrittivo seguito dalla Corte di appello fol.610 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022della sent. imp. che richiedeva al legittimario che aveva propostoNumero di raccolta generale 348/2023l azione di riduzione di indicare entro quali limiti era statDaa tal epusbabl iclaazio ne 10/01/2023legittima determinando con esattezza il valore della massaereditaria nonché il valore della quota di legittima violata daltestatore * n. 13310/2002 * n. 14473/2011 * n.20830/2016 * n. 1357/2017 .Nel caso di specie * * aveva proceduto adindicare la massa ereditaria gli elementi di calcolo dell asseereditario e della quota di legittima anche con una perizia di parteassolvendo l onere probatorio nei sensi prima indicati v. * n.18199/2020 in modo tale da consentire l istruzione della domandacontrariamente a quanto affermato dalla Corte di merito.4. In conclusione il ricorso principale va rigettato va accolto ilterzo motivo del ricorso incidentale infondati gli altri la sentenzaimpugnata va cassata nei limiti dell accoglimento e rinviata alla Cortedi appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese delpresente grado.Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanzasiano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essamenzionati a norma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52.* del contributo unificato in relazione al ricorsoprincipale ove dovuto. * Rigetta il ricorso principale accoglie il terzo motivo del ricorsoincidentale infondati gli altri cassa la sentenza impugnata nei limitidell accoglimento e rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversacomposizione anche per le spese del presente grado. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52 Dà atto ai sensi dell art.13 comma 1 quater del d.P.R. del 30maggio 2002 n.115 della sussistenza dei presupposti processuali11 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023per il versamento da parte delle ricorrenti principali dell ulterioreData pubblicazione 10/01/2023importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto peril ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma il giorno 4 novembre 2022.Il Presidente* *12 di 12* ** Rigetta il ricorso principale accoglie il terzo motivo del ricorsoincidentale infondati gli altri cassa la sentenza impugnata nei limitidell accoglimento e rinvia alla Corte di appello di Salerno in diversacomposizione anche per le spese del presente grado. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza sianoomesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati anorma del d.lgs. n. 196 del 2003 art. 52 Dà atto ai sensi dell art.13 comma 1 quater del d.P.R. del 30maggio 2002 n.115 della sussistenza dei presupposti processuali11 di 12* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 5411/2021Numero sezionale 3925/2022Numero di raccolta generale 348/2023per il versamento da parte delle ricorrenti principali dell ulterioreData pubblicazione 10/01/2023importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto peril ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma il giorno 4 novembre 2022.Il Presidente* *12 di 12* *
Sentenza Cassazione n. 00348/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris