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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 maggio 2001

Cassazione n. 29838/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22.05.2001 avverso la sentenza del 28 marzo 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato la pena di mesi otto di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione ai sensi del primo comma della medesima norma.

Deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla insussistenza delle cause di non punibilità.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui sr deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). 3.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 giugno 2022 Il Consigliere estensi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22.05.2001 avverso la sentenza del 28 marzo 2022 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminare del Tribunale di Napoli ha applicato la pena di mesi otto di reclusione ed euro 2000 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificata l'originaria imputazione ai sensi del primo comma della medesima norma. Deduce vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alla insussistenza delle cause di non punibilità. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché proposto per motivi diversi da quelli consentiti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ed invero, in tema di patteggiamento è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui sr deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2 -bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). 3.All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Inoltre, il ricorrente va condannato al pagamento della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 giugno 2022 Il Consigliere estensi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29838/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris