CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 luglio 1996
Cassazione n. 35713/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la dichiarazione di colpevolezza pronunciata dal Tribunale di Pescara nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di guida senza patente (non avendola mai conseguita), con recidiva nel biennio. 2. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore che solleva due motivi. 2.1. Con il primo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione della legge penale, nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, con riferimento agli artt. 53 e ss. L. 689/1981. La sentenza impugnata si sarebbe limitata a pedissequamente confermare quella di primo grado, senza nulla dire sul punto, basando il proprio convincimento sul precedente testo delle anzidette norme, senza tener conto delle modifiche apportate dall'art. 71 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150; 2.2. Con il secondo motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione della legge con riferimento al diniego delle invocate circostanze attenuanti generiche, rispetto al quale non vi sarebbe motivazione. La difesa si duole dell'eccessività e della sproporzione della pena rispetto al fatto. 3. In data 13/95/2024, è pervenuta memoria difensiva dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l'accoglimento del ricorso. 4. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 5. Il ricorso è inammissibile, perché, oltre ad essere manifestamente infondato, si appalesa generico, in quanto indeterminato e privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (ex multis, Sez. 5, n. 28011 del 15/2/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/5/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240109). Quanto al primo motivo, occorre evidenziare che l'applicazione delle sanzioni sostitutive - rispetto alle quali il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha introdotto una riforma organica della legge 24 novembre 1981 n.689, ridisegnandone anche il quadro generale - non consegue automaticamente al ricorrere dei presupposti legali, ma è oggetto di una valutazione discrezionale del giudice in ordine alla meritevolezza dell'imputato ad ottenerle. E ciò in base all'esplicito disposto dell'art. 58 L. 689/1981 secondo cui «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato (...)». In altri termini, il Collegio ritiene che il controllo di questa Corte rispetto alla decisione del Giudice di merito di non farsi luogo alla sostituzione della pena detentiva si debba fermare - secondo i principi generali che regolano il giudizio di legittimità e quelli specificamente affermati in tema di trattamento sanzionatorio - alla verifica della sussistenza di una congrua motivazione che dia conto della esistenza di fondati motivi ostativi alla invocata sostituzione della pena inflitta. Al riguardo, la Corte territoriale ha richiamato, con motivazione immune da censure in questa sede, le plurime condanne per il reato di guida senza patente di cui risulta gravato l'imputato che ha, pertanto, dimostrato totale indifferenza rispetto alla sanzione penale e mancanza di resipiscenza rispetto alle violazioni commesse; ha altresì correttamente richiamato la disposizione di cui all'art. 59, comma 2, lett. a), L. 689/1981 che prevede che la pena detentiva, se comminata per un fatto commesso nell'ultimo decennio, non possa essere sostituita nei confronti di coloro che sono stati condannati più di due volte per reati della stessa indole, come nel caso in esame. Anche il secondo motivo è inammissibile. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può ben essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283489; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha congruamente ritenuto che i plurimi precedenti dell'imputato penali non consentano di mitigarne il trattamento sanzionatorio. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il