CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36094/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], del Foro di Milano, e [OSCURATO:PERSONA], che hanno indicato recapito Pec, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo difensore, alla via Crescenzio n. 91 in Roma; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1405, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 30.3.2017; ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Accertamento sintetico - Art. 32, Dpr 600/73 - Corretta applicazione - Istanza di sospensione ex art. 6, Dl 119/2008 -Assenza di seguito - Decisione nel merito. 1. L’Amministrazione finanziaria notificava il 17.9.2013 a [OSCURATO:PERSONA] l’avviso di accertamento n. T9D013D031159/2012, avente ad oggetto la contestazione di maggiore Irpef in relazione all’anno 2008. L’atto impositivo, evidenziato che al contribuente era stato recapitato questionario informativo cui non aveva assicurato risposta, era stato redatto in applicazione delle regole dell’accertamento sintetico (c.d. redditometro), in considerazione dei costi di gestione di due autovetture, nonché degli oneri relativi a due residenze, una principale ed una secondaria, e ad un box, oltre ad un premio assicurativo, non mancando l’Ufficio di evidenziare che l’incongruità tra il reddito dichiarato e quello accertato si era ripetuto per più periodi d’imposta. 2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Milano, censurando di avere ricevuto il versamento di un cospicuo risarcimento del danno (£ 600.000.000), mediante il quale aveva potuto provvedere alle spese contestate dall’Agenzia, come dimostrato dalle movimentazioni bancarie risultanti dal suo conto corrente. La CTP riteneva fondate le difese proposte dal contribuente, ed annullava l’atto impositivo. 3. Avverso la decisione sfavorevole assunta dalla CTR spiegava appello l’Agenzia delle Entrate, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, non costituendosi il contribuente. L’Ente impositore, per quanto ora d’interesse, contestava la tardività della produzione documentale offerta solo in giudizio da [OSCURATO:PERSONA], in affermato contrasto con le previsioni di cui all’art. 32 del Dpr n. 600 del 1973. La CTR accoglieva il ricorso dell’Amministrazione finanziaria e riaffermava la piena validità ed efficacia dell’atto impositivo. 4. Ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisione adottata dal giudice dell’appello, [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Agenzia delle Entrate non si è costituita tempestivamente nel giudizio di legittimità, ma ha depositato istanza di partecipazione all’eventuale udienza di discussione orale del ricorso. 4.1. Successivamente il difensore del ricorrente ha domandato la sospensione del giudizio ai sensi dell’art. 6 del Dl. n. 119 del 2018, come conv., segnalando che il contribuente aveva manifestato l’intenzione di accedere alla definizione agevolata delle controversie tributarie, come disciplinata dalla normativa indicata. La sospensione del giudizio era disposta con ordinanza collegiale Cass. sez. VI-T, 23.1.2019, n. 1903, adottata all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. T uttavia, pur essendo stata notificata l’ordinanza, parte ricorrente non assicurava alcuna notizia, e tantomeno documentazione, relativa al condono. La causa, pertanto, era nuovamente fissata per la trattazione. Ragioni della decisione 1. Con il motivo di ricorso, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il contribuente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 4, del Dpr n. 600 del 1973, in cui è incorso il giudice dell’appello, per aver ritenuto non ammissibile la produzione in giudizio di documentazione non fornita nella fase amministrativa del procedimento di accertamento. 2. Mediante il suo strumento d’impugnazione il contribuente censura la decisione adottata dalla CTR per aver ritenuto inammissibile la produzione documentale da lui offerta solo in sede di giudizio, con particolare riferimento a quella relativa “all’acquisto del box” (ric., p. 6). Afferma peraltro, a tale proposito, che la documentazione bancaria era stata acquisita soltanto quando resa disponibile dal [OSCURATO:PERSONA]. Sottolinea, inoltre, che la documentazione era già stata prodotta all’Amministrazione finanziaria nella fase di reclamo predibattimentale. 2.1. Scrive la CTR che “l’invio, da parte dell’Amministrazione finanziaria, del questionario previsto in sede di accertamento fiscale dall’art. 32, quarto comma, del Dpr n. 600 cit. … assolve alla funzione di assicurare … un rapporto preventivo tra Amministrazione finanziaria e contribuente che possa favorire una definizione delle reciproche posizioni senza necessità di istaurare il contenzioso giudiziario. Ne consegue che la mancata o intempestiva risposta è legittimamente sanzionata con la preclusione amministrativa e processuale di posteriore allegazione di dati e documenti non prima forniti nella fase precontenziosa … questo principio … impedisce una qualsivoglia valutazione dei fatti e degli elementi implicati nelle irrituali produzioni avvenute (e consentitesi), e così un esito già di per sé dirimente della controversia insorta: e a sfavore del contribuente” (sent. CTR p. 3 s.). 2.2. La valutazione proposta dalla CTR non risulta conforme all’orientamento interpretativo ripetutamente affermato in materia da questa Corte regolatrice, fondato anche sul rilievo costituzionale degli interessi coinvolti. Si è infatti avuto modo di chiarire che “in tema di accertamento tributario, l'inottemperanza del contribuente a seguito dell'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, ex art. 32, comma 4, del d.P.R. n. 600 del 1973, comporta l'inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale solo dei documenti espressamente richiesti dall'Ufficio, in quanto detta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost.” (evidenza aggiunta), Cass. sez. V, 22.6.2018, n. 16548; e non si era mancato, anche precedentemente, di specificare che “in tema di accertamento tributario, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa, prevista dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, solo in presenza dello specifico presupposto, la cui prova incombe sull'Amministrazione, costituito dall'invito specifico e puntuale all'esibizione, accompagnato dall'avvertimento circa le conseguenze della sua mancata ottemperanza” (evidenza aggiunta), Cass. sez. VI-V, 27.12.2016, n. 27069; e si è pure evidenziato che “in tema di accertamento, l'omessa esibizione da parte del contribuente dei documenti in sede amministrativa determina l'inutilizzabilità della successiva produzione in sede contenziosa solo ove l'amministrazione dimostri che vi era stata una puntuale richiesta degli stessi, accompagnata dall'avvertimento circa le conseguenze della mancata ottemperanza, e che il contribuente ne aveva rifiutato l'esibizione, dichiarando di non possederli, o comunque sottraendoli al controllo, con uno specifico comportamento doloso volto ad eludere la verifica” (evidenza aggiunta), Cass. sez. V, 21.3.2018, n. 7011. 2.3. La CTR ha affermato la preclusione dell’utilizzabilità in sede processuale di documentazione proveniente dal contribuente, per il sol fatto che quest’ultimo non abbia risposto al questionario somministratogli dall’Amministrazione finanziaria allegando detta documentazione, senza affatto indagare se la documentazione in questione fosse stata specificamente richiesta dall’Agenzia delle Entrate, peraltro non mancando di indicare le conseguenze dell’eventuale mancata produzione, e questa interpretazione non può condividersi. Merita ancora di essere ricordato che l’inesistenza, o l’esistenza, di una preclusione processuale sono rilevabili anche d’ufficio (cfr. Cass. sez. V, 11.2.2021, n. 3442). 3. La impugnata decisione della CTR deve essere pertanto cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, che procederà a nuovo giudizio, e provvederà anche a disciplinare le spese di lite del giudizio di cassazione tra le parti. P.Q.M. La Corte accoglie il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi espost