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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 20709/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Caltagirone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Caltagirone ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 740 di ammenda per il reato di cui all'art. 4

I. n. 110 del 1975.

Il Tribunale all'udienza del 29 marzo 2023 aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., l'assenza dell'imputato, definito "regolarmente citato e non comparso"; quindi aveva aperto il dibattimento ed ammesso le prove; il processo era proseguito in assenza dell'imputato alla successiva udienza del 19 novembre 2025, all'esito della quale, acquisite alcune produzioni difensive (certificato anagrafico del Comune di Scordia e verbale di identificazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] di Catana del 19 marzo 2023), veniva pronunciata la sentenza di condanna.

12. Avverso la sentenza e l'ordinanza resa in data 29 marzo 2023 con cui è stata dichiarata l'assenza dell'imputato il difensore d'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, con il quale deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420-bis, 420-quater, 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., violazione della legge processuale, lamentando la nullità della declaratoria di assenza e degli atti successivi per difetto di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato.

Invocando il principio affermato da Sez. 1, n. 9496 del 18/1/2024, Doko, si premette che il ricorso non necessita della prescritta procura speciale dell'imputato assente ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., atteso che, unitamente alla sentenza di condanna, è stata impugnata l'ordinanza con cui il Tribunale ha dichiarato l'assenza dell'imputato.

Si deduce che il Tribunale ha dato atto in modo meramente assertivo della "regolare citazione" dell'imputato e sulla base di tale solo dato formale ne ha illegittimamente dichiarato l'assenza senza in alcun modo verificare e motivare in ordine all'effettiva conoscenza del procedimento, né alla consapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell'accusa mossa a suo carico e del giorno e del luogo dell'udienza.

Si eccepisce che il Tribunale non ha tenuto conto di una serie di circostanze che avrebbero impedito la declaratoria di assenza: che il decreto penale di condanna emesso prima del giudizio era stato revocato per irreperibilità del condannato; che sia l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e sia il decreto di citazione diretta a giudizio sono stati notificati al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; che dalla documentazione prodotta dalla difesa all'udienza del 19 novembre 2025 risulta che l'imputato non è iscritto nel registro della popolazione residente del Comune di Scordia, donde l'inattualità del domicilio dichiarato ed utilizzato a fini notificatori; che, in ogni caso, la sola elezione di domicilio in quel luogo operata in fase di indagini preliminari, non seguita dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, non avrebbe potuto ritenersi di per sé dimostrativa dell'effettiva conoscenza del procedimento.

Si lamenta che il Tribunale non ha svolto i doverosi supplementi di indagine notificatoria ex art. 420-quater cod. proc. pen. imposti dalla situazione di incertezza, donde l'eccepita nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. della declaratoria di assenza e della conseguente sentenza di condanna pronunciata all'esito del dibattimento celebrato in assenza dell'imputato inconsapevole, in spregio al diritto di partecipare consapevolmente al processo e di esercitare il contraddittorio.

23. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] con requisitoria scritta dell'8 maggio 2026 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, invocando il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, Magsombol, Rv. 286791-01, secondo cui «in tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica anche nel caso in cui il difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza ricorra per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata de plano per la mancata allegazione allo stesso della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato».

4. Il difensore d'ufficio dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate il 14 maggio 20256, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

ORDINANZA

1. Il ricorso - che pone la preliminare questione della sua ammissibilità, in quanto proposto da difensore d'ufficio, non munito di procura speciale ad impugnare, che contesta anche la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato - deve essere rimesso alle Sezioni Unite, in ordine alla questione devoluta, che attiene ai presupposti applicativi dell'onere formale di deposito dello specifico mandato ad impugnare posto - a pena di inammissibilità - a carico del difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nel testo applicabile ratione temporis introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114), in rapporto all'art. 586 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato ricorrente ha invocato l'approdo interpretativo raggiunto da Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 286920-01, che esclude l'applicabilità del suddetto onere formale al giudizio di cassazione introdotto per contestare (unitamente alla sentenza) l'ordinanza sulla declaratoria di assenza; la Procura generale in sede ha invece invocato l'opposto indirizzo propugnato, tra le tante, da Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, Magsombol, Rv. 286791-01, che conclude, invece, in questi casi, per l'inammissibilità del ricorso.

Al proposito è in effetti radicato nella giurisprudenza di legittimità un contrasto - sincrono e intersezionale - segnalato dall'Ufficio del Massimario con la relazione n. 26 del 8 aprile 2026, la cui risoluzione è pregiudiziale ai fini della decisione da assumere.

È necessario, allora, comprendere se e in che termini operi nel giudizio di cassazione l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (secondo cui «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del 3difensore d'ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») qualora col ricorso proposto dal difensore d'ufficio avverso la sentenza sia impugnata anche l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.

2. Pare utile, preliminarmente, una breve ricognizione della cornice normativa di riferimento all'interno della quale si agitano gli indirizzi in contrasto.

2.1. L'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, ha inserito nell'art. 581 cod. proc. pen., i commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: - «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter); - «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater).

Tali disposizioni - le quali, a norma dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022) - sono state adottate in attuazione dei seguenti principi e criteri direttivi: - il comma 1-ter, di cui all'art. 1, comma 13, lett. a), della legge di delegazione 27 settembre 2021, n. 134 («fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione»); - il comma 1-quater, di cui all'art. 1, comma 7, lett. h), della stessa legge n. 134 del 2021 («prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che, con lo specifico mandato a impugnare, l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione»). [OSCURATO:PERSONA] la Relazione illustrativa della riforma, entrambe le disposizioni sono state introdotte nel codice di rito allo scopo di «innalzare il livello qualitativo dell'atto d'impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria» (cfr. la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in [OSCURATO:PERSONA] n. 245 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Suppl. straordinario n. 5, pag. 324), rispondendo all'evidente 4ratio di assicurare che la celebrazione dei giudizi di impugnazione abbia luogo solo quando vi sia effettiva contezza della conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza pronunciata in sua assenza, nonché della volontà dello stesso imputato di impugnarla, sicché anche l'impugnazione deve esprimere un personale interesse al suo esperimento, così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori.

In tale prospettiva, ambedue gli oneri processuali sono stati congegnati per dimostrare che l'imputato "conosce e vuole" la progressione del processo, così intendendosi correggere le criticità del sistema previgente il quale consentiva l'attivazione di ulteriori gradi di giudizio su iniziativa del solo difensore, con la successiva eventuale vanificazione degli stessi mediante il ricorso ai rimedi straordinari di cui agli artt. 175 e 629-bis cod. proc. pen. 2.2.

D'altra parte, come ricorda da ultimo Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], in nnotiv. § 3, il legislatore delegato ha provveduto, in attuazione della delega, a varare un complesso di norme che delineano un modello di "imputato consapevole", ossia un imputato che, una volta che sia venuto correttamente a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale avviato nei suoi confronti, instauri un rapporto con il proprio difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, al fine di potersi difendere.

A tal fine si annovera l'art. 157-ter cod. proc. pen., come pure gli ulteriori rimedi restitutori approntati dal d.lgs. n. 150 del 2022 che possono reintegrare l'imputato nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare, laddove risulti provato che l'assenza sia stata dovuta ad una mancata conoscenza incolpevole del processo: una nuova previsione di nullità da far valere in appello (art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.) e nel giudizio di legittimità (art. 623, comma 1, lett. b-bis, cod. proc. pen.) insieme all'ampliamento dell'istituto di cui all'art. 175 cod. proc. pen., con la previsione di una nuova ipotesi di restituzione in termine per l'imputato giudicato in assenza, il quale - salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 420-bis cod. proc. pen. - può fornire la prova di non avere avuto conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa, nonché, infine, l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., che riguarda proprio l'ipotesi dell'erronea dichiarazione di assenza.

Nella medesima prospettiva, si colloca anche il prolungamento dei termini per impugnare previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., riconosciuto al difensore dell'imputato assente in ragione dell'onere di acquisire una nuova e specifica procura ad impugnare.

2.3. Il comma 1-ter è stato abrogato ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. o), legge n. 114 del 2024 (cd. legge "Nordio", in vigore dal 25 agosto 2024; nel senso 5che esso continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, cfr. Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855-01).

La stessa lett. o) dell'art. 2 legge n. 114 cit. ha contestualmente modificato il comma 1-quater, circoscrivendo la necessità dello specifico mandato ad impugnare soltanto all'impugnazione proposta dal difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato assente; in tal caso, data la mancanza di un rapporto fiduciario, assume rilievo «il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza del processo nei confronti di imputati non consapevoli, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo» (così Sez. 1, n. 32859 del 30/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass. in motiv. § 3).

2.3.1. La dottrina processualista che si è occupata, a prima lettura, della legge n. 114 del 2024, nel ricordare che la ratio sottostante all'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. è la responsabilizzazione pretesa da un imputato che, essendo già stato dichiarato assente nella sussistenza dei presupposti di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., si presume a conoscenza del procedimento e, quindi, in grado di entrare tempestivamente in contatto con il proprio difensore, ha sottolineato come un tale aggravio formale delle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione ordinaria - ora circoscritto al difensore d'ufficio - non rafforza la tutela del diritto di difesa dell'impugnante, rispondendo, piuttosto, a una logica di efficienza nell'organizzazione complessiva del procedimento penale.

La differenziazione voluta dalla riforma "Nordio" - in base alla quale, mentre l'ammissibilità dell'impugnazione del difensore d'ufficio (dell'imputato assente) continua a essere subordinata alla capacità di quest'ultimo di entrare in contatto con l'assistito e di farsi rilasciare un valido mandato ad hoc, l'impugnazione del difensore di fiducia, è stata "deformalizzata" (nel senso che è stata "sganciata" da fonti di legittimazione ulteriori rispetto al "normale" mandato difensivo preesistente alla sentenza impugnata) - è ritenuta, in dottrina, non convincente e foriera di attrito con il principio sancito dall'art. 3, primo comma, Cost.

Si ritiene certo non confutabile che la posizione del difensore d'ufficio, in rapporto alla capacità di contatto e di dialogo con il proprio assistito, sia diversa, in senso peggiorativo, da quella di cui "gode" il difensore di fiducia, per la semplice ragione che l'origine della relazione professionale, per il primo, è un atto di "imperio" dell'ordinamento, invece, per il secondo, è un negozio giuridico liberamente voluto dal diretto interessato.

È pertanto ragionevole ritenere che, in assenza di un mandato fiduciario, non possa presumersi che l'impugnazione del difensore sia sempre il frutto di una condivisione con l'assistito e che la stessa impugnazione, 6pertanto, non prevenga il rischio di dispendiose iniziative impugnatorie post iudicatum, potenzialmente idonee a vanificare l'esito del giudizio ordinario.

Tuttavia, dalla visuale dell'imputato, si reputa la scelta del nomoteta lesiva perché chi rimane, ingiustamente, sprovvisto di tutela è l'imputato che all'inizio del giudizio di primo grado, nel pieno esercizio dei suoi diritti, decide, coscientemente, di non partecipare personalmente al processo e di avvalersi dell'assistenza di un difensore d'ufficio, salvo poi, per le più svariate ragioni, "perdere" o gestire malamente il contatto con quest'ultimo, fino al punto di non acquisire, in tempo utile, la conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti; costui potrà "subire", inconsapevolmente, un giudicato pregiudizievole, che il difensore d'ufficio, in quanto sprovvisto di specifico mandato, non avrà potuto evitare e rispetto al quale non sarà possibile nemmeno richiedere la restituzione nel termine (non potendo l'imputato fornire la «prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa», così come, invece, pretende l'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.).

2.3.2. La dottrina ha pure sottolineato come la soluzione legislativa adottata dalla legge n. 114 del 2024 sembri nascondere anche un elemento di contraddittorietà: da una parte, l'ordinamento, al fine di togliere autonomia alla legittimazione a impugnare del difensore di ufficio (art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.) si avvale della, in sé e per sé ragionevole, presunzione di soluzione di continuità nel rapporto professionale tra costui e l'assistito; da un'altra parte, però, Io stesso ordinamento, allorquando stabilisce che all'imputato non detenuto, dopo la notifica del primo atto, le notificazioni successive (diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 cod. proc. pen., nonché del decreto penale di condanna), «saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio» (art. 157, comma 8-ter, cod. proc. pen.), affida alla presunzione di continuità del suddetto rapporto l'attuazione della garanzia di conoscibilità, da parte del medesimo imputato, dell'evoluzione del giudizio nel quale si procede in sua assenza.

2.3.3. [OSCURATO:PERSONA] la dottrina, il vulnus al diritto di difesa dell'imputato assistito da un difensore d'ufficio, messo a confronto con la posizione riservata all'imputato assente assistito da un difensore di fiducia, originerebbe un grave squilibrio: il secondo, al cospetto della stessa scelta processuale (non partecipare personalmente al processo), ha un accesso più agevolato all'impugnazione, giacché, non solo, dopo l'emissione della sentenza che definisce il giudizio, non deve conferire al proprio difensore un mandato diverso da quello, generico, originariamente rilasciatogli, ma non è neanche tenuto a dichiarare o eleggere un 7domicilio, essendo venuta meno, nei suoi confronti, anche l'applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.

V'è di più: egli, potendo omettere il suddetto mandato specifico successivo alla conclusione del giudizio, non "condivide" formalmente l'impugnazione del difensore e non "certifica", quindi, la personale conoscenza della sentenza emessa in sua assenza, così che, per le ragioni sopra dette, conserva, in astratto, la possibilità, una volta intervenuto il giudicato, di esercitare i rimedi straordinari.

Una differenza di trattamento, quella descritta, che, tra l'altro, appare ancora più inaccettabile nella misura in cui colpisce il soggetto, di norma, processualmente più debole, essendo ben più frequente l'ipotesi in cui l'omessa nomina fiduciaria dell'imputato sia legata, non già a una libera scelta, ma a situazioni di deprivazione sociale, culturale o economica, ovverosia a quell'humus di diseguaglianza sostanziale al quale l'art. 3, secondo comma, Cost. riconduce un dovere dell'ordinamento di riequilibrio delle posizioni; il contrario di ciò che, sul punto, sembra fare la legge in commento.

2.4. Tornando alla disamina del vigente comma 1-quater, esso riguarda esclusivamente l'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza e stabilisce che, con l'atto d'impugnazione del difensore (in origine sia di fiducia sia ufficio; dopo le modifiche della legge n. 114 del 2024, solo quello d'ufficio), sia depositato, a pena d'inammissibilità: 1) specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, 2) la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato (con espressa indicazione che l'elezione di domicilio deve essere successiva alla sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza di questa Corte, il disposto non viola i principi costituzionali di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., di inviolabilità del diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost., né il correlato principio della presunzione di non colpevolezza operante fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di cui all'art. 27, secondo comma, Cost.

La disposizione, infatti, non comporta una limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma si limita a disciplinare le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà spettante al suo difensore senza compromettere il diritto costituzionale ad impugnare (peraltro, solo con il ricorso per cassazione e per violazione di legge) ogni sentenza, riconosciuto dall'art. 111, settimo comma, Cost. (cfr. Sez. 1, n. 32859 del 30/09/2025, cit., non mass. in motiv. § 2; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900-01). 8In rapporto al descritto impianto normativo, Sez. 5, n. 41763 del 12/07/2023, Siwek, non mass. (ripresa da Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in nnotiv. § 4), ha osservato come la diversa disciplina del giudizio di impugnazione, prevista per l'imputato che non sia stato dichiarato assente, non possa essere invocata come tertium comparationis, al fine di sostenere la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., a fronte della evidente diversità delle situazioni a confronto; così come del tutto improprio risulta il richiamo all'art. 24, secondo comma, Cost., posto «che l'equilibrio raggiunto dal legislatore tra esigenze di protezione dell'imputato e razionale impiego delle risorse giudiziarie consente l'applicazione di rimedi restitutori che, nel momento in cui l'imputato avrà conoscenza del processo, consentiranno un consapevole e pieno dispiegarsi del contraddittorio processuale» (v. anche Sez. 1, n. 25935 del 16/04/2024, Bissoultanov, non mass.).

Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in motiv. § 4 ha ritenuto del tutto inconferente il riferimento ai principi di cui all'art. 27 Cost., in alcun modo chiamati in gioco.

La conformità a Costituzione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è sostenuta anche da Sez. 2, n. 47327 del 3/11/2023, Makhatar, Rv. 285444-01, «ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare».

Inoltre, la disposizione di cui al comma 1-quater dell'art. 581 cit., rispondente all'evidente ratio di assicurare che la celebrazione delle impugnazioni abbia luogo solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza pronunciata in sua assenza, nonché della volontà dello stesso imputato di impugnarla (così, ad es.

Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, in motiv. § 1.4), si pone in stretta correlazione con la disciplina del processo in assenza, tesa a ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando, d'altro canto, il diretto coinvolgimento dell'imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo (fra le tante, cfr. Sez. 1, n. 34720 del 28/06/2024, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 34052 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 32762 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fan; Sez. 4, n. 32963 del 22/05/2024, Leo; Sez. 2, n. 25422 del 03/05/2024, [OSCURATO:PERSONA]).

Deve aggiungersi che il massimo Consesso nomofilattico di questa Corte ha, in plurime occasioni, ricordato come il legislatore, nel nostro sistema processuale, abbia delineato, come era in sua facoltà, modelli distinti di realizzazione del diritto di difesa e, quindi, anche modalità di esercizio del diritto di impugnazione congrue 9in relazione alle varie fasi e tipologie di processo (ad es., v.

Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, che richiama Sez.

U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, non mass. sul punto, e Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072-01); difatti, «l'effettività del diritto di difesa [...] non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni grado del giudizio, poiché tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda delle caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato.

Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato» (Sez.

U, n. 8914 del 2017, dep. 2018, cit.).

Tanto che - richiamando la giurisprudenza della Consulta (in particolare, Corte cost., n. 188 del 1980 e n. 395 del 2000), e della Corte EDU, relativa in particolare all'art. 6, par. 3, lett. c, Convenzione EDU (cfr.

Corte EDU, 27/4/2006, Sannino c.

Italia; Corte EDU, 21/09/1993, Kremzow c.

Austria; Corte EDU, 24/05/1991, Quaranta c.

Svizzera) - è stata espressamente rimarcata per l'appunto la conformità alla Carta fondamentale e alla Convenzione EDU della vigente disciplina processuale penale, sia nella parte in cui non consente la difesa personale, sia nella parte in cui non permette la proposizione personale, da parte dell'imputato, del ricorso per cassazione (ivi; cfr. pure Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Benigno, Rv. 269739- 01; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744-01; cfr. pure Sez. 2, n. 35651 del 26/07/2018, Antonucci, non mass.; Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846-01).

3. Venendo al rilevato contrasto giurisprudenziale, secondo l'indirizzo di gran lunga maggioritario, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica anche al ricorso per cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale: in tal senso si è espressa - in termini di assoluta prevalenza - la giurisprudenza intersezionale di questa Corte (Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025, dep. 2026, Enojwor, Rv. 289300-01; Sez. 7, ord. n. 20766 del 8/05/2025, Manu, non mass.; Sez. 1, n. 28002 del 15/04/2025, Zouaoui, non mass.; Sez. 1, n. 26959 del 14/04/2025, Rusco, non mass.; Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, Baldè, Rv. 287389-01; Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, Magsombol, Rv. 286791-01; Sez. 6, n. 28429 del 19/06/2024, Meoli, non mass.; Sez. 4, n. 7201 del 23/01/2024, Jammua, non mass.; Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan, non mass.; Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 2855525-01; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444-01; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342-01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324-02; 10Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353-01; Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256-02; Sez. 5, n. 39166 del 4/07/2023, Nappi, Rv. 285305-01).

Le sentenze di questo filone maggiormente rappresentative, che più si sono profuse in impegno motivazionale, sono espresse da Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, Balde, Rv. 287389-01 (ripresa, da ultimo, nei suoi esatti termini motivazionali da Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025, cit., nonché mediante richiami più succinti ad es. da: Sez. 7, ord. n. 20766 del 8/05/2025, Manu, non mass.; Sez. 1, n. 28002 del 15/04/2025, cit., in motiv. § 1.1; Sez. 1, n. 26959 del 14/04/2025, cit., in motiv. § 2) e da Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, Magsombol, Rv. 286791-01.

3.1. All'interno di questo divisamento, si sono peraltro registrate talune decisioni aventi diversa latitudine applicativa.

3.1.1. Alcune pronunce ritengono espressamente che la norma de qua trovi integrale applicazione in sede di legittimità in entrambi i suoi oneri formali (sul punto in particolare, Sez. 5, n. 39166 del 4/07/2023, cit.; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, cit., secondo cui è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, unitamente alla dichiarazione o di domicilio da parte dell'imputato assente, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolta nei confronti di un assente "consapevole", Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, cit.).

3.1.2. [OSCURATO:PERSONA] altre decisioni, invece, solo uno degli oneri formali contenuti nel comma 1-quater cit. sopravvive nel giudizio di cassazione e, più precisamente, quello relativo al deposito dello specifico mandato ad impugnare, con legittima esclusione dell'onere afferente al deposito della dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, cit.; Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023; Sez. 2, n. 47327 del 3/11/2023, cit.; Sez. 3, n. 46690 del 9/11/2023, cit.).

E ciò alla luce della finalità di quest'ultimo adempimento, espressa daris verbis dalla norma: tale onere risulta strumentale alla «notificazione del decreto di citazione a giudizio», e tanto basterebbe a imporre la fuoriuscita del ricorso per cassazione dal suo raggio applicativo, atteso che detta formalità è applicabile solo al grado di appello e non anche al giudizio di legittimità, nel quale una «citazione a giudizio» non è prevista.

3.2. Al netto di tali distinguo - e per quanto qui di diretto interesse - a fattor comune questo indirizzo maggioritario valorizza, anzitutto, la collocazione della norma nel corpo dell'art. 581 cod. proc. pen., facente parte delle disposizioni generali relative alle impugnazioni (essendo, per l'appunto, contenuta nel Titolo I del Libro IX del codice di rito), valevoli, in mancanza di indici normativi di segno 11contrario, anche per il ricorso per cassazione (si è fatto riferimento talora a Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01), sicché la disciplina deve trovare applicazione alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (così ad es., Sez. 6, n. 28429 del 19/06/2024, cit., in motiv. § 2).

Inoltre - ad es. in Sez. n. 39166 del 4/07/2023, cit., in motiv. § 1 - è stato apprezzato il tenore letterale dell'art. 581 cit., rubricato per l'appunto «forma dell'impugnazione»: esso, nel testo vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, non faceva espresso riferimento all'appello ma solo all'«impugnazione»; d'altra parte, dalla menzione, quale contenuto dell'atto di impugnazione, al comma 1, lett. c), dello stesso art. 581, «delle richieste, anche istruttorie», non si è certo tratta l'inapplicabilità nel resto dello stesso articolo al ricorso per cassazione quantunque nel giudizio di legittimità non possano articolarsi richieste istruttorie e non si svolga attività istruttoria (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609-01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390-01).

La menzione dell'«impugnazione del difensore» è ritenuta senz'altro riferibile al ricorso per cassazione che, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non può che essere proposto proprio dal difensore e non più dalla parte personalmente (cfr. Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).

3.3. A sostegno della tesi propugnata viene inoltre evocato lo scopo perseguito dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., ossia garantire all'imputato la conoscenza consapevole dell'incedere della progressione processuale nelle fasi di impugnazione, cui deve ritenersi informato anche il giudizio di cassazione (v., tra le altre, Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525-01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324-02; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353-01).

Nell'ambito di questo filone si è ripetutamente precisato (Sez. 1, n. 28002 del 15/04/2025, cit., in motiv. § 1.1; Sez. 1, n. 26959 del 14/04/2025, cit., in motiv. § 2; Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, cit., in motiv. § 3; Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in motiv. § 2) che la norma in esame mira ad assicurare la celebrazione del giudizio di impugnazione solo nei casi in cui l'imputato, assente nei gradi antecedenti, abbia avuto effettiva contezza della decisione emessa a suo carico: lo specifico mandato ad impugnare del comma 1 -quater è adempimento che serve, infatti, per «ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l'imputato "conosce e vuole", non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione nei gradi successivi» (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525-01). 12In coerenza con tale obiettivo - si afferma - l'impugnazione della sentenza pronunziata nei confronti dell'imputato assente richiede che il conferimento dello specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute debbano avvenire in un momento successivo alla sentenza e contestuale all'impugnazione, nella misura in cui sono espressione della necessaria e consapevole volontà dell'imputato all'impugnazione (Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088-01).

Il conferimento del mandato speciale è ritenuto (in particolare da Sez. 1, n. 1937 del 2025, cit. e da Sez. 1, n. 28912 del 2024, cit.) indice di tale acquisita consapevolezza, richiesta al fine di evitare la celebrazione di attività processuali assoggettate al rischio di essere travolte dall'attivazione, da parte dell'imputato, dei rimedi restitutori previsti sul fondamento della mancata conoscenza del processo (la rescissione del giudicato e l'istituto della restituzione nel termine, delineato nel nuovo art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.), come emerge con chiarezza dai lavori preparatori della riforma, nei quali è ben illustrato il contesto delle innovazioni proposte in tema di legittimazione del difensore all'impugnazione: in tale ambito, «la previsione dello specifico mandato ad impugnare costituisce uno snodo essenziale del disegno riformatore, sia in chiave di effettiva garanzia dell'interessato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa, tutelato in altre forme» (Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in motiv. § 2).

Tale soluzione è del resto ritenuta coerente con la relazione predisposta dalla cd.

"[OSCURATO:PERSONA]", secondo cui «nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare - senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi "restitutori" contestualmente assicurati - l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato» (Sez. 1, n. 1937 del 2025, cit., in motiv. § 3).

3.4. In ottica sistematica, Sez. 1, n. 1937 del 2025, cit., in motiv. § 3 ed in Sez. 1, n. 28912 del 2024, cit., in motiv. § 3, evidenziano altresì come l'intero sistema processuale introdotto dalla riforma cd.

Cartabia - ossia tanto le norme di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. sull'assenza, quanto quelle in tema di impugnazioni e restituzione nel termine - sia permeato dall'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'imputato al processo: anche l'impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell'imputato 13piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica.

Imponendo, attraverso l'onere di deposito di cui al comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., che vi sia la prova che l'imputato "conosce e vuole" la progressione del processo nei gradi successivi, il nuovo sistema corregge, d'altra parte, una patologia del sistema processuale previgente, che permetteva la celebrazione di gradi ulteriori di giudizio su impugnazione del difensore, e che consentiva poi al diretto interessato di porre nel nulla questa attività processuale attivando i rimedi straordinari garantiti dagli artt. 175 o 629-bis cod. proc. pen. (secondo i confini tracciati da Sez.

U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992-01).

La riforma Cartabia, nel riscrivere il diritto delle impugnazioni, si è posta il problema dell'inevitabile precarietà dell'attività processuale svolta nei gradi successivi di giudizio, eventualmente effettuata nella inconsapevolezza (o nella mancanza di prova della consapevolezza) del diretto interessato, ed esposta, pertanto, al rischio della richiesta del rimedio restitutorio nel momento in cui l'imputato fosse emerso dalla sua situazione di assenza, ed ha conseguentemente previsto, per il difensore d'ufficio, gli oneri di cui al comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen, che garantiscono che l'impugnazione avvenga soltanto se l'imputato la conosce e la vuole.

Ed in tal senso vengono richiamati a sostegno i diversi rimedi restitutori introdotti dal d.lgs. n. 150 del 2022 (v. supra § 2.2), come pure la previsione relativa al prolungamento dei termini concessi al difensore dell'assente (art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.), onerato del compito di farsi rilasciare la nuova ed apposita procura, sicché il nuovo impianto normativo mostra un'evidente complessiva coerenza (cfr. ancora Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in motiv. § 2).

3.5. Con riguardo al panorama sovranazionale nell'ambito di questo divisamento si evidenzia (cfr. Sez. 1, n. 29812 del 07/05/2024, cit., in motiv. § 5, riprese da Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, cit. e, quest'ultima a sua volta da Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025, cit., in motiv. § 1) che nel sistema CEDU è sufficiente che un rimedio alla mancata conoscenza del processo esista, e che sia effettivo.

In altri termini, la circostanza che il diritto processuale interno garantisca la riapertura del procedimento in favore dell'imputato inconsapevole di essere stato giudicato in assenza è condizione sufficiente per escludere la violazione dell'art. 6 della Convenzione sotto il profilo del diritto a che la causa penale «sia esaminata equamente» [Bivolaru c.

Romania (n. 2), n. 66580/12, §§ 8-18, 2 ottobre 2018].

Nello stesso diritto eurounitario, la circostanza che il rimedio a disposizione dell'assente si possa attivare soltanto dopo l'irrevocabilità della sentenza è espressamente sancita dall'art. 8, comma 4, della direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di 14presenziare al processo nei procedimenti penali (sul punto, in termini, Corte giustizia UE, quarta sezione, C-569/2019, 19 maggio 2022).

3.6. In definitiva, si afferma che i principi sin qui evocati non trovano deroga nelle situazioni in cui la giuridica correttezza della dichiarazione di assenza sia controversa: sia la lettera del comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., che la lettura sistematica nel complesso delle disposizioni del codice, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, inducono a ritenere necessario l'onere di deposito dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza oggetto di impugnazione e corredato della dichiarazione o elezione di domicilio, anche quando si intenda contestare, con la impugnazione, proprio la correttezza della dichiarazione giudiziale di assenza (come affermato da Sez. 1, n. 7169 del 12/01/2024, Ramirez, non mass.).

Come argomentato sopra, il sistema processuale introdotto dal d.lgs. 150 del 2022 fornisce, infatti, comunque tutela all'assente che deduca la non correttezza della dichiarazione di assenza, mediante l'istituto, ridefinito, della restituzione nel termine per impugnare di cui all'art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., che prevede che «l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa».

3.7. Nelle pronunce aderenti a questo filone successive alla legge n. 114 del 2024 si è altresì valorizzata proprio la circostanza che la novella legislativa abbia mantenuto l'obbligo, per il solo difensore d'ufficio, di depositare, con l'atto di impugnazione, lo specifico mandato ad impugnare.

Tale scelta conforta la prospettata interpretazione della previsione.

Ed infatti, come si è sopra ricordato, la ragione giustificatrice della differente disciplina scaturente dalla modifica apportata dalla legge "Nordio" al comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. è da individuare nel differente rapporto che si instaura tra difensore di fiducia e imputato, dal momento che l'esistenza di un mandato fiduciario induce a presumere l'effettività del rapporto (e, quindi, l'esistenza di una effettiva comunicazione) tra difensore ed imputato e di una corrispondente consapevolezza dell'imputato in ordine alle scelte difensive compiute dal difensore nel suo interesse (in termini, Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025, cit., in motiv. § 1, che rinvia a Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, cit.).

3.8. Mette conto segnalare come talune pronunce di questo filone si siano espressamente confrontate con l'opposto indirizzo - affacciatosi a partire dalla "capofila" costituita da Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 285920-01 (v. postea § 3) - secondo il quale il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. 15proc. pen. è invece inapplicabile al giudizio di cassazione nel caso in cui il ricorso investa anche l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato.

In alcune pronunce le ragioni di consapevole dissenso rispetto a quest'ultima tesi sono state compendiate nell'evidenziata mancanza di deroghe alla norma di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. e nella evidente volontà del legislatore, dimostrata anche dalla modifica intervenuta con la legge n. 114 del 2024, di ottenere che l'imputato - ormai solo quello difeso d'ufficio - "conosca" e "voglia" la progressione del processo nei gradi successivi al primo (Sez. 1, n. 28002 del 15/04/2025, cit., in motiv. § 1.1; Sez. 1, n. 26959 del 15/04/2025, cit., in motiv. § 2).

In altre decisioni, per smentire la validità dell'opposta tesi dell'inapplicabilità del comma 1-quater al ricorso per cassazione, si è proceduto ad un'analisi sistematica e coordinata dei principi e delle norme che governano la materia (cfr. Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025, cit., in motiv. § 1; Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, cit., in motiv. § 5; Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in motiv. § 6; Sez. 6, n. 28429 del 19/06/2024, cit., in motiv. § 2).

Ricordato come, in materia di impugnazione, i precetti normativi siano di stretta interpretazione, si è obiettato che introdurre una limitazione, nell'interpretazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., volta ad escludere l'onere formale costituito dal deposito dello specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore, dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, nel solo caso dell'assente che contesti i presupposti della declaratoria dell'assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., «costituisce un'operazione che non trova sostegno né nella lettera della legge (che all'evidenza non prevede espressamente eccezioni), né nella sua analisi sistematica.

Si tratterebbe, pertanto, di un'interpretazione parzialmente abrogans, distonica rispetto alla ratio della norma, ed incoerente con il riformato sistema processuale delle impugnazioni, come sopra delineato (Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025, cit., in motiv. § 1; Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, cit., in motiv. § 5; Sez. 6, n. 28429 del 19/06/2024, cit., in motiv. § 2).

Quanto all'argomento utilizzato nella citata sentenza Oko per sostenere l'avversata interpretazione (ovvero che «l'art. 586 cod. proc. pen. è norma speciale, ratione materiae, rispetto alla disposizione di cui all'art. 581, comma 1- quater, stesso codice e, come tale, non richiede l'osservanza di formalità prescritte solo per l'impugnazione della sentenza e non anche dell'ordinanza che sia soggetta a impugnazione differita»), Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in motiv. § 6, (ripresa da Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, cit., in motiv. § 5) ha replicato come, proprio perché l'ordinanza dichiarativa dell'assenza è impugnabile solo con la sentenza che definisce il giudizio, a norma dell'art. 586, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'impugnazione deve essere proposta col mezzo, nelle forme e nei 16termini stabiliti per l'impugnazione della sentenza medesima (Sez. 1, n. 28912 del 07/05/2024, Magsombol, Rv. 286791-01); dal momento che l'ordinamento non riconosce autonomia al ricorso avverso le ordinanze, tanto che ne subordina l'impugnazione alla contemporanea richiesta di controllo della sentenza che ha deciso il merito del processo, devono ritenersi pienamente operanti tutte le norme che disciplinano l'impugnazione della sentenza, e tra esse, per quanto di interesse, anche l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (ancora, Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025, cit., in motiv. § 1 e Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, cit., in motiv. § 5; Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in nnotiv. § 6).

Sez. 1, n. 28912 del 2024, cit., in motiv. § 6, non reputa esatto neppure l'ulteriore rilievo operato da Sez. 1, n. 9426 del 2024, cit., secondo il quale il controllo sulla ritualità dell'assenza sarebbe logicamente pregiudiziale ai fini dell'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.: quest'ultima disposizione - si è replicato - «intende discriminare i rimedi impugnatori (ordinari e straordinari) a disposizione dell'imputato, subordinandoli alla coeva dimostrazione di avere egli acquisito, al tempo della loro attivazione, consapevolezza dell'esistenza del processo.

Ciò che allora rileva, per escludere la proponibilità dell'impugnazione endoprocessuale, è lo stato di assenza in sé, indice -finché dura il giudizio, se non accompagnata dal posteriore rilascio del mandato speciale- di persistente incertezza al riguardo.

La ritualità del procedere, nonostante lo stato di assenza, è questione in tale prospettiva non dirimente.

Essa sarà valutata, eventualmente in chiave retrospettiva, a seguito di impugnazione validamente presentata».

L'obiezione letterale, secondo cui l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. farebbe riferimento alle «sentenze», e non alle «ordinanze», secondo Sez. 1, n. 28912 del 2024, cit., in nnotiv. § 7.2 «appare puramente nominalistica.

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, a differenza degli altri provvedimenti rispetto a cui la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità della disposizione (ordinanze cautelari, decisioni in tema di esecuzione prevenzione e sorveglianza, decreti penali), riveste carattere definitorio del giudizio di cognizione.

La sua mancata, o infruttuosa, impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, aprendo le porte alla possibilità della rescissione del giudicato medesimo.

Onde la piena ricorrenza della ratio sottesa all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.

Il provvedimento del giudice di appello, quando dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione, assume solo formalmente (per esigenze di celerità procedurale) la veste di ordinanza; veste, peraltro, perfettamente fungibile con quella della sentenza, la cui vicaria adozione non è affatto preclusa (Sez. 6, n. 2888 del 13/11/2002, dep. 2003, Nasta, Rv. 223300- 1701; Sez. 4, n. 2041 del 03/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217427-01; Sez. 1, n. 5014 del 02/12/1992, dep. 1993, Raso, Rv. 192713-01).

Ciò posto, sarebbe del tutto irragionevole far dipendere il modello processuale dell'impugnazione dalla contingente e mutevole forma dell'atto che si impugna, a parità di contenuto cognitorio e decisorio (tanto è vero che, specularmente, i provvedimenti de libertate, anche se inseriti in una sentenza, conservano per la loro precarietà la natura di ordinanza e sono impugnabili ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen.: Sez. 6, n. 9282 del 05/05/1994, Greco, Rv. 199431-01)».

4. Sul versante opposto si colloca l'indirizzo - rimasto minoritario - contrario ad affermare la sussistenza dell'onere di deposito del mandato ad impugnare, a pena di inammissibilità, anche in caso di impugnazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato (da ultimo, Sez. 6, n. 22378 del 23/05/2025, P., Rv. 288240-01; Sez. 4, n. 45403 del 29/10/2024, Chouari, non mass.; Sez. 3, n. 34396 del 23/05/2024, S., non mass.; Sez. 3, n. 30374 del 6/06/2024, L., non mass.; Sez. 3, n. Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 285920-01).

4.1. La sentenza "capofila" di tale opposto filone esegetico è rappresentata da Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 285920-01, postasi in consapevole contrasto rispetto a quello maggioritario, in allora rappresentato da Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, cit., Sez. 5, n. 39166 del 4/07/2023, cit., Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, cit., Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, cit., Sez. 2, n. 47327 del 3/11/2023, cit., Sez. 3, n. 46690 del 9/11/2023, cit.

La decisione prende le mosse da quei precedenti di legittimità secondo i quali gli oneri formali previsti dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellati dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, non si applicano al ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse nei giudizi cautelari, personali e reali (Sez. 1, n. 29321 del 7/06/2023, Pacifico, Rv. 284996-01; Sez. 4, n. 22140 del 3/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284645-01) o in materia di esecuzione (Sez. 1, n. 43523 del 28/06/2023, Cop, Rv. 285396-01) e valorizza altresì il principio secondo il quale, in materia di impugnazione, i precetti normativi sono da ritenere di stretta interpretazione e limitati ai casi in cui la parte non impugna un'ordinanza ma una sentenza.

Si reputa dirimente la condizione - indicata come necessaria dalle pronunce esaminate per ritenere l'operatività dell'onere formale introdotto dal comma 1- quater - della sussistenza di una sentenza oggetto di ricorso per cassazione (emessa dopo il 30 dicembre 2022: art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022), rilevandosi come il momento per far valere la dedotta nullità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato è solamente quello dell'impugnazione, 18attraverso il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha concluso il giudizio, essendo pacifico che l'ordinanza emessa nel corso del dibattimento è impugnabile solo unitamente alla sentenza che chiude il giudizio, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. ed è soltanto allora che la motivazione del provvedimento incidentale acquista rilevanza (Sez. 1, ord. n. 29562 del 29/05/2018, Taurino, Rv. 273347- 01; Sez. 1, n. 11100 del 7/02/2006, Lazzari, Rv. 233535-01, ove si è precisato che la motivazione dell'ordinanza è requisito formale e non sostanziale, posto che la parte dispositiva è quella che realizza il contenuto decisorio).

Né peraltro, dato il contenuto dell'ordinanza in questione - declaratoria di assenza dell'imputato - e, soprattutto, visto il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, sarebbe possibile impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme (Sez. 5, n. 49291 del 15/11/2023, Calderoli, Rv. 285541-01; Sez. 5, n. 27971 del 25/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273546-01). [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 9426 del 2024, cit., la disciplina dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. deve essere coordinata con la regola di cui all'art. 586 cod. proc. pen. posto che l'impugnabilità differita delle ordinanze predibattimentali e dibattimentali risponde a finalità di economia processuale e di concentrazione del giudizio.

In presenza di una connessione sostanziale tra ordinanza e sentenza, come quando la prima incide sul dispositivo della seconda, la parte ha diritto di impugnare l'ordinanza mediante l'impugnazione della sentenza, senza che possano pretendersi formalità previste esclusivamente per quest'ultima.

In tale prospettiva - si afferma - l'art. 586 cod. proc. pen. opera quale norma speciale ratione materiae rispetto all'art. 581, comma 1-quater, con la conseguenza che l'onere del mandato specifico non è richiesto per l'impugnazione dell'ordinanza soggetta a impugnazione differita.

Una diversa interpretazione finirebbe per comprimere una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge e incidere ingiustificatamente sul diritto di difesa, tanto più nei casi in cui solo la verifica della legittimità della dichiarazione di assenza consente di soddisfare le esigenze del sistema processuale (nel caso al vaglio la verifica delle condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione sono state reputate coincidenti con l'esame del merito delle questioni dedotte, poiché l'impugnazione investiva, in via principale, l'ordinanza dichiarativa dell'assenza e, in via derivata, la sentenza).

Ne discende che la valutazione dell'esistenza dello specifico mandato difensivo e della legittimità della situazione di assenza costituisce un passaggio necessario, anche alla luce dell'orientamento che riconosce l'applicabilità dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. al giudizio di legittimità soltanto nei confronti dell'imputato effettivamente giudicato in assenza secondo la disciplina introdotta 19dal d.lgs. n. 150 del 2022, indipendentemente dall'esistenza degli ulteriori rimedi restitutori in esso previsti.

Ciò - si aggiunge - trova fondamento nel principio, di rango convenzionale e costituzionale, secondo cui il diritto dell'imputato a partecipare al proprio processo costituisce elemento essenziale del giusto processo, sicché l'assenza è compatibile con l'ordinamento solo ove risulti frutto di una rinuncia libera, consapevole e inequivoca, assistita da adeguate garanzie e non contraria all'interesse pubblico.

Nel sottolinearsi come l'interpretazione proposta appaia conforme ai canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 13, 24, 27 e 11 Cost., anche il richiamo - da parte dell'orientamento contrapposto - alla rescissione del giudicato viene ritenuto non di per sé sufficiente a garantire la piena tutela dei diritti dell'imputato assente.

Tale istituto - nella lettura datane da Sez.

U, n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990-01 e da Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, deo. 2021, Lovric, Rv. 280931- 01) - costituisce un mezzo di impugnazione straordinario e uno strumento di chiusura del sistema, volto a travolgere il giudicato e a riavviare il processo ab initio quando siano stati violati i diritti partecipativi dell'imputato.

Tuttavia, essa resta un rimedio straordinario e postumo, attivabile dopo la formazione del titolo esecutivo e persino l'avvio dell'esecuzione, in contrasto con la centralità costituzionale dei mezzi di impugnazione, funzionali a prevenire anche il solo rischio di indebite limitazioni della libertà personale.

Nel sistema così delineato si ravvisa una stretta correlazione tra il diritto all'impugnazione e la difesa tecnica di cui all'art. 24 Cost., confermata dall'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. (anche dopo la riforma intervenuta con il d.lgs. n. 150 del 2022), che assicura la continuità dell'assistenza difensiva e consente all'imputato di neutralizzare l'impugnazione mediante rinuncia.

In questo quadro si colloca l'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., norma speciale che disciplina la forma dell'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato assente contro la sentenza.

Essa dovrebbe, quindi, essere interpretata, in coerenza con i parametri costituzionali e sovranazionali, nel senso che è pregiudiziale la verifica della legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza: tale verifica deve precedere la decisione sull'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto congiuntamente contro l'ordinanza e la sentenza, anche in mancanza di specifico mandato e anche per motivi diversi dalla sola legittimità della dichiarazione di assenza.

4.2. La successiva Sez. 6, n. 22378 del 23/05/2025, cit., Rv. 288240-01, nell'esplicitare le ragioni di dissenso rispetto all'indirizzo maggioritario (si richiama, per tutte, Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, cit.), fa proprie le argomentazioni per le quali Sez. 1, n. 9926 del 18/01/2024, cit., reputa non applicabile l'onere formale di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. nel caso in cui formi oggetto 20di impugnazione l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato e ad esse aggiunge «il rilievo della eccentricità dell'applicazione della norma sull'assenza - che nella disposizione di cui all'art. 598-ter, comma 1, cod. proc. pen. è evidentemente collegato al rilascio del mandato ad impugnare successivo alla sentenza di primo grado - in una fattispecie concreta in cui, invece, la sentenza di primo grado era stata pronunciata prima della entrata in vigore del d.

Igs. n. 150 del 2022 e l'appello costituiva atto imputabile alla scelta del difensore.

Ritiene, dunque, il Collegio che il coordinamento della disposizione di cui all'art. 598-ter cod. proc. pen., in materia di citazione e verifica della corretta instaurazione del rapporto processuale, e conseguenti poteri di impugnazione, costituiscono il risultato di una interpretazione meccanicistica che conduce a risultati aberranti poiché alla mancata conoscenza del processo - e il dato è ben illustrato anche nella requisitoria del Procuratore generale - potrebbe, in futuro, riconoscersi valore ai fini dell'esercizio dei poteri restitutori ma non anche, sulla base di una interpretazione formalistica della disposizione in esame, la regolarità e tempestività dell'impugnazione proposta dal difensore di ufficio dell'imputato che sia stato dichiarato assente sulla base di una erronea ricostruzione degli elementi che giustifichino l'applicazione di tale statuto processuale» (Sez. 6, n. 22378 del 23/05/2025, cit., in motiv. § 5).

4.3. Non sono enucleabili ulteriori sviluppi argomentativi a sostegno dell'indirizzo in disamina dalle non massinnate Sez. 4, n. 45403 del 29/10/2024, cit., in motiv. § 2, Sez. 3, n. 34396 del 23/05/2024, cit., in motiv. § 2, e Sez. 3, n. 30374 del 06/06/2024 cit., le quali si limitano a citare la massima tratta da Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, cit., Rv. 285920-01.

5. Alla luce del suesposto contrasto giurisprudenziale intersezionale - attuale e consapevole, non rientrante nell'orbita della soluzione nomofilattica da ultimo offerta da Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855-01 e Rv. 287855-02 (relativa alla disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla stessa legge n. 114 del 2024) - si impone la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla seguente questione: «Se, in tema di impugnazioni, l'onere formale di deposito dello specifico mandato ad impugnare posto - a pena di inammissibilità - a carico del difensore d'ufficio dell'imputato dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, si applichi anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato». 21 P.Q.MDepositata in Cancelleria oggi Romm, lì ....... ........

IL FUNZiONARIO [OSCURATO:PERSONA] Ma zni 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 del TRIBUNALE di CALTAGIRONE Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato Avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Caltagirone, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Caltagirone ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di euro 740 di ammenda per il reato di cui all'art. 4 I. n. 110 del 1975. Il Tribunale all'udienza del 29 marzo 2023 aveva dichiarato, ai sensi dell'art. 420-bis cod. proc. pen., l'assenza dell'imputato, definito "regolarmente citato e non comparso"; quindi aveva aperto il dibattimento ed ammesso le prove; il processo era proseguito in assenza dell'imputato alla successiva udienza del 19 novembre 2025, all'esito della quale, acquisite alcune produzioni difensive (certificato anagrafico del Comune di Scordia e verbale di identificazione dei Carabinieri di [OSCURATO:PERSONA] di Catana del 19 marzo 2023), veniva pronunciata la sentenza di condanna. 12. Avverso la sentenza e l'ordinanza resa in data 29 marzo 2023 con cui è stata dichiarata l'assenza dell'imputato il difensore d'ufficio del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione, articolato in un unico motivo, con il quale deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 420-bis, 420-quater, 178, lett. c) e 179 cod. proc. pen., violazione della legge processuale, lamentando la nullità della declaratoria di assenza e degli atti successivi per difetto di effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato. Invocando il principio affermato da Sez. 1, n. 9496 del 18/1/2024, Doko, si premette che il ricorso non necessita della prescritta procura speciale dell'imputato assente ex art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., atteso che, unitamente alla sentenza di condanna, è stata impugnata l'ordinanza con cui il Tribunale ha dichiarato l'assenza dell'imputato. Si deduce che il Tribunale ha dato atto in modo meramente assertivo della "regolare citazione" dell'imputato e sulla base di tale solo dato formale ne ha illegittimamente dichiarato l'assenza senza in alcun modo verificare e motivare in ordine all'effettiva conoscenza del procedimento, né alla consapevolezza, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell'accusa mossa a suo carico e del giorno e del luogo dell'udienza. Si eccepisce che il Tribunale non ha tenuto conto di una serie di circostanze che avrebbero impedito la declaratoria di assenza: che il decreto penale di condanna emesso prima del giudizio era stato revocato per irreperibilità del condannato; che sia l'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen. e sia il decreto di citazione diretta a giudizio sono stati notificati al difensore d'ufficio ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; che dalla documentazione prodotta dalla difesa all'udienza del 19 novembre 2025 risulta che l'imputato non è iscritto nel registro della popolazione residente del Comune di Scordia, donde l'inattualità del domicilio dichiarato ed utilizzato a fini notificatori; che, in ogni caso, la sola elezione di domicilio in quel luogo operata in fase di indagini preliminari, non seguita dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio, non avrebbe potuto ritenersi di per sé dimostrativa dell'effettiva conoscenza del procedimento. Si lamenta che il Tribunale non ha svolto i doverosi supplementi di indagine notificatoria ex art. 420-quater cod. proc. pen. imposti dalla situazione di incertezza, donde l'eccepita nullità ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. della declaratoria di assenza e della conseguente sentenza di condanna pronunciata all'esito del dibattimento celebrato in assenza dell'imputato inconsapevole, in spregio al diritto di partecipare consapevolmente al processo e di esercitare il contraddittorio. 23. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] con requisitoria scritta dell'8 maggio 2026 ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, invocando il principio di diritto affermato da Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, Magsombol, Rv. 286791-01, secondo cui «in tema di impugnazioni, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica anche nel caso in cui il difensore di ufficio dell'imputato giudicato in assenza ricorra per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello pronunciata de plano per la mancata allegazione allo stesso della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato». 4. Il difensore d'ufficio dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA], con conclusioni scritte depositate il 14 maggio 20256, ha insistito per l'accoglimento del ricorso. ORDINANZA 1. Il ricorso - che pone la preliminare questione della sua ammissibilità, in quanto proposto da difensore d'ufficio, non munito di procura speciale ad impugnare, che contesta anche la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato - deve essere rimesso alle Sezioni Unite, in ordine alla questione devoluta, che attiene ai presupposti applicativi dell'onere formale di deposito dello specifico mandato ad impugnare posto - a pena di inammissibilità - a carico del difensore d'ufficio dell'imputato giudicato in assenza dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. nel testo applicabile ratione temporis introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e successivamente modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), legge 9 agosto 2024, n. 114), in rapporto all'art. 586 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] dell'imputato ricorrente ha invocato l'approdo interpretativo raggiunto da Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 286920-01, che esclude l'applicabilità del suddetto onere formale al giudizio di cassazione introdotto per contestare (unitamente alla sentenza) l'ordinanza sulla declaratoria di assenza; la Procura generale in sede ha invece invocato l'opposto indirizzo propugnato, tra le tante, da Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, Magsombol, Rv. 286791-01, che conclude, invece, in questi casi, per l'inammissibilità del ricorso. Al proposito è in effetti radicato nella giurisprudenza di legittimità un contrasto - sincrono e intersezionale - segnalato dall'Ufficio del Massimario con la relazione n. 26 del 8 aprile 2026, la cui risoluzione è pregiudiziale ai fini della decisione da assumere. È necessario, allora, comprendere se e in che termini operi nel giudizio di cassazione l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (secondo cui «nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del 3difensore d'ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio») qualora col ricorso proposto dal difensore d'ufficio avverso la sentenza sia impugnata anche l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato. 2. Pare utile, preliminarmente, una breve ricognizione della cornice normativa di riferimento all'interno della quale si agitano gli indirizzi in contrasto. 2.1. L'art. 33, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 150 del 2022, ha inserito nell'art. 581 cod. proc. pen., i commi 1-ter e 1-quater a norma dei quali: - «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-ter); - «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio» (comma 1-quater). Tali disposizioni - le quali, a norma dell'art. 89, comma 3, del d.lgs. n. 150 del 2022, si applicano alle impugnazioni proposte avverso le sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore dello stesso decreto (30 dicembre 2022) - sono state adottate in attuazione dei seguenti principi e criteri direttivi: - il comma 1-ter, di cui all'art. 1, comma 13, lett. a), della legge di delegazione 27 settembre 2021, n. 134 («fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione»); - il comma 1-quater, di cui all'art. 1, comma 7, lett. h), della stessa legge n. 134 del 2021 («prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che, con lo specifico mandato a impugnare, l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione»). [OSCURATO:PERSONA] la Relazione illustrativa della riforma, entrambe le disposizioni sono state introdotte nel codice di rito allo scopo di «innalzare il livello qualitativo dell'atto d'impugnazione e del relativo giudizio in chiave di efficienza, semplificando al contempo le forme in ottica acceleratoria» (cfr. la Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in [OSCURATO:PERSONA] n. 245 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Suppl. straordinario n. 5, pag. 324), rispondendo all'evidente 4ratio di assicurare che la celebrazione dei giudizi di impugnazione abbia luogo solo quando vi sia effettiva contezza della conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza pronunciata in sua assenza, nonché della volontà dello stesso imputato di impugnarla, sicché anche l'impugnazione deve esprimere un personale interesse al suo esperimento, così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori. In tale prospettiva, ambedue gli oneri processuali sono stati congegnati per dimostrare che l'imputato "conosce e vuole" la progressione del processo, così intendendosi correggere le criticità del sistema previgente il quale consentiva l'attivazione di ulteriori gradi di giudizio su iniziativa del solo difensore, con la successiva eventuale vanificazione degli stessi mediante il ricorso ai rimedi straordinari di cui agli artt. 175 e 629-bis cod. proc. pen. 2.2. D'altra parte, come ricorda da ultimo Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], in nnotiv. § 3, il legislatore delegato ha provveduto, in attuazione della delega, a varare un complesso di norme che delineano un modello di "imputato consapevole", ossia un imputato che, una volta che sia venuto correttamente a conoscenza dell'esistenza di un procedimento penale avviato nei suoi confronti, instauri un rapporto con il proprio difensore, sia esso di fiducia o di ufficio, al fine di potersi difendere. A tal fine si annovera l'art. 157-ter cod. proc. pen., come pure gli ulteriori rimedi restitutori approntati dal d.lgs. n. 150 del 2022 che possono reintegrare l'imputato nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare, laddove risulti provato che l'assenza sia stata dovuta ad una mancata conoscenza incolpevole del processo: una nuova previsione di nullità da far valere in appello (art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.) e nel giudizio di legittimità (art. 623, comma 1, lett. b-bis, cod. proc. pen.) insieme all'ampliamento dell'istituto di cui all'art. 175 cod. proc. pen., con la previsione di una nuova ipotesi di restituzione in termine per l'imputato giudicato in assenza, il quale - salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, nei casi previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 420-bis cod. proc. pen. - può fornire la prova di non avere avuto conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione senza sua colpa, nonché, infine, l'istituto della rescissione del giudicato, di cui all'art. 629-bis cod. proc. pen., che riguarda proprio l'ipotesi dell'erronea dichiarazione di assenza. Nella medesima prospettiva, si colloca anche il prolungamento dei termini per impugnare previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., riconosciuto al difensore dell'imputato assente in ragione dell'onere di acquisire una nuova e specifica procura ad impugnare. 2.3. Il comma 1-ter è stato abrogato ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. o), legge n. 114 del 2024 (cd. legge "Nordio", in vigore dal 25 agosto 2024; nel senso 5che esso continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024, cfr. Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855-01). La stessa lett. o) dell'art. 2 legge n. 114 cit. ha contestualmente modificato il comma 1-quater, circoscrivendo la necessità dello specifico mandato ad impugnare soltanto all'impugnazione proposta dal difensore d'ufficio dell'imputato dichiarato assente; in tal caso, data la mancanza di un rapporto fiduciario, assume rilievo «il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato, per evitare la pendenza del processo nei confronti di imputati non consapevoli, oltre che far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo» (così Sez. 1, n. 32859 del 30/09/2025, [OSCURATO:PERSONA], non mass. in motiv. § 3). 2.3.1. La dottrina processualista che si è occupata, a prima lettura, della legge n. 114 del 2024, nel ricordare che la ratio sottostante all'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. è la responsabilizzazione pretesa da un imputato che, essendo già stato dichiarato assente nella sussistenza dei presupposti di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen., si presume a conoscenza del procedimento e, quindi, in grado di entrare tempestivamente in contatto con il proprio difensore, ha sottolineato come un tale aggravio formale delle condizioni di ammissibilità dell'impugnazione ordinaria - ora circoscritto al difensore d'ufficio - non rafforza la tutela del diritto di difesa dell'impugnante, rispondendo, piuttosto, a una logica di efficienza nell'organizzazione complessiva del procedimento penale. La differenziazione voluta dalla riforma "Nordio" - in base alla quale, mentre l'ammissibilità dell'impugnazione del difensore d'ufficio (dell'imputato assente) continua a essere subordinata alla capacità di quest'ultimo di entrare in contatto con l'assistito e di farsi rilasciare un valido mandato ad hoc, l'impugnazione del difensore di fiducia, è stata "deformalizzata" (nel senso che è stata "sganciata" da fonti di legittimazione ulteriori rispetto al "normale" mandato difensivo preesistente alla sentenza impugnata) - è ritenuta, in dottrina, non convincente e foriera di attrito con il principio sancito dall'art. 3, primo comma, Cost. Si ritiene certo non confutabile che la posizione del difensore d'ufficio, in rapporto alla capacità di contatto e di dialogo con il proprio assistito, sia diversa, in senso peggiorativo, da quella di cui "gode" il difensore di fiducia, per la semplice ragione che l'origine della relazione professionale, per il primo, è un atto di "imperio" dell'ordinamento, invece, per il secondo, è un negozio giuridico liberamente voluto dal diretto interessato. È pertanto ragionevole ritenere che, in assenza di un mandato fiduciario, non possa presumersi che l'impugnazione del difensore sia sempre il frutto di una condivisione con l'assistito e che la stessa impugnazione, 6pertanto, non prevenga il rischio di dispendiose iniziative impugnatorie post iudicatum, potenzialmente idonee a vanificare l'esito del giudizio ordinario. Tuttavia, dalla visuale dell'imputato, si reputa la scelta del nomoteta lesiva perché chi rimane, ingiustamente, sprovvisto di tutela è l'imputato che all'inizio del giudizio di primo grado, nel pieno esercizio dei suoi diritti, decide, coscientemente, di non partecipare personalmente al processo e di avvalersi dell'assistenza di un difensore d'ufficio, salvo poi, per le più svariate ragioni, "perdere" o gestire malamente il contatto con quest'ultimo, fino al punto di non acquisire, in tempo utile, la conoscenza della sentenza emessa nei suoi confronti; costui potrà "subire", inconsapevolmente, un giudicato pregiudizievole, che il difensore d'ufficio, in quanto sprovvisto di specifico mandato, non avrà potuto evitare e rispetto al quale non sarà possibile nemmeno richiedere la restituzione nel termine (non potendo l'imputato fornire la «prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa», così come, invece, pretende l'art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.). 2.3.2. La dottrina ha pure sottolineato come la soluzione legislativa adottata dalla legge n. 114 del 2024 sembri nascondere anche un elemento di contraddittorietà: da una parte, l'ordinamento, al fine di togliere autonomia alla legittimazione a impugnare del difensore di ufficio (art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.) si avvale della, in sé e per sé ragionevole, presunzione di soluzione di continuità nel rapporto professionale tra costui e l'assistito; da un'altra parte, però, Io stesso ordinamento, allorquando stabilisce che all'imputato non detenuto, dopo la notifica del primo atto, le notificazioni successive (diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601 cod. proc. pen., nonché del decreto penale di condanna), «saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio» (art. 157, comma 8-ter, cod. proc. pen.), affida alla presunzione di continuità del suddetto rapporto l'attuazione della garanzia di conoscibilità, da parte del medesimo imputato, dell'evoluzione del giudizio nel quale si procede in sua assenza. 2.3.3. [OSCURATO:PERSONA] la dottrina, il vulnus al diritto di difesa dell'imputato assistito da un difensore d'ufficio, messo a confronto con la posizione riservata all'imputato assente assistito da un difensore di fiducia, originerebbe un grave squilibrio: il secondo, al cospetto della stessa scelta processuale (non partecipare personalmente al processo), ha un accesso più agevolato all'impugnazione, giacché, non solo, dopo l'emissione della sentenza che definisce il giudizio, non deve conferire al proprio difensore un mandato diverso da quello, generico, originariamente rilasciatogli, ma non è neanche tenuto a dichiarare o eleggere un 7domicilio, essendo venuta meno, nei suoi confronti, anche l'applicabilità dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. V'è di più: egli, potendo omettere il suddetto mandato specifico successivo alla conclusione del giudizio, non "condivide" formalmente l'impugnazione del difensore e non "certifica", quindi, la personale conoscenza della sentenza emessa in sua assenza, così che, per le ragioni sopra dette, conserva, in astratto, la possibilità, una volta intervenuto il giudicato, di esercitare i rimedi straordinari. Una differenza di trattamento, quella descritta, che, tra l'altro, appare ancora più inaccettabile nella misura in cui colpisce il soggetto, di norma, processualmente più debole, essendo ben più frequente l'ipotesi in cui l'omessa nomina fiduciaria dell'imputato sia legata, non già a una libera scelta, ma a situazioni di deprivazione sociale, culturale o economica, ovverosia a quell'humus di diseguaglianza sostanziale al quale l'art. 3, secondo comma, Cost. riconduce un dovere dell'ordinamento di riequilibrio delle posizioni; il contrario di ciò che, sul punto, sembra fare la legge in commento. 2.4. Tornando alla disamina del vigente comma 1-quater, esso riguarda esclusivamente l'imputato nei cui confronti si è proceduto in assenza e stabilisce che, con l'atto d'impugnazione del difensore (in origine sia di fiducia sia ufficio; dopo le modifiche della legge n. 114 del 2024, solo quello d'ufficio), sia depositato, a pena d'inammissibilità: 1) specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, 2) la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato (con espressa indicazione che l'elezione di domicilio deve essere successiva alla sentenza impugnata). [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza di questa Corte, il disposto non viola i principi costituzionali di uguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., di inviolabilità del diritto di difesa, di cui all'art. 24 Cost., né il correlato principio della presunzione di non colpevolezza operante fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, di cui all'art. 27, secondo comma, Cost. La disposizione, infatti, non comporta una limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma si limita a disciplinare le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà spettante al suo difensore senza compromettere il diritto costituzionale ad impugnare (peraltro, solo con il ricorso per cassazione e per violazione di legge) ogni sentenza, riconosciuto dall'art. 111, settimo comma, Cost. (cfr. Sez. 1, n. 32859 del 30/09/2025, cit., non mass. in motiv. § 2; Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900-01). 8In rapporto al descritto impianto normativo, Sez. 5, n. 41763 del 12/07/2023, Siwek, non mass. (ripresa da Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in nnotiv. § 4), ha osservato come la diversa disciplina del giudizio di impugnazione, prevista per l'imputato che non sia stato dichiarato assente, non possa essere invocata come tertium comparationis, al fine di sostenere la violazione dell'art. 3, primo comma, Cost., a fronte della evidente diversità delle situazioni a confronto; così come del tutto improprio risulta il richiamo all'art. 24, secondo comma, Cost., posto «che l'equilibrio raggiunto dal legislatore tra esigenze di protezione dell'imputato e razionale impiego delle risorse giudiziarie consente l'applicazione di rimedi restitutori che, nel momento in cui l'imputato avrà conoscenza del processo, consentiranno un consapevole e pieno dispiegarsi del contraddittorio processuale» (v. anche Sez. 1, n. 25935 del 16/04/2024, Bissoultanov, non mass.). Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in motiv. § 4 ha ritenuto del tutto inconferente il riferimento ai principi di cui all'art. 27 Cost., in alcun modo chiamati in gioco. La conformità a Costituzione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. è sostenuta anche da Sez. 2, n. 47327 del 3/11/2023, Makhatar, Rv. 285444-01, «ben potendo l'imputato, che provi che la propria assenza è dovuta alla mancata conoscenza incolpevole del processo, far ricorso ai plurimi rimedi restitutori suscettibili di reintegrarlo nelle opzioni processuali che non è stato in grado di esercitare». Inoltre, la disposizione di cui al comma 1-quater dell'art. 581 cit., rispondente all'evidente ratio di assicurare che la celebrazione delle impugnazioni abbia luogo solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza, da parte dell'imputato, della sentenza pronunciata in sua assenza, nonché della volontà dello stesso imputato di impugnarla (così, ad es. Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, in motiv. § 1.4), si pone in stretta correlazione con la disciplina del processo in assenza, tesa a ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando, d'altro canto, il diretto coinvolgimento dell'imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo (fra le tante, cfr. Sez. 1, n. 34720 del 28/06/2024, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 6, n. 34052 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 3, n. 32762 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Fan; Sez. 4, n. 32963 del 22/05/2024, Leo; Sez. 2, n. 25422 del 03/05/2024, [OSCURATO:PERSONA]). Deve aggiungersi che il massimo Consesso nomofilattico di questa Corte ha, in plurime occasioni, ricordato come il legislatore, nel nostro sistema processuale, abbia delineato, come era in sua facoltà, modelli distinti di realizzazione del diritto di difesa e, quindi, anche modalità di esercizio del diritto di impugnazione congrue 9in relazione alle varie fasi e tipologie di processo (ad es., v. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011-01, che richiama Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, non mass. sul punto, e Sez. 2, n. 40715 del 16/07/2013, Stara, Rv. 257072-01); difatti, «l'effettività del diritto di difesa [...] non richiede necessariamente che le medesime modalità di esercizio e le correlative facoltà siano uniformemente assicurate in ogni grado del giudizio, poiché tale diritto può conformarsi secondo schemi normativi diversi a seconda delle caratteristiche proprie della fase di giudizio nella quale deve essere esercitato. Ne discende che al legislatore va riconosciuta ampia discrezionalità nel graduare diversamente le forme e le modalità mediante le quali la difesa tecnica e personale viene garantita all'imputato» (Sez. U, n. 8914 del 2017, dep. 2018, cit.). Tanto che - richiamando la giurisprudenza della Consulta (in particolare, Corte cost., n. 188 del 1980 e n. 395 del 2000), e della Corte EDU, relativa in particolare all'art. 6, par. 3, lett. c, Convenzione EDU (cfr. Corte EDU, 27/4/2006, Sannino c. Italia; Corte EDU, 21/09/1993, Kremzow c. Austria; Corte EDU, 24/05/1991, Quaranta c. Svizzera) - è stata espressamente rimarcata per l'appunto la conformità alla Carta fondamentale e alla Convenzione EDU della vigente disciplina processuale penale, sia nella parte in cui non consente la difesa personale, sia nella parte in cui non permette la proposizione personale, da parte dell'imputato, del ricorso per cassazione (ivi; cfr. pure Sez. 6, n. 7472 del 26/01/2017, Benigno, Rv. 269739- 01; Sez. 5, n. 49551 del 03/10/2016, Mucci, Rv. 268744-01; cfr. pure Sez. 2, n. 35651 del 26/07/2018, Antonucci, non mass.; Sez. 6, n. 14411 del 14/01/2020, C., Rv. 278846-01). 3. Venendo al rilevato contrasto giurisprudenziale, secondo l'indirizzo di gran lunga maggioritario, l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. si applica anche al ricorso per cassazione, trattandosi di disposizione funzionale a garantire all'imputato la sicura conoscenza dell'incedere della progressione processuale: in tal senso si è espressa - in termini di assoluta prevalenza - la giurisprudenza intersezionale di questa Corte (Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025, dep. 2026, Enojwor, Rv. 289300-01; Sez. 7, ord. n. 20766 del 8/05/2025, Manu, non mass.; Sez. 1, n. 28002 del 15/04/2025, Zouaoui, non mass.; Sez. 1, n. 26959 del 14/04/2025, Rusco, non mass.; Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, Baldè, Rv. 287389-01; Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, Magsombol, Rv. 286791-01; Sez. 6, n. 28429 del 19/06/2024, Meoli, non mass.; Sez. 4, n. 7201 del 23/01/2024, Jammua, non mass.; Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, Hassan, non mass.; Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 2855525-01; Sez. 2, n. 47327 del 03/11/2023, Makhatar, Rv. 285444-01; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342-01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324-02; 10Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353-01; Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256-02; Sez. 5, n. 39166 del 4/07/2023, Nappi, Rv. 285305-01). Le sentenze di questo filone maggiormente rappresentative, che più si sono profuse in impegno motivazionale, sono espresse da Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, Balde, Rv. 287389-01 (ripresa, da ultimo, nei suoi esatti termini motivazionali da Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025, cit., nonché mediante richiami più succinti ad es. da: Sez. 7, ord. n. 20766 del 8/05/2025, Manu, non mass.; Sez. 1, n. 28002 del 15/04/2025, cit., in motiv. § 1.1; Sez. 1, n. 26959 del 14/04/2025, cit., in motiv. § 2) e da Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, Magsombol, Rv. 286791-01. 3.1. All'interno di questo divisamento, si sono peraltro registrate talune decisioni aventi diversa latitudine applicativa. 3.1.1. Alcune pronunce ritengono espressamente che la norma de qua trovi integrale applicazione in sede di legittimità in entrambi i suoi oneri formali (sul punto in particolare, Sez. 5, n. 39166 del 4/07/2023, cit.; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, cit., secondo cui è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, unitamente alla dichiarazione o di domicilio da parte dell'imputato assente, come previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolta nei confronti di un assente "consapevole", Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, cit.). 3.1.2. [OSCURATO:PERSONA] altre decisioni, invece, solo uno degli oneri formali contenuti nel comma 1-quater cit. sopravvive nel giudizio di cassazione e, più precisamente, quello relativo al deposito dello specifico mandato ad impugnare, con legittima esclusione dell'onere afferente al deposito della dichiarazione o elezione di domicilio (Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, cit.; Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023; Sez. 2, n. 47327 del 3/11/2023, cit.; Sez. 3, n. 46690 del 9/11/2023, cit.). E ciò alla luce della finalità di quest'ultimo adempimento, espressa daris verbis dalla norma: tale onere risulta strumentale alla «notificazione del decreto di citazione a giudizio», e tanto basterebbe a imporre la fuoriuscita del ricorso per cassazione dal suo raggio applicativo, atteso che detta formalità è applicabile solo al grado di appello e non anche al giudizio di legittimità, nel quale una «citazione a giudizio» non è prevista. 3.2. Al netto di tali distinguo - e per quanto qui di diretto interesse - a fattor comune questo indirizzo maggioritario valorizza, anzitutto, la collocazione della norma nel corpo dell'art. 581 cod. proc. pen., facente parte delle disposizioni generali relative alle impugnazioni (essendo, per l'appunto, contenuta nel Titolo I del Libro IX del codice di rito), valevoli, in mancanza di indici normativi di segno 11contrario, anche per il ricorso per cassazione (si è fatto riferimento talora a Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01), sicché la disciplina deve trovare applicazione alle impugnazioni proposte dopo l'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022 (così ad es., Sez. 6, n. 28429 del 19/06/2024, cit., in motiv. § 2). Inoltre - ad es. in Sez. n. 39166 del 4/07/2023, cit., in motiv. § 1 - è stato apprezzato il tenore letterale dell'art. 581 cit., rubricato per l'appunto «forma dell'impugnazione»: esso, nel testo vigente fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022, non faceva espresso riferimento all'appello ma solo all'«impugnazione»; d'altra parte, dalla menzione, quale contenuto dell'atto di impugnazione, al comma 1, lett. c), dello stesso art. 581, «delle richieste, anche istruttorie», non si è certo tratta l'inapplicabilità nel resto dello stesso articolo al ricorso per cassazione quantunque nel giudizio di legittimità non possano articolarsi richieste istruttorie e non si svolga attività istruttoria (Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277609-01; Sez. 3, n. 5722 del 07/01/2016, Sanvitale, Rv. 266390-01). La menzione dell'«impugnazione del difensore» è ritenuta senz'altro riferibile al ricorso per cassazione che, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non può che essere proposto proprio dal difensore e non più dalla parte personalmente (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01). 3.3. A sostegno della tesi propugnata viene inoltre evocato lo scopo perseguito dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., ossia garantire all'imputato la conoscenza consapevole dell'incedere della progressione processuale nelle fasi di impugnazione, cui deve ritenersi informato anche il giudizio di cassazione (v., tra le altre, Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525-01; Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324-02; Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, S., Rv. 285353-01). Nell'ambito di questo filone si è ripetutamente precisato (Sez. 1, n. 28002 del 15/04/2025, cit., in motiv. § 1.1; Sez. 1, n. 26959 del 14/04/2025, cit., in motiv. § 2; Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, cit., in motiv. § 3; Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in motiv. § 2) che la norma in esame mira ad assicurare la celebrazione del giudizio di impugnazione solo nei casi in cui l'imputato, assente nei gradi antecedenti, abbia avuto effettiva contezza della decisione emessa a suo carico: lo specifico mandato ad impugnare del comma 1 -quater è adempimento che serve, infatti, per «ritenere provato, in modo incontrovertibile, che l'imputato "conosce e vuole", non solo l'esistenza del processo, ma anche la sua progressione nei gradi successivi» (Sez. 2, n. 47927 del 20/10/2023, Giuliano, Rv. 285525-01). 12In coerenza con tale obiettivo - si afferma - l'impugnazione della sentenza pronunziata nei confronti dell'imputato assente richiede che il conferimento dello specifico mandato a impugnare e la dichiarazione o elezione di domicilio in esso contenute debbano avvenire in un momento successivo alla sentenza e contestuale all'impugnazione, nella misura in cui sono espressione della necessaria e consapevole volontà dell'imputato all'impugnazione (Sez. 5, n. 1177 del 28/11/2023, dep. 2024, Pasquale, Rv. 286088-01). Il conferimento del mandato speciale è ritenuto (in particolare da Sez. 1, n. 1937 del 2025, cit. e da Sez. 1, n. 28912 del 2024, cit.) indice di tale acquisita consapevolezza, richiesta al fine di evitare la celebrazione di attività processuali assoggettate al rischio di essere travolte dall'attivazione, da parte dell'imputato, dei rimedi restitutori previsti sul fondamento della mancata conoscenza del processo (la rescissione del giudicato e l'istituto della restituzione nel termine, delineato nel nuovo art. 175, comma 2.1, cod. proc. pen.), come emerge con chiarezza dai lavori preparatori della riforma, nei quali è ben illustrato il contesto delle innovazioni proposte in tema di legittimazione del difensore all'impugnazione: in tale ambito, «la previsione dello specifico mandato ad impugnare costituisce uno snodo essenziale del disegno riformatore, sia in chiave di effettiva garanzia dell'interessato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie, senza alcun pregiudizio del diritto di difesa, tutelato in altre forme» (Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in motiv. § 2). Tale soluzione è del resto ritenuta coerente con la relazione predisposta dalla cd. "[OSCURATO:PERSONA]", secondo cui «nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare - senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi "restitutori" contestualmente assicurati - l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato» (Sez. 1, n. 1937 del 2025, cit., in motiv. § 3). 3.4. In ottica sistematica, Sez. 1, n. 1937 del 2025, cit., in motiv. § 3 ed in Sez. 1, n. 28912 del 2024, cit., in motiv. § 3, evidenziano altresì come l'intero sistema processuale introdotto dalla riforma cd. Cartabia - ossia tanto le norme di cui all'art. 420-bis cod. proc. pen. sull'assenza, quanto quelle in tema di impugnazioni e restituzione nel termine - sia permeato dall'esigenza di garantire una partecipazione consapevole e volontaria dell'imputato al processo: anche l'impugnazione deve costituire espressione del personale interesse dell'imputato 13piuttosto che una scelta del difensore, quasi automatica. Imponendo, attraverso l'onere di deposito di cui al comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., che vi sia la prova che l'imputato "conosce e vuole" la progressione del processo nei gradi successivi, il nuovo sistema corregge, d'altra parte, una patologia del sistema processuale previgente, che permetteva la celebrazione di gradi ulteriori di giudizio su impugnazione del difensore, e che consentiva poi al diretto interessato di porre nel nulla questa attività processuale attivando i rimedi straordinari garantiti dagli artt. 175 o 629-bis cod. proc. pen. (secondo i confini tracciati da Sez. U, n. 36848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259992-01). La riforma Cartabia, nel riscrivere il diritto delle impugnazioni, si è posta il problema dell'inevitabile precarietà dell'attività processuale svolta nei gradi successivi di giudizio, eventualmente effettuata nella inconsapevolezza (o nella mancanza di prova della consapevolezza) del diretto interessato, ed esposta, pertanto, al rischio della richiesta del rimedio restitutorio nel momento in cui l'imputato fosse emerso dalla sua situazione di assenza, ed ha conseguentemente previsto, per il difensore d'ufficio, gli oneri di cui al comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen, che garantiscono che l'impugnazione avvenga soltanto se l'imputato la conosce e la vuole. Ed in tal senso vengono richiamati a sostegno i diversi rimedi restitutori introdotti dal d.lgs. n. 150 del 2022 (v. supra § 2.2), come pure la previsione relativa al prolungamento dei termini concessi al difensore dell'assente (art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen.), onerato del compito di farsi rilasciare la nuova ed apposita procura, sicché il nuovo impianto normativo mostra un'evidente complessiva coerenza (cfr. ancora Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in motiv. § 2). 3.5. Con riguardo al panorama sovranazionale nell'ambito di questo divisamento si evidenzia (cfr. Sez. 1, n. 29812 del 07/05/2024, cit., in motiv. § 5, riprese da Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, cit. e, quest'ultima a sua volta da Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025, cit., in motiv. § 1) che nel sistema CEDU è sufficiente che un rimedio alla mancata conoscenza del processo esista, e che sia effettivo. In altri termini, la circostanza che il diritto processuale interno garantisca la riapertura del procedimento in favore dell'imputato inconsapevole di essere stato giudicato in assenza è condizione sufficiente per escludere la violazione dell'art. 6 della Convenzione sotto il profilo del diritto a che la causa penale «sia esaminata equamente» [Bivolaru c. Romania (n. 2), n. 66580/12, §§ 8-18, 2 ottobre 2018]. Nello stesso diritto eurounitario, la circostanza che il rimedio a disposizione dell'assente si possa attivare soltanto dopo l'irrevocabilità della sentenza è espressamente sancita dall'art. 8, comma 4, della direttiva 2016/343/UE sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di 14presenziare al processo nei procedimenti penali (sul punto, in termini, Corte giustizia UE, quarta sezione, C-569/2019, 19 maggio 2022). 3.6. In definitiva, si afferma che i principi sin qui evocati non trovano deroga nelle situazioni in cui la giuridica correttezza della dichiarazione di assenza sia controversa: sia la lettera del comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., che la lettura sistematica nel complesso delle disposizioni del codice, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, inducono a ritenere necessario l'onere di deposito dello specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza oggetto di impugnazione e corredato della dichiarazione o elezione di domicilio, anche quando si intenda contestare, con la impugnazione, proprio la correttezza della dichiarazione giudiziale di assenza (come affermato da Sez. 1, n. 7169 del 12/01/2024, Ramirez, non mass.). Come argomentato sopra, il sistema processuale introdotto dal d.lgs. 150 del 2022 fornisce, infatti, comunque tutela all'assente che deduca la non correttezza della dichiarazione di assenza, mediante l'istituto, ridefinito, della restituzione nel termine per impugnare di cui all'art. 175, comma 2.1., cod. proc. pen., che prevede che «l'imputato giudicato in assenza è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione, salvo che vi abbia volontariamente rinunciato, se, nei casi previsti dall'articolo 420-bis, commi 2 e 3, fornisce la prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa». 3.7. Nelle pronunce aderenti a questo filone successive alla legge n. 114 del 2024 si è altresì valorizzata proprio la circostanza che la novella legislativa abbia mantenuto l'obbligo, per il solo difensore d'ufficio, di depositare, con l'atto di impugnazione, lo specifico mandato ad impugnare. Tale scelta conforta la prospettata interpretazione della previsione. Ed infatti, come si è sopra ricordato, la ragione giustificatrice della differente disciplina scaturente dalla modifica apportata dalla legge "Nordio" al comma 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen. è da individuare nel differente rapporto che si instaura tra difensore di fiducia e imputato, dal momento che l'esistenza di un mandato fiduciario induce a presumere l'effettività del rapporto (e, quindi, l'esistenza di una effettiva comunicazione) tra difensore ed imputato e di una corrispondente consapevolezza dell'imputato in ordine alle scelte difensive compiute dal difensore nel suo interesse (in termini, Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025, cit., in motiv. § 1, che rinvia a Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, cit.). 3.8. Mette conto segnalare come talune pronunce di questo filone si siano espressamente confrontate con l'opposto indirizzo - affacciatosi a partire dalla "capofila" costituita da Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 285920-01 (v. postea § 3) - secondo il quale il disposto di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. 15proc. pen. è invece inapplicabile al giudizio di cassazione nel caso in cui il ricorso investa anche l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato. In alcune pronunce le ragioni di consapevole dissenso rispetto a quest'ultima tesi sono state compendiate nell'evidenziata mancanza di deroghe alla norma di cui all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. e nella evidente volontà del legislatore, dimostrata anche dalla modifica intervenuta con la legge n. 114 del 2024, di ottenere che l'imputato - ormai solo quello difeso d'ufficio - "conosca" e "voglia" la progressione del processo nei gradi successivi al primo (Sez. 1, n. 28002 del 15/04/2025, cit., in motiv. § 1.1; Sez. 1, n. 26959 del 15/04/2025, cit., in motiv. § 2). In altre decisioni, per smentire la validità dell'opposta tesi dell'inapplicabilità del comma 1-quater al ricorso per cassazione, si è proceduto ad un'analisi sistematica e coordinata dei principi e delle norme che governano la materia (cfr. Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025, cit., in motiv. § 1; Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, cit., in motiv. § 5; Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in motiv. § 6; Sez. 6, n. 28429 del 19/06/2024, cit., in motiv. § 2). Ricordato come, in materia di impugnazione, i precetti normativi siano di stretta interpretazione, si è obiettato che introdurre una limitazione, nell'interpretazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., volta ad escludere l'onere formale costituito dal deposito dello specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore, dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, nel solo caso dell'assente che contesti i presupposti della declaratoria dell'assenza ex art. 420-bis cod. proc. pen., «costituisce un'operazione che non trova sostegno né nella lettera della legge (che all'evidenza non prevede espressamente eccezioni), né nella sua analisi sistematica. Si tratterebbe, pertanto, di un'interpretazione parzialmente abrogans, distonica rispetto alla ratio della norma, ed incoerente con il riformato sistema processuale delle impugnazioni, come sopra delineato (Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025, cit., in motiv. § 1; Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, cit., in motiv. § 5; Sez. 6, n. 28429 del 19/06/2024, cit., in motiv. § 2). Quanto all'argomento utilizzato nella citata sentenza Oko per sostenere l'avversata interpretazione (ovvero che «l'art. 586 cod. proc. pen. è norma speciale, ratione materiae, rispetto alla disposizione di cui all'art. 581, comma 1- quater, stesso codice e, come tale, non richiede l'osservanza di formalità prescritte solo per l'impugnazione della sentenza e non anche dell'ordinanza che sia soggetta a impugnazione differita»), Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in motiv. § 6, (ripresa da Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, cit., in motiv. § 5) ha replicato come, proprio perché l'ordinanza dichiarativa dell'assenza è impugnabile solo con la sentenza che definisce il giudizio, a norma dell'art. 586, commi 1 e 2, cod. proc. pen., l'impugnazione deve essere proposta col mezzo, nelle forme e nei 16termini stabiliti per l'impugnazione della sentenza medesima (Sez. 1, n. 28912 del 07/05/2024, Magsombol, Rv. 286791-01); dal momento che l'ordinamento non riconosce autonomia al ricorso avverso le ordinanze, tanto che ne subordina l'impugnazione alla contemporanea richiesta di controllo della sentenza che ha deciso il merito del processo, devono ritenersi pienamente operanti tutte le norme che disciplinano l'impugnazione della sentenza, e tra esse, per quanto di interesse, anche l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. (ancora, Sez. 1, n. 2166 del 16/10/2025, cit., in motiv. § 1 e Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, dep. 2025, cit., in motiv. § 5; Sez. 1, n. 28912 del 7/05/2024, cit., in nnotiv. § 6). Sez. 1, n. 28912 del 2024, cit., in motiv. § 6, non reputa esatto neppure l'ulteriore rilievo operato da Sez. 1, n. 9426 del 2024, cit., secondo il quale il controllo sulla ritualità dell'assenza sarebbe logicamente pregiudiziale ai fini dell'applicazione dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen.: quest'ultima disposizione - si è replicato - «intende discriminare i rimedi impugnatori (ordinari e straordinari) a disposizione dell'imputato, subordinandoli alla coeva dimostrazione di avere egli acquisito, al tempo della loro attivazione, consapevolezza dell'esistenza del processo. Ciò che allora rileva, per escludere la proponibilità dell'impugnazione endoprocessuale, è lo stato di assenza in sé, indice -finché dura il giudizio, se non accompagnata dal posteriore rilascio del mandato speciale- di persistente incertezza al riguardo. La ritualità del procedere, nonostante lo stato di assenza, è questione in tale prospettiva non dirimente. Essa sarà valutata, eventualmente in chiave retrospettiva, a seguito di impugnazione validamente presentata». L'obiezione letterale, secondo cui l'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. farebbe riferimento alle «sentenze», e non alle «ordinanze», secondo Sez. 1, n. 28912 del 2024, cit., in nnotiv. § 7.2 «appare puramente nominalistica. L'ordinanza di inammissibilità dell'appello, a differenza degli altri provvedimenti rispetto a cui la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'applicabilità della disposizione (ordinanze cautelari, decisioni in tema di esecuzione prevenzione e sorveglianza, decreti penali), riveste carattere definitorio del giudizio di cognizione. La sua mancata, o infruttuosa, impugnazione determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, aprendo le porte alla possibilità della rescissione del giudicato medesimo. Onde la piena ricorrenza della ratio sottesa all'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. Il provvedimento del giudice di appello, quando dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione, assume solo formalmente (per esigenze di celerità procedurale) la veste di ordinanza; veste, peraltro, perfettamente fungibile con quella della sentenza, la cui vicaria adozione non è affatto preclusa (Sez. 6, n. 2888 del 13/11/2002, dep. 2003, Nasta, Rv. 223300- 1701; Sez. 4, n. 2041 del 03/03/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217427-01; Sez. 1, n. 5014 del 02/12/1992, dep. 1993, Raso, Rv. 192713-01). Ciò posto, sarebbe del tutto irragionevole far dipendere il modello processuale dell'impugnazione dalla contingente e mutevole forma dell'atto che si impugna, a parità di contenuto cognitorio e decisorio (tanto è vero che, specularmente, i provvedimenti de libertate, anche se inseriti in una sentenza, conservano per la loro precarietà la natura di ordinanza e sono impugnabili ai sensi degli artt. 309 e 310 cod. proc. pen.: Sez. 6, n. 9282 del 05/05/1994, Greco, Rv. 199431-01)». 4. Sul versante opposto si colloca l'indirizzo - rimasto minoritario - contrario ad affermare la sussistenza dell'onere di deposito del mandato ad impugnare, a pena di inammissibilità, anche in caso di impugnazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato (da ultimo, Sez. 6, n. 22378 del 23/05/2025, P., Rv. 288240-01; Sez. 4, n. 45403 del 29/10/2024, Chouari, non mass.; Sez. 3, n. 34396 del 23/05/2024, S., non mass.; Sez. 3, n. 30374 del 6/06/2024, L., non mass.; Sez. 3, n. Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 285920-01). 4.1. La sentenza "capofila" di tale opposto filone esegetico è rappresentata da Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, Oko, Rv. 285920-01, postasi in consapevole contrasto rispetto a quello maggioritario, in allora rappresentato da Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, cit., Sez. 5, n. 39166 del 4/07/2023, cit., Sez. 6, n. 41309 del 20/09/2023, cit., Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, cit., Sez. 2, n. 47327 del 3/11/2023, cit., Sez. 3, n. 46690 del 9/11/2023, cit. La decisione prende le mosse da quei precedenti di legittimità secondo i quali gli oneri formali previsti dall'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., novellati dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 150 del 2022, non si applicano al ricorso per cassazione proposto avverso le ordinanze emesse nei giudizi cautelari, personali e reali (Sez. 1, n. 29321 del 7/06/2023, Pacifico, Rv. 284996-01; Sez. 4, n. 22140 del 3/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284645-01) o in materia di esecuzione (Sez. 1, n. 43523 del 28/06/2023, Cop, Rv. 285396-01) e valorizza altresì il principio secondo il quale, in materia di impugnazione, i precetti normativi sono da ritenere di stretta interpretazione e limitati ai casi in cui la parte non impugna un'ordinanza ma una sentenza. Si reputa dirimente la condizione - indicata come necessaria dalle pronunce esaminate per ritenere l'operatività dell'onere formale introdotto dal comma 1- quater - della sussistenza di una sentenza oggetto di ricorso per cassazione (emessa dopo il 30 dicembre 2022: art. 89, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2022), rilevandosi come il momento per far valere la dedotta nullità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato è solamente quello dell'impugnazione, 18attraverso il ricorso per cassazione avverso la sentenza che ha concluso il giudizio, essendo pacifico che l'ordinanza emessa nel corso del dibattimento è impugnabile solo unitamente alla sentenza che chiude il giudizio, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen. ed è soltanto allora che la motivazione del provvedimento incidentale acquista rilevanza (Sez. 1, ord. n. 29562 del 29/05/2018, Taurino, Rv. 273347- 01; Sez. 1, n. 11100 del 7/02/2006, Lazzari, Rv. 233535-01, ove si è precisato che la motivazione dell'ordinanza è requisito formale e non sostanziale, posto che la parte dispositiva è quella che realizza il contenuto decisorio). Né peraltro, dato il contenuto dell'ordinanza in questione - declaratoria di assenza dell'imputato - e, soprattutto, visto il riconoscimento da parte dell'ordinamento di un potere impugnatorio specifico, benché differito, sarebbe possibile impugnare immediatamente il provvedimento come abnorme (Sez. 5, n. 49291 del 15/11/2023, Calderoli, Rv. 285541-01; Sez. 5, n. 27971 del 25/05/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273546-01). [OSCURATO:PERSONA]. 1, n. 9426 del 2024, cit., la disciplina dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. deve essere coordinata con la regola di cui all'art. 586 cod. proc. pen. posto che l'impugnabilità differita delle ordinanze predibattimentali e dibattimentali risponde a finalità di economia processuale e di concentrazione del giudizio. In presenza di una connessione sostanziale tra ordinanza e sentenza, come quando la prima incide sul dispositivo della seconda, la parte ha diritto di impugnare l'ordinanza mediante l'impugnazione della sentenza, senza che possano pretendersi formalità previste esclusivamente per quest'ultima. In tale prospettiva - si afferma - l'art. 586 cod. proc. pen. opera quale norma speciale ratione materiae rispetto all'art. 581, comma 1-quater, con la conseguenza che l'onere del mandato specifico non è richiesto per l'impugnazione dell'ordinanza soggetta a impugnazione differita. Una diversa interpretazione finirebbe per comprimere una facoltà espressamente riconosciuta dalla legge e incidere ingiustificatamente sul diritto di difesa, tanto più nei casi in cui solo la verifica della legittimità della dichiarazione di assenza consente di soddisfare le esigenze del sistema processuale (nel caso al vaglio la verifica delle condizioni di ammissibilità del ricorso per cassazione sono state reputate coincidenti con l'esame del merito delle questioni dedotte, poiché l'impugnazione investiva, in via principale, l'ordinanza dichiarativa dell'assenza e, in via derivata, la sentenza). Ne discende che la valutazione dell'esistenza dello specifico mandato difensivo e della legittimità della situazione di assenza costituisce un passaggio necessario, anche alla luce dell'orientamento che riconosce l'applicabilità dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. al giudizio di legittimità soltanto nei confronti dell'imputato effettivamente giudicato in assenza secondo la disciplina introdotta 19dal d.lgs. n. 150 del 2022, indipendentemente dall'esistenza degli ulteriori rimedi restitutori in esso previsti. Ciò - si aggiunge - trova fondamento nel principio, di rango convenzionale e costituzionale, secondo cui il diritto dell'imputato a partecipare al proprio processo costituisce elemento essenziale del giusto processo, sicché l'assenza è compatibile con l'ordinamento solo ove risulti frutto di una rinuncia libera, consapevole e inequivoca, assistita da adeguate garanzie e non contraria all'interesse pubblico. Nel sottolinearsi come l'interpretazione proposta appaia conforme ai canoni costituzionali di cui agli artt. 3, 13, 24, 27 e 11 Cost., anche il richiamo - da parte dell'orientamento contrapposto - alla rescissione del giudicato viene ritenuto non di per sé sufficiente a garantire la piena tutela dei diritti dell'imputato assente. Tale istituto - nella lettura datane da Sez. U, n. 32848 del 17/07/2014, Burba, Rv. 259990-01 e da Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020, deo. 2021, Lovric, Rv. 280931- 01) - costituisce un mezzo di impugnazione straordinario e uno strumento di chiusura del sistema, volto a travolgere il giudicato e a riavviare il processo ab initio quando siano stati violati i diritti partecipativi dell'imputato. Tuttavia, essa resta un rimedio straordinario e postumo, attivabile dopo la formazione del titolo esecutivo e persino l'avvio dell'esecuzione, in contrasto con la centralità costituzionale dei mezzi di impugnazione, funzionali a prevenire anche il solo rischio di indebite limitazioni della libertà personale. Nel sistema così delineato si ravvisa una stretta correlazione tra il diritto all'impugnazione e la difesa tecnica di cui all'art. 24 Cost., confermata dall'art. 571, comma 3, cod. proc. pen. (anche dopo la riforma intervenuta con il d.lgs. n. 150 del 2022), che assicura la continuità dell'assistenza difensiva e consente all'imputato di neutralizzare l'impugnazione mediante rinuncia. In questo quadro si colloca l'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen., norma speciale che disciplina la forma dell'impugnazione proposta dal difensore dell'imputato assente contro la sentenza. Essa dovrebbe, quindi, essere interpretata, in coerenza con i parametri costituzionali e sovranazionali, nel senso che è pregiudiziale la verifica della legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza: tale verifica deve precedere la decisione sull'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto congiuntamente contro l'ordinanza e la sentenza, anche in mancanza di specifico mandato e anche per motivi diversi dalla sola legittimità della dichiarazione di assenza. 4.2. La successiva Sez. 6, n. 22378 del 23/05/2025, cit., Rv. 288240-01, nell'esplicitare le ragioni di dissenso rispetto all'indirizzo maggioritario (si richiama, per tutte, Sez. 1, n. 1937 del 17/10/2024, cit.), fa proprie le argomentazioni per le quali Sez. 1, n. 9926 del 18/01/2024, cit., reputa non applicabile l'onere formale di cui all'art. 581, comma 1 -quater, cod. proc. pen. nel caso in cui formi oggetto 20di impugnazione l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato e ad esse aggiunge «il rilievo della eccentricità dell'applicazione della norma sull'assenza - che nella disposizione di cui all'art. 598-ter, comma 1, cod. proc. pen. è evidentemente collegato al rilascio del mandato ad impugnare successivo alla sentenza di primo grado - in una fattispecie concreta in cui, invece, la sentenza di primo grado era stata pronunciata prima della entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022 e l'appello costituiva atto imputabile alla scelta del difensore. Ritiene, dunque, il Collegio che il coordinamento della disposizione di cui all'art. 598-ter cod. proc. pen., in materia di citazione e verifica della corretta instaurazione del rapporto processuale, e conseguenti poteri di impugnazione, costituiscono il risultato di una interpretazione meccanicistica che conduce a risultati aberranti poiché alla mancata conoscenza del processo - e il dato è ben illustrato anche nella requisitoria del Procuratore generale - potrebbe, in futuro, riconoscersi valore ai fini dell'esercizio dei poteri restitutori ma non anche, sulla base di una interpretazione formalistica della disposizione in esame, la regolarità e tempestività dell'impugnazione proposta dal difensore di ufficio dell'imputato che sia stato dichiarato assente sulla base di una erronea ricostruzione degli elementi che giustifichino l'applicazione di tale statuto processuale» (Sez. 6, n. 22378 del 23/05/2025, cit., in motiv. § 5). 4.3. Non sono enucleabili ulteriori sviluppi argomentativi a sostegno dell'indirizzo in disamina dalle non massinnate Sez. 4, n. 45403 del 29/10/2024, cit., in motiv. § 2, Sez. 3, n. 34396 del 23/05/2024, cit., in motiv. § 2, e Sez. 3, n. 30374 del 06/06/2024 cit., le quali si limitano a citare la massima tratta da Sez. 1, n. 9426 del 18/01/2024, cit., Rv. 285920-01. 5. Alla luce del suesposto contrasto giurisprudenziale intersezionale - attuale e consapevole, non rientrante nell'orbita della soluzione nomofilattica da ultimo offerta da Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 287855-01 e Rv. 287855-02 (relativa alla disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogata dalla stessa legge n. 114 del 2024) - si impone la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., in relazione alla seguente questione: «Se, in tema di impugnazioni, l'onere formale di deposito dello specifico mandato ad impugnare posto - a pena di inammissibilità - a carico del difensore d'ufficio dell'imputato dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 e modificato dall'art. 2, comma 1, lett. o), della legge 9 agosto 2024, n. 114, si applichi anche al ricorso per cassazione che contesti la legittimità dell'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputato». 21 P.Q.MDepositata in Cancelleria oggi Romm, lì ....... ........ IL FUNZiONARIO [OSCURATO:PERSONA] Ma zni 22
Sentenza Cassazione n. 20709/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris