Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28234/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi congiuntamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l'unico motivo d'impugnazione si reiterano le medesime censure esibite con il gravame e già esaminate e disattese in appello, con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile; ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza) e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr.

Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); rammentato che l'inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di stabilire la sopravvenuta maturazione della prescrizione, essendosi già oramai chiarito che «la proposizione di ricorso per cassazione contenente censure in punto di fatto rende il ricorso stesso inammissibile per causa originaria e, come tale, inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato)» (Sez. 1, n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi, Rv. 214830 — 01). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila OtISCetrt4 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi congiuntamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con l'unico motivo d'impugnazione si reiterano le medesime censure esibite con il gravame e già esaminate e disattese in appello, con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa costituitasi parte civile; ribadito che ogni vaglio critico circa il giudizio di attendibilità della deposizione della persona offesa ovvero dei testimoni è precluso innanzi alla Suprema Corte in ossequio al principio incontroverso in giurisprudenza secondo il quale la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza) e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (in tal senso cfr. Sezioni Unite, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, in motivazione; in questo senso, Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623 - 01); rammentato che l'inammissibilità del ricorso preclude ogni possibilità di stabilire la sopravvenuta maturazione della prescrizione, essendosi già oramai chiarito che «la proposizione di ricorso per cassazione contenente censure in punto di fatto rende il ricorso stesso inammissibile per causa originaria e, come tale, inidoneo a instaurare un regolare rapporto processuale di impugnazione, con la conseguenza che la sentenza impugnata passa automaticamente in cosa giudicata e resta precluso qualsiasi accertamento di sopravvenute cause di non punibilità (nella specie, la prescrizione del reato)» (Sez. 1, n. 14013 del 12/11/1999, Luraschi, Rv. 214830 — 01). rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila OtISCetrt4 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 28234/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris