CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07325/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 12858 /2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ Avv. [OSCURATO:PERSONA], condomicilio eletto presso lo studio del dott. G. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, corsoVittorio Emanuele II n.18; –ricorrente – contro Oggetto:accerta- mentoinduttivo - red- ditometro AGENZIADELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentatae d ifesa dall ’ Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio elettoin Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Li- guria,n.70/3/2013 depositata il 20 novembre 2013, non notificata. Uditala relazione svolta nell ’ adunanza camerale del 23 novembre 2022 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, venivarespinto l ’ appel lo principale proposto dall ’ Agenzia delle Entrate e l ’ appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n.136/14/2012emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Ge- nova, la quale accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente, aventead oggetto avviso di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA e ac- cessorirelativamente all ’ anno di imposta 2006. 2.Le riprese traevano origine dall ’ applicazione del redditometro nei confronti del contribuente, titolare di partita IVA, il quale non aveva presentato denuncia dei redditi per gli anni 1998 - 2005 e nel 2006 avevadichiarato solo reddito da fabbricati a fonte di indici rivelatori di capacitàcontributiva, cui seguiva invio di questionario e le giustifica- zionidel contribuente venivano ritenute non fondat e dall ’ Amministra- zione.Gli avvisi emessi per le annualit à 1998 - 2004 venivano definite attraversol’adesione a richiesta. 3.Il giudice di prime cure, disattese le questioni preliminari e ritenuto legittimol’impianto delle riprese, nel merito rideterminava l ’ entit à delle stessenella misura del 50% rispetto alla misura determinata dall ’ atto impositivo. La CTR confermava la sen tenza impugnata, ritenendo quantoall’appello del contribuente, nel merito, che non vi fosse prova dell’anticipatachiusura della partita IVA addotta dal contribuente, esi- stentel’antieconomicità della gestione aziendale e indimostrata la giu- stificazionedi indici di capacit à contributiva incompatibili con il reddito dichiarato.Quanto all ’ appello dell ’ Agenzia, la CTR riconosceva che la rideterminazione da parte della CTP del quantum delle riprese fosse stataequitativa si collocava entro il margine di disc rezionalit à di cui il giudicegodeva. 4.Avverso la sentenza ha proposto rituale ricorso per cassazione il contribuente,deducendo sette motivi, ai quali ha resistito con contro- ricorsol’ Agenzia delle Entrate. Consideratoche: 5.Con il primo motivo di rico rso - in relazione all ’ art.360 primo comma n.5cod. proc. civ. - il contribuente deduce l ’ omessa motivazione su fattocontroverso, decisivo per il giudizio, nonch é la violazione e falsa applicazione degli artt.60 del d.P.R. n.600/73, 20 della l. n.890/92, circala notificazione dell ’ avviso a mezzo posta non avendo la CTR te- nutoconto del fatto che il foglio della relata non fa corpo con l ’ atto in notifica,non è indicato che tipo di atto viene notificato e nemmeno il numerodell’atto, non è identificato il destinatario della notifica, non è identificato l ’ ufficio postale al quale l ’ atto è stato consegnato, riporta unasigla anzich é un ’ indicazione leggibile in luogo del nome del messo notificatore,il timbro apposto in calce alla relata è illeggibile, e comun- que non è ricostruibile neppure in via indiziaria il collegamento tra il nomedel messo con la sigla illeggibile apposta al documento. 6.Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilit à e di infon- datezza.Premesso che la sentenza non fa cenno alla riproposizione in appellodella questione preliminare della notifica dell ’ avviso di accerta- mento,il tenore della censura, tutto incentrato sulla lettura della relata eil suo rapporto con l ’ atto notificato ne impone la riproduzione in ri- corso,dal momento che, per interpretazione consolidata della Sezione (Cass.Sez. 5 - , Ordinanza n. 1150 del 17/01/2019; Cass. Sez. 5 - , Ordinanzan. 31038 del 30/11/2018; Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 5185 del28/02/2017) in tema di ricorso per cassazione, ove sia dedotto il viziodi una relata di notifica, la trascrizione integrale della medesima sirende necessaria qualora sia strettamente funzionale alla compren- sionedel motivo, atteso che l'adempimento dei requisiti di contenuto - formaprevisti dall'art. 366 cod. proc. civ. non è fine a se stesso, ma è strumentaleal dispiegamento della funzione che è propria di detti re- quisiti.Tale adempimento non è stato compiuto dal contribuente, non essendoidoneo il generico richiamo all ’ atto di appello, peraltro non in- dicatonel sommario degli atti allegati al ricorso, con conseguente di- fettodi decisivit à della doglianza. 6.1.In ogni caso, la censura è anche infondata, dal momento che va escluso il profilo dell ’ inesistenza della notifica la quale - non solo in presenza di atti giudiziari (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604 - 01), ma anche amministrativi tributari (Cass.Sez. 5, Sentenza n. 21865 del 28/10/2016, Rv. 641550 - 01) - sussiste solo se i vizi incidono sulla individuazione dell ’ atto, e d è esclusaanche quando si rivelino privi di alcun collegamento col desti- natario, dal momento che ricadono sempre nell'ambito della nullit à dell’atto. Conseguentemente le irregolarit à prospettate nel motivo ri- cadono- anche ove mai suscettibili di costitu ire un vizio, nell ’ interpre- tazionepiù favorevole possibile al contribuente - nell ’ ambito delle nul- litàsanabili e concretamente sanate per effetto della tempestiva impu- gnazionedell’avviso avanti all ’ autorit à giudiziaria. 7. Con il secondo motivo - in rap porto all ’ art.360 primo comma n.5 cod.proc. civ. - il ricorrente prospetta l ’ omessa pronuncia su fatto de- cisivo della controversia, oggetto di discussione, nonch é la violazione efalsa applicazione dell ’ art.52 del d.lgs. n.546/92, per non aver la CTR pronunciato sull ’ eccepita incompetenza della Direzione provinciale dell’Agenzia a formulare e notificare l ’ appello contro le decisione di primogrado, spettante alla direzione dell ’ Ufficio di Genova 1 dell ’ Agen- ziao, in difetto, alla direzione regionale del Mi nistero. 8. Il motivo è inammissibile, perch é la parte non ha interesse a far valerel’omessa pronuncia su una eccezione destituita di fondamento. Va reiterato, in adesione a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 4862 del 11/03/2015,che l'appello proposto da un Uffic io dell'Agenzia delle En- tratediverso da quello nei cui confronti è stata emessa la sentenza di primo grado è ammissibile, sia per il carattere unitario dell'Agenzia delleEntrate, sia per il principio di effettivit à della tutela giurisdizionale, cheimpone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilit à , sia per lanatura impugnatoria del processo tributario, che attribuisce la qua- lità di parte all'organo (e non alle singole articolazioni organizzative) cheha emesso l'atto o il provvedimento impugnato. 9. La terza censura - agli effetti dell ’ art.360 primo comma n.5 cod. proc.civ. - deduce l ’ omesso esame e pronuncia su fatto decisivo della controversia,oggetto di discussione, e la violazione e falsa applicazione dell’art.53comma 1 del d.lgs. n.546/92, per non essersi il giudice d ’ ap- pellopronunciato sull ’ eccezione, sollevata in controricorso dalla contri- buente, di difetto di specificit à per mera riproposizione da parte dell’Agenziadelle argomentazioni gi à spese in primo grad o e disattese dallaCTP. 10.Anche il suddetto motivo è inammissibile per difetto di interesse ex art.100cod. proc. civ. ad ottenere una espressa pronuncia sulla ecce- zione preliminare di inammissibilit à dell ’ appello principale, dal mo- mentoche la CTR lo h a comunque rigettato nel merito, rendendo cos ì unadecisione sul fondamento delle riprese incompatibile con l ’ accogli- mentodella doglianza preliminare di parte. 11. Con il quarto motivo di ricorso - in relazione all ’ art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - il contribuente deduce l ’ omessa motiva- zionesu fatto controverso, decisivo per il giudizio e oggetto di discus- sione,anche ai fini dell ’ art.42 comma 2 del d.P.R. n.600/73, per man- cata valutazione da parte della CTR degli elementi addotti dal contri- buentenel corso del giudizio, al fine di dimostrare l ’ illegittimit à dell ’ ac- certamento induttivo con applicazione del redditometro, sostanzial- menteidentico per l ’ anno di imposta oggetto di causa rispetto al pre- cedenteperiodo di imposta. Conil quinto motivo il ricorrente - ex art.360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - censura la violazione e falsa applicazione dell ’ art.38 comma 4 del d.P.R. n.600/73, nel testo ratione temporis vigente, e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discu s- sione fra le parti, per mancata valutazione da parte della CTR degli elementiaddotti dal contribuente nel corso del giudizio, al fine di di- mostrarel’assenza di antieconomicit à . Ilsesto motivo - agli effetti dell ’ art.360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ. - lamenta la violazione e falsa applicazione dell ’ art.1 del d.P.R.n.633/72, oltre che l ’ omessa pronuncia su fatto controverso de- cisivoper il giudizio da parte della sentenza impugnata, nella parte in cuiha ritenuto legittimo il recupero a tassazio ne dell ’ IVA evasa. 12.Le doglianze, strettamente congiunte, sono esaminabili congiunta- mente e sono inammissibili. Va innanzitutto rammentato il corretto procedimentologico che il giudice di merito deve seguire nella valuta- zionedegli indizi ai fini della disamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanza richiesti dalla legge vanno desunti dalloro esame complessivo, in un giudizio non atomistico di essi - ben potendociascuno di essi essere insufficiente da solo - , sebbene prece- dutodalla considerazione di ognuno per individuare quelli significativi, perchéè necessaria la loro collocazione in un contesto articolato, nel qualeun indizio rafforza ed ad un tempo trae vigore dall'altro in vicen- devole completamento (Cass. n. 1 2002 del 2017; Cass. n. 5374 del 2017). Ci ò che rileva è che dalla valutazione complessiva emerga la sufficienzadegli indizi a supportare la presunzione semplice di fonda- tezzadella pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornire la prova co ntraria. La CTR ha accertato in fatto alle pagg.5 - 6 - 7 della sentenza lo svolgimento di attivit à commerciale da parte del contri- buenteper il periodo di imposta, l ’ antieconomicit à della gestione, l ’ esi- stenzadi indici di capacit à contributiva mostrati dal c ontribuente. 13. Inoltre, quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegio osservacome, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l ’ omesso esame di elementi istruttori non integra di per s é il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso inconsiderazione, bench é la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie offerte dalle parti e, come sopra visto, nell a fatti- specieil fatto storico è indubbiamente stato considerato. Sono conseguentemente inammissibili le censure perch é il giudice d’appelloha valutato il fatto storico alla base delle riprese, ha accertato il soddisfacimento dell ’ onere della prova a cari co dell ’ Agenzia e ha escluso che il contribuente avesse dato prova contraria valutando le suededuzioni, in particolare a pag.7 della sentenza ( « Le affermazioni della difesa appellante non paiono condivisibili ( … ) » ), tenuto anche conto del ruolo svolto dal la moglie del ricorrente nello svolgimento dell’attivitàdi impresa ( « Si afferma inoltre che il coniuge non avrebbe godutodi regolare mandato di agente di commercio, ma tale mandato nonrisulta agli atti. Dichiara ancora il contribuente che per superare l a situazionedi antieconomicit à ha utilizzato una carta di credito ( … ) » ). 14.Con il settimo motivo il ricorrente - in relazione all ’ art.360 primo commann. 3 e 5 cod. proc. civ. - lamenta la violazione e falsa appli- cazionedegli artt.1 e 2 del d.lgs. n.446/1997 e l ’ omessa pronuncia e motivazionesu un fatto controverso decisivo per il giudizio, con riferi- mento alla statuizione da parte della sentenza di legittimit à della ri- presaad imposizione dell ’ IRAP evasa. 15. La doglianza è inammissibile pe rch é priva di specificit à , dal mo- mentoche il ricorso non d à evidenza che l ’ appello incidentale del con- tribuenteaveva investito anche l ’ IRAP e i presupposti di applicabilit à dell’imposta al contribuente, non essendo a ci ò sufficiente l ’ afferma- zionecontenuta a pag.4 della sentenza secondo cui il contribuente ha agito«insistendo a sua volta come in primo grado » , affermazione evi- dentementegenerica e inidonea a rendere decisiva la specifica censura indisamina. 16.Al rigetto del ricorso segue il regolamen to delle spese di lite, liqui- datecome da dispositivo, secondo soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate