CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03703/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26657/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 34, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PATANELLA VITOche li rappresentano e difendono. -RICORRENTI- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, V ia [OSCURATO:PERSONA] n. 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. -CONTRORICORRENTE- nonché [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -CONTRORICORRENTE- [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 40presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende. -CONTRORICORRENTE- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] C.C.R.V.E. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.- [OSCURATO:PERSONA] DIPALERMO. -INTIMATI- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di PALERMO n. 2431/2019,depositata il 12/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 724/2014 il Tribunale di Palermo, pronunciando sulla domande di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti delle sorelle Gaetana e Giuseppa ede i nipoti Dario, Riccardo, Fabio e [OSCURATO:PERSONA], figli del fratello premorto Gaetano, ha dichiarato aperta la successione del padre [OSCURATO:PERSONA], ha ridotto le disposizioni testamentarie in favore della figlia [OSCURATO:PERSONA] , reintegrando la quota di legittima di competenza dell’attore e di [OSCURATO:PERSONA]; con sentenza definitiva n. 6789/2015 , ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria sugli immobili attribuiti a Domenico, Gaetano e Gaetana, provvedendo alle relative assegnazioni e ai relativi conguagli. La sentenza, appellata da [OSCURATO:PERSONA], è stata parzialmente riformata dalla Corte distrettuale di Palermo, che ha disposto le seguenti assegnazioni: a ) in favo r e di [OSCURATO:PERSONA] l'intera proprietà dell'immobile sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, piano primo; b) in favore di [OSCURATO:PERSONA] la quota pari a un terzo dell'immobile sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 75 angolo viaPolara, nn. 1- 3 piano terra ; c) in favore di Dario, Riccardo, Fabio e [OSCURATO:PERSONA], in quote uguali fra loro, l'intera proprietà dell'immobile sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] F inocchiaro Aprile n. 63, piano terra e piano scantinato, con obbligo di conguaglio di € 237.950,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] e di € 432.950,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA]. La cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Palermo è chiesta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con ricorso in tre motivi, cui hanno resistito con distinti controricorsi [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di erede testamentaria della defunta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] fondiario C.C.R.V.E. per le P rovince S iciliane e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non hanno proposto difese . I ricorrenti e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 345 c.p.c. , sostenendo che [OSCURATO:PERSONA] , deceduta in corso di causa, aveva inizialmente chiesto che , previo sciog l imento della comunione ereditaria , le fosse assegnato l’ immobile di C orso [OSCURATO:PERSONA] n. 63, piano terra e scantinato , e che la Corte d’appello abbia modificato l’assegnazione richiesta tardivamente in appello, attribuendole un terzo indiviso di un piccolo locale ubicato in [OSCURATO:PERSONA] aprile n. 75, angolo via Polara, in proprietà per due terzi della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.. Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte di merito avrebbe dovuto dichiar a re inammissibile la nuova richiesta di assegnazione proposta in appello e confermare l’assegnazione secondo le preferenze iniziali espresse da [OSCURATO:PERSONA], attribuendo le il bene sito in C orso [OSCURATO:PERSONA] n. 63, in luogo del civico 75. Con il terzo motivo si denuncia la nullità della sentenza per vizio di motivazione, sostenendo che la Corte di merito non abbia tenuto conto d e ll’assetto c omplessivo della successione e, in particolare, che la sorella Gaetana aveva ricevuto anche la dispo nibile e aveva ottenuto l’assegnazione dell’immobile di maggior pregio (la villa in località Mondello di Palermo), divenendo l’unica dei condividenti a poter sostenere il gravoso conguaglio posto a carico dei ricorrenti in un importo pari al valore delle porzioni, per giunta disponendo l’assegnazione dello scantinato che comunicava con un immobile della società, estranea alla successione. 2. Va esaminato con priorità il terzo motivo che è fondato ; le restanti censure sono assorbite. Le censura merita accoglimento nella parte in cui contesta l’assegnazione delle porzioni sotto il profilo della eccessiva gravosità del conguaglio, ponendo il quesito di puro diritto circa la funzione e i limiti quantitativi del conguaglio nell’ambito della divisionegiudiziale. 2.1 La successione era regolata dal secondo t e stamento del 2.10.1998 con cui il de cuius aveva devoluto il proprio patrimonio ai figli, lasciando l’intera disponibile alla figlia Giuseppa. Quest’ultima aveva ricevuto solo beni in propri e tà esclus i va, mentre Gaetana aveva ricevuto sia la propri e tà esclusiva di due cespiti, sia quotedegli immobili di [OSCURATO:PERSONA] n. 63 e Domenico e Gaetano avevano invece ricevuto talune quote degli immobili in [OSCURATO:PERSONA] 5 e di quelli ubicati in [OSCURATO:PERSONA] 63 e 65. Quindi, i beni siti in via Polara 5 eranoin comunione ereditaria tra i fratelli Domenico e Gaetano; gli imm o bili ubicati in via [OSCURATO:PERSONA] nn. 63 e 75 erano in comunione tra tutti i coeredi , ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA]. Il tribunale, con sentenza n. 724/2014, aveva reintegrato per equivalente Domenico e Gaetana nella quota di legittima ed aveva condannato la sorella Giuseppa al pagamento rispettivamente di €. 116.659,53ed €. 24.384,27 a titolo di conguaglio ; aveva – inoltre - dichiarato inammissibile l’azione di riduzione proposta da [OSCURATO:PERSONA], rimasto titolare delle sole quote ricevute per testamento. Con la successiva sentenza n. 6789/2015 il giudice di primo grado aveva sciolto la comunione sui beni ricevuti dai fratelli Gaetano (e per quest’ultimo, dai suoi eredi, odierni ricorrenti) , Gaetana e Domenico, aveva determinato il val ore delle singole quote sui beni in comunione in €. 492.250,00 ed aveva attribuito le porzioni , sul presuppostodella divisibilità dell’asse : a) a [OSCURATO:PERSONA] l'intera proprietà dell'immobile sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 63, piano primo, con conguaglio a ricevere da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], insolido, di € 237.950,00; b) a [OSCURATO:PERSONA] la quota pari a un terzo dell'immobile sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] n. 75 angolo via Polara, nn. 1-3 piano terra, con conguaglio a ricevere da [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido,di € 432.950,00; c) agli eredi di [OSCURATO:PERSONA], in quote uguali fra loro, l'intera proprietà dell'immobile sito in Palermo, [OSCURATO:PERSONA] F inocchiaro Aprile n. 63, piano terra e piano scantinato, con obbligo di versamento di € 237.950,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA], e di € 432.950,00 in favore di [OSCURATO:PERSONA] titolo di conguaglio. La Corte distrettuale ha ritenuto che tale soluzione fosse da preferire anche perché il conguaglio che i ricorrenti avrebbero dovuto corrispondere, e che la stessa Corte ha ritenuto gravoso , sarebbe stato ripartito tra tutti i successori di Gaetano di Liberto, divenendo sostenibile, avendo essi ricevuto l’immobile di maggior pregio. 2.2. Occorre anzitutto considerare c h e nel caso in cui l’asse da dividere sia composto da più immobili, il requisito della comoda divisibilità affinché s i proceda alla ripart i zione in natura tra i coeredi, deve essere valutata con riferimento non ai singoli cespiti, ma alla massa nel suo complesso poiché , in tal caso, il s ing o lo condividente ha –di norma - diritto ad una po r zione in natura dei diversi beni (mobili o immobili) in modo da riflettere la composizione qualitativa del patrimonio da dividere (Cass. n. 21612/2021; Cass. n. 3139/2023). Ove la divisione possa essere attuata solo con il pagamento di rilevanti conguagli, come nel caso concreto, deve essere esclusa la stessa comoda divisibilità dell’asse (Cass. 7961/2003; Cass.12965/2019) e deve trovare applicazione l’art. 720 c.c.. Può procedersi alla divisione in natura nella misura in cui il singolo condividente riceva una porzione di beni proporzionata al valore della quota, in modo che il conguaglio abbia la sola funzione di perequare le contenute differenze di valore tra le quote stesse, venendo altrimenti negato il conseguimento dell'obiettivo della divisione in natura (Cass. n. 726/2018; Cass. 19104/2019). Se allora la successione comprende un numero di immobili non uguale a quello dei condividenti o non suscettibili di attribuzione in modo frazionato ai singoli in ragione delle diversità qualitative , delle eventuali differenze di valoredi ciascun bene o per l’entità dei conguagli, ai sensi dell’art. 720 c.c. detti cespiti devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione; se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo allavendita all'incanto (Cass. n. 3139/2023). Nel caso in esame, la sentenza ha invece previsto che i ricorrenti versassero € 237.950,00 a [OSCURATO:PERSONA] ed € 432.950,00 a [OSCURATO:PERSONA], ossia un importo sproporzionato rispetto al valore della quot a ad essi spettant e , pari ad € 492.250,00 (cfr. sentenza di primo grado n. 6789/2015) ed è perciò incorsa nella violazione denunciata. In conclusione, è accolto il terzo motivo di ricorso, con assorbimento delle restanti censure. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la regolazion e delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M accoglie il terzo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della