CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03546/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 9036/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. Al- fonso Galasso, rappresentata e difes a dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n.60, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] carlo Mattiello; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale Liegi, n.44, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Bari n. 1343/16, depositata il 22 dicembre 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 novembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in proprio e nella qualità di impresa ca- pogruppo dell'[OSCURATO:PERSONA] d'Imprese costituita con la [OSCURATO:SOCIETA]., convenne in giudizio la Provincia di Foggia, per sentirla condan- nare al pagamento della somma di Euro 517.387,94, a titolo di risarcimento dei danni subìti a causa dei maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione del [OSCURATO:PERSONA] di Foggia, affidati all'ATI con contratto d'appalto del 17 luglio 1998. Premesso che la Provincia non le aveva consentito di eseguire l'opera nei modi e nei tempi concordati, avendo proceduto alla consegna delle aree in modo parziale, discontinuo e frazionato, riferì di avere provveduto all'iscri- zione di sei riserve nei registri contabili e nello stato finale dei lavori, aggiun- gendo che, all'esito di un tentativo di bonario componimento, la Provincia aveva formulato un'offerta del tutto insufficiente. Si costituì la Provincia, ed eccepì il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario;aggiunse che la CTF Imes era stata dichiarata fallita, e chiese per- tanto di essere autorizzata alla chiamata in causa del curatore del fallimento; nel merito, eccepì l'infondatezza della domanda, chiedendone il rigetto. 1.1. Il Tribunale di Foggia, dopo aver rigettato l'eccezione di difetto di giurisdizione con sentenza non definitiva dell'8 marzo 2004, con sentenza definitiva del 1° luglio 2008 accolseparzialmente la domanda, condannando la Provincia al pagamento della somma di Euro 435.674,15, oltre rivaluta- zione monetaria ed interessi. 2. Sull'impugnazione proposta dalla Provincia, la Corte d'appello di Bari, con sentenza non definitiva del 27 marzo 2015, ha confermato il rigetto dell'eccezione di difetto di giurisdizione e della richiesta d'interruzione del giu- dizioformulata dall'appellante. 2.1. Con sentenza definitiva del 22 dicembre 2016, la Corte d'appello ha poi accoltoparzialmente l'impugnazione principale proposta dalla Provincia e quella incidentale propostadalla [OSCURATO:PERSONA], accertando il diritto di quest'ultima al risarcimento dei danni nella misura del 50%, dichiarando il difetto di legittimazione attiva dell'attrice per il residuoe rideterminando la somma dovuta dalla Provincia in Euro 218.556,08, oltre rivalutazione mone- taria ed interessi. Premesso che la dichiarazione di fallimento dell'impresa mandante non comportava l'interruzione del giudizio, del quale la stessa non era parte, ma solo il venir meno dei poteri gestori e rappresentativi spettanti all'impresa capogruppo, la Corte ha ritenutoche la [OSCURATO:PERSONA] non potesse far valere, oltre ai propri diritti, quelli della CTF Imes, in ordine ai quali la legitti- mazione spettava unicamente al curatore del fallimento, ed avesse quindi diritto al risarcimento dei danni soltanto nella misura del 50%, proporzionata alla propria quota di partecipazione all'ATI. Nel merito, la Corte ha escluso che l'accertamento dell'inadempimento della Provincia richiedesse la proposizione di una specifica ed autonoma do- manda, confermando inoltre l'assoggettamento del rapporto alla disciplina dettata dal r.d. 25 maggio 1895, n. 350, vigente alla data di stipulazione del contratto ed abrogato soltanto dall'art. 231 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, nonché l'inapplicabilità dell'art. 31-bis, comma 1-quater,della legge 11 febbraio 1994, n. 109, introdotto dall'art. 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166. Ha ritenuto inammissibile l'eccezione di tardiva iscrizione della riserva n. 2, sollevata per la prima volta in appello, ed irrilevante la dichiarazione di accettazione dei prezzi dell'opera, in quanto non riferibile all'oggetto del giu- dizio. Premesso inoltre che la consegna dei lavori da parte dell'Amministra- zione avrebbe dovuto riguardare l'intera opera, non essendo prevista una consegna parziale, e ritenuta inconferente la successiva stipulazione di un contratto aggiuntivo, in quanto avente ad oggetto l'esecuzione di altre opere, ha rilevato che la consegna aveva avuto luogo prima della stipulazione del contratto, al fine di evitare la decadenza dal relativo finanziamento, osser- vando che in tal modo l'Amministrazione aveva assunto il rischio dei maggiori oneri derivanti dalla consegna anticipata. Ciò posto, ha ritenuto condivisibile la quantificazione delle somme dovute all'impresa, effettuata dal c.t.u. sulla base del riferimento alla data di consegna dei lavori, confermando che il ri- tardo nell'avvio degli stessi era stato determinato in parte della ritardata sti- pulazione del contratto, in parte dalla necessità di consentire l'effettuazione delle attività di disinquinamento acustico. Ha ritenuto altresìcorretta la liqui- dazione del danno derivante dal sottoimpiego della manodopera, reputando invece generiche le censure riguardanti e le spese sostenute per i tecnici uti- lizzati e la mancata applicazione del ribasso d'asta. In ordine all'appello incidentale, la Corte ha riconosciuto all'attrice la maggior somma di Euro 516,87, non liquidata in primo grado a causa di un errore di calcolo, ritenendo invece non dovuti la spesa sostenuta per il com- penso del direttore tecnico, in quanto compresa tra le spese generali, la per- centuale di mancata saturazione della manodoperaed i maggiori costi soste- nuti dall'impresa per l'installazione di specifiche apparecchiature di condizio- namento richieste dall'Amministrazione, inquanto non provati, nonché i mag- giori oneri indiretti, non risultando che i lavori richiedessero particolari solu- zioni tecniche. 3. Avverso la sentenza definitiva la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ri- corso per cassazione, articolato in due motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la viola- zione e la falsa applicazione degli artt. 112, 113, 116, 167, 180 e 183 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, come modificato dal d.l. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534, censurando la sentenza impugnata per aver accolto l'eccezione di difetto di legittimazione attiva proposta dalla Provincia, senza rilevarne l'inammissibilità. Sostiene infatti che nel costituirsi in giudizio la Provincia si era limitata a chiedere l'interruzione del processo, per l'inter- venuta dichiarazione di fallimento della CTF Imes, senza sollevare la predetta eccezione, la quale non era stata formulata neppure nel termine concesso dal Giudice istruttore ai sensi dell'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., né alla successiva udienza di trattazione, ma soltanto all'udienza fissata per l'a- dozione dei provvedimenti di cui all'art. 184 cod. proc. civ.Aggiunge che l'i- nosservanza del termine di cui all'art. 180, secondo comma, cit., avente ca- rattere perentorio, era rilevabile anche d'ufficio, trattandosi di un termine previsto a tutela non solo dell'interesse di parte, ma anche dell'interesse pub- blico al corretto andamento ed alla pronta definizione del giudizio. 1.1. Il motivo è infondato. Non può infatti condividersi la tesi sostenuta dalla ricorrente, secondo cui la dichiarazione di fallimento dell'impresa mandante, intervenuta in epoca anteriore all'instaurazione del giudizio da parte della mandataria, avrebbe privato quest'ultima della legittimazione attiva, il cui difetto, attenendo al merito della controversia, non avrebbe potuto essere rilevato d'ufficio dalla sentenza impugnata, ma avrebbe dovuto essere fatto valere nei tempi e nei modi previsti per le eccezioni di parte. Tale affermazione risulta infatti fondata sul richiamo ad un precedente di legittimità riguardante la titolarità del rap- porto controverso (cfr. Cass., Sez. II, 3/06/2009, n. 12832), che, oltre ad essere stato superato da pronunce più recenti (cfr. Cass., Sez. Un., 16/02/ 2016, n. 2951; Cass., Sez. III, 15/05/2018, n. 11744), non è riferibile alla legittimazione ad causam(il cui difetto, come costantemente ribadito da que- sta Corte, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, in quanto attinente alla regolare instaurazione del contraddittorio:cfr. Cass., Sez. lav., 12/08/2016, n. 17092; Cass., Sez. III, 28/10/2015, n. 21925), e non tiene comunque conto delle caratteristiche specifiche della fattispecie in esame. Ai sensi degli artt. 22, comma primo, e 23, comma nono,della legge 19 dicembre 1991, n. 406, applicabili ratione temporisalla fattispecie in esame, lacostituzione di un'associazione temporanea d'imprese comporta infatti il conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un una di esse, qualificata come capogruppo, per effetto del quale è riconosciuta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei la- vori, fino all'estinzione di ogni rapporto (cfr. Cass., Sez. I, 16/05/2018, n. 11949; 20/07/2012, n. 12732; Cass., Sez. VI, 28/11/2011, n. 25204). Tale mandato, gratuito ed irrevocabile, è soggetto peraltro a scioglimento, ai sensi dell'art. 78 delr.d. 16 marzo 1942, n. 267 (nel testo, anch'esso applicabile ratione temporis, anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5),in caso di fallimento di una delle imprese mandanti, per effetto del quale vengono pertanto meno i poteri di gestione e rappresentanza già conferiti alla capogruppo, ivi compresa la legittimazione ad agire, in nome e per conto della mandante fallita, per far valere i crediti dalla stessa vantati nei confronti dello ente committente(cfr. Cass., Sez. I, 19/12/2019, n. 34116; 13/10/2015, n. 20558; Cass., Sez. VI, 30/07/2010, n. 17926).Sotto il profilo processuale, trattandosi di un fenomeno riconducibile non già all'art. 81 cod. proc. civ., dal momento che l'impresa mandataria non agisce in nome proprio ma in nome delle mandanti, ma all'art. 77 cod. proc. civ., il fallimento dell'impresa man- dante costituisce per un verso un evento incidente sulla capacità della stessa, che ove sopravvenga in corso di causa può dar luogo all'interruzione del pro- cesso (cfr. Cass., Sez. II, 3/05/2018, n. 10487; Cass., Sez. III, 18/01/2001, n. 721), per altro verso comporta una cessazione del potere rappresentativo, che qualora, come nella specie,si verifichi prima dell'instaurazione del giudi- zio comporta il difetto di legittimazione ad processumdell'impresa mandata- ria, e che, in quanto attinente anch'essa alla regolare costituzione del con- traddittorio, può essere fattavalere in ogni stato e grado del giudizio, allo stesso modo della carenza di legittimazione ad causam , a meno che sulla relativa questione non si sia formato il giudicato interno (cfr. Cass., Sez. Un., 16/11/2009, n. 24179; Cass., Sez. III, 31/07/2015, n. 16274; Cass., Sez. V, 20/02/2013, n. 4248). Non merita pertanto censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che la dichiarazione di fallimento della CTF Imes, intervenuta in epoca anteriore alla proposizione della domanda, avesse comportato il venir meno dei poteri gestori e rappresentativi spettanti all'attrice in qualità di man- dataria, la quale risultava pertanto priva di legittimazione a far valere, oltre ai propri diritti, anche quelli dell'impresa mandante. Nessun rilievo poteva assumere, in contrario, la circostanza che, trattandosi di giudizio promosso in epoca anteriore all'entrata in vigore del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, tale circostanza non fosse stata fatta valere dalla convenuta nella comparsa di costituzione, peraltro depositata tardivamente, né nella memoria depositata ai sensi dell'art. 180, secondo comma, cod. proc. civ. o nell'udienza di tratta- zione, ma solo nell'udienza fissata ai sensi dell'art. 184 cod. proc. civ., dal momento che, essendo la questione rilevabile d'ufficio, la relativa deduzione era configurabile come mera difesa, la cui proposizione non poteva ritenersi preclusa dalla scadenza dei predetti termini. 2. Con il secondo motivo,la ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112, 113, 155 e 116 cod. proc. civ., nonché l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, ai fini dell'accertamento del difetto di legittimazione attiva, la Corte d'appello non ha tenuto conto di un atto di transazione stipulato il 31 gennaio 2003 tra essa ricorrente ed il curatore del fallimento d ella CTF Imes , con cui si era proceduto alla definizione di tutti i rapporti relativi all'esecuzione dei lavori in questione, con il riconoscimento in favore di essa ricorrente della facoltà di far valere in via esclusiva tutti i diritti derivanti dal contratto di appalto. Ag- giunge di aver eseguito tutti i lavori previsti dal contratto di appalto e di aver assunto, a tal fine, personale della CTF Imes dotato di specifiche competenze tecniche, precisando di aver subìto in via esclusiva i pregiudizi derivantidall'i- nadempimento della Provincia. 2.1. Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, riflettendo l'o- messo esame di un documento attestante un fatto decisivo per il giudizio, del quale la ricorrente si limita ad allegare l'avvenuta produzione nel giudizio di primo grado, all'udienza fissata per l'ammissione deimezzi istruttori, omet- tendo tuttavia di precisare in quale fase processuale ed in quale atto la tran- sazione sia stata fatta valere, nonché di riportarne il testo, almeno nei passi salienti, a corredo delle proprie censure. La parte che, in sede di legittimità, intenda denunciare l'omessa valuta- zione di fatti documentalmente provati ha infatti l'onere, in ossequio al prin- cipio di specificità dell'impugnazione, non solo di trascrivere nel ricorso per cassazione il testo integrale o la parte significativa del documento da cui i medesimi fatti risultano, in modo tale da consentire il vaglio di decisivitàdegli stessi, ma anche di specificare gli argomenti, le deduzioni o le istanze formu- latial riguardo nel giudizio di merito, pena l'irrilevanza giuridica della sola produzione, la quale non assicura il contraddittorio e non comporta quindi per il giudice alcun dovere di esame, e ancor meno di considerazione dei docu- menti stessi ai fini della decisione(cfr. Cass., Sez. V , 21/05/2019 , n. 13625 ; Cass., Sez. III , 2 6/06/2018, n. 16812; Cass., Sez. VI, 28/09/2016, n.19150). 3. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembr e 2012, n. 228, d