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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05336/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni scritte trasmesse telematicamente; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del delitto di evasione ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono generici e riproduttivi di identiche censure confutate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto ed in diritto, avendo messo in evidenza come il ricorrente, omettendo di fare rientro in casa dopo l'autorizzata attività lavorativa, per fermarsi in un locale pubblico, aveva coscientemente violato l'obbligo che gli imponeva il rientro nell'abitazione al termine della stessa; rilevato che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente esclusa in ragione della non scarsa offensività, visto che il ricorrente era stato controllato all'interno dell'esercizio pubblico in compagnia di tre persone, tutte con precedenti penali, smentendo la Corte di appello la prospettazione secondo cui le stesse non fossero in sua compagnia o non conosciute, in tal senso deponendo le dichiarazioni rese dalla titolare del bar; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e le conclusioni scritte trasmesse telematicamente; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso attraverso cui si deduce violazione di legge in ordine all'elemento soggettivo del delitto di evasione ed alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono generici e riproduttivi di identiche censure confutate dalla Corte di appello con corretti argomenti in fatto ed in diritto, avendo messo in evidenza come il ricorrente, omettendo di fare rientro in casa dopo l'autorizzata attività lavorativa, per fermarsi in un locale pubblico, aveva coscientemente violato l'obbligo che gli imponeva il rientro nell'abitazione al termine della stessa; rilevato che l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata correttamente esclusa in ragione della non scarsa offensività, visto che il ricorrente era stato controllato all'interno dell'esercizio pubblico in compagnia di tre persone, tutte con precedenti penali, smentendo la Corte di appello la prospettazione secondo cui le stesse non fossero in sua compagnia o non conosciute, in tal senso deponendo le dichiarazioni rese dalla titolare del bar; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
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