Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 08582/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mottola avverso la sentenza del 25/11/2025 emessa dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Taranto del 24/05/204, ha condannato l'imputato alla pena concordata in relazione ai reati a lui contestati.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, denunciando vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena e degli aumenti per la continuazione.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti.

Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 - 01).

L'odierno ricorrente non può dunque denunciare vizi di motivazione relativi a motivi –quelli aventi ad oggetto la determinazione e la congruità della pena – cui aveva rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, li 06/02/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Mottola avverso la sentenza del 25/11/2025 emessa dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto visti gli atti, letto il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; ricorso trattato de plano. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, accogliendo il concordato proposto dalle parti, in riforma della sentenza del G.u.p. del Tribunale di Taranto del 24/05/204, ha condannato l'imputato alla pena concordata in relazione ai reati a lui contestati. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, denunciando vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena e degli aumenti per la continuazione. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de planoai sensi dell'art. 610 comma 5-bis, ultima parte, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione è stata proposta per motivi non consentiti. Ed infatti, secondo quanto costantemente affermato da questa Suprema Corte nei confronti della sentenza resa – come nel caso in esame – all'esito di concordato in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., è inammissibile il ricorso per cassazione con cui siano riproposte doglianze relative ai motivi rinunciati, posto che l'accordo delle parti limita la cognizione del giudice di legittimità ai motivi non oggetto di rinuncia (ex plurimisSez. 2, Ordinanza n. 50062 del 16/11/2023, Rv. 285619 - 01). L'odierno ricorrente non può dunque denunciare vizi di motivazione relativi a motivi –quelli aventi ad oggetto la determinazione e la congruità della pena – cui aveva rinunciato concordando un nuovo trattamento sanzionatorio. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n. 186/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si stima equo quantificare in € 3.000,00. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, li 06/02/2026
Sentenza Cassazione n. 08582/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris