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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26450/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sua condanna per il reato di omicidio aggravato e con il primo motivo deduce l'avvenuta prescrizione del reato nel termine massimo di ventidue anni e sei mesi, secondo la disciplina previgente più favorevole; ritenuta la doglianza manifestamente infondata siccome prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha statuito che «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea. (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203)» (Sez.

U., n.19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329); rilevato che è inammissibile per aspecificità il secondo motivo di ricorso, inerente l'asserita violazione dell'art. 62-bis cod. pen., con riferimento al quale - ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) - il Collegio rileva come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili (diversi e ulteriori rispetto a quelli che gli sono valsi per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione) e, segnatamente, la gravità della condotta e del ruolo avuto dal ricorrente nella fase preparatoria ed esecutiva dell'omicidio; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili dì colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in preambolo, con la quale la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sua condanna per il reato di omicidio aggravato e con il primo motivo deduce l'avvenuta prescrizione del reato nel termine massimo di ventidue anni e sei mesi, secondo la disciplina previgente più favorevole; ritenuta la doglianza manifestamente infondata siccome prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità che ha statuito che «Il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea. (Fattispecie relativa a delitti di omicidio aggravato commessi prima della riforma dell'art. 157 cod. pen., giudicati previo riconoscimento della circostanza attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia dall'art. 8 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito con legge 12 luglio 1991, n. 203)» (Sez. U., n.19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329); rilevato che è inammissibile per aspecificità il secondo motivo di ricorso, inerente l'asserita violazione dell'art. 62-bis cod. pen., con riferimento al quale - ribadito che, in materia, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è parimenti insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899) - il Collegio rileva come la sentenza impugnata ineccepibilmente argomenti, mediante puntuale richiamo all'assenza di elementi a tal fine valorizzabili (diversi e ulteriori rispetto a quelli che gli sono valsi per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione) e, segnatamente, la gravità della condotta e del ruolo avuto dal ricorrente nella fase preparatoria ed esecutiva dell'omicidio; ritenuto dunque che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che a detta declaratoria segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili dì colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 26450/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris