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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 gennaio 2024

Cassazione n. 24381/2024

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 55/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 28/S, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -cotroricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

DELLA SICILIA - SEZ.ST.

CALTANISSETTAn. 2215/ 21/ 15 depositata i l 28/05/2015 .

Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 2215/21/15 del 28/05/2015, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 426/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della rettifica induttiva del reddito operata dall’Ufficio in ragione del rinvenimento, presso la societàMarika [OSCURATO:SOCIETA]., di una scheda relativa ad una cessione non fatturata di gioielliin favore dell’odierna contribuente. 1.2.La CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE, evidenziando che: a) la motivazione dell’atto impositivo era incoerente, non risultando chiaro come l’Ufficio possa essere addivenuto all’accertamento di un maggior reddito partendo dall’unico elemento presuntivo costituito da una scheda per merce in visione; b) l’unica presunzione ricavabile dalla scheda rinvenuta è l’acquisto della merce e, dunque, un maggior reddito non dichiarato (senza applicazione di ricarico in ragione di una regolare contabilità) di euro 32.329,17. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, affidato a quattro motivi; la contribuente depositava, altresì, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la proposizione del ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Caltanissetta non determina l’inammissibilità dello stesso, atteso che gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 cod. civ., configurandosi quali organi dell'Agenzia che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza, sicché l'attività da loro svolta è imputabile all'organo rappresentato e sussiste, pertanto, la loro concorrente legittimazione passiva ed attiva (cfr. Cass. n. 16830 del 24/07/2014; Cass. n. 1113 del 21/01/2015; Cass. n. 19828 del 04/10/2016).

Né rileva la mancata indicazione delle generalità anagrafiche del Direttore pro tempore dell’Ufficio. 1.1.Gli ulteriori rilievi preliminari effettuati dalla controricorrente possono essere esaminati unitamente ai motivi di ricorso (rilievo n. 3 a pag. 9 del controricorso; rilievo n. 4 a pag. 10; rilievo n. 5 a pag. 11), mentre è sicuramente inammissibile il rilievo n. 6 a pag. 14 (mancanza di presupposti per l’accertamento induttivo), che avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo di ricorso da parte della contribuente. 2.Con l’unico motivo di ricorso principale AE deduce violazione dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 8, lett. a), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato legittimo l’accertamento dei ricavi della contribuente in applicazione della percentuale di ricarico del 150% non solo sulla merce ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma anche sulla merce venduta risultante dalla contabilità. 2.1.Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212e dell’art. 42, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere AE allegato il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza all’avviso di accertamento. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso incidentale si contesta violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR accolto l’appello di AE senza considerare che le presunzioni dedotte dalla stessa si fonderebbero esclusivamente sulla scheda extracontabile rinvenuta presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, quindi, non sarebbero idonee a fondare l’avviso di accertamento. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso incidentale si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dal contenuto della scheda contabile rinvenuta presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.4.Con il quarto motivo di ricorso incidentale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la contribuente rispondesse non già della sola sanzione, ma anche dell’IVA non assolta dalla cedente. 3.Il primo motivo di ricorso principale, nonché il secondo ed il terzo motivo di ricorso incidentale possono essere trattati congiuntamente, vertendo su circostanze connesse. 3.1.Appare utile ribadire i fatti per come emergono dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa. 3.2.[OSCURATO:PERSONA] di finanza, nel corso di una verifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha rinvenuto una scheda intestata alla ditta della contribuente dalla quale sono risultate alcune cessioni di gioielli in conto visione in favore di quest’ultima.

Da un raffronto con la contabilità di Pioggia si è, quindi, presunto che parte di quei gioielli siano stati acquistati senza l’emissione di fattura e, successivamente, venduti con analoghe modalità. 3.2.1.L’acquisto di merce in nero ha, poi, indotto l’Amministrazione finanziaria a presumere ulteriormente la sostanziale inattendibilità della contabilità e, quindi, l’applicazione della percentuale di ricarico del 150% (dichiarata dalla stessa contribuente e risultante dagli studi di settore) a tutte le vendite effettuate. 3.3.Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che all’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe".

Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ. (cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010). 3.4.Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che: a) la motivazione dell’atto impositivo con il quale sono stati accertati maggiori ricavi era incomprensibile ed incoerente, salvo che per quel che concerne l’acquisto della merce senza fattura da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la conseguente rivendita della stessa; b) la ripresa andava, pertanto confermata unicamente per la somma di euro 32.329,17 e per l’IVA non versata di euro 6.465,83; c ) non era, invece, possibile applicare alcuna percentuale di ricarico in ragione della insussistenza di ulteriori irregolarità emergenti dalla contabilità della contribuente. 3.5.Tenuto conto del superiore principio di diritto, la motivazione resiste alle censure proposte da AE, avendo la CTR legittimamente valutato le presunzioni offerte dall’Ufficio e, con accertamento di fatto non impugnabile in sede di legittimità con la proposizione di una censura di violazione di legge, avendole ritenute inadeguate a supportare l’accertamento, fatta eccezione per la ripresa concernente i ricavi conseguenti alla vendita senza fattura dei gioielli acquistati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3.5.1.Peraltro, il ragionamento della CTR è erroneo e contraddittorio nella parte in cui ha ritenuto di non potere presumere l’applicazione della percentuale di ricarico indicata dagli studi di settore alla predetta ripresa: invero, da un lato, viene confermata la presunzione di vendita “in nero” dei gioielli da parte della contribuente e, dall’altro, si esclude la percentuale di ricarico indicata da quest’ultima sulla base di una circostanza (l’insussistenza di irregolarità contabili) che nulla ha a che vedere con l’applicazione di detta percentuale. 3.6.Entro gli spiegati limiti il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va, quindi, accolto, mentre va dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale, il quale mette in discussione la valutazione, in punto di fatto, effettuata dalla CTR.

3.6.1. Ed inammissibile è, altresì, il terzo motivo di ricorso incidentale: il fatto dedotto da [OSCURATO:PERSONA] come omesso (la scheda extracontabile rinvenuta dalla Guardia di finanza nell’ambito dell’accertamento effettuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) è stato in realtà esaminato dalla CTR e ritenuto idoneo a fondare la ripresa nei limiti di cui si è detto. 3.6.2.La contribuente finisce, dunque, per contestare un’insufficienza motivazionale della sentenza impugnata, vizio non più denunciabile in sede di legittimità ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass.

S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf.

Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass.n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018). 4.Ugualmente inammissibile è il primo motivo di ricorso incidentale. 4.1.La circostanza denunciata da Pioggia (la mancata allegazione del processo verbale della Guardia di finanza all’avviso di accertamento) non è stata, infatti, oggetto di esame da parte del giudice di appello, sicché, laddove ritualmente proposta, la ricorrente incidentale si sarebbe potuta dolere unicamente di un’omessa pronuncia. 5.Inammissibile è, infine, anche il quarto motivo di ricorso incidentale, con il quale ci si duole del fatto che sulla contribuente non potrebbe gravare il mancato pagamento dell’IVA. 5.1.Invero, da un lato, la censura non coglie affatto la ratio decidendi: l’IVA che la ricorrente incidentale è tenuta a corrispondere secondo il giudice di appello non è quella che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha omesso di versare all’Erario, ma quella conseguente alla successiva rivendita dei gioielli al medesimo prezzo di acquisto. 5.2.Detto importo è, peraltro, sub iudice , dovendo il giudice del rinvio pronunciarsi sulla questione concernente l’applicazione della percentuale di ricarico indicata dall’Ufficio. 6.In conclusione, va accolto, nei limiti di cui in motivazione , il motivo di ricorso principale e va rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame eper le spese del presente giudizio. 6.1.Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] parzialmente il ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la suss

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 55/2016 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende -ricorrente- -controricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 28/S, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -cotroricorrente- -ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA SICILIA - SEZ.ST. CALTANISSETTAn. 2215/ 21/ 15 depositata i l 28/05/2015 . Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 2215/21/15 del 28/05/2015, la Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate (di seguito AE) avverso la sentenza n. 426/01/11 della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2005. 1.1.Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamento era stato emesso in ragione della rettifica induttiva del reddito operata dall’Ufficio in ragione del rinvenimento, presso la societàMarika [OSCURATO:SOCIETA]., di una scheda relativa ad una cessione non fatturata di gioielliin favore dell’odierna contribuente. 1.2.La CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE, evidenziando che: a) la motivazione dell’atto impositivo era incoerente, non risultando chiaro come l’Ufficio possa essere addivenuto all’accertamento di un maggior reddito partendo dall’unico elemento presuntivo costituito da una scheda per merce in visione; b) l’unica presunzione ricavabile dalla scheda rinvenuta è l’acquisto della merce e, dunque, un maggior reddito non dichiarato (senza applicazione di ricarico in ragione di una regolare contabilità) di euro 32.329,17. 2.Avverso la sentenza di appello l’Agenzia delle entrate (di seguito AE) proponeva ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. 3.[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale, affidato a quattro motivi; la contribuente depositava, altresì, memoria ex art. 380 bis .1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va pregiudizialmente evidenziato che la proposizione del ricorso per cassazione da parte dell’Agenzia delle entrate - Direzione provinciale di Caltanissetta non determina l’inammissibilità dello stesso, atteso che gli uffici periferici dell'Agenzia delle entrate hanno la capacità di stare in giudizio, in via concorrente ed alternativa al direttore, secondo un modello simile alla preposizione institoria disciplinata dagli artt. 2203 e 2204 cod. civ., configurandosi quali organi dell'Agenzia che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza, sicché l'attività da loro svolta è imputabile all'organo rappresentato e sussiste, pertanto, la loro concorrente legittimazione passiva ed attiva (cfr. Cass. n. 16830 del 24/07/2014; Cass. n. 1113 del 21/01/2015; Cass. n. 19828 del 04/10/2016). Né rileva la mancata indicazione delle generalità anagrafiche del Direttore pro tempore dell’Ufficio. 1.1.Gli ulteriori rilievi preliminari effettuati dalla controricorrente possono essere esaminati unitamente ai motivi di ricorso (rilievo n. 3 a pag. 9 del controricorso; rilievo n. 4 a pag. 10; rilievo n. 5 a pag. 11), mentre è sicuramente inammissibile il rilievo n. 6 a pag. 14 (mancanza di presupposti per l’accertamento induttivo), che avrebbe dovuto essere oggetto di specifico motivo di ricorso da parte della contribuente. 2.Con l’unico motivo di ricorso principale AE deduce violazione dell’art. 39, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell’art. 55 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 8, lett. a), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR considerato legittimo l’accertamento dei ricavi della contribuente in applicazione della percentuale di ricarico del 150% non solo sulla merce ricevuta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ma anche sulla merce venduta risultante dalla contabilità. 2.1.Con il primo motivo di ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 1, della l. 27 luglio 2000, n. 212e dell’art. 42, secondo comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per non avere AE allegato il processo verbale di constatazione della Guardia di finanza all’avviso di accertamento. 2.2.Con il secondo motivo di ricorso incidentale si contesta violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR accolto l’appello di AE senza considerare che le presunzioni dedotte dalla stessa si fonderebbero esclusivamente sulla scheda extracontabile rinvenuta presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, quindi, non sarebbero idonee a fondare l’avviso di accertamento. 2.3.Con il terzo motivo di ricorso incidentale si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti, costituito dal contenuto della scheda contabile rinvenuta presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.4.Con il quarto motivo di ricorso incidentale si lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 6, comma 8, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, per avere la CTR erroneamente ritenuto che la contribuente rispondesse non già della sola sanzione, ma anche dell’IVA non assolta dalla cedente. 3.Il primo motivo di ricorso principale, nonché il secondo ed il terzo motivo di ricorso incidentale possono essere trattati congiuntamente, vertendo su circostanze connesse. 3.1.Appare utile ribadire i fatti per come emergono dalla sentenza impugnata e dagli atti di causa. 3.2.[OSCURATO:PERSONA] di finanza, nel corso di una verifica nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ha rinvenuto una scheda intestata alla ditta della contribuente dalla quale sono risultate alcune cessioni di gioielli in conto visione in favore di quest’ultima. Da un raffronto con la contabilità di Pioggia si è, quindi, presunto che parte di quei gioielli siano stati acquistati senza l’emissione di fattura e, successivamente, venduti con analoghe modalità. 3.2.1.L’acquisto di merce in nero ha, poi, indotto l’Amministrazione finanziaria a presumere ulteriormente la sostanziale inattendibilità della contabilità e, quindi, l’applicazione della percentuale di ricarico del 150% (dichiarata dalla stessa contribuente e risultante dagli studi di settore) a tutte le vendite effettuate. 3.3.Orbene, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l’accertamento tributario, sia con riferimento all’imposizione diretta che all’IVA, può fondarsi anche su presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, senza necessità che l'Ufficio fornisca prove "certe". Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell'atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma esclusivamente per inadeguatezza o incongruità logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, ove ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne è onerato ai sensi degli artt. 2727 e ss. e 2697, secondo comma cod. civ. (cfr. Cass. n. 14237 del 07/06/2017; Cass. n. 9784 del 23/04/2010). 3.4.Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che: a) la motivazione dell’atto impositivo con il quale sono stati accertati maggiori ricavi era incomprensibile ed incoerente, salvo che per quel che concerne l’acquisto della merce senza fattura da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la conseguente rivendita della stessa; b) la ripresa andava, pertanto confermata unicamente per la somma di euro 32.329,17 e per l’IVA non versata di euro 6.465,83; c ) non era, invece, possibile applicare alcuna percentuale di ricarico in ragione della insussistenza di ulteriori irregolarità emergenti dalla contabilità della contribuente. 3.5.Tenuto conto del superiore principio di diritto, la motivazione resiste alle censure proposte da AE, avendo la CTR legittimamente valutato le presunzioni offerte dall’Ufficio e, con accertamento di fatto non impugnabile in sede di legittimità con la proposizione di una censura di violazione di legge, avendole ritenute inadeguate a supportare l’accertamento, fatta eccezione per la ripresa concernente i ricavi conseguenti alla vendita senza fattura dei gioielli acquistati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3.5.1.Peraltro, il ragionamento della CTR è erroneo e contraddittorio nella parte in cui ha ritenuto di non potere presumere l’applicazione della percentuale di ricarico indicata dagli studi di settore alla predetta ripresa: invero, da un lato, viene confermata la presunzione di vendita “in nero” dei gioielli da parte della contribuente e, dall’altro, si esclude la percentuale di ricarico indicata da quest’ultima sulla base di una circostanza (l’insussistenza di irregolarità contabili) che nulla ha a che vedere con l’applicazione di detta percentuale. 3.6.Entro gli spiegati limiti il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va, quindi, accolto, mentre va dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso incidentale, il quale mette in discussione la valutazione, in punto di fatto, effettuata dalla CTR. 3.6.1. Ed inammissibile è, altresì, il terzo motivo di ricorso incidentale: il fatto dedotto da [OSCURATO:PERSONA] come omesso (la scheda extracontabile rinvenuta dalla Guardia di finanza nell’ambito dell’accertamento effettuato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) è stato in realtà esaminato dalla CTR e ritenuto idoneo a fondare la ripresa nei limiti di cui si è detto. 3.6.2.La contribuente finisce, dunque, per contestare un’insufficienza motivazionale della sentenza impugnata, vizio non più denunciabile in sede di legittimità ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass. S.U. n. 8053 del 07/04/2014; conf. Cass. n. 21257 del 08/10/2014; Cass. n. 23828 del 20/11/2015; Cass.n. 23940 del 12/10/2017; Cass. n. 22598 del 25/09/2018). 4.Ugualmente inammissibile è il primo motivo di ricorso incidentale. 4.1.La circostanza denunciata da Pioggia (la mancata allegazione del processo verbale della Guardia di finanza all’avviso di accertamento) non è stata, infatti, oggetto di esame da parte del giudice di appello, sicché, laddove ritualmente proposta, la ricorrente incidentale si sarebbe potuta dolere unicamente di un’omessa pronuncia. 5.Inammissibile è, infine, anche il quarto motivo di ricorso incidentale, con il quale ci si duole del fatto che sulla contribuente non potrebbe gravare il mancato pagamento dell’IVA. 5.1.Invero, da un lato, la censura non coglie affatto la ratio decidendi: l’IVA che la ricorrente incidentale è tenuta a corrispondere secondo il giudice di appello non è quella che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha omesso di versare all’Erario, ma quella conseguente alla successiva rivendita dei gioielli al medesimo prezzo di acquisto. 5.2.Detto importo è, peraltro, sub iudice , dovendo il giudice del rinvio pronunciarsi sulla questione concernente l’applicazione della percentuale di ricarico indicata dall’Ufficio. 6.In conclusione, va accolto, nei limiti di cui in motivazione , il motivo di ricorso principale e va rigettato il ricorso incidentale; la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame eper le spese del presente giudizio. 6.1.Poiché il ricorso incidentale è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto –ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quaterdell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] parzialmente il ricorso principale, nei limiti di cui in motivazione, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la suss
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