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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 02340/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 27599-2016 proposto da: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente principale - 2021 contro 3021 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - controricorso all'incidentale - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente ai suddetti ricorsi - avverso la sentenza n. 216/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/05/2016 R.G.N. 41/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / Adunanza camerale del 7 ottobre 2021- Pres.

Bronzini, rel.

Buffa - INAIL c. [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 27.5.16, la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede, ha condannato il lavoratore Traverso a restituire con gli interessi la somma di euro 47.903 al datore di lavoro, somma già corrisposta per contributi direttamente pagati al lavoratore ex articolo 1 comma 12 legge 243 del 2004, e ha condannato l'INAIL a corrispondere al lavoratore le predette somme.

In particolare, il lavoratore aveva beneficiato dell'articolo 1, che, per incentivare il posticipo del pensionamento ed ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, consente ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di anzianità, di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria, con conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e obbligo del datore di corrispondere al lavoratore la somma corrispondente alla contribuzione che il datore avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà.

Ciò nella specie era avvenuto in quanto il lavoratore aveva raggiunto i requisiti per il pensionamento sulla base di benefici contributivi per esposizione all'amianto riconosciuti dall'INPS in ragione dei certificati INAIL di esposizione; tale riconoscimento era stato revocato dopo otto anni in ragione della erroneità della certificazione INAIL, con revoca altresì della pensione successivamente liquidata, con conseguente obbligo restitutorio del lavoratore verso il datore dei contributi.

Il datore aveva quindi ottenuto decreto ingiuntivo, opposto dal lavoratore nel presente giudizio.

La corte territoriale, con la sentenza oggi impugnata in questa sede di legittimità, ha ritenuto la responsabilità dell' INAIL per i danni subiti dal lavoratore per l'affidamento incolpevole sui benefici contributivi ed ha condannato (oltre che il lavoratore alla restituzione dei contributi al datore, che li aveva corrisposti secondo il meccanismo predetto) l'INAIL al risarcimento del danno pari alle somme ora dette.

Avverso tale sentenza ricorre l'INAIL per tre motivi, cui resiste con controricorso il datore nonché il lavoratore, che propone ricorso incidentale per due motivi, cui resistono a loro volta il datore e l'INAIL con controricorso; l'INPS è intervenuto in giudizio.

Il datore di lavoro ha presentato memoria.

Con il primo motivo di ricorso principale dell'INAIL si deduce violazione degli articoli 132, 106 e 420 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto legittima la statuizione del tribunale che aveva disposto la chiamata in causa dell'INAIL nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la diversità di titoli (avendo la chiamata contenuto aquiliano e la causa principale oggetto invece contrattuale).

Il motivo è infondato.

Questa Corte (Sez.

L, Sentenza n. 25676 del 04/12/2014, Rv. 633471 - 01, ed altre) ha già affermato che, fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2043, 1175 e 1176 c.c., per mancato accertamento della sussistenza della condotta illecita dell'ente.

In proposito, deve rilevarsi che questa Corte ha già precisato (tra le altre, Sez. 3, Sentenza n. 6199 del 29/03/2004, Rv. 571612 - 01) che, in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della P.a. al fine di stabilire se la fattispecie concreta integra un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. il giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), dell'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in esame) o dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto dall'ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli risarcitori (e quindi comunque non qualificabile come interesse di mero fatto); c) accerta re sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della P.a.; d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.a., non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica dovrebbe considerarsi sussistente "in re ipsa" in caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo.

Si è aggiunto altresì (Sez. 1 , Ordinanza n. 16196 del 20/06/2018, Rv. 649479 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 6005 del 15/03/2007, Rv. 596827 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12282 del 27/05/2009, Rv. 608431 - 01), che il giudice deve verificare se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., considerando che tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, richiedendosi, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana.

Interessante in tema anche Sez. 3, Sentenza n. 23170 del 31/10/2014 (Rv. 633377 - 01), che ha ulteriormente precisato che il criterio di imputazione della responsabilità non è correlato alla sola illegittimità del provvedimento, ma ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto.

Nella specie, il Collegio reputa che l'accertamento della responsabilità dell'INAIL sia del tutto mancato, essendosi limitata la corte territoriale ad affermare detta responsabilità, senza delinearne i contorni, ma basandola -senza indicare alcun ulteriore e concreto elemento di valutazione- sull'obiettivo rilascio della certificazione erronea; la corte territoriale avrebbe dovuto invece accertare tutti gli elementi, e soprattutto quello soggettivo della colpa dell'amministrazione e dell'eventuale concorso del lavoratore danneggiato (prima ancora che quello -pur assai rilevante- del quantum del danno), relativi alla fattispecie dell'illecito civile.

Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 2056 nonché 1223, 1226 e 2697 c.c., per non avere la corte territoriale considerato il difetto di prova sul quantum del danno.

Il motivo, che evidenzia tra l'altro la dubbia configurabilità del danno in relazione all'erronea attribuzione di beneficio comunque non spettante, resta assorbito.

Con ricorso incidentale, si deduce violazione degli articoli 1965 c.c. e 410 e 411 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro escludeva ogni rimborso in favore del datore.

Il motivo non si confronta affatto con la decisione (che poggia invece correttamente sulla affermazione che la transazione non poteva incidera su diritti sorti solo in epoca successiva) ed è infondato anche per l'ulteriore ragione che la transazione non poteva coprire fatti non riguardanti il rapporto di lavoro direttamente ma, come nella specie, inerenti i meri riflessi sul rapporto lavorativo di questioni sopravvenute di carattere previdenziale (cfr. Sez.

L - , Sentenza n. 8662 del 28/03/2019, Rv. 653430 - 01).

Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione dell'articolo 54 legge 88/89 nonché 1218 e 2697 c.c., per avere la corte territoriale trascurato la responsabilità dell'Inps che aveva comunque certificato il possesso da parte del lavoratore dei requisiti contributivi. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che anche tale motivo resti assorbito, ricollegandosi l'invocata responsabilità dell'Inps a quella dell'Inail, ed ai fatti relativi, ancora da accertare.

In accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere dunque cassata, con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo ed assorbito il terzo; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 27599-2016 proposto da: I.N.A.I.L. - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 144, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresentano e difendono; - ricorrente principale - 2021 contro 3021 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'; - controricorrente - ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.); - controricorso all'incidentale - nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente ai suddetti ricorsi - avverso la sentenza n. 216/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 27/05/2016 R.G.N. 41/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. / Adunanza camerale del 7 ottobre 2021- Pres. Bronzini, rel. Buffa - INAIL c. [OSCURATO:PERSONA] sentenza del 27.5.16, la Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del tribunale della stessa sede, ha condannato il lavoratore Traverso a restituire con gli interessi la somma di euro 47.903 al datore di lavoro, somma già corrisposta per contributi direttamente pagati al lavoratore ex articolo 1 comma 12 legge 243 del 2004, e ha condannato l'INAIL a corrispondere al lavoratore le predette somme. In particolare, il lavoratore aveva beneficiato dell'articolo 1, che, per incentivare il posticipo del pensionamento ed ai fini del contenimento degli oneri nel settore pensionistico, consente ai lavoratori dipendenti del settore privato che abbiano maturato i requisiti minimi di legge per l'accesso al pensionamento di anzianità, di rinunciare all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria, con conseguente venir meno di ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro e obbligo del datore di corrispondere al lavoratore la somma corrispondente alla contribuzione che il datore avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà. Ciò nella specie era avvenuto in quanto il lavoratore aveva raggiunto i requisiti per il pensionamento sulla base di benefici contributivi per esposizione all'amianto riconosciuti dall'INPS in ragione dei certificati INAIL di esposizione; tale riconoscimento era stato revocato dopo otto anni in ragione della erroneità della certificazione INAIL, con revoca altresì della pensione successivamente liquidata, con conseguente obbligo restitutorio del lavoratore verso il datore dei contributi. Il datore aveva quindi ottenuto decreto ingiuntivo, opposto dal lavoratore nel presente giudizio. La corte territoriale, con la sentenza oggi impugnata in questa sede di legittimità, ha ritenuto la responsabilità dell' INAIL per i danni subiti dal lavoratore per l'affidamento incolpevole sui benefici contributivi ed ha condannato (oltre che il lavoratore alla restituzione dei contributi al datore, che li aveva corrisposti secondo il meccanismo predetto) l'INAIL al risarcimento del danno pari alle somme ora dette. Avverso tale sentenza ricorre l'INAIL per tre motivi, cui resiste con controricorso il datore nonché il lavoratore, che propone ricorso incidentale per due motivi, cui resistono a loro volta il datore e l'INAIL con controricorso; l'INPS è intervenuto in giudizio. Il datore di lavoro ha presentato memoria. Con il primo motivo di ricorso principale dell'INAIL si deduce violazione degli articoli 132, 106 e 420 c.p.c. per avere la sentenza impugnata ritenuto legittima la statuizione del tribunale che aveva disposto la chiamata in causa dell'INAIL nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nonostante la diversità di titoli (avendo la chiamata contenuto aquiliano e la causa principale oggetto invece contrattuale). Il motivo è infondato. Questa Corte (Sez. L, Sentenza n. 25676 del 04/12/2014, Rv. 633471 - 01, ed altre) ha già affermato che, fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 cod. proc. civ., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l'autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell'art. 106 cod. proc. civ., coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per cassazione. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 2043, 1175 e 1176 c.c., per mancato accertamento della sussistenza della condotta illecita dell'ente. In proposito, deve rilevarsi che questa Corte ha già precisato (tra le altre, Sez. 3, Sentenza n. 6199 del 29/03/2004, Rv. 571612 - 01) che, in caso di domanda di risarcimento dei danni proposta nei confronti della P.a. al fine di stabilire se la fattispecie concreta integra un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 cod. civ. il giudice deve procedere, in ordine successivo, a svolgere le seguenti indagini: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso; b) stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo), dell'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un determinato bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in esame) o dell'interesse di altro tipo, pur se non immediato oggetto di tutela in quanto dall'ordinamento preso in considerazione a fini diversi da quelli risarcitori (e quindi comunque non qualificabile come interesse di mero fatto); c) accerta re sotto il profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od omissiva) della P.a.; d) stabilire se l'evento dannoso sia imputabile a dolo o colpa della P.a., non trovando al riguardo applicazione il principio secondo cui la colpa della struttura pubblica dovrebbe considerarsi sussistente "in re ipsa" in caso di esecuzione volontaria di atto amministrativo illegittimo. Si è aggiunto altresì (Sez. 1 , Ordinanza n. 16196 del 20/06/2018, Rv. 649479 - 02; Sez. 3, Sentenza n. 6005 del 15/03/2007, Rv. 596827 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 12282 del 27/05/2009, Rv. 608431 - 01), che il giudice deve verificare se detto evento dannoso sia imputabile a responsabilità della P.A., considerando che tale imputazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, richiedendosi, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. Interessante in tema anche Sez. 3, Sentenza n. 23170 del 31/10/2014 (Rv. 633377 - 01), che ha ulteriormente precisato che il criterio di imputazione della responsabilità non è correlato alla sola illegittimità del provvedimento, ma ad una più complessa valutazione, estesa all'accertamento dell'elemento soggettivo e della connotazione dell'azione amministrativa come fonte di danno ingiusto. Nella specie, il Collegio reputa che l'accertamento della responsabilità dell'INAIL sia del tutto mancato, essendosi limitata la corte territoriale ad affermare detta responsabilità, senza delinearne i contorni, ma basandola -senza indicare alcun ulteriore e concreto elemento di valutazione- sull'obiettivo rilascio della certificazione erronea; la corte territoriale avrebbe dovuto invece accertare tutti gli elementi, e soprattutto quello soggettivo della colpa dell'amministrazione e dell'eventuale concorso del lavoratore danneggiato (prima ancora che quello -pur assai rilevante- del quantum del danno), relativi alla fattispecie dell'illecito civile. Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 2056 nonché 1223, 1226 e 2697 c.c., per non avere la corte territoriale considerato il difetto di prova sul quantum del danno. Il motivo, che evidenzia tra l'altro la dubbia configurabilità del danno in relazione all'erronea attribuzione di beneficio comunque non spettante, resta assorbito. Con ricorso incidentale, si deduce violazione degli articoli 1965 c.c. e 410 e 411 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che la transazione intervenuta tra lavoratore e datore di lavoro escludeva ogni rimborso in favore del datore. Il motivo non si confronta affatto con la decisione (che poggia invece correttamente sulla affermazione che la transazione non poteva incidera su diritti sorti solo in epoca successiva) ed è infondato anche per l'ulteriore ragione che la transazione non poteva coprire fatti non riguardanti il rapporto di lavoro direttamente ma, come nella specie, inerenti i meri riflessi sul rapporto lavorativo di questioni sopravvenute di carattere previdenziale (cfr. Sez. L - , Sentenza n. 8662 del 28/03/2019, Rv. 653430 - 01). Con il secondo motivo del ricorso incidentale si deduce violazione dell'articolo 54 legge 88/89 nonché 1218 e 2697 c.c., per avere la corte territoriale trascurato la responsabilità dell'Inps che aveva comunque certificato il possesso da parte del lavoratore dei requisiti contributivi. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che anche tale motivo resti assorbito, ricollegandosi l'invocata responsabilità dell'Inps a quella dell'Inail, ed ai fatti relativi, ancora da accertare. In accoglimento del secondo motivo del ricorso principale, la sentenza impugnata deve essere dunque cassata, con rinvio alla medesima corte d'appello in diversa composizione per un nuovo esame ed anche per le spese del giudizio di legittimità. p.q.m. accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il primo ed assorbito il terzo; rigetta il primo motivo del ricorso incidentale, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione
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