CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 1992
Cassazione n. 33364/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di Benevento che ha affermato la penale responsabilità degli imputati in ordine ai delitti loro rispettivamente ascritti e, in parziale riforma, ha ridotto la pena irrogata al [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che i primi motivi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], che involgono, entrambi, l'omessa motivazione della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale volta a riscontrare l'alibi fornito dagli imputati, nonché a provare l'inattendibilità della persona offesa, non sono deducibili in sede di legittimità, in quanto fondati su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608 ; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, dinanzi alla Corte di cassazione, non è possibile invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte regolatrice un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Ilakani, Rv. 216260); [OSCURATO:PERSONA] che manifestamente infondato è il secondo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] che involge il trattamento sanzionatorio. La graduazione della pena, sia in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, sia in relazione all'individuazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nel caso di specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.Mr" 41- [OSCURATO:PERSONA]"/! ;: r. iS n e1 1 SET 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] enzente