CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 gennaio 2024
Cassazione n. 03299/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15233/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 25, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall'avv . [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - e contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE SIRACUSA n. 2492/2022 depositata il21/12/2022; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 24.1.2024 dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] - ribadite oralmente all’udienza odierna - che ha chiesto disporsi la riunione del presente fascicolo a quello recante il N. 14171/2023 R.G.; udita l’avv. [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che: - i n seno a pignoramento presso terzi promosso dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nei confronti della propria debitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dinanzi al Tribunale di Siracusa, per il recupero di un credito di € 20.256,10, il terzo pignorato [OSCURATO:SOCIETA]. rese in un primo tempo (in data 26.6.2017) dichiarazione parzialmente positiva, per poi revocarla (in data 24.8.2017), essendo frattanto sopravvenuto (il 10.8.2017) un sequestro preventivo delle somme ex art. 321 c.p.p., nell’ambito di un procedimento penale; - c on ordinanza riservata del giorno 8.1.2019, il giudice dell’esecuzione aretuseo, ritenuto che il sequestro non s’era ancora tramutato in confisca, ritenne - in applicazione della regola dell’ordo temporalis - prevalente il pignoramento, perché preesistente al disposto sequestro, e assegnò alla società pignorante, a parziale soddisfo del credito, la somma di € 5.072,22; - [OSCURATO:SOCIETA]., informata dalla [OSCURATO:SOCIETA] dell’accaduto, propose ricorso ex art. 617 c.p.c., rilevando l’illegittimità dell’ordinanza di assegnazione, in quanto le somme assegnate erano già confluite nel [OSCURATO:PERSONA] (FUG); - n egata dal giudice dell’esecuzione la sospensione ed introdotto dall’opponente il giudizio di merito, con sentenza del 21.12.2022 il Tribunale di Siracusa rigettò l’opposizione, rilevando che non era applicabile la disciplina del codice antimafia e che, in assenza di disposizioni di contrario tenore (non essendo frattanto intervenuta la confisca), non poteva che prevalere il pignoramento già esistente alla data del sequestro; - a vverso la predetta decisione [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che ha pure depositato memoria; -l a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]., terza pignorata), nonché la debitrice [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., sono rimaste intimate; - i l Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, ribadite all’udienza, chiedendo disporsi la riunione del presente fascicolo a quello recante il N. 14171/2023 R.G.; -il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; - in conformità alla richiesta del P.G. e della stessa parte controricorrente, occorre disporre la riunione del presente procedimento, iscritto al N. 15233/2023 R.G. , a quello più risalente, iscritto al N. 14171/2023 R.G.: trattasi, in realtà, del medesimo ed unico ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], tuttavia iscritto a ruolo prematuramente dall’odierna controricorrente, benché il termine per il deposito, ex art. 369, comma 1, c.p.c., a carico della stessa ricorrente, non fosse ancora spirato; p.q. m. la Corte dispone la riunione del presente procedimento a quello iscritto