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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 05731/2023

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uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 6646/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fideiussore della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa quale procuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.29; - controricorrente – - avverso la sentenza n.2469/2021 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 29/7/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrent e; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma,22 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 6646/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di fideiussore della [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso da ll’ avv ocato [OSCURATO:PERSONA], e domiciliato presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in Roma, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa quale procuratrice [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesadagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest’ultimo in Roma, Via di [OSCURATO:PERSONA] n.29; - controricorrente – - avverso la sentenza n.2469/2021 della Corte di Appello di Milano pubblicata il 29/7/2021; letta la rinuncia al ricorso del ricorrente e la contestuale accettazionedella controricorrent e; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che nulla va statuito sulle spese, stantel’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,22 febbraio 20
Decreto Cassazione n. 05731/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris