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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 19424/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16323/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ( ), [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA]( ) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3459/2016 depositata il23/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che: La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3459 del 2016, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, che aveva dichiarato la decadenza ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970 della domanda di riliquidazione della pensione di cui fruiva; il ricorrente aveva chiestoche la pensione fosse calcolata sulla base di 35 anni di contribuzione, in applicazione dell’art. 4, comma 1 d.l. n. 501/1995 conv. in l. n. 11/1996; la Corte d’appello, dopo aver dato atto che l’atto d’appello aveva denunciato l’erronea applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera d) n. 1 del d.l. n. 98 del 2011 ed aver rappresentato di aver prospettato alle parti, all’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la questione dell’ammissibilità dell’appello alla luce degli oneri posti a carico dell’appellante, ha ritenuto inammissibile l’atto di impugnazione, depositato nel vigore della l. n. 134 del 2012, per violazione del disposto dell’art. 434 c.p.c., in quanto le censure erano limitate e circoscritte alle argomentazioni sulla eccezione di decadenza, elemento centrale della sentenza impugnata, e non riproponevano né la causa petendi, né le conclusioni di merito ed il petitum della domanda azionata; la Corte ha richiamato, a sostegno della propria tesi, un precedente di legittimità (Cass. n. 20064 del 2013) ove si era ritenuto inammissibile un atto di appello relativa alla sola questione preliminare di rito, r iferita a lla tardività della costituzione dell’opponente in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; avverso tale sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo; l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la nullità del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342, 346 e 434 c.p.c.; in particolare, dopo aver sottolineato che l’art. 38 d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 69 del 2014, ha riprodotto i passi della sentenza impugnata posti a fondamento della decisione ed il contenuto del proprio atto di impugnazione nella parte relativa alle “Conclusioni”, pagina 10, rappresentando che il Tribunale si era occupato solo della decadenza e che l’atto d’appello aveva confutato tale decisione, chiedendo l’integrale riforma della sentenza, con l’inevitabile implicito accoglimento della domanda di merito; il motivo è infondato; questa Corte di legittimità, ha più volte affermato il principio per cui, ove la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito( cui è assimilabile ai fini della risoluzione della questione processuale posta dalla presente causa , l’ipotesi della pronuncia sulla de cadenza di cui all’art. 47 cit.)i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata (Cass. n. 33580 del 2019; Cass. n. 22954 del 2011), senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito: l'accoglimento dell'impugnazione, infatti, comporta l'integrale devoluzione al giudice dell'appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado (Cass. n. 6481 del 2010; Cass. n. 5031 del 2005); nel caso di specie, come si evince dalla sentenza impugnata, il giudicedi primo grado, senza esaminare il merito della domanda, ha dichiarato inammissibile il ricorsoper l’intervenuta decadenza; l'appello interposto dal ricorrente , pertanto, ha riguardato (e non poteva che riguardare) tale statuizione preliminare, con la deduzione dell'inapplicabilità della decadenza prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1979in ragione dell’errata applicazione dell’art. 38 d.l. n. 98 del 2011); l'unico requisito necessario al fine di conseguire la totale devoluzione del merito al grado d’appello era che l’impugnazione contenesse l'inequivoca manifestazione di volontà di riproporne la cognizione, così da evitare la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c., fermo restando, peraltro, che, a tale scopo, è sufficiente anche il mero richiamo a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado (Cass. n. 12092 del 2004; Cass. n. 13768 del 2018); nel caso in esame, tuttavia, ciò non è accaduto; gli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente per la natura sostanzialmente processuale del vizio dedotto, dimostrano, invero, che l'attore, lì dove, nell'atto d'appello, ha espressamente chiesto "Piaccia alla Corte in accoglimento del presente ricorso: 1) Riformare integralmente l’impugnata sentenza; 2) disapplicare il citato art. 38, in base all’art. 6 della CEDU; 3) rimettere le parti innanzi alla Corte Costituzionale stante la violazione degli artt. 3,38 e 117della Costituzione; in via subordinata, atteso che la questione è stata già rimessa alla Corte Costituzionale, sospendere il presente giudizio in attesa della Corte Costituzionale", non ha per nulla , neanche implicitamente , riproposto la domanda di condan na dell’[OSCURATO:PERSONA] al ricalcolo della pensione; si deducedalla lettura dell’atto la totale assenza di richiamo, anche solo per le conclusioni, ai contenuti della domanda proposta nel giudizio di primo grado; in sostanza, non avendo in alcun modo devoluto al giudice d’appello la disamina del merito della vicenda giudiziaria, non risulta impedita la decadenza fissata dall’art. 346 c.p.c.; è invero consolidato l’orientamento secondo cui, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; pur se libera da forme, la riproposizione deve comunque essere presente; tale conclusione non è contraddetta dall’intervento delle Sezioni Unite n. 907 del 2022, in tema di impugnazione avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione a decreto ingiuntivo, fattispecie richiamata dalla sentenza impugnata; ciò in quanto, le Sezioni Unite, nell’affermare il principio secondo cui i motivi di appello -che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerentealla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, hanno precisato che l’opposizione a decreto ingiuntivo non integra, come in questo caso, un giudizio di impugnazione, per cui in questo senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata che ha, invece, assimilato quella ipotesi alla presente; in definitiva, il ricorso va rigettato; il ricorrente va quindi condannato al pagamento dell e spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30 0 0,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16323/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] ( ), [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA]( ) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 3459/2016 depositata il23/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3459 del 2016, ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, che aveva dichiarato la decadenza ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970 della domanda di riliquidazione della pensione di cui fruiva; il ricorrente aveva chiestoche la pensione fosse calcolata sulla base di 35 anni di contribuzione, in applicazione dell’art. 4, comma 1 d.l. n. 501/1995 conv. in l. n. 11/1996; la Corte d’appello, dopo aver dato atto che l’atto d’appello aveva denunciato l’erronea applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera d) n. 1 del d.l. n. 98 del 2011 ed aver rappresentato di aver prospettato alle parti, all’udienza [OSCURATO:DATA_NASCITA], la questione dell’ammissibilità dell’appello alla luce degli oneri posti a carico dell’appellante, ha ritenuto inammissibile l’atto di impugnazione, depositato nel vigore della l. n. 134 del 2012, per violazione del disposto dell’art. 434 c.p.c., in quanto le censure erano limitate e circoscritte alle argomentazioni sulla eccezione di decadenza, elemento centrale della sentenza impugnata, e non riproponevano né la causa petendi, né le conclusioni di merito ed il petitum della domanda azionata; la Corte ha richiamato, a sostegno della propria tesi, un precedente di legittimità (Cass. n. 20064 del 2013) ove si era ritenuto inammissibile un atto di appello relativa alla sola questione preliminare di rito, r iferita a lla tardività della costituzione dell’opponente in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo; avverso tale sentenza, ricorre [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un motivo; l’[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; chiamata la causa all’adunanza camerale del 13 aprile 2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, c.p.c.); Considerato che: con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la nullità del procedimento per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342, 346 e 434 c.p.c.; in particolare, dopo aver sottolineato che l’art. 38 d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, era stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale, con la sentenza n. 69 del 2014, ha riprodotto i passi della sentenza impugnata posti a fondamento della decisione ed il contenuto del proprio atto di impugnazione nella parte relativa alle “Conclusioni”, pagina 10, rappresentando che il Tribunale si era occupato solo della decadenza e che l’atto d’appello aveva confutato tale decisione, chiedendo l’integrale riforma della sentenza, con l’inevitabile implicito accoglimento della domanda di merito; il motivo è infondato; questa Corte di legittimità, ha più volte affermato il principio per cui, ove la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia deciso esclusivamente una questione preliminare di rito( cui è assimilabile ai fini della risoluzione della questione processuale posta dalla presente causa , l’ipotesi della pronuncia sulla de cadenza di cui all’art. 47 cit.)i motivi di appello, che hanno la finalità di denunciare gli errori di diritto o l'ingiustizia della decisione, non possono concernere anche il merito della domanda che non ha formato oggetto della pronuncia, essendo al riguardo sufficiente che l'appellante abbia riproposto, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., la domanda non esaminata (Cass. n. 33580 del 2019; Cass. n. 22954 del 2011), senza bisogno di riprodurne le ragioni di merito: l'accoglimento dell'impugnazione, infatti, comporta l'integrale devoluzione al giudice dell'appello del compito di decidere tutte le questioni dedotte nel giudizio di primo grado (Cass. n. 6481 del 2010; Cass. n. 5031 del 2005); nel caso di specie, come si evince dalla sentenza impugnata, il giudicedi primo grado, senza esaminare il merito della domanda, ha dichiarato inammissibile il ricorsoper l’intervenuta decadenza; l'appello interposto dal ricorrente , pertanto, ha riguardato (e non poteva che riguardare) tale statuizione preliminare, con la deduzione dell'inapplicabilità della decadenza prevista dall’art. 47 d.P.R. n. 639/1979in ragione dell’errata applicazione dell’art. 38 d.l. n. 98 del 2011); l'unico requisito necessario al fine di conseguire la totale devoluzione del merito al grado d’appello era che l’impugnazione contenesse l'inequivoca manifestazione di volontà di riproporne la cognizione, così da evitare la decadenza di cui all'art. 346 c.p.c., fermo restando, peraltro, che, a tale scopo, è sufficiente anche il mero richiamo a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado (Cass. n. 12092 del 2004; Cass. n. 13768 del 2018); nel caso in esame, tuttavia, ciò non è accaduto; gli atti del giudizio di merito, cui la Corte accede direttamente per la natura sostanzialmente processuale del vizio dedotto, dimostrano, invero, che l'attore, lì dove, nell'atto d'appello, ha espressamente chiesto "Piaccia alla Corte in accoglimento del presente ricorso: 1) Riformare integralmente l’impugnata sentenza; 2) disapplicare il citato art. 38, in base all’art. 6 della CEDU; 3) rimettere le parti innanzi alla Corte Costituzionale stante la violazione degli artt. 3,38 e 117della Costituzione; in via subordinata, atteso che la questione è stata già rimessa alla Corte Costituzionale, sospendere il presente giudizio in attesa della Corte Costituzionale", non ha per nulla , neanche implicitamente , riproposto la domanda di condan na dell’[OSCURATO:PERSONA] al ricalcolo della pensione; si deducedalla lettura dell’atto la totale assenza di richiamo, anche solo per le conclusioni, ai contenuti della domanda proposta nel giudizio di primo grado; in sostanza, non avendo in alcun modo devoluto al giudice d’appello la disamina del merito della vicenda giudiziaria, non risulta impedita la decadenza fissata dall’art. 346 c.p.c.; è invero consolidato l’orientamento secondo cui, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c. deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse; pur se libera da forme, la riproposizione deve comunque essere presente; tale conclusione non è contraddetta dall’intervento delle Sezioni Unite n. 907 del 2022, in tema di impugnazione avverso la sentenza che ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’opposizione a decreto ingiuntivo, fattispecie richiamata dalla sentenza impugnata; ciò in quanto, le Sezioni Unite, nell’affermare il principio secondo cui i motivi di appello -che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza ai fini della decisione appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerentealla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, hanno precisato che l’opposizione a decreto ingiuntivo non integra, come in questo caso, un giudizio di impugnazione, per cui in questo senso va corretta la motivazione della sentenza impugnata che ha, invece, assimilato quella ipotesi alla presente; in definitiva, il ricorso va rigettato; il ricorrente va quindi condannato al pagamento dell e spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 30 0 0,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo
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