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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04593/2026

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re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 493-ter e 81 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come l’imputato abbia realizzato, con la medesima tessera bancomat sottratta alla persona offesa, due distinte operazioni illecite di prelievo di denaro, non riconducibili ad una condotta delittuosa unitaria) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena irrogata, non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi in assenza di confronto con la motivazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo, Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.) circostanza non ricorrente nel caso di specie, attesa la irrogazione di una pena di poco superiore al minimo edittale, come evidenziato dalla Corte di appello con motivazione che non si presta a censure in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 27/01/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - ORDINANZA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte di appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta l’erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 493-ter e 81 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si veda pag. 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come l’imputato abbia realizzato, con la medesima tessera bancomat sottratta alla persona offesa, due distinte operazioni illecite di prelievo di denaro, non riconducibili ad una condotta delittuosa unitaria) dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, che deducono la ricorrenza del vizio di violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena irrogata, non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi in assenza di confronto con la motivazione (si veda pag. 3 della sentenza impugnata); considerato che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la commisurazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo, Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.) circostanza non ricorrente nel caso di specie, attesa la irrogazione di una pena di poco superiore al minimo edittale, come evidenziato dalla Corte di appello con motivazione che non si presta a censure in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 27/01/2026
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