CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 luglio 2021
Cassazione n. 07478/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 3253-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETÀ' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO; - ricorrente - [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 496/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/07/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 03253 sez. ML - ud. 13-07-2021 -2- RILEVATO che, con sentenza dell'8 luglio 2019, la Corte d'Appello di Salerno confermava la decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e accoglieva l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'INPS, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione avverso l'avviso di pagamento avente ad oggetto contributi dovuti per gli anni 2009 alla gestione separata di cui all'art. 2, co. 26, I. n. 335/1995; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto insussistente il credito dell'Istituto non avendo questo provato, pur gravando sullo stesso il relativo onere, l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale da parte della Peta, rilevando, invece, la produzione di un reddito inferiore al limite di cui all'art. 44 co. 2, d.l. n. 269/2003, quale indice del carattere occasionale dell'attività; che per la cassazione di tale decisione ricorre l'INPS, affidando l'impugnazione ad un unico motivo, in relazione alla quale [OSCURATO:PERSONA], pur intimata, non ha svolto alcuna difesa; che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che l'Istituto ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co. 26, I. n. 335/1995, 18, commi 11 e 12, d.l. n. 98/2011 conv. in I. n. 111/2011, 53 d.P.R. 917/1986 come sostituito dal d.lgs. n. 344/2003, 10, 11 e 22, I. n. 576/1980, 44, co. 2, d.l. 269/2003, conv. in I. n. 326/2003, 61 co. 3, d.lgs. n. 276/2003, lamenta la non conformità a diritto dell'orientamento accolto dalla Corte territoriale per cui alla produzione di un reddito inferiore al limite di cui al richiamato art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003 corrisponderebbe il carattere occasionale dell'attività professionale svolta, quando viceversa l'abitualità della stessa è requisito immanente laddove il professionista risulti iscritto al relativo albo professionale con apertura di partita IVA; che il motivo si rivela inammissibile atteso che, sub specie violazione di legge, investe la valutazione in fatto compiuta dalla Corte territoriale (cfr., da ultimo, Cass 18.2.2021, n. 4419) , né l'omessa considerazione dell'apertura di partita IVA è dedotta, con le dovute allegazioni richieste per soddisfare il canone di autosufficienza, in termini di omesso esame di fatto decisivo; che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile senza attribuzione delle spese non avendo svolto l'intimata alcuna attività difensiva; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA] DE9Cf,[OSCURATO:PERSONA] - 8 MAR 2022 r