CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 19041/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore, [OSCURATO:PERSONA], il qualeha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei motivi dei ricorsi;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motividi ricorso;sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motividi ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 26 marzo 2025, la Corte di assise di appello di Milanoconfermava la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare di Milano del 27 febbraio 2024,il quale, all ’esito di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], avendoli ritenuti responsabili dei reati lororispettivamente ascritti di tratta di persone aggravato (artt. 81, 110, 601, comma 1, 602-ter,comma 1, lett. b) e c) cod. pen. contestati ai capi A), B), C) dell’imputazione) e di riduzione omantenimento in schiavitù aggravata (artt. 81, 110, 600 e 602-ter, comma 1, lett. b) cod.pen. contestato al capo D) dell’imputazione) nonché XXXXXXXXX del delitto di sfruttamentodella prostituzione di cui agli artt. 81, 110, cod. pen., 3, n. 8) e 4, n. 1) legge n. 75 del 1958(contestato al capo E) e [OSCURATO:PERSONA] dei delitti di tentata estorsione, cui agli artt. 81, 56 e 629cod. pen. (contestati ai capi F) e G) dell’imputazione).Al fine di una migliore comprensione, si riportano sinteticamente i fatti oggetto delprocesso, quali emergono dalle sentenze di merito:XXXXXXXXXXXXXXXXX e la sorellaXXXXXXXXXXXXXX, detta [OSCURATO:PERSONA], avevano intrapreso un lungo viaggio dalla Nigeria perraggiungere l’Europa. Giunte in [OSCURATO:PERSONA], XXX era riuscita ad imbarcarsi per prima, giungendo aLampedusa il 21 aprile 2017 e venendo collocata nel centro di accoglienza di Campomarino,in provincia di Campobasso. La sorella [OSCURATO:PERSONA], invece, si imbarcava successivamente egiungeva in Sicilia nel maggio 2017 insieme ad un uomo, tale [OSCURATO:PERSONA], successivamenteidentificato in [OSCURATO:PERSONA], che le aveva aiutate a partire. Giunta in Italia, [OSCURATO:PERSONA] erastata accompagnata a Milano da [OSCURATO:PERSONA], il quale l’aveva condotta in casa di alcuniconnazionali, successivamente identificati in [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], iquali con violenze (consistite in privazioni di cibo, percosse e violenze sessuali ripetute e digruppo) l’avevano indotta a prostituirsi. La giovane, intimorita dalla condotta violenta esuggestionata dal timore di conseguenze gravi per sé e per la famiglia rimasta in Nigeria oveavesse violato l’impegno assunto prima di partire e consacrato da un rito tribale cui era statasottoposta unitamente alla sorella, acconsentiva a prostituirsi, con condotta che si protraevadal maggio 2017 al marzo 2018. In detto periodo, ella viveva presso l’abitazione dei dueconnazionali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insieme ad altre due giovaninigeriane, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], già presenti al suo arrivo e giàavviate alla prostituzione. Le giovani, condotte quotidianamente in strada, erano costrette aversare interamente i loro guadagni nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], al fine di estinguereil debito relativo alle spese di viaggio, nonché le spese per il loro mantenimento, somma cheammontava a 20/30mila euro, secondo quanto appreso una volta giunte a destinazione.Parte delle somme guadagnate da XXXXXXXXXX venivano versate da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] chesi recava periodicamente a riscuotere gli importi. Durante i mesi di permanenza inMelegnano, ove ella si trovava, era riuscita a contattare la sorella XXX, alla quale riferiva cheXXXX faceva molte pressioni su di lei perché inducesse la sorella a raggiungerla a Milanoper avviarla alla prostituzione, sempre al fine dichiarato di estinguere il debito relativo allespese di viaggio asseritamente anticipate. Riferiva alla sorella le pesanti condizioni materialie morali nelle quali era costretta vivere. Tale situazione si protraeva sin quando XXXtrasmetteva alla sorella un video, nel quale un capo spirituale di [OSCURATO:PERSONA] liberava legiovani dal giogo del sortilegio Ju-Ju. Successivamente a tale evento, ella riacquisivacoraggio e fuggiva dalla abitazione di Melegnano insieme ad una delle ragazze avviate allaprostituzione, ovvero [OSCURATO:PERSONA], raggiungendo la propria sorella in Molise. Alcunimesi dopo, ella incontrava [OSCURATO:PERSONA], il quale approfittava del fortuito incontro per tornare apressarla per indurla a estinguere il debito, minacciando anche lei e la sorella di fare delmale alla loro sorella minore rimasta in Nigeria.Le indagini, avviate a seguito della denuncia presentata da XXX, proseguivano conl’assunzione delle sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA] nonché di [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXX, ribadite anche in sede di incidente probatorio, e trovavano confermanell’esame dei tabulati telefonici, in riscontri di [OSCURATO:PERSONA] nonché in intercettazionitelefoniche. Le captazioni consentivano di accertare che l’attività di sfruttamento dellaprostituzione da parte di [OSCURATO:PERSONA], proseguiva anche dopo la fuga delle duegiovani, essendo emerso che un’altra giovane, XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, veniva sfruttatadall’odierna imputata, con l’aiuto di tale [OSCURATO:PERSONA], la quale accompagnava legiovani nel luogo della prostituzione, controllava che svolgessero la loro attività, contava iclienti che ricevevano, per poi riferire le notizie a [OSCURATO:PERSONA], la quale svolgeva il ruolo di“Madam”.Tali condotte, dettagliatamente descritte nelle sentenze di primo e secondo grado,venivano ricondotte ai reati contestati, per i quali venivano inflitte agli imputati pene tra i 12 ei 15 anni e 4 mesi di reclusione.2. Avverso la sentenza propongono ricorso per cassazione gli imputati. La difesa diXXXXXXXXXXXX articola quattro motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod.proc. pen. vengono riportati nei limiti strettamente necessari alla motivazione.2.1. Con il primo motivo, relativo ai capi A), B), e C), lamenta viziodi motivazione e violazione di legge per avere la Corte territoriale omesso dieffettuare una analisi critica delle prove raccolte, in tal modo omettendo diesaminare le incongruenze nelle testimonianze e di chiarire aspetti dellavicenda rilevanti, tra i quali, la situazione di vulnerabilità delle sorelleXXXXX, l’anticipazione delle spese di viaggio da parte del ricorrente, irapporti tra questi e gli altri soggetti che avrebbero organizzato il viaggiodelle altre persone offese, le ragioni che lo avevano indotto ad affrontare ilpericoloso viaggio con la giovane [OSCURATO:PERSONA]. Eccepisce, altresì, la insufficienzadella motivazione laddove ha valorizzato solo gli elementi a caricodell’indagato, omettendo di spiegare le ragioni per le quali ha ritenuto disuperare gli argomenti a favore dell’imputato e laddove ha omesso diillustrare gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto provato il dolo specificodel delitto contestato;2.2. Con il secondo motivo, relativo al capo D), eccepisce vizio dimotivazione in relazione agli elementi costitutivi del reato di riduzione emantenimento in schiavitù e alla aggravante contestata. Osserva che nonrisulta provata alcuna delle condotte integranti l’elemento oggettivo del reatocontestato, osservando, in proposito, che l’istruttoria aveva escluso che lesorelle [OSCURATO:PERSONA] fossero effettivamente suggestionate dal rito Ju-Ju emancava la prova delle altre condotte integranti la fattispecie. Mancava,inoltre, secondo la difesa, la prova della costrizione a prestazioni sessuali,non essendo emerso alcun elemento che consentisse di ricondurre alricorrente una o più delle condotte integranti lo sfruttamento dellaprostituzione quale mezzo per restituire le spese anticipate per il viaggio,tanto più che non vi era prova di un rapporto diretto tra questi e le giovaninella richiesta di denaro e che non vi erano elementi per affermare che eglisi recasse nell’appartamento di Melegnano per prelevare denaro. Manca,quindi, secondo la tesi difensiva, la prova del concorso nel reato di riduzionein schiavitù.2.3. Con il terzo motivo, lamenta l’illogicità della ricostruzione infatto, apparendo irrazionale che il ricorrente, il cui compito, secondo lasentenza, era quello di reclutare le giovani donne da avviare allaprostituzione in cambio di una partecipazione agli utili del meretricio, unavolta giunto in Italia avesse abbandonato la giovane [OSCURATO:PERSONA], facendolagiungere da sola nella città di Milano. Con riferimento alle condotte di tentataestorsione di cui ai capi F) e G), rilevava che la somma di denaro richiestanon costituiva un profitto ingiusto, in quanto egli aveva anticipato il denaronecessario per il viaggio delle giovani donne, sicché poteva, al più,ravvisarsi il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.2.4. Con il quarto motivo lamenta, infine, difetto di motivazione inordine alla mancata concessione all’imputato delle circostanze attenuantigeneriche nonché in ordine alla dosimetria della pena, osservando chesussistono elementi positivi per riconoscere le attenuanti in ragione dellacorretta condotta processuale e dell’incensuratezza dell’imputato e che lapena è stata illogicamente determinata in misura superiore al minimoedittale, così da ridurre anche l’utilità della scelta del rito abbreviato, e inmisura vicina a quella dei coimputati nonostante il diverso e minore ruoloassunto e nonostante i correi annoverino pregiudizi penali.Concludeva, quindi, chiedendo l’annullamento della sentenzaimpugnata.3. Propone ricorso per cassazione anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA] eXXXXXXXXXXXXXX, articolando tre motivi di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b),d) ed e) cod. proc. pen.Rileva preliminarmente che la sentenza impugnata non ha esaminato lecontraddittorietà, inverosimiglianze, lacune nelle deposizioni delle persone offese, la cuinarrazione è stata acriticamente recepita in sentenza.3.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della leggepenale, avendo le sentenze, di primo e secondo grado, omesso diapprofondire gli elementi costitutivi dei reati contestati. Richiama, inproposito, la definizione di tratta fornita dall’art. 1, n. 2 della Convenzione diGinevra e dall’art. 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delleNazioni Unite e osserva che le sentenze non hanno individuato le condottedei ricorrenti costituenti concorso nel reato in questione. Lamenta, inoltre,che la Corte non si sia confrontata con le incongruenze, illogicità,contraddittorietà, inverosimiglianze contenute nelle deposizioni dellepersone offese (singolarmente enunciate), delle quali non è stata valutatal’attendibilità; che non abbia chiarito le ragioni per le quali i due ricorrentisono stati ritenuti concorrenti nelle condotte reclutamento, trasporto edintroduzione in Italia, non essendo stato dimostrato alcun collegamento tra iricorrenti ed i soggetti che avrebbero commesso tale azioni e non essendoemerso alcun contatto tra le donne e i due imputati prima del loro arrivo inItalia, sicché non è stato chiarito l’apporto morale o materiale fornito dai dueimputati alla commissione del delitto di tratta, né fornita la provadell’elemento soggettivo del reato. 3.2. Con il secondo motivo lamenta la mancata assunzione di unaprova decisiva nonché violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneal delitto di riduzione in schiavitù. Osserva che l’istruttoria non ha fattoemergere nessuna condotta riferibile agli imputati che abbia integrato lafattispecie di reato contestata, essendo stata smentita qualsiasi forma diviolenza, minaccia o pressione indebita sulla famiglia e sulla sorella minore,in relazione alla quale la versione resa sarebbe contraddittoria,concludendo con l’affermare che «venivano artatamente ignorate al fine diadattare l’esito del presente procedimento alla tesi accusatoria dellaProcura» le risultanze degli atti di indagine che, secondo la difesa,smentivano la testimonianza della persona offesa in relazione alle violenzesubite. La difesa richiama gli allegati all’informativa, costituiti, per quanto èdato comprendere, da attività captative di immagini e conversazionieffettuate nel periodo dal 28.2.2019 al 5.8.2020, dai quali non si evincevaalcuna conferma delle violenze asseritamente subite dalla XXXXXXXXXX edalle altre giovani e non confermate dalle altre giovani.In relazione al reato di sfruttamento della prostituzione, evidenzia chenessuna prova è stata fornita del controllo esercitato dai ricorrenti sull’attivitàdi prostituzione esercitata dalle giovani e che la presenza nell’abitazione diMelegnano era dovuta al fatto che, essendo costoro clandestine e nonpotendo procurarsi una abitazione, avevano ottenuto ospitalità presso iricorrenti, loro connazionali, in regola con il permesso di soggiorno.L’ospitalità loro accordata spiegava perché venissero versate le sommemensili agli odierni ricorrenti.3.3 Con il terzo motivo, censura la mancata concessione dellecircostanze attenuanti generiche che avrebbero consentito di meglioadeguare la pena alla concreta gravità dei fatti e nega che il precedentedella ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il reato di immigrazione clandestinapossa costituire ragione sufficiente a negare la concessione del beneficioinvocato.4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso osservando che imotivi di impugnazione, sono, in parte, riversati in fatto e, quindi,inammissibili. Per il resto, ha osservato che, trattandosi di un’ipotesi didoppia conforme, la Corte territoriale deve affrontare gli elementi di censuranuovi, ben potendo per il resto, richiamare gli argomenti del giudice di primogrado. Inoltre, ha ritenuto congrua la motivazione relativa alle circostanzecontraddizioni tra le dichiaranti.5. I difensori, in sede di discussione, hanno ribadito le argomentazioniesposte in sede di ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, al fine di assicurare chiarezza espositiva, siprecisa che:[OSCURATO:PERSONA] (detto [OSCURATO:PERSONA]) è imputato dei seguenti reati:capo A): artt. 81, 110, 601, comma 1, 602-ter, comma 1 lett. b) e c)(tratta) ai danni di [OSCURATO:PERSONA], detta [OSCURATO:PERSONA];Capo D): artt. 81, 110, 600 e 602-ter, comma 1 lett. b) cod. pen.(riduzione in schiavitù) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (detta [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];Capo G): artt. 56 e 629 cod. pen. ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXX;Capo H): artt. 56 e 629 cod. pen. ai danni di [OSCURATO:PERSONA](detta [OSCURATO:PERSONA]);[OSCURATO:PERSONA] (detto Cy) e [OSCURATO:PERSONA] (detta [OSCURATO:PERSONA] oXXXXX) sono imputati dei seguenti reati:capo A): artt. 81, 110, 601, comma 1, 602-ter, comma 1 lett. b) e c)(tratta) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]);Capo B): artt. 81, 110, 601, comma 1, 602-ter, comma 1 lett. b) e c)(tratta) ai danni di [OSCURATO:PERSONA];Capo C): artt. 81, 110, 601, comma 1, 602-ter, comma 1 lett. b) e c)(tratta) ai danni di [OSCURATO:PERSONA];Capo D): artt. 81, 110, 600 e 602-ter, comma 1 lett. b) cod. pen.(riduzione in schiavitù) ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (detta [OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:PERSONA], XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXè imputata anche del seguente reato:Capo E): artt. 81, 110 (con soggetti giudicati separatamente) cod. pen.,3 n. 8 e 4 n. 1 legge n. 75 del 1958 ai danni di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.2. Il reato di tratta di cui all’art. 601 cod. pen. nell’attualeformulazione, costituisce fattispecie plurima e descrive due condottealternative: il fatto di colui che recluta, introduce nel territorio dello Stato,trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità rispetto auna o più persone che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 600cod. pen. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù); il fatto dichi realizza le stesse condotte su una o più persone mediante inganno,violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazionedi vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediantepromessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che ha sudi essa autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorativesessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attivitàillecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo diorgani.La prima ipotesi prevista è punita a titolo di dolo generico, mentreper la seconda è richiesto il dolo specifico, individuato nel fine di indurrele vittime a costringerle alle prestazioni, già prima elencate, che necomportano lo sfruttamento: «In sintesi, nel fuoco del dolo specificoentrano quelle situazioni che integrano il secondo degli eventi costitutividella fattispecie di riduzione in servitù [...] (Sez. 1, n. 35992 del5/3/2019, Omorodion, Rv. 276718» (Sez. 5, n. 20726 del 28/3/2024, Rv.286454-01).2.1. Il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitùsanzionato dall’art. 600 cod. pen. presenta una duplice configurazione,essendo integrato alternativamente (1) dalla condotta di chi esercita suuna persona poteri corrispondenti a quelli spettanti al proprietario o (2)dalla condotta di colui che riduce o mantiene una persona in stato disoggezione continuativa costringendola a prestazioni lavorative osessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che necomportino lo sfruttamento (Sez. 3, n. 24269 del 27/5/2010, Rv.247704). Sez. 5, n. 26143 del 2/5/2024, ha chiarito che «In particolare,la condizione personale della vittima del delitto di cui all'articolo 600,comma 1, seconda parte, cod. pen. qualificabile come servitù, ècaratterizzata da uno stato di soggezione continuativa, provocato omantenuto con una delle modalità indicate al comma 2 della normacitata ossia «mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità oapprofittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica opsichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o ladazione di somme di denaro di altri vantaggi a chi ha autorità sullapersona», che si sostanzia nel costringere o indurre la persona stessa aprestazioni che ne comportino lo sfruttamento». Si è precisato che illegislatore ha tratteggiato la condotta riconducibile al delitto di riduzioneo mantenimento in servitù attraverso la descrizione: 1) delle modalitàcon le quali il soggetto attivo realizza la situazione di assoggettamento(violenza, minaccia, inganno, abuso di una situazione di vulnerabilità ocomunque di necessità); 2) della destinazione (al lavoro, a prestazionisessuali non consenzienti, all'accattonaggio) riservata alla personasfruttata, con l'aggiunta di una clausola di chiusura («o comunque aprestazioni che ne comportino lo sfruttamento») tali da escludere chel'elenco sia da considerare tassativo.Perché possa ritenersi integrata la fattispecie è, quindi, necessariala prova che il soggetto agente ha ridotto o mantenuto la personasfruttata in uno stato di soggezione continuativa tramite una dellemodalità indicate nella disposizione di cui all'articolo 600, secondocomma, cod. pen. (ovvero con violenza fisica o psichica o conapprofittamento di una posizione di debolezza) e, in seconda battuta, laprova dell'imposizione al soggetto passivo di prestazioni integranti unadelle forme di sfruttamento enumerate dalla disposizione di quellearticolo 600, comma 1, seconda parte cod. pen. (prestazioni sessuali olavorative o l'accattonaggio o nell'imporre con le stesse modalità ulterioriobblighi di fare). La giurisprudenza di legittimità ha, oltretutto, chiaritoche per l'integrazione del delitto di cui all'articolo 600, primo comma,seconda parte codice penale, non è necessaria un'integrale negazionedella l ibertà personale, essendo sufficiente una significativacompromissione della capacità di autodeterminazione della personaoffesa idonea a configurare lo stato di soggezione richiesto dalla normaincriminatrice, il che comporta che la soggezione continuativa non siaesclusa qualora si verifichi una qualche limitata autonomia della vittimache non intacchi il contenuto essenziale della posizione di supremaziadel soggetto attivo del reato (Sez. 5, n. 25048 del 5/11/2013, dep.2014,Rv. 260230; Sez. 5, n. 2775 del 18/11/2010, dep. 2011, Rv. 249257).Al fine di chiarire il concetto di situazione di necessità in cui versala vittima, si è precisato che il concetto di necessità non può essereposta a paragone con lo stato di necessità di cui all'articolo 54 cod. pen.,ma va piuttosto posta in relazione alla nozione di bisogno indicata neldelitto di usura aggravata (art. 644, quinto comma, n. 3 cod. pen.) o allostato di bisogno utilizzato nell'istituto della rescissione del contratto (art.1418 c.c.), e, quindi, come qualsiasi situazione di debolezza o dimancanza materiale o morale del soggetto, adatta a condizionarne lavolontà personale: in altri termini, coincide con la definizione diposizione di vulnerabilità indicata nella decisione quadro dell'unioneeuropea del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani, allaquale la legge 11 agosto 2003, n. 228 ha voluto dare attuazione (Sez. 5,n. 26143 del 2/5/2024).2.3. Il delitto di sfruttamento della prostituzione, sanzionato dall’art.3, n. 8 della legge n. 75 del 20 febbraio 1958 consiste in unaconsapevole partecipazione, anche occasionale, ai proventi dell’attivitàdi prostituzione, anche di natura non economica, e richiede il dolospecifico ossia la cosciente volontà del colpevole di trarre vantaggioeconomico dalla prostituzione mediante partecipazione di guadagniottenuti con tale attività (Sez. 3, n. 74 del 24/10/2018, Rv. 274762-02).2.4 Quanto, infine, al delitto di tentata estorsione, Sez. U. del16/7/2020, n. 29541, Rv. 280027 ha chiarito che «i delitti di esercizioarbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alla persona e diestorsione, pur caratterizzati da una materialità non esattamentesovrapponibile, si distinguono essenzialmente in relazione all'elementopsicologico: nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profittonella convinzione non meramente astratta ed arbitraria, ma ragionevole,anche se in concreto infondata, di esercitare un suo diritto, ovvero disoddisfare personalmente una pretesa che potrebbe formare oggetto diazione giudiziaria; nel secondo, invece, l 'agente persegue ilconseguimento di un profitto nella piena consapevolezza della suaingiustizia. Ai fini dell'integrazione del delitto di esercizio arbitrario delleproprie ragioni, la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve,peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata inconcreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo piùampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è lasostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico conquello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine diesercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa glipossa competere giuridicamente (Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep.2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa,Rv. 268362)».3. Tanto premesso, si osserva che la difesa di [OSCURATO:PERSONA],in via preliminare, ha lamentato che la Corte territoriale abbia del tuttoomesso una analisi critica delle fonti di prova non avendo esaminato erisolto le incongruenze e carenze evidenziate dalla difesa in relazionealle contraddizioni delle deposizioni delle persone offese. La censura,così come formulata, è aspecifica e, quindi, inammissibile. Il ricorsoripropone le censure già formulate in appello, e ritenute infondate, marimane del tutto indeterminata per mancanza di correlazione tra leragioni argomentate della sentenza impugnata e quelle poste afondamento dell’impugnazione (Sez. 4, n. 5191 del 20/3/2000; Sez. 1, n.39598 del 30/9/2004).Deve in proposito, premettersi che la sentenza di secondo gradoha integralmente confermato quella del primo grado della quale haripetutamente richiamato le argomentazioni. Si è, quindi, realizzata unaipotesi di c.d. “doppia conforme” per effetto della quale le due sentenzepossono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivocorpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/6/2019, Rv. 277218-01).Con specifico riferimento alla attendibilità delle persone offese, laCorte territoriale si è esplicitamente pronunciata sulla efficaciaprobatoria delle dichiarazioni, osservando che le giovani hanno reso«ricostruzione del tutto coincidenti tra di loro e congruenti con altrerisultanze processuali emerse nel corso delle indagini», richiamando, inproposito, gli accertamenti effettuati dalla [OSCURATO:PERSONA] dopo lapresentazione delle denunce (elencati nella sentenza di primo grado,specificamente richiamata), i servizi di osservazione e pedinamento, leintercettazioni telefoniche, le acquisizioni dei tabulati. Tale valutazione èstata solo genericamente contestata dalla difesa, la quale non haindividuato specifici punti della motivazione della Corte carenti rispettoalle censure mosse alla sentenza di primo grado. Inoltre, è utilericordare che alle dichiarazioni delle persone offese non si applicano leregole di cui all’art. 192, comma 3 cod. proc. pen., le quali possonoessere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione dipenale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idoneamotivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilitàintrinseca del suo racconto, che, peraltro, deve in tal caso essere piùpenetrante e rigorosa rispetto a quello cui vengono sottoposte ledichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/7/2012,Bell'Arte, Rv. 253214; conforme: Sez. 6, n. 3041 del 3/10/2017, dep.2018, Giro, Rv. 272152).3.1. Con riferimento al primo motivo di ricorso, relativo al delitto ditratta, si osserva che la difesa del ricorrente prospetta una ricostruzionedei fatti diversa da quella accolta dalle sentenze di merito, valorizzando“l’interesse” delle giovani a raggiungere l’Italia e, con riferimento allapersona offesa [OSCURATO:PERSONA], sottolineando che ella è giunta inItalia facendo riferimento a soggetti che nessun collegamento hannocon il ricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Evidenzia che è rimasto inesplorato il profilorelativo alle modalità con le quali l’imputato si sarebbe procurato ildenaro per pagare il viaggio delle sorelle [OSCURATO:PERSONA] e all’entità dellasomma anticipata. Denuncia l’illogicità della ricostruzione dei fattiaccolta nella sentenza impugnata, essendo irragionevole che XXXXXXXabbia effettuato il pericoloso viaggio sul barcone, esponendo anche sestesso ad un grave pericolo, per accompagnare XXXXXXXXXX. Rilevache non si è verificato se egli fosse sottoposto, a sua volta, a pressioni em inacce e che s i è so t t ova lu ta ta l a c i r cos tanza cheXXXXXXXXXXXXXXXXX avesse dichiarato di non essere rimastaintimorita e soggiogata dal rito Wodoo in quanto di religione cristiana,non traendone le necessarie conseguenze in ordine al fatto che anchela sorella [OSCURATO:PERSONA] poteva ritenersi non vulnerabile per lo stesso motivo.Infine, osserva che non risulta individuata la condotta dell’imputatointegrante quella sanzionata dalla norma incriminatrice.La censura, confusa e generica nell'esposizione, è inammissibile inquanto, nonostante il richiamo alla violazione di legge e al vizio dimotivazione, in realtà sollecita una diversa lettura degli elementi diprova, inammissibile in questa sede. Non è consentito alla Corte, inpresenza di una motivazione non lacunosa o manifestamente illogica,effettuare una diversa valutazione delle prove, una diversa ricostruzionedei fatti, in quanto la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto postia fondamento della decisione rimane fuori dal confine di valutazione diquesta Corte. «Il sindacato del giudice di legittimità sul discorsogiustificativo del provvedimento impugnato deve mirare a verificare chela relativa motivazione sia: a) "effettiva", ovvero realmente idonea arappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base delladecisione adottata; b) non "manifestamente illogica", ovvero sorretta, neisuoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errorinell'applicazione delle regole della logica; c) non internamente"contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra lesue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essacontenute; d) non logicamente "incompatibile" con altri atti del processo,dotati di una autonoma forza esplicativa o dimostrativa tale che la lororappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto dal giudicante edetermini al suo interno radicali incompatibilità così da vanificare oradicalmente inficiare sotto il profilo logico la motivazione» (Sez. 6, n.10951 del 15/3/2006, Rv. 233708-01).Nell'affermare tale principio, la Corte ha anche precisato che ilricorrente, che intende dedurre la sussistenza di tale incompatibilità, nonpuò limitarsi ad addurre l'esistenza di "atti del processo" nonesplicitamente presi in considerazione nella motivazione o noncorrettamente interpretati dal giudicante, ma deve invece identificare,con l'atto processuale cui intende far riferimento, l'elemento fattuale o ildato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile conla ricostruzione adottata dal provvedimento impugnato, dare la provadella verità di tali elementi o dati invocati, nonché dell'esistenza effettivadell'atto processuale in questione, indicare le ragioni per cui quest'ultimoinficia o compromette in modo decisivo la tenuta logica e l'internacoerenza della motivazione).(Sez. 6, n. 10951 del 2006 citata).Nel caso sottoposto all’attenzione della Corte, la motivazione dellasentenza impugnata, integrata da quella di primo grado, si fonda suargomentazione non palesemente illogica o contraddittoria e individua lacondotta assunta dall’odierno ricorrente e rientrante nella previsionedell’art. 601 cod. pen. sulla base di concordanti elementi di prova.Inquadra la condotta integrante il reato in quella sanzionata dallaseconda parte dell’art. 600 cod. pen., ovvero in quella consistentenell’aver introdotto nel territorio dello Stato, trasportato e ceduto a terziXXXXXXXXXX, avendo fatto leva sull’inganno di una prospettiva di vitae lavorativa migliore, approfittando della sua estrema vulnerabilitàdovuta allo stato di grave miseria, di inferiorità fisica e psicologica,derivante da condizioni di scarsa cultura (che la rendevano facilmentepreda a credenze tribali), di isolamento sociale, di indisponibilità dirisorse, di mancanza di documenti e della totale ignoranza della lingua.Condotta effettuata in concorso con i correi XXXXXXXX e XXXXXXXXXai quali consegnava la giovane donna, con la consapevolezza checostoro l’avrebbero avviata alla prostituzione, dei cui proventi egliavrebbe ed ha beneficiato.A fronte di tale ricostruzione, della quale non si apprezzanoevidenti illogicità e contraddittorietà, il ricorrente non individua conchiarezza gli elementi, a suo avviso, dissonanti rispetto allaricostruzione effettuata e non chiarisce, se non con la genericariproposizione della propria versione, priva di qualunque puntualecorrelazione con la motivazione delle decisioni di merito, come gli stessisiano idonei a scardinare totalmente la ricostruzione dei fatti accoltanella sentenza impugnata.3.2 Con il secondo motivo di ricorso, relativo al reato di riduzione emantenimento in schiavitù, il ricorrente lamenta vizio di motivazione conriferimento agli elementi costitutivi della fattispecie contestata. Inparticolare, osserva che la Corte non ha argomentato in modoconvincente in ordine alle ragioni per le quali ha ritenuto le sorelleXXXXX intimorite e soggiogate dal rito Wodoo cui erano statesottoposte, nonostante XXXXXXXX abbia espressamente dichiarato dinon essere rimasta intimorita da tale rito, essendo ella di religionecristiana. Rileva che, non essendo emersa altra condotta di violenza eminaccia riferibile all’imputato, viene a mancare uno degli elementicostitutivi della fattispecie. Rileva che non vi sono neanche elementi perritenere che egli intendesse rientrare della somma anticipata con ilprovento della prostituzione, e che contradditorio rispetto allaricostruzione dei giudici di merito è la circostanza che egli mai ha avutocontatti diretti con le sorelle [OSCURATO:PERSONA] per avere denaro, osservando chela Corte si era espressa in termini di plausibilità in ordine alle ragioni perle quali egli si recava periodicamente nella casa si Melegnano.Anche tale motivo, oltre che generico, è manifestamente infondato.Sia la sentenza di primo grado, sia la sentenza di merito hanno motivatoin ordine alle ragioni per le quali hanno ritenuto XXXXXXXXXXsoggiogata dal timore del rito cui era stata sottoposta, trovando, sulpunto, coerenza nelle dichiarazioni rese dalle persone offese escusse,nonché conferma logica nel fatto che costoro trovarono il coraggio difuggire solo dopo aver ricevuto il video dell’autorità nigeriana che lescioglieva dal vincolo. La Corte ha, inoltre, evidenziato, che è lo stessoXXXXXXX che nelle intercettazioni telefoniche si riferisce ripetutamenteal rito.Quanto al fatto che egli contasse sul provento dell’attività dimeretricio per rientrare delle somme anticipate, si evince dalledichiarazioni di XXXXXXXXXX, specifiche sul punto, la quale ha riferitoche, nel periodo in cui si trovava in Melegnano, aveva visto più volteXXXX presso l’abitazione ove ella dimorava e di aver appreso da questiche viveva in un centro di accoglienza e che doveva convincere lasorella a recarsi a Milano per lavorare ed estinguere il suo debito,nonché da quelle della sorella XXX, dal tenore delle captazioni e delleregistrazioni delle conversazioni, fonti di prova dalle quali si desume lapressione esercitata dal ricorrente dapprima su [OSCURATO:PERSONA] per convincerlaad indurre la sorella XXX a recarsi a Milano per saldare il suo debito conl’attività di prostituzione, poi su entrambe le sorelle quando si sonoliberate e, infine, sulla famiglia in Nigeria, come chiaramente evincibiledal tenore della conversazione intercettata e riportata in sentenza,elementi che, oltre a costituire fonte di prova autonoma, costituisconoimportante riscontro alle dichiarazioni della persona offesa.Anche con riferimento a detto motivo di ricorso, si osserva che lostesso è del tutto generico non confrontandosi con le specificheargomentazioni della Corte e limitandosi a fornire una lettura diversa oalternativa dei fatti o a sottolineare incongruenze (peraltro prospettandoun assertivo parallelismo psicologico tra le due sorelle, quanto allacapacità suggestiva esercitata dal ritro tribale), invero non inequivoche,il tutto con argomentazioni che non sono idonee a togliere solidità allaricostruzione effettuata.3.3 Con il terzo motivo di ricorso, la difesa contesta come illogica laricostruzione dei fatti con riferimento al ruolo assunto da [OSCURATO:PERSONA] nelreclutamento finalizzato al lucro derivante dall’attività di prostituzione.Anche tale censura si limita a fornire una rilettura delle fonti di provaenunciate in sentenza, senza, tuttavia, fornire elementi oggettivi checonsentano di scardinare la ricostruzione effettuata in primo e insecondo grado. [OSCURATO:PERSONA] dell’udienza preliminare e la Corte di appellohanno ricostruito la vicenda attraverso la testimonianza diXXXXXXXXXX, che ha trovato conferma sia in quella della sorella, sia inq u e l l a d e l l ’ a l t r a g i o v a n e a v v i a t a a l l a p r o s t i t u z i o n e ,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché nei riscontri dellaP.G. e nelle operazioni captative. Le deposizioni testimoniali, la cuiriferimento a specifici profili, ma solo con riferimento ad una ritenutaillogicità, hanno sottolineato la condotta ascrivibile a [OSCURATO:PERSONA],costituente l’apporto da lui fornito al delitto di riduzione in schiavitù,consistita nel condurre XXXXXXXXXX in Milano, nell’affidarla aXXXXXXXXXXXXX e alla moglie di questi, [OSCURATO:PERSONA], pressoi quali veniva avviata alla prostituzione (con condotte minacciose eviolente), in cambio di una parte dei proventi dell’attività della giovane.Le prove raggiunte sul punto, costituite dalla deposizione della personaoffesa, non sono state specificamente contestate dalla difesa conriferimento ad altri concreti elementi contrastanti, essendosi egli limitatoa lamentarne una illogicità che non appare affatto evidente. Nonsignificativa, d’altro canto, è la circostanza che le reiterate richiesterivolte da [OSCURATO:PERSONA] alle due sorelle [OSCURATO:PERSONA], siano state fondate anchesulle difficoltà economiche dello stesso imputato che non costituisconoargomento rilevante né sotto il profilo fattuale né sotto quello logico.Da ultimo, risulta manifestamente infondata anche la tesi relativaall’insussistenza della condotta estorsiva, potendo al più configurarsi lafattispecie di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La giurisprudenzain precedenza citata individua la differenza tra le due fattispecie nel fattoche quella più l ieve presuppone che l 'agente persegua i lconseguimento di un profitto nella convinzione non meramente astrattaed arbitraria, ma ragionevole, anche se in concreto infondata, diesercitare un suo diritto, ovvero di soddisfare personalmente unapretesa che potrebbe formare oggetto di azione giudiziaria; nel secondo,invece, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella pienaconsapevolezza della sua ingiustizia. Ai fini dell'integrazione del delittodi esercizio arbitrario delle proprie ragioni, la pretesa arbitrariamentecoltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamenteall'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico,e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò checaratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente,dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve,quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienzache l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente.Nel caso in esame, le indagini non hanno fatto emergere la sommaasseritamente anticipata dal ricorrente o da altri per lui, per consentire ilviaggio delle due giovani. È, tuttavia, un argomento fortemente erazionalmente ritenuto indiziante nel senso della esorbitanza rispettoall’entità del credito, l’ingente somma richiesta a XXXXXXXXXX (euro25.000,00), nonché il fatto che la somma sia stata determinata soloall’arrivo a Milano e il fatto che, ancor prima di affrontare il viaggio e lerelative spese, le due giovani donne siano state sottoposte a pressionepsicologica con la pratica del rito Ju-Ju. D’altro canto, nessuna concretaallegazione risulta, idonea a introdurre, sia pure sul piano delle merededuzioni, circostanze fattuali tali da sollevare un ragionevole dubbiorispetto alle conclusioni alle quali sono pervenuti i giudici di merito (sulsignificato della regola, v., di recente, Sez. 5, n. 22334 del 10/03/2025,D., Rv. 288272 - 01).3.4 Con il quarto motivo di ricorso, si lamenta, del tuttogenericamente, la mancanza di motivazione congrua in ordine al diniegodelle circostanze attenuanti generiche e in ordine alla dosimetria dellapena. Questa Corte ha affermato che «In tema di circostanze, ai fini deldiniego delle concessione delle circostanze attenuanti generiche, non ènecessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma èsufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti,purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimitàdella motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul puntodall’interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/6/2021, Rv. 282693-01). Sulpunto, la Corte riferiva che il ricorrente aveva contestato la mancataconcessione delle circostanze menzionate non tenendo conto dellostato di incensuratezza dell’imputato e del comportamento processualecollaborativo tenuto dallo stesso. In proposito, osservava che nessunelemento positivo utile era emerso che consentisse di riconoscerel’attenuante, valorizzando, anche ai fini della determinazione della penala particolare gravità dei reati in ragione della natura dei reati, delnumero delle persone offese, per la durata dei comportamenti illeciti.Conclusivamente, rispetto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], il ricorso devedichiararsi inammissibile essendo fondato su motivi manifestamenteinfondati.4. Venendo ai motivi di ricorso formulati dalla difesa diXXXXXXXX e XXXXXXXXX, si osserva che la difesa lamenta che laCorte non abbia fornito adeguata risposta in ordine alle criticitàsegnalate nella ricostruzione dei fatti, tra i quali la soggezionedeterminata dal rito wodoo e la inverosimiglianza della narrazione dellamedesima XXXXXXXX relativa al momento della partenza dalla [OSCURATO:PERSONA].Ebbene, su tale punto deve ribadirsi quanto già esposto inprecedenza, ribadendo che il ricorso è, sul punto, inammissibile inquanto si limita a proporre una lettura diversa o, comunque, adevidenziare profili di illogicità non manifesti e, comunque, non tali dainficiare la tenuta logica della ricostruzione nel suo complesso.4.1Con riferimento al primo motivo di ricorso, relativo ai capiA), B) e C), si lamenta che i giudici di merito non abbianoapprofondito gli elementi costituitivi del delitto di tratta evincibiledalla Convenzione di Ginevra e dal Protocollo addizionale dellaConvenzione delle Nazioni Unite; non abbiano chiarito in cosa sisarebbe estrinsecata la condotta di concorso in tale reato, avendoomesso di contestare anche la fattispecie associativa che meglioavrebbe chiarito i ruoli di ciascuno dei partecipi.In relazione a tali doglianze, prive di qualunque profilo difondatezza per le ragioni che si diranno, si osserva che sia il giudicedi primo grado sia la Corte hanno richiamato i principigiurisprudenziali in punto di individuazione delle condotte integrantiil reato contestato. La Corte, in particolare, dopo aver ricostruito ilfatto riportando le fonti di prova, ha precisato che, pur non avendo iconiugi partecipato al reclutamento, tuttavia avevano commesso piùcondotte riconducibili alla norma incriminatrice ovvero avevanoricevute in consegna le donne, una volta giunte in Italia, e leavevano ospitate presso la propria abitazione, sfruttandole per lorotornaconto economico, sia facendole prostituire, sia costringendolea svolgere i lavori domestici.Quanto alla mancata contestazione della fatt ispecieassociativa che, peraltro, avrebbe costituito un ulteriore reato acarico degli imputati, si osserva che esso ha connotati ed elementicostitutivi diversi dal concorso e che il ruolo assunto da ciascuno deiconcorrenti è del tutto comprensibile e chiarito dalle sentenze.Quanto all’elemento soggettivo del reato, la consapevolepartecipazione dei ricorrenti alla condotta del concorrente Enodule edegli altri partecipi alla tratta non individuati, è stata trattalogicamente dai giudici di merito dalla complessiva ricostruzione deifatti. È emerso che, in tutte le occasioni contestate, una volta giuntein Italia, le giovani venivano affidate a [OSCURATO:PERSONA] che andavapersonalmente a ritirarle o inviava terze persone di sua fiducia([OSCURATO:PERSONA]): condotta sintomatica di un sistema collaudatoe, quindi, pienamente consapevole.Del tutto genericamente prospettata è la questione relativa allaomessa valutazione di attendibilità delle persone offese. Invero, lasentenza impugnata si sofferma sulla efficacia probatoria delledichiarazioni delle persone offese, evidenziando che queste ultime(rese in più occasioni, ovvero davanti alla PG operante e inincidente probatorio) «sono del tutto coincidenti tra di loro econgruenti con le altre risultanze processuali emerse nel corso delleindagini», richiamando i plurimi riscontri elencati nella sentenza diprimo grado alle e relative agli esiti dei servizi di osservazione epedinamento, alle intercettazioni telefoniche, all’acquisizione deitabulati, ai riscontri di P.G. attraverso la banca dati SDI e gli Ufficidell’anagrafe. Su tale punto, i ricorrenti si limitano ad una genericacensura, senza confrontarsi puntualmente con i plurimi elementiaddotti e senza individuare elementi di contraddittorietà.4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti osservano che non visono elementi per ritenere che le persone offese siano statesoggiogate in modo continuativo, sì da integrare il reato dimantenimento in schiavitù. Sul punto, si osserva che la ricostruzionedei fatti evidenzia la condizione in cui si trovavano le giovani che èstata ritenuta dalla Corte come integrante il delitto di cui all’art. 600cod. pen., con interpretazione conforme ai principi consolidatidiquesta Corte. La Corte, a tal fine, ha valorizzato, in punto disussunzione dei fatti nella fattispecie incriminatrice, lo stato disoggezione costituito dalla sottoposizione ai riti esoterici. Ulteriorielementi dello stato di soggezione, inoltre, sono stati individuati nellasentenza di primo grado, cui ha rinviato la sentenza impugnata, nelfatto che le giovani erano prive di permesso di soggiorno, e, quindi,senza accesso ad un lavoro regolare. Anche su tale punto, peraltro,la censura è meramente rivalutativa e non si confronta con i singoliargomenti fattuali evidenziati in sentenza.Quanto al fatto che non vi sia prova certa delle violenzesessuali subite dalla XXXXXXXXXX, si osserva che il delitto diviolenza sessuale non è contestato agli imputati. La narrazione èvolta a rappresentare il clima di intimidazione e di soggiogazione cuiè stata sottoposta la persona offesa al fine di piegarne la volontàcon mortificazioni e umiliazioni. Del tutto irrilevante è la circostanzache l’attività captativa di immagini e conversazioni effettuate dal28.2.2019 al 5.8.2020 (i cui esiti non sono allegati ai finidell’autosufficienza del ricorso) non abbia confermato le violenzesubite dalle giovani e da [OSCURATO:PERSONA] in particolare. Le captazioni riferitesono relative ad un periodo nel quale la giovane [OSCURATO:PERSONA] si era giàallontanata dalla casa in Milano. In ogni caso, la Corte e, primaancora, la sentenza di primo grado, hanno enunciato i plurimiriscontri alle dichiarazioni delle persone offese, ritenendoli, conmotivazione, congrua, idonei a fornire prova degli elementi costitutividelle fattispecie di reato contestato. Rispetto alla pluralità di talielementi, la circostanza che taluni degli elementi addotti non siastata riscontrata non è idonea ad inficiare la valutazionecomplessiva fornita sul punto.4.3. Quanto al reato di sfruttamento della prostituzione, i giudicidi merito hanno razionalmente fondato le proprie conclusioni suprove, rispetto alle quali la censura è generica e contrastante con glielementi emersi dall’istruttoria. La versione dei fatti fornita tende aduna rivalutazione del fatto non consentita in questa sede. [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato le conversazioni telefoniche intercettateintercorse tra gli imputati e tra questi e la p.o. XXXXXXXX nonchègli esiti dei servizi di osservazione, pervenendo, con motivazionelogica, a ritenere pienamente provata la responsabilità conriferimento al capo e).4.4 Quanto alla censura relativa alla mancata concessionedelle circostanze attenuanti generiche, è del tutto generica. Già ilTribunale aveva evidenziato che le circostanze generiche nonpotevano essere concesse in ragione della gravità e ampiezza deifatti contestati, della elevata capacità criminale, dell’indole violenta eprevaricatrice, rafforzata dalle reciprocità delle azioni, dal fatto cheerano state commesse in danno di più persone, evidenziando che lecondotte erano il frutto di una attività rodata, che si svolgeva conmodalità di volta in volta sovrapponibili e che, anche in questoreiterarsi sempre uguale, integra un elemento di riscontro aldichiarato delle persone offese. Inoltre, la Corte ha enunciato cheentrambi gli imputati annoveravano pregiudizi penali. In particolare,XXXXXXXX per gravi reati (rapina, stupefacenti, lesioni, rissa etc.),Egarevba per ingresso e soggiorno illegale nello Stato.Alla luce dei motivi esposti, deve ritenersi che i motivi diricorso, generici e rivalutativi, siano manifestamente infondati edeterminino, quindi, l’inammissibilità del ricorso. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.