CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04913/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 17 marzo 2025, che ha confermato la decisione resa 11 17 marzo 2023 dal Tribunale di Vicenza, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di un anno e sette mesi di reclusione, con i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 10 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver occultato, in qualità di amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., le fatture indicate in imputazione emesse negli anni di imposta 2016 e 2017, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi e del volume degli affari durante il controllo fiscale della Guardia di Finanza; commesso in Bassano del Grappa il 07/10/2019, luogo e data di conclusione dell'attività ispettiva. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la conferma del giudizio di colpe/olezza dell'imputato per vizio della motivazione, è manifestamente infondato, in quanto espone censure non consentite in sede di legittimità poiché costituite da mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, ed inoltre volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, avendo la sentenza impugnata adeguatamente e logicamente ricostruito la vicenda, sottolineando come l'imputato, che era subentrato nel 2016 nelle quote societarie della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e che aveva consegnato agli operanti una parte di documentazione contabile della società, dichiarando di aver consegnato detta documentazione ad un commercialista di cui non ricordava il nome, quale soggetto titolare della società che, negli anni di imposta considerati, aveva posto in essere operazioni attive ed emesso fatture (acquisite dai fornitori della società verificata), aveva l'obbligo di conservare la documentazione contabile, ritenendo destituita di fondamento la tesi difensiva dell'aver ricoperto solo formalmente la carica di legale rappresentante, sottolineando in contrario, senza vizi logici, le dichiarazioni dallo stesso rese agli accertatori e che, in ogni caso, anche considerando che la cessione delle quote societario in favore dell'imputato avesse la finalità di far ricadere su costui la responsabilità conseguente ai comportamenti elusivi, l'accettazione dell'incarico e la ricezione delle scritture contabili davano conto di un consapevole contributo al progetto criminoso, mentre il possesso delle scritture contabili era logicamente ricavabile dall'aver costui consegnato ai militari parte della documentazione dall'aver affermato che la documentazione stessa fosse nella disponibilità di un commercialista incaricato di gestirne la contabilità. Richiamata l'affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 41683 del 02/03/2018, Rv. 274862; Sez. 3, n. 36624 del 18/07/2012, Pratesi, Rv. 253365), secondo cui, in tema di reati tributari, l'impossibilità di ricostruire il reddito o il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili, elemento costitutivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non deve essere intesa in senso assoluto, sussistendo anche quando è necessario procedere all'acquisizione della documentazione mancante presso terzi o aliunde. Osservato, inoltre, che i giudici di merito hanno anche spiegato in modo puntuale perché deve ritenersi sussistente il dolo, dovendosi in proposito richiamare l'insegnamento di legittimità secondo cui la previsione del dolo specifico richiesta per la sussistenza del delitto di cui all'art. 10 del d.igs. n. 74 del 2000 richiede la prova della produzione di reddito e del volume di affari che possono desumersi, in base a norme di comune esperienza, dal fatto che l'agente sia titolare di un'attività commerciale (Sez. 3, n. 51836 del 03/10/2018, M., Rv. 274110; Sez. 3, n. 20786 del 18/04/2002, Russo, Rv. 221616), prova certamente acquisita nel caso in esame. Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole della mancata concessione delle attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato, in quanto anch'esso ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 8), avendo al riguardo la Corte di appello innanzitutto ricordato, in punto di trattamento sanzionatorio, il numero e gli importi delle fatture occultate, nonché la durata nel tempo della condotta criminosa, per poi rimarcare, in maniera pertinente, in senso ostativo all'accoglimento della richiesta difensiva del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, l'assenza di un comportamento collaborativo e di condotte riparatorie, sottolineando l'insufficienza del solo requisito della incensuratezza ai fini del riconoscimento delle richieste attenuanti. Richiamata la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), secondo cui, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art.133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, con l'ulteriore precisazione (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549) che, al fine di ritenere o escludere le attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente. Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risulta, pertanto, sorreda da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Osservato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa de