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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2023

Cassazione n. 38852/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Vercelli per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna (in Santhià -VC-, il 06/03/2018).

Ritenuto che il motivo dedotto (mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale) si appalesa riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambi i Giudici di merito (pp. 4 e 5 sent. app., laddove la Corte territoriale, considerate le emergenze dichiarative e documentali, rileva non essere necessarie ulteriori attività istruttorie); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Torino che ha confermato la pronuncia di condanna del Tribunale di Vercelli per il reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'ora notturna (in Santhià -VC-, il 06/03/2018). Ritenuto che il motivo dedotto (mancata assunzione di una prova ritenuta decisiva con rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale) si appalesa riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da entrambi i Giudici di merito (pp. 4 e 5 sent. app., laddove la Corte territoriale, considerate le emergenze dichiarative e documentali, rileva non essere necessarie ulteriori attività istruttorie); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 38852/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris