Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 3Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 07418/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 21635/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 293, pubblicata in data 10 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. La società “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l. (d’ora innanzi, “la MS”) nel 2013 chiese ed ottenne dal Tribunale di Arezzo un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Sulla base di tale decreto nel 2015 la MS iniziò l’esecuzione forzata.

Oggetto:esecuzione

2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero dinanzi al Tribunale di Imperia opposizione sia all’esecuzione che agli atti esecutivi, sostenendo che il titolo esecutivo non era stato notificato anche ad essi in proprio e che comunque la MS, prima di agire esecutivamente nei loro confronti, avrebbe dovuto escutere il patrimonio sociale.

3. Con sentenza 7.6.2018 n. 335 il Tribunale di Imperia dichiarò inammissibile per tardività l’opposizione agli atti esecutivi, e rigettò quella all’esecuzione.

La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA].

4. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 293 la Corte d’appello di Genova rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che: -) la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. era una società non più attiva dal 2015; svolgeva l’attività di commercio ambulante ed aveva ceduto sin dal 2012 il punto di vendita di cui era titolare nel mercato di Ventimiglia; né [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato che la società avesse un patrimonio sufficiente a soddisfare la pretesa della MS; in tale ipotesi è pertanto consentito al creditore di una s.n.c. agire nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, senza previamente escutere il patrimonio sociale; -) la censura concernente il punto della tempestività dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non poteva essere proposta con l’appello, attesa l’inappellabilità delle sentenze che decidono sulle opposizioni agli atti esecutivi.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo.

La MS ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art.2304 c.c..

Il ricorrente non contesta che l’onere di preventiva escussione del patrimonio sociale, da parte dei creditori d’una s.n.c., possa venir meno nel caso di evidente inesistenzao incapienza di questo, ma afferma che, ritenendo dimostrata tale ultima circostanza, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere fornita dalla MS la relativa prova.

1.1. Il motivo è inammissibile perché censura la valutazione delle prove.

Una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez.

L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez.

L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez.

L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez.

L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez.

L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez.

L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez.

L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltreI.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 21635/21 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC del proprio difensore, difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n. 293, pubblicata in data 10 marzo 2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La società “[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]” s.r.l. (d’ora innanzi, “la MS”) nel 2013 chiese ed ottenne dal Tribunale di Arezzo un decreto ingiuntivo nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., nonché dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sulla base di tale decreto nel 2015 la MS iniziò l’esecuzione forzata. Oggetto:esecuzione 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposero dinanzi al Tribunale di Imperia opposizione sia all’esecuzione che agli atti esecutivi, sostenendo che il titolo esecutivo non era stato notificato anche ad essi in proprio e che comunque la MS, prima di agire esecutivamente nei loro confronti, avrebbe dovuto escutere il patrimonio sociale. 3. Con sentenza 7.6.2018 n. 335 il Tribunale di Imperia dichiarò inammissibile per tardività l’opposizione agli atti esecutivi, e rigettò quella all’esecuzione. La sentenza fu appellata da [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 293 la Corte d’appello di Genova rigettò il gravame. La Corte d’appello ritenne che: -) la [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. era una società non più attiva dal 2015; svolgeva l’attività di commercio ambulante ed aveva ceduto sin dal 2012 il punto di vendita di cui era titolare nel mercato di Ventimiglia; né [OSCURATO:PERSONA] aveva dimostrato che la società avesse un patrimonio sufficiente a soddisfare la pretesa della MS; in tale ipotesi è pertanto consentito al creditore di una s.n.c. agire nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, senza previamente escutere il patrimonio sociale; -) la censura concernente il punto della tempestività dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. non poteva essere proposta con l’appello, attesa l’inappellabilità delle sentenze che decidono sulle opposizioni agli atti esecutivi. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un motivo. La MS ha resistito con controricorso illustrato da memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell’art.2304 c.c.. Il ricorrente non contesta che l’onere di preventiva escussione del patrimonio sociale, da parte dei creditori d’una s.n.c., possa venir meno nel caso di evidente inesistenzao incapienza di questo, ma afferma che, ritenendo dimostrata tale ultima circostanza, la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere fornita dalla MS la relativa prova. 1.1. Il motivo è inammissibile perché censura la valutazione delle prove. Una censura di questo tipo cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”). 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.200, di cui 200 per spese vive, oltreI.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza
Decreto Cassazione n. 07418/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris