CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 settembre 2026
Cassazione n. 25774/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 13964/2026Numero sezionale 563/2026Numero di raccolta generale 25774/2026Data pubblicazione 25/09/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]sul ricorso iscritto al n. 13964/2026 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente-CONTROMinistero dell'[OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall' Avvocatura Generale dello Stato-resistente-avverso la sentenza n. 5001/2026 emessa dal Tribunale di Venezia il05/03/2026Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 14 luglio 2026;Considerato che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 ter,comma 7, del d.lgs. n.150/2011 e dell’art. 35 bis, comma 14, del d.lgs.n.25/2008, la sospensione dei termini processuali non opera neiprocedimenti riguardanti controversie in materia di diniego o di revoca deipermessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimatasvolto attività difensiva; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/09/2026Laura Tricomi