CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 08969/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 12669del ruolo generale dell’anno 2020, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro temporedomiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del curatore pro tempore; - intimato - Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] digitale Extrapetizione per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 8624/10/2019, depositata in data 15 novembre 20 19, non notificata; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Viscido di Nocera; rilevato che: -l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., società fallita nel 2018, avverso la sentenza n. 1542/23/2018con la quale la Commissione tributaria provinciale di Napoliaveva rigettato il ricorso proposto d alla suddetta società avverso l’ avviso di accertamento con cui l’Ufficio , previo p.v.c. della G.d.F., per il 2011, aveva recuperato l’Iva- oltre interessi e sanzioni - indebitamente detratta in relazione a fatture ritenute soggettivamente fittizie emesse dalla società buffer 72 [OSCURATO:SOCIETA]; -in punto di diritto, la CTR ha annullato l’avviso di accertamento per carenza del potere di firma in capo al sottoscrittore; in particolare, l’avviso sarebbe stato sottoscritto, in forma digitale, dal [OSCURATO:PERSONA] Pantani,su delega del [OSCURATO:PERSONA] conferita con “disposizione di servizio” n. 112874/2013 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non allegata dall’Ufficio che ne avrebbe addirittura negato l’esistenza;in conseguenza dell’inerzia dell’Ufficio, non era possibile verificare né l’esistenza e/o la validità della delega né i requisiti gerarchici del sottoscrittore come prescritto dall’art. 42 del d.P.R. n. 600/73. -il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. è rimasto intimato; Considerato che -con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. avendo la CTR ritenuto nullo l’avviso di accertamento in questione per carenza del potere di firma in capo al sottoscrittore in forma digitale, [OSCURATO:PERSONA] Pantani, in mancanza di valida delega da parte del [OSCURATO:PERSONA], sebbenedagli atti difensivi dei gradi di merito si evincesse che il vizio denunciato si concretasse nella assunta nullitàdell’atto firmato digitalmente e notificato in forma cartacea e non a mezzo PEC, conassenza sul cartaceo di firma autografa del Dirigente e sottoscrizione dello stesso soltanto da parte di un mero funzionario, privo di delega e funzione, attestante la conformità dell’atto all’originale digitale; con ciò, ad avviso della ricorrente, il giudice di appello sarebbe incorso nel vizio di ultrapetizione eccedendo il thema decidedum; -con il secondomotivo si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3bis, 23 e 40 del d.lgs. n. 82/2005 (CAD) e dell’art. 3 del d.lgs. n. 39/1993 e 156 c.p.c per avere la CTR annullato l’avviso per difetto di sottoscrizione sebbene l’avviso in questione, sottoscritto con firma elettronica digitale, fosse statoinviato al destinatario, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 4-bis, del CAD,per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimentoe la conformità del documento informatico all’originale fosse stata attestata da un pubblico ufficiale autorizzato , ai sensi dell’art. 23 del CAD; peraltro, ad avviso della ricorrente, un’eventualeviolazione delle disposizioni del CAD poteva concretare un vizio procedimentale rilevante soltanto in caso di effettivalesione del diritto di difesa e un’eventuale nullità della notifica doveva ritenersi sanata per il raggiungimento dello scopo, allorché il contribuente fosse comunque venuto a conoscenza dell’atto; -il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo; - premesso che "E' ravvisabile vizio di extrapetizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è invece precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere- dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (travarie, Cass., sez. 5°, n. 21057 del 2021; Cass., sez. 5, n. 8716 del 2021; Cass. 18830 del 2017; Cass. 12gennaio 2016, n. 296); nella specie , come risulta dalla sentenza impugnata e dagli atti difensivi dei gradi di merito, allegati al ricorso : 1) la società contribuente aveva eccepito, inprimo grado, tra l’altro, il vizio dell’avviso per invalida sottoscrizione, in modo digitale , non essendo stato notificato , mediante PEC, ma in modo cartaceo, senza firma autografa da parte del [OSCURATO:PERSONA], e con sottoscrizione da parte di un mero funzionario che avrebbe attestato la conformità dell’atto notificato all’originale digitale (“Tale procedura risulta illegittima poiché priva di una previsione normativa anche perché, nel caso di specie, la notifica dell’atto non è stata fatta in modo digitale bensì in modo cartaceo sucui manca evidentemente la sottoscrizione autografa da parte del Dirigente. (…) Nel caso di specie,non vi è l a firma autografa del Direttore provinciale e l’unica sottoscrizione risulta essere del Funzionario tributario, privo di delega e di funzione,che avrebbe attestato – in assenza di apposita disposizione- la conformità dell’avviso notificato all’originale informatico”v. stralcio ricorso originario, pag. 6-7 del ricorso per cassazione;); 2)sul punto, l’Agenzia delle entrate aveva controdedotto circa la validità della sottoscrizione digitale dell’atto ancorché notificato non digitalmente (v. stralcio delle controdeduzioni in primo grado riprodotte in ricorso); 3) la CTPdi Napoli, con sentenza n. 1542/23/2018, aveva respinto il ricorso nel merito, sul presupposto che l’Ufficio avesse provato la conoscibilità da parte della cessionaria delle contestate operazioni soggettivamente inesistenti; 4) la società, fallita nel 2018, aveva proposto appello deducendo, tra l’altro, l’omissione di pronuncia della CTP sull’eccepita nullità dell’avviso peressere stato sottoscritto,in modo digitale, pur essendo cartaceo e come tale notificato , da soggetto sprovvisto di valida delega(v. pag. 1 della sentenza impugnata) ; 5) aveva controdedotto l’Ufficio eccependo sul punto lavalidità della firma digitale sull’atto e il mancato conferimento di alcuna delega per la sottoscrizione dello stesso (v. pag. 4 della sentenza impugnata); 6) la CTRha accolto l’appello della società contribuente stantela nullità dell’avviso per carenza di potere di firma in capo al sottoscrittore affermando che ”nel caso di specie, l’avviso di accertamento è stato sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA] Pantani, su delega del [OSCURATO:PERSONA], con disposizione di servizio n. 112874/2013 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. (…) Accanto alla sottoscrizione digitale – indubbiamente non del [OSCURATO:PERSONA] ma del [OSCURATO:PERSONA]- il provvedimento impugnato riporta la disposizione di servizio n. 112874/2013 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] ... ma nonostante la specifica contestazione, tale disposizione non era stata allegata negandosene addirittura l’esistenza. In conseguenza dell’inerzia probatoria dell’Ufficio, tale Collegio non era stato messo in grado di verificarené l’esistenza e/o la validità della delega né i requisiti gerarchici del sottoscrittore..”;con ciò, il giudice di appello, nell’annullare l’avviso per carenza del potere di firmain capo al sottoscrittore in modo digitale non essendo stata prodotta in giudizio dall’Ufficio la “disposizione di servizio“ - addirittura negandone l’esistenza - con la quale sarebbe stata conferita la delega al sottoscrittore [OSCURATO:PERSONA] Pantani, ha pronunciato su questione non specificamente dedott a in giudizio , essendo stata , invece, denunciata, sin dal primo grado di giudiziol’illegittimità dell’avviso, sottoscritto digitalmente,per violazione delle norme del CAD, atteso che la notifica cartacea e, non via PEC , non avrebbe consentito di verificare la provenienza dell’atto dall'organo amministrativo titolare del potere di accertamento, mancando sul cartaceo lasottoscrizione autografa da parte del Dirigente e sussistendo soltanto la sottoscrizione da parte di un mero funzionario attestante la conformit à dell’attoall’originale; -in conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione; P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia trib