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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 05075/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della Giustizia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si disponeva la proroga dell'applicazione del regime detentivo di cui all'art. 41 bis O.P. nei confronti del reclamante.

Il Tribunale ha ritenuto persistente la necessità di mantenere il regime speciale alla luce degli aggiornamenti pervenuti tramite i pareri del [OSCURATO:PERSONA] e della DDA di Napoli in data 25/7/2019, nonché le osser- vazioni degli organismi centrali delle Forze dell'Ordine.

Da tali fonti informative, oltre che dalle sentenze di condanni, ha trovato conferma la posizione apicale del reclamante, capo dell'omonimo clan di Acerra e territori limitrofi, il quale aveva fatto parte di una "batteria di fuoco" della [OSCURATO:PERSONA].

La vitalità del gruppo [OSCURATO:PERSONA] è stata assicurata anche all'interno delle strutture carcerarie, mediante contatti con i detenuti ordinari o con gli affiliati liberi attraverso i familiari ammessi ai colloqui.

Le più recenti dinamiche criminali disvelate dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno permesso di interpretare i contrasti tra le organizzazioni criminali del territorio, in particolare l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], appartenente al gruppo contrapposto a quello del [OSCURATO:PERSONA], ucciso non appena scarcerato nel febbraio 2019.

Da tali elementi si è ricavata la capacità del reclamante di continuare a tenere i contatti con gli affiliati, nonostante la condizione detentiva, veicolando messaggi dall'interno del carcere, non essendo stato manifestato alcun segnale di dissociazione o scelte collaborative.

2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancanza di attualità del pericolo di permanenza dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, ritenuto sulla mera base del decreto ministeriale e senza autonoma valutazione dei presupposti per la rinnovazione del regime detentivo speciale.

Con ulteriore motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 6 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo ed all'art. 27 della Costituzione, in quanto il regime speciale dell'art. 41 bis O.P. comporta la violazione della funzione rieducativa della sanzione penale, imponendo un trattamento detentivo inumano e degradante che esclude il detenuto sottoposto a tale regime da ogni opportunità di risocializzazione.

Q•er [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge, perché - ad onta dell'intitolazione - in realtà deduce meri profili di vizio argomentativo in una materia che prevede il sindacato di legittimità con esclusivo riferimento alla violazione di legge, oltre che per il carattere reiterativo delle doglianze, già compiutamente affrontate nell'impugnato provvedimento.

1.1. L'art. 41 bis, comma 2 bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato «sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno».

L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies della disposizione in esame, a norma del quale le parti interessate possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge.

La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assoluta- mente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

1.2. Alla luce di questi parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità.

L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente y.alutato gli elementi € 4.fe f-6 vn. risultanti agli atti, con motivazione mostrttrizaEIMMi. e priva di errori nella applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sulle informazioni aggiornate trasmesse dagli organi investigativi, sulla segnalazione del ruolo primario assunto dal detenuto nella omonima consorteria e sull'esame della situazione criminale del territorio di riferimento, da cui emerge la stabile capacità del reclamante di mantenere i collegamenti con l'organizzazione crimi- nale di appartenenza.

Tutte le censure proposte hanno dunque trovato adeguata trattazione, così da escludere che sia stato violato il principio della motivazione, tale da refluire in una pretesa violazione di legge.

1.3. Non ha pregio nemmeno la censura di violazione del principio della funzione rieducativa della pena, costruita in termini astratti, ma smentita dagli arresti di legittimità che hanno affermato che, anche per i sottoposti al regime detentivo speciale, i risultati del trattamento carcerario costituiscono un para- metro non eludibile di valutazione in relazione alla funzione rieducativa della pena, come ha statuito il giudice delle Leggi nella sentenza n. 417 del 23 dicembre 2004 (Sez. 1, n. 3947 del 22/12/2004, dep. 2005, Marchese, Rv. 230743).

Infatti, la tenuta costituzionale dell'art. 41 bis 0.P., con riferimento al parametro dell'art. 27 Cost., è stata centrata proprio sulla possibilità di operare trattamenti rieducativi anche in costanza di regime detentivo speciale.

A quest'ultimo proposito, precisa la Corte Costituzionale, l'applicazione del regime differenziato ex art. 41-bis, comma 2, non può comportare "la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità, previste dall'art. 27 dello stesso ordinamento", le quali dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale regime, con modalità idonee ad impedire quei contatti e quei collegamenti i cui rischi l'istituto in esame tende ad evitare.

Na c, ,4e_Aglo LL-3 ct-.1 9-{,.,4 criucEe

2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere éralefie-rkl dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. 7'? P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto del Ministro della Giustizia dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui si disponeva la proroga dell'applicazione del regime detentivo di cui all'art. 41 bis O.P. nei confronti del reclamante. Il Tribunale ha ritenuto persistente la necessità di mantenere il regime speciale alla luce degli aggiornamenti pervenuti tramite i pareri del [OSCURATO:PERSONA] e della DDA di Napoli in data 25/7/2019, nonché le osser- vazioni degli organismi centrali delle Forze dell'Ordine. Da tali fonti informative, oltre che dalle sentenze di condanni, ha trovato conferma la posizione apicale del reclamante, capo dell'omonimo clan di Acerra e territori limitrofi, il quale aveva fatto parte di una "batteria di fuoco" della [OSCURATO:PERSONA]. La vitalità del gruppo [OSCURATO:PERSONA] è stata assicurata anche all'interno delle strutture carcerarie, mediante contatti con i detenuti ordinari o con gli affiliati liberi attraverso i familiari ammessi ai colloqui. Le più recenti dinamiche criminali disvelate dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno permesso di interpretare i contrasti tra le organizzazioni criminali del territorio, in particolare l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], appartenente al gruppo contrapposto a quello del [OSCURATO:PERSONA], ucciso non appena scarcerato nel febbraio 2019. Da tali elementi si è ricavata la capacità del reclamante di continuare a tenere i contatti con gli affiliati, nonostante la condizione detentiva, veicolando messaggi dall'interno del carcere, non essendo stato manifestato alcun segnale di dissociazione o scelte collaborative. 2. Avverso tale ordinanza il condannato ha proposto ricorso per cassa- zione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancanza di attualità del pericolo di permanenza dei collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, ritenuto sulla mera base del decreto ministeriale e senza autonoma valutazione dei presupposti per la rinnovazione del regime detentivo speciale. Con ulteriore motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 3 e 6 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo ed all'art. 27 della Costituzione, in quanto il regime speciale dell'art. 41 bis O.P. comporta la violazione della funzione rieducativa della sanzione penale, imponendo un trattamento detentivo inumano e degradante che esclude il detenuto sottoposto a tale regime da ogni opportunità di risocializzazione. Q•er [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, risultando basato su motivi non consentiti dalla legge, perché - ad onta dell'intitolazione - in realtà deduce meri profili di vizio argomentativo in una materia che prevede il sindacato di legittimità con esclusivo riferimento alla violazione di legge, oltre che per il carattere reiterativo delle doglianze, già compiutamente affrontate nell'impugnato provvedimento. 1.1. L'art. 41 bis, comma 2 bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2 della legge 23 dicembre 2002, n. 279, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato «sono prorogabili nelle stesse forme per periodi successivi.., purché non risulti che la capacità del detenuto o dell'internato di mantenere contatti con associazioni criminali, terroristiche o eversive sia venuta meno». L'ambito del sindacato devoluto alla Corte di Cassazione è segnato dal comma 2 sexies della disposizione in esame, a norma del quale le parti interessate possono proporre ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assoluta- mente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (cfr. Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). 1.2. Alla luce di questi parametri ermeneutici, questa Corte osserva che il ricorso, pur denunciando formalmente violazione di legge, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende in realtà a provocare una nuova e non consentita valutazione del merito delle circostanze di fatto, in quanto tali insindacabili in sede di legittimità. L'ordinanza impugnata, peraltro, ha correttamente y.alutato gli elementi € 4.fe f-6 vn. risultanti agli atti, con motivazione mostrttrizaEIMMi. e priva di errori nella applicazione della legge penale e processuale, soffermandosi in particolare sulle informazioni aggiornate trasmesse dagli organi investigativi, sulla segnalazione del ruolo primario assunto dal detenuto nella omonima consorteria e sull'esame della situazione criminale del territorio di riferimento, da cui emerge la stabile capacità del reclamante di mantenere i collegamenti con l'organizzazione crimi- nale di appartenenza. Tutte le censure proposte hanno dunque trovato adeguata trattazione, così da escludere che sia stato violato il principio della motivazione, tale da refluire in una pretesa violazione di legge. 1.3. Non ha pregio nemmeno la censura di violazione del principio della funzione rieducativa della pena, costruita in termini astratti, ma smentita dagli arresti di legittimità che hanno affermato che, anche per i sottoposti al regime detentivo speciale, i risultati del trattamento carcerario costituiscono un para- metro non eludibile di valutazione in relazione alla funzione rieducativa della pena, come ha statuito il giudice delle Leggi nella sentenza n. 417 del 23 dicembre 2004 (Sez. 1, n. 3947 del 22/12/2004, dep. 2005, Marchese, Rv. 230743). Infatti, la tenuta costituzionale dell'art. 41 bis 0.P., con riferimento al parametro dell'art. 27 Cost., è stata centrata proprio sulla possibilità di operare trattamenti rieducativi anche in costanza di regime detentivo speciale. A quest'ultimo proposito, precisa la Corte Costituzionale, l'applicazione del regime differenziato ex art. 41-bis, comma 2, non può comportare "la soppressione o la sospensione delle attività di osservazione e di trattamento individualizzato previste dall'art. 13 dell'ordinamento penitenziario, né la preclusione alla partecipazione del detenuto ad attività culturali, ricreative, sportive e di altro genere, volte alla realizzazione della personalità, previste dall'art. 27 dello stesso ordinamento", le quali dovranno essere organizzate, per i detenuti soggetti a tale regime, con modalità idonee ad impedire quei contatti e quei collegamenti i cui rischi l'istituto in esame tende ad evitare. Na c, ,4e_Aglo LL-3 ct-.1 9-{,.,4 criucEe 2. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere éralefie-rkl dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della congrua somma indicata in dispositivo alla cassa delle ammende. 7'? P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore Il
Decreto Cassazione n. 05075/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris