CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 giugno 2026
Cassazione n. 17407/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Pia,[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Amco-asset [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Panero-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 927/2021depositata il 13/07/2021.Numero registro generale 5247/2022Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 17407/2026Data pubblicazione 02/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Con atto di citazione notificato in data 25 luglio 2014 la [OSCURATO:SOCIETA] nonchéCarlo Casiraghi e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori, proponevano opposizioneavanti il Tribunale di Mantova avverso il decreto ingiuntivo n. 1139/2014con cui era stato ingiunto alla prima, come creditore principale, ilpagamento a favore di [OSCURATO:PERSONA] spa della somma di € 198.584,58 edai secondi della minore somma di €172.000,00, oltre interessi e speselegali, relativamente allo scoperto di conto corrente relativo al rapporto n5947/80 ed al mutuo immobiliare Finlombardia di € 180.000,00.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] spa contestando il fondamento dell’opposizione.Con sentenza n 729/2017 del 12 luglio 2017 il Tribunale di Mantova, inparziale accoglimento dell’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo n1139/2014; condannava il debitore principale [OSCURATO:PERSONA] srl a pagare infavore di [OSCURATO:PERSONA] spa la somma di € 192.791,70 oltre interessi daldovuto al saldo nonchè i fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solidotra loro, al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] spa della sommagarantita, pari a € 172.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo.Avverso tale pronuncia la [OSCURATO:SOCIETA]. ed i fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e Piasentenza che si accertasse il superamento del tasso soglia tenendo contodella commissione di massimo scoperto considerandola non solo comeimporto da espungere ma anche quale elemento di cui tenere conto nelcomputo del TEG, sulla base della formula della Banca di Italia.Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] spa, quale mandatario con rappresentanzadi [OSCURATO:PERSONA] spa, chiedendo la declaratoria di inammissibilitàNumero registro generale 5247/2022Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 17407/2026Data pubblicazione 02/06/2026dell’appello ex art 348 bis ovvero ex art 342 c.p.c; nel merito chiedeva ilrigetto dell’appello .Con sentenza nr 927/2021 la Corte di appello di Brescia dichiaravainammissibile l’appello.Osservava che poiché la domanda era stata respinta esclusivamente inragione della mancata produzione dei DM, essendo stato tale profiloritenuto assorbente, la mancata proposizione di argomentazioni dirette aconfutare tale motivazione precludeva alla Corte di esaminare la questionedella usurarietà sia con riguardo all’onere della parte di produrre i DM siain relazione agli altri profili articolati nell’appello.Rilevava poi che con la comparsa conclusionale la difesa degli appellantiavevano sollevato la questione della nullità per violazione della normativaantitrust sostenendo che le fideiussioni sarebbero state conformi aglischemi negoziali uniformi diffusi dall’ABI, in relazione ai quali la Banca diItalia, con provvedimenti n° 12/1994 e n 55 del 2 maggio 2005 avevaravvisato una intesa restrittiva della concorrenza nella applicazioneuniforme di alcune clausole del medesimo; ed aveva sollecitato la Corte arilevare tale profilo d’ufficio; aveva inoltre riproposta la qualificazione dellegaranzie in termini di contratto autonomo di garanzia.La Corte distrettuale ricordava in via preliminare che il principio dellarilevabilità ex officio della nullità contrattuale, anche nel giudiziod'impugnazione, incontra un limite nella formazione del giudicato interno(cfr. Cass 21906/2019)Nello specifico osservava che il Tribunale aveva condannato i fideiussori alpagamento della somma di € 172.000,00; dal momento che talestatuizione non aveva formato oggetto d'appello, la proposizione dellaeccezione di nullità era preclusa in applicazione della regola dellaNumero registro generale 5247/2022Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 17407/2026Data pubblicazione 02/06/2026formazione progressiva del giudicato formatosi sulla validità del rapporto.Anche la contestazione della qualificazione avrebbe dovuto essereproposta con l’appello sicché in mancanza su di essa si era formato ilgiudicato.Per completezza di motivazione, la Corte distrettuale aggiungeval’insussistenza dei presupposti per un rilievo d’ufficio dei profili di nullità,che poteva essere effettuato solo sulla base di fatti allegati e provatiovvero emergenti ex actis.Rilevava poi la tardività della produzione dei documenti allegati allacomparsa conclusionale di appello, cui conseguiva la inutilizzabilità deimedesimi.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA], quale fideiussore e [OSCURATO:PERSONA] in propriohanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo cui haresistito con controricorso illustrato da memoria Amco – [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria pro soluto e “in blocco” unportafoglio di contratti e crediti, da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – Cassa diRisparmio di Genova e Imperia in forza del contratto di cessione conclusoin data 15.12.2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 58 TUB, conefficacia economica dal 1° luglio 2019.RAGIONI DELLA DECISIONECon un unico articolato motivo i ricorrenti denunciano la nullità parzialedelle fideiussioni sottoscritte dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], laviolazione e falsa applicazione della legge 289/90 art. 2 e dell’art. 1419del codice civile, alla luce dell’art. 360 c.p.c. comma 1 numero 3), laproponibilità della questione di nullità in ogni stato e grado del giudizio ela declaratoria necessaria anche in ragione della sentenza a sezioni uniten. 41994/2021.Numero registro generale 5247/2022Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 17407/2026Data pubblicazione 02/06/2026Lamentano in particolare che la Corte d'Appello avrebbe errato nelritenere tardiva l'eccezione sollevata, poiché la nullità delle fideiussionic.d. omnibus può essere rilevata d'ufficio dal Giudice in ogni stato e gradodel processo.Il motivo è inammissibile per un duplice ordine di considerazioni.La Corte di appello relativamente alla prospettata nullità ha osservato cheil Tribunale aveva condannato i fideiussori al pagamento della somma di €172.000,00 e che tale statuizione non aveva formato oggetto di gravamesicchè la proposizione della eccezione di nullità era preclusa dal giudicatointerno formatosi sulla validità del rapporto fideiussorio.Ha poi osservato che il rilievo d’ufficio dei profili di nullità può essereeffettuato solo sulla base di fatti allegati e provati ovvero emergenti exactis e che pertanto la tardività della produzione documentale allegata allacomparsa conclusionale precludeva ogni verifica della dedottasovrapponibilità delle clausole inserite nelle fideiussioni agli schemi ABI2003 e 2005.Ciò posto come si evince dall’unico motivo posto a fondamento del ricorsoper cassazione i ricorrenti non hanno contestato la prima ed autonomaratio decidendi incentrando la critica sull’affermata tardività dell'eccezionesollevata rendendo in tal modo inammissibile la doglianza.Giova infatti ricordare che qualora la decisione di merito si fondi su di unapluralità di ragioni, tra loro distinte e autonome, singolarmente idonee asorreggerla sul piano logico e giuridico, la ritenuta infondatezza dellecensure mosse ad una delle rationes decidendi rende inammissibili, persopravvenuto difetto di interesse, le censure relative alle altre ragioniesplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime nonNumero registro generale 5247/2022Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 17407/2026Data pubblicazione 02/06/2026potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre,alla cassazione della decisione stessa ( Cass nr 5102/2024).Quanto appena evidenziato è ragione assorbente di inammissibilità delricorso.E’ appena il caso di aggiungere, per completezza, che con riguardoall’altra ratio decidendi la pronuncia della Corte distrettuale è conformealla giurisprudenza costante di questa Corte per cui la rilevabilità d'ufficiodella nullità del contratto implica che i fatti sui quali la stessa si fondarisultino tempestivamente allegati, e con riguardo alla specifica questioneoggetto d'esame, ha ribadito che la rilevazione officiosa della nullitàparziale del contratto "a valle" dell'intesa anticoncorrenziale, richiede cherisultino dagli atti tutte le circostanze fattuali necessarie alla suaintegrazione vale a dire: "i) l'esistenza del provvedimento della Bancad'Italia; ii) la natura della fideiussione, giacché il provvedimento dellaBanca d'Italia è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus...;iii) l'epoca di stipulazione della fideiussione, che deve essere statastipulata entro l'ambito temporale al quale può essere riferitol'accertamento della Banca d'Italia, evidente essendo che dettoaccertamento, operato nel 2005, non può affatto consentire di reputareesistente, e cioè persistente, in epoca successiva il pregresso accordoanticoncorrenziale, di guisa che, in caso di compresenza delle tre clausolesuccessivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare chel'intesa anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimentoprecedente, bensì offrendone altra e specifica prova; iv) il contenuto delleclausole contrattuali di cui si invoca la nullità e la loro esattacorrispondenza con quelle oggetto di esame da parte della Banca d'Italianel provvedimento in precedenza richiamato (....); v) la concreta ricadutaNumero registro generale 5247/2022Numero sezionale 2422/2026Numero di raccolta generale 17407/2026Data pubblicazione 02/06/2026della nullità delle clausole contrattuali sulla sussistenza, in tutto o in parte,del debito gravante sul fideiussore..." (v. Cass. n. 30383/2024, conformea Cass. 24380/2024 e Cass. n. 20713/2023).Il che qui evidentemente non è bastando rilevare – con efficaciaassorbente – che i ricorrenti hanno allegato il provvedimento della Bancad'Italia n. 55 del 2-5-2005 solo con la comparsa conclusionale in appelloe, pur indicando nel ricorso le clausole della fideiussione corrispondentiallo schema ABI ritenuto contrario alla c.d. legge antitrust dalprovvedimento della Banca d'Italia, non deducono alcunché a propositodella riferibilità della fideiussione all'intervallo temporale rilevante secondodetto provvedimento.Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiaratoinammissibile.Le spese seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di legittimità in favore dellacontroricorrente, che si liquidano in complessive € 6.000,00 oltre ad €200,00 per esborsi ed al 15% per spese generali ed accessori di legge. Dàdell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.Così deciso in Roma il 28.05.2026Il Presidente( [OSCURATO:PERSONA])