CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29430/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 'N, Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Reggio dell'Emilia ha accolto respinto presentata ex art. 35 ter ord. pen. dal condannato in relazione ad alcuni periodi di detenzione subiti presso la [OSCURATO:PERSONA] di Tolmezzo; Rilevato che nel ricorso, in tre distinti motivi, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato computo del tavolo e dello scrittoio nonché dell'omessa considerazione delle ordinanze emesse da altri Tribunale in relazione ad analoghe richiesta; Rilevato che le doglianze sollevate nel ricorso, sebbene qualificate come violazioni di legge, costituiscono mera reiterazione di quanto già dedotto avanti al Tribunale di sorveglianza e sono tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi acquisiti e già correttamente e adeguatamente valutati dal giudice della sorveglianza che, nella motivazione, quanto alla valutazione dell'incidenza del tavolo e dello scrittoio (correttamente neanche considerato) si è conformato alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto e ha fatto specifico riferimento ai fattori compensativi sui quali ha fondato la conclusione cui è pervenute; Rilevato che la mancata considerazione di provvedimenti relativi ad altri detenuti pure allegati dalla difesa, considerata la differenza di situazioni, non rende apparente la motivazione e, quindi, non è configurabile nei termini della violazione di legge; Rilevato quindi che il ricorso non è pertanto consentito in quanto ai sensi dell'art. 35 bis, comma 4 bis, ord. pen. averso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza è ammesso ricorso solo per violazione di llegge; Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.