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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46733/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 27/04/2023, che ha applicato all'imputato la pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in riciclaggio.

2. Con un unico motivo deduce il difetto di motivazione in ordine all'esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla congruità della pena.

3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per essere le censure non consentite in sede di legittimità.

3.1. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.

F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 — 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 — 01).

E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 3.2.

In ordine, poi, alla congruità della pena, ai sensi dell'art. 444, comma 2- bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è consentito soltanto per dedurne l'illegalità, ipotesi neppure denunciata e non presente nel caso in esame.

4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/04/2023 del [OSCURATO:PERSONA] di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, ricorre avverso la sentenza pronunciata ex art. 444 cod. proc. pen. dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Milano in data 27/04/2023, che ha applicato all'imputato la pena di giustizia in ordine al delitto di concorso in riciclaggio. 2. Con un unico motivo deduce il difetto di motivazione in ordine all'esistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e sulla congruità della pena. 3. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per essere le censure non consentite in sede di legittimità. 3.1. La Corte di legittimità ha, infatti, affermato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761 — 01, Sez. 6, n. 1031 del 07/11/2019, dep. 2020, Rv. 278337 — 01). E tanto a prescindere dalla presenza, nella sentenza impugnata, di una motivazione che dà conto degli elementi di prova in forza dei quali si è esclusa la ricorrenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 3.2. In ordine, poi, alla congruità della pena, ai sensi dell'art. 444, comma 2- bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è consentito soltanto per dedurne l'illegalità, ipotesi neppure denunciata e non presente nel caso in esame. 4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, condannandosi il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C