CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43367/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CORTE D'APPELLO DI ROMAavverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto revocarsi l'ordinanza emessa dalla settima sezione di questa Corte all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annullare senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma del 17/10/2017 per essere i reati estinti per morte dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. A seguito della sollecitazione del Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Roma è stato attivato il procedimento per la correzione della decisione adottata da questa Corte in data 05/03/2021, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in epoca anteriore a quella della pronuncia. Dal certificato di morte in atti risulta confermato l'avvenuto decesso di Cavallo prima che l'ordinanza di questa Corte fosse deliberata. La dissoluzione del rapporto processuale, conseguente al decesso dell'imputato, rende inesistente la successiva sentenza, che va pertanto revocata. Tale inesistenza va dichiarata non già dal giudice dell'esecuzione, ma dallo stesso giudice che ha deliberato la sentenza (Sez. 6, n. 10199 del 09/03/2010, Iaconis, Rv. 246541). Revocata l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], va quindi annullata senza rinvio la sentenza di appello, in ragione della morte dell'imputato intervenuta dopo la sua deliberazione e prima della deliberazione di questa Corte di legittimità. P.Q.M. Revoca l'ordinanza n.14348 pronunciata da questa Corte in data 05/03/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza n.7678 pronunciata dalla Corte di appello di Roma in data 17/10/2017 per essere i reati estinti per morte dell'imputato. Così deci