CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 febbraio 2026
Cassazione n. 33279/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 marzo 1986 avverso il decreto del 16/02/2026 del Tribunale di Sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto indicato in epigrafe, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia, dichiarava inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Con l'atto di ricorso, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente deduce tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'errata applicazione della legge penale in riferimento alla ritenuta inammissibilità de plano. Deduce il ricorrente che l'istanza depositata in data 2 febbraio 2026 conteneva elementi di novità -rispetto a quella precedentemente predisposta con il patrocinio di altro difensore e rigettata dal Tribunale di Sorveglianza in data 20 novembre 2025- quali l'allegazione di nuova dichiarazione di disponibilità al lavoro (e la dichiarazione di disponibilità ad ospitare il [OSCURATO:PERSONA] da parte della sorella Alida e del di lei marito [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione dell'art. 606, primo comma lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 656 cod. proc. pen. e 47 Ord. pen. Deduce il ricorrente l'omessa valutazione degli elementi posti a fondamento dell'istanza avendo il provvedimento motivato soltanto sulla prognosi negativa della personalità del [OSCURATO:PERSONA] e sulla assenza di revisione critica del passato con ravvedimento del condannato, non considerando che i precedenti penali riguardano l'esecuzione della pena a circa venti anni di distanza dai fatti. Il provvedimento impugnato non ha tenuto conto della relazione d'indagine sociale redatta dall'assistente sociale che afferma di aver riscontrato la concreta possibilità per il [OSCURATO:PERSONA] di svolgere stabile attività lavorativa. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione degli artt. 656 cod. proc. pen. e 47 ter Ord. pen. e successive modificazioni. La carenza, contraddittorietà e/o illogicità della motivazione e violazione delle regole di apprezzamento in ordine alla prognosi negativa del buon esito della misura alternativa richiesta. Deduce il ricorrente che la motivazione non ha preso in considerazione i presupposti ed i requisiti connotanti la detenzione domiciliare, ex art. 47 ter, comma 1 e comma 1 bis, Ord. pen. 3. Con requisitoria scritta, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per la inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. È pacifico che il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano, ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen., soltanto con riguardo ad una richiesta identica, per oggetto e per elementi giustificativi, ad altra già rigettata ovvero priva delle condizioni previste direttamente dalla legge. La disciplina del procedimento di sorveglianza corrisponde a quella dettata per il procedimento di esecuzione delineato dall'art. 666 cod. proc. pen. ed il modello procedimentale è costituito, dunque, dalle forme dell'udienza in camera di consiglio con la partecipazione delle parti per dar modo alle stesse di interloquire innanzi al giudice; tuttavia, in forza del combinato disposto degli artt. 678, comma 1, e 666, comma 2, cod. proc. pen., è contemplata, altresì, in deroga alla regola generale, la possibilità di un epilogo decisorio anticipato della richiesta, in termini 2d'inammissibilità, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., mediante pronuncia di decreto reso con procedura de plano ed in assenza di contraddittorio, quando l'istanza sia stata già rigettata perché basata sui medesimi elementi, ovvero sia "manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge". In altri termini, «l'esercizio da parte del Magistrato di Sorveglianza del potere di cui all'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. deve essere limitato alle ipotesi in cui la "presa d'atto" dell'assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali» e «la dichiarazione di inammissibilità risulta possibile solo quando facciano difetto nell'istanza i requisiti posti direttamente dalla legge che non implicano alcuna valutazione discrezionale» (Sez. 1, n. 876 del 16/7/2015, dep. 12/1/2016, Ruffolo, Rv. 265857; Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011, Cecere, Rv. 251490; Sez. 1, n. 23101 del 19/5/2005, Savarino, Rv. 232087; Sez. 1, n. 277 del 13/1/2000, Angemi, Rv. 215368). Sicché, onde evitare il «pericolo che la ricognizione dei presupposti di ammissibilità della domanda involga una implicita valutazione del merito con la adozione di provvedimenti di sostanziale rigetto in assenza della esplicazione del regolare contraddittorio», «la carenza delle condizioni di legge deve essere rilevabile ictu ocu/i, non deve comportare valutazioni discrezionali, né valutazioni negative fondate su argomentazioni complesse o rese opinabili da possibili differenti ricostruzioni della situazione di fatto posta a base della richiesta». Mentre «l'anticipazione alla fase del vaglio preliminare di ammissibilità di una decisione sostanzialmente nel merito sull'istanza violerebbe il contraddittorio che nei procedimenti di esecuzione e di sorveglianza, laddove prevista, garantisce il diritto di partecipazione dell'interessato finalizzato alla possibilità di prospettare le proprie opzioni nella dialettica tra le parti.» Da tanto discende che il provvedimento assunto dal giudice dell'esecuzione de plano, senza fissazione dell'udienza in camera di consiglio, fuori dei casi espressamente stabiliti dalla legge, ricorribile per cassazione ai sensi dell'ultimo inciso dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen., è affetto da nullità di ordine generale e a carattere assoluto, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 cod. proc. pen., per effetto della estensiva applicazione delle previsioni della «omessa citazione dell'imputato e dell'assenza del suo difensore nei casi in cui ne è obbligatoria la presenza» (Sez. 3, n. 1730 del 29/5/1998, Viscione, Rv. n. 211550); se accertata in sede di legittimità, detta nullità comporta l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata (Sez. 1, n. 41754 del 16/9/2014, Cherni, Rv. 260524). 3. Nel caso di specie, il Presidente del Tribunale di Sorveglianza, dunque, ha fatto buon governo dei principi dettati dal legislatore e della giurisprudenza di legittimità. ( 33.1. Il primo motivo è infondato. 3.1.1. Dalla lettura dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia in data 20 novembre 2025 emerge che l'istanza depositata in data 2 febbraio 2026 non contiene elementi di fatto che non siano stati analizzati; l'abitazione dove sarebbe stato ospitato il [OSCURATO:PERSONA] era stata già indicata nella prima istanza; l'offerta lavorativa, già presente nella precedente istanza, è stata trasformata da offerta di attività lavorativa a tempo determinato in quella a tempo indeterminato, circostanza questa che non contiene cambiamenti e, dunque, non richiede accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali. 3.2. Il secondo motivo del ricorso è inammissibile. Il ricorrente, infatti, si limita a confutare genericamente la valutazione sulla pericolosità del [OSCURATO:PERSONA] resa dal Tribunale di Sorveglianza nel provvedimento del 20 novembre 2025 e consacrata dal provvedimento di inammissibilità emesso de plano dal Presidente del Tribunale di Sorveglianza, nulla riferendo, in particolare, sulle vicende che hanno coinvolto il ricorrente in Germania ed altrove, posto che il fine pena calcolato è quello della data del 16 dicembre 2028 e che, a carico del ricorrente, pende un mandato di arresto europeo dalla Germania che sarà eseguito all'atto della scarcerazione. 3.3. Parimenti inammissibile il terzo motivo del ricorso. Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza osserva che il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in data 20 novembre 2025 negava la concessione di qualsiasi misura alternativa -e, dunque, anche della detenzione domiciliare- in considerazione della pericolosità sociale ("desunta dai reati commessi, dal curriculum criminale, dalle denunzie di reati commessi anche all'estero, dalla mancanza di elementi certi in relazione a un ampio segmento della sua vita e della impossibilità di dedurre un processo di revisione critica della sua devianza"). 4. Alla reiezione dei ricorsi consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P P.Q.MDepositata in Canceiiena oggi Roina, lì i O SET, 2026 4