CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2024
Cassazione n. 12884/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di FORLI' dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] ricorre averso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Forlì del 10 novembre 2023 che ha escluso la costituzione della parte civile. Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 26 febbraio 2024, del difensore e procuratore speciale, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste per l'accoglimento del ricorso. Letta la memoria difensiva, pervenuta in data 26 febbraio 2024, del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse dell'imputato non ricorrente [OSCURATO:PERSONA], con la quale si insiste nell'inammissibilità del ricorso con condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio. Ritenuto che con il primo ed unico motivo - con cui la ricorrente deduce l'abnormità del provvedimento che ha dichiarato la inefficacia della costituzione di parte civile avvenuta fuori udienza per omessa notifica della stessa ad una delle parti del processo - è manifestamente infondato perché in contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità di questa Corte secondo la quale in tema di partecipazione della parte civile al dibattimento, l'ordinanza di esclusione della parte civile, che è sempre e definitivamente inoppugnabile, non è abnorme in quanto è assunta nell'esercizio di un potere attribuito al giudice dall'ordinamento e non determina una situazione di stallo del procedimento, rallentandone lo svolgimento. (Sez. 5, n. 17169 del 16/01/2023, Rv. 284656 che ha evidenziato che il provvedimento non avendo contenuto decisorio, non pregiudica il danneggiato che potrà esercitare l'azione risarcitoria in sede civile). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rilevato inoltre che l'imputato non ricorrente ha espressamente richiesto la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio sostenute che vanno liquidate, non ricorrendo giusti motivi per essere compensate, nella misura di cui alla parte dispositiva. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, la ricorrente alla rifusione in favore dell'imputato delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio che liquida in complessivi euro 3000,00, oltre accessori di l