Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07983/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.494 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile poiché si collega a un precedente motivo di appello che era inammissibile per genericità, in quanto, senza confrontarsi con la causa ostativa della abitualità del comportamento, evocava gli istituti, non pertinenti, della dichiarazione di "abitualità, professionalità o tendenza"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 29/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art.494 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce violazione di legge in riferimento alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile poiché si collega a un precedente motivo di appello che era inammissibile per genericità, in quanto, senza confrontarsi con la causa ostativa della abitualità del comportamento, evocava gli istituti, non pertinenti, della dichiarazione di "abitualità, professionalità o tendenza"; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29/
Sentenza Cassazione n. 07983/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris