CassazionedecretoSezione 7Decisione del 28 ottobre 2021
Cassazione n. 44843/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il [OSCURATO:PERSONA] di TARANTO, con ordinanza in data 03/03/2021, rigettava il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Taranto che aveva respinto la richiesta di espiazione della pena presso il domicilio ex art. 1 legge n. 199 del 2010, ravvisando il rischio di recidiva. Propone ricorso per cassazione il condannato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione perché la misura richiesta prescinde dai precedenti penali, mentre non sussiste il pericolo di fuga. Il ricorso è inammissibile perché generico. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il magistrato di sorveglianza, nel valutare l'istanza di ammissione alla esecuzione della pena presso il domicilio, formulata dal detenuto che debba espiare una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, può ravvisare un grave motivo ostativo alla concessione del beneficio nel pericolo di reiterazione dei reati (Sez. 1, n. 8885 del 29/01/2021, SCORNAIENCHI, Rv. 280607). Nel caso di specie, il Tribunale ha dato conto non solo dei procedenti penali anche per gravissimi reati (art. 416-bis c.p.), ma ha anche richiamato le numerose pendenze giudiziarie e gli arresti subiti in epoca recente per artt. 416, 624, 625, 648 e 629 c.p. da cui ha tratto la non illogica prognosi negativa circa i futuri comportamenti. Il ricorso si limita a contestare la prognosi senza criticare la specifica concludenza degli elementi indicati dal Tribunale, evidenziando unicamente la circostanza che, durante la detenzione, il condannato ha beneficiato della liberazione condizionale, circostanza, tuttavia, che non è idonea ad escludere il rischio di reiterazione del reato, indicato dall'art. 1, comma 2, lett. d), I. n. 199 del 2010. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 28/10/2021