CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026
Cassazione n. 29429/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
0/2025 della Corte d'appello di Palermodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che il primo e secondo motivo di ricorso, aventi ad oggettol'affermazione di responsabilità per i capi 1 e 2 dell'imputazione, non sonoconsentiti perché, senza indicare specifici profili di contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione e senza individuare specifici travisamenti diemergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, tendono ad ottenere unainammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi daquelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logicie giuridici, ha adeguatamente esplicitato le ragioni del suo convincimento (pag.2.3), dovendosi ribadire che esula dai poteri della Corte di cassazione quello diuna 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cuivalutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n.6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944);[OSCURATO:PERSONA] che il terzo e quarto motivo di ricorso, inerenti rispettivamente almancato riconoscimento dell'attenuante costituzionale del fatto di lieve entità edi quella di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.), senza indicare specifici profili dicontraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e senza individuarespecifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito,tendono ad ottenere una inammissibile nuova valutazione in punto di fattomediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, ilquale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha adeguatamenteesplicitato le ragioni del suo convincimento (pag. 8), dovendosi ribadire cheesuladai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva,riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997,Dessimone, Rv. 207944);Rilevato che, per le ragioni sopra esposte, deve essere dichiaratal'inammissibilità del ricorso alla quale consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali,nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità (Corte cost. Sent. n. 186/2000), al versamento in favore dellaCassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in €3.000,00. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente