CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24525/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono carenze motivazionali in punto di giudizio di colpevolezza, risulta privo di specificità non risultando esplicitate le ragioni di fatto e di diritto poste a base di tale censura, così da non consentire giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. A fronte di un compiuto apparato giustificativo con il quale si è ritenuta accertata l'effettiva e stabile occupazione di suolo pubblico da parte dell'imputato (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata), il ricorrente si limita a lamentare che la Corte di appello non avrebbe esplicitato "i criteri di valutazione" delle prove utilizzate; considerato che la richiesta "in via subordinata, di riforma dell'impugnata sentenza escludendo l'aumento per la contestata recidiva" è del tutto eccentrica atteso che- a prescindere dal fatto che si tratterebbe di una valutazione di merito non proponibile in sede di legittimità - il giudice di primo grado ha escluso la sussistenza della aggravante in questione (pagg. 5 e 6 della sentenza). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 giug