CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31902/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI ANCONAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 035TQ20) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ALBANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ANCONAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Ancona [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Ancona, provvedendo in funzione di giudice dell'esecuzione, ha annullato il decreto di irreperibilità emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in data 31 ottobre 2019 ai fini della notifica dell'ordine di esecuzione, con contestuale decreto di sospensione ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen., disposto in data 1 ottobre 2019 con riguardo all'esecuzione della sentenza, divenuta irrevocabile, con la quale il predetto era stato condannato alla pena di anni due, mesi sei di reclusione e euro 400 di multa. Di conseguenza, ha disposto la restituzione nel termine per avanzare le richieste di ammissione alle misure alternative alla detenzione, ha sospeso l'esecuzione dell'ordine di carcerazione, ha ordinato la rinnovazione della sua notifica insieme al decreto di sospensione, nonché la liberazione del condannato. 2. Avverso il provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, denunciando violazioni di legge. Deduce che la decisione si è fondata su presupposti non conformi al dettato normativo, ritenendo la validità in sede di cognizione dell'elezione di domicilio intervenuta in sede di cognizione; la necessità delle ricerche nello Stato estero di origine del condannato pur in assenza della precisa individuazione di un luogo ove reperirlo; l'insufficienza delle ricerche in Italia, seppure nella specie intervenute nel luogo in cui si avevano allora le ultime notizie della dimora del condannato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate. 2. L'elezione di domicilio nel procedimento di cognizione ha validità in ogni stato e grado del giudizio, ma cessa di avere efficacia dopo la sua conclusione, in quanto la fase esecutiva rimane autonoma e distinta (fra le altre, Sez. 4, n. 35910 del 14/09/2021, Mazzella, Rv. 281885;Sez. 3, n. 22778 del 11/04/2018, Scicolone, Rv. 273154,-Sez. 1, n. 46265 del 23/10/2007, Colantoni, Rv. 238769). Il provvedimento impugnato non si è uniformato a tale principio avendo mostrato di muovere rilievi alla mancata considerazione, in sede di notifica dell'ordine di esecuzione, di un domicilio eletto nel corso del giudizio di cognizione. 3. Inoltre, da quanto descritto nello stesso provvedimento, con riguardo alla ritenuta completezza delle ricerche del condannato in Albania, non risulta che fosse noto l'esatto recapito riferibile ad una località di dimora, di residenza e di esercizio dell'attività lavorativa del condannato, ossia l'avverarsi delle condizioni che impongono l'estensione delle ricerche all'estero ai fini dell'emissione del decreto di irreperibilità (Sez. 1, n. 27552 del 23/06/201, Loncaric, Rv. 247719). Sicché, anche sotto tale profilo il percorso decisionale risulta censurabile. 4. Quanto poi ai rilievi in ordine all'inaideguatezza delle ricerche in Italia, il provvedimento facendo riferimento al luogo in cui viveva il condannato dopo il rientro in Italia nel marzo 2019, alla stregua della documentazione prodotta dal difensore nel corso dell'incidente di esecuzione, non spiega come fosse possibile individuare tale luogo al momento delle ricerche, posto che, adoperandosi il termine residenza, pare volersi fare riferimento a quella della convivente, di talché neppure sotto tale profilo risulta correttamente spiegata l'incompletezza delle ricerche che ha condotto ad emettere le statuizioni oggetto delle censure. 5. Pertanto, l'ordinanza impugnata non sottraendosi ai rilievi mossi nel ricorso, va annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Ancona. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di A