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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 43343/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 18 novembre 2020 ha confermato la decisione con la quale, in data 4 dicembre 2018, il Tribunale di Milano aveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] lovini in ordine al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 in relazione all'utilizzazione, a fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cinque fatture per operazioni oggettivamente inesistenti che gli consentivano di indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni IVA e sui redditi relativamente all'anno di imposta 2011.

Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati.

2. Con un primo motivo di ricorso deduce l'inosservanza degli art. 220 disp. att cod. proc. pen., 64 e 350 cod. proc. pen., sostenendo che il procedimento penale trae origine da un accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate e che, nel giudizio di primo grado, il giudice aveva dato particolare rilievo a tutta la ricostruzione dei fatti effettuata nel processo verbale di constatazione redatto dell'Agenzia delle Entrate.

Aggiunge che, nel caso di specie, sarebbe stato utilizzato il contenuto del verbale di accertamento senza avvisare il contribuente del fatto che dal controllo era subito emersa la utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, con la conseguenza che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. avrebbe determinato l'inutilizzabilità del verbale suddetto.

Osserva che il primo giudice avrebbe utilizzato il contenuto del verbale facendo anche menzione delle dichiarazioni del contribuente, indicando che questi, richiesto di fornire la documentazione comprovante le prestazioni indicate in fattura, aveva dichiarato di non ayer sottoscritto alcun contratto con la società fornitrice del servizio di pulizia e di non possedere altra documentazione diversa dalle fatture.

3. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 2 d.lgs. 74/2000, lamentando che i giudici del merito, nell'utilizzare gli unici elementi di prova rappresentati dalle dichiarazioni del teste dell'Agenzia delle Entrate e dal verbale di contestazione, non avrebbero considerato alcuni dati fattuali, puntualmente indicati, sottoposti alla loro attenzione.

4. Con un terzo e quarto motivo di ricorso unitariamente illustrati, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, rappresentando come il primo giudice avrebbe sostanzialmente fatto riferimento alle violazioni previste t dall'art. 4 d.lgs. 74/2000 e non anche all'art. 2 oggetto di contestazione, incorrendo in una violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.

Lamenta anche la eccessività della pena e l'errata valutazione dei criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. 5.

Con il quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rappresentando la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato contestato ed altri già giudicati coevi a quelli contestati.

Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

6. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. lI ricorso è inammissibile.

2. Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la questione relativa all'utilizzazione processuale dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, tra cui è compreso anche il processo verbale di contestazione di cui qui si discute, è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, come ricordato in ricorso e nella sentenza impugnata, formulando principi che pare opportuno richiamare Si è infatti presa in considerazione la natura del «verbale di costatazione» redatto da personale della Guardia di Finanza o dai funzionari degli [OSCURATO:PERSONA], rilevando che esso è qualificabile come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Gamba, Rv. 274131; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008 (dep. 2009), Ceragioli e altri, Rv. 242523; Sez. 3, n. 6218 del 17/4/1997, Cetrangolo, Rv. 208633; Sez. 3, n. 4432 del 10/4/1997, Cosentini, Rv. 208030; Sez. 3, n. 1969 del 21/1/1997, Basile, Rv. 206944;.Sez. 3, n. 6251 del 15/5/1996, Caruso, Rv. 205514).

Si è anche osservato che non si tratta di un atto processuale, poiché non è previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione (art. 207); ne' può essere qualificato quale «particolare modalità di inoltro della notizia di reato» (art. 221 disp. att. cod. proc. pen.), in quanto i connotati di quest'ultima sono diversi.

Si è tuttavia precisato che, nel momento in cui emergono indizi di reato e non meri sospetti, occorre però procedere secondo le modalità prescritte dall'art. 220 disp. att. cod.proc. pen, con la conseguenza che la parte di documento, compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito.

La richiamata disposizione stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice».

A tale proposito questa Corte ha pure osservato (Sez. 3, n. 27682 del 17/06/2014, Palmieri, Rv. 259948) come, dalla semplice lettura della norma, emerga che essa presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima e solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di rito, ma soltanto per il compimento degli atti necessari all'assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta di quanto altro necessario per l'applicazione della legge penale.

Nella medesima decisione si è fatto anche rilevare come la disposizione, che va letta in relazione anche al successivo art. 223, relativo alle analisi di campioni da effettuare sempre nel corso di attività ispettive o di vigilanza ed alle garanzie dovute all'interessato, abbia lo scopo evidente di assicurare l'osservanza delle disposizioni generali del codice di rito dal momento in cui, in occasione di controlli di natura amministrativa, emergano indizi di reato, ricordando anche quella giurisprudenza secondo la quale presupposto dell'operatività della norma non è l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192 cod. proc. pen., quanto, piuttosto, la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. 2, n. 2601 del 13/12/2005 (dep. 2006), Cacace, Rv. 233330; Sez.

U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291.

V. anche Sez. 3, n. 31223 del 4/6/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679).

Più recentemente, si è anche avuto modo di precisare ulteriormente che, tenendo conto del dato letterale dell'art. 220, risulta chiaramente che lo stesso si riferisce ad indizi di reato che emergono "nel corso" delle attività ispettive o di vigilanza, il che porta ad affermare che la cognizione circa la sussistenza di indizi di reità, ancorché non riferibili ad un soggetto specifico, deve risultare oggettivamente evidente a chi opera mentre effettua tale attività e non deve essere soltanto ipotizzata sulla base di mere congetture, né può ritenersi possibile, dopo che un reato è stato accertato, sostenere che chi effettuava il controllo avrebbe dovuto prefigurarsi quale ne sarebbe stato l'esito (Sez. 3, n. 16044 del 28/2/2019, Rossi, Rv. 275397 non massimata sul punto).

La giurisprudenza di questa Corte si è anche ripetutamente pronunciata sulle conseguenze della eventuale inosservanza della disposizione in esame, chiarendo che essa non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda e che, diversamente opinando, si giungerebbe a ritenere l'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori e gli altri risultati della verifica dopo la comunicazione della notizia di reato, situazione, all'evidenza, priva di fondamento.

Da ciò consegue, dunque, che non può dedursi la generica violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., essendo necessaria la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti e riportati nel processo verbale di constatazione redatto dalla medesima ( Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Gamba, Rv. 274131, cit.; Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016 (dep. 2017), Pelini e altro, Rv. 269299.

V. anche Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016 (dep. 2017), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269213).

Ciò posto, rileva il Collegio come, nel caso di specie, il ricorrente si sia limitato ad una generica censura di inutilizzabilità del processo verbale di contestazione, senza indicare, come invece richiesto dalle richiamate pronunce, quali specifici atti sarebbero stati inutilizzabili in conseguenza della dedotta violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e neppure ha posto in evidenza quando sarebbero risultati evidenti gli indizi di reato che tale disposizione avrebbero reso applicabile nella fattispecie.

Invero, il ricorrente afferma che una condotta penalmente rilevante, quale quella dell' utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, sarebbe emersa senza che il contribuente fosse avvisato di tale circostanza, ma non specifica quando e come ciò sarebbe avvenuto, risultato evidente, da quanto specificato nella sentenza impugnata, che la oggettiva inesistenza delle fatture era emersa all'esito di plurimi accertamenti, come si dirà anche in seguito.

Anche il riferimento a dichiarazioni del contribuente che sarebbero state utilizzate dal giudice di primo grado risulta privo di rilievo dalla semplice lettura di quanto testualmente riportato in ricorso, risultando evidente che il richiamo a quanto riferito dal contribuente in sede di controllo è del tutto incidentale ed utilizzato al solo scopo di chiarire che lo stesso non aveva fornito la documentazione comprovante l'esistenza delle prestazioni fatturate, perché quando tale documentazione gli era stata richiesta egli aveva riferito di non disporre dei contratti con la società fornitrice del servizio perché mai sottoscritti e di non avere altri documenti al di fuori delle fatture già prodotte.

Va poi considerato anche che, nella sentenza impugnata', viene fatto chiaramente riferimento, richiamando quanto evidenziato dal Pubblico Ministero nel corso della discussione, al fatto che nel giudizio di primo grado sarebbero stati utilizzati soltanto gli elementi riportati nel processo verbale desumibili da apporti oggettivi di natura documentale, sicché la censura formulata con l'atto di appello sarebbe infondata in radice e che, comunque, la deduzione difensiva sarebbe consistita nella sostanziale denuncia del fatto che all'imputato non sarebbe stato garantito il diritto di farsi assistere da un difensore nel corso dell'accertamento fiscale senza fornirgli avvisi le garanzie stabilite dall art. 63 cod.proc. pen.

La Corte del merito, dunque, ha posto in evidenza la sostanziale genericità della censura, genericità che caratterizza, per le ragioni dette in precedenza, anche il motivo di ricorso in esame

3. Per ciò che concerne, poi, il secondo motivo di ricorso, attinente alla sussistenza gli elementi costitutivi del reato contestato, va rilevato come nella sentenza impugnata venga dato conto della sussistenza i plurimi elementi convergenti chiaramente indicativi della oggettiva inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture e della circostanza che la decisione del primo giudice era fondata sulle dichiarazioni rese dalla funzionaria dell'Agenzia delle entrate e sulla documentazione acquisita nel corso delle indagini e prodotta in giudizio del Pubblico Ministero.

In particolare, evidenziano i giudici di merito che le fatture utilizzate dall'imputato per asseriti servizi di pulizia erano state emesse da una ditta che non aveva presentato mai la dichiarazione dei redditi nel periodo compreso fra il 2008 ed il 2011 pur avendo fatturato, soltanto all'imputato, 52.500 euro ed avente una partita IVA riferita alla diversa attività di rivestimento pavimenti e muri.

I giudici del merito rilevano anche che le fatture riportavano tutte la medesima somma di 10.500 euro e l'identica causale, dando altresì conto dell'andamento dei costi sostenuti dall'imputato per i servizi di pulizia, che sarebbero passati dai 126.000 euro del 2009 ai circa 1.323 euro del 2012.

Viene anche evidenziato il fatto che l'imputato non sarebbe stato in grado di esibire i contratti dei servizi di pulizia e che le verifiche effettuate sulla società emittente avevano consentito di accertare che la società era priva di mezzi e personale, non avendo alcun dipendente idoneo a garantire qualsivoglia servizio pulizia, senza poi considerare che i soggetti che avevano emesso le fatture avevano aperto e chiuso sette partite IVA in poco tempo senza mai svolgere l'attività dichiarata al fisco.

La decisiva valenza probatoria di tali elementi fattuali è stata motivatamente riconosciuta anche dalla Corte territoriale, la quale ha anche posto in evidenza la genericità delle doglianze formulate dalla difesa le quali, prospettate anche nel motivo di ricorso in esame, attengono tutte a circostanze di fatto che non possono essere oggetto di autonoma valutazione in questa sede di legittimità.

4. Manifestamente infondati risultano anche il terzo e quarto motivo di ricorso, relativi alla determinazione della pena.

Il ricorrente formula, in questa sede, la medesima censura riguardante la nullità della sentenza di primo grado già prospettata al giudice di appello senza tuttavia confrontarsi con quanto evidenziato a tale proposito nella sentenza impugnata.

Lamenta invero il ricorrente che il primo giudice si sarebbe riferito a fatti diversi da quelli contestati, confondendo il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 con quello sanzionato dall'art. 2 del medesimo decreto ed oggetto di imputazione Rileva il Collegio come la Corte di Appello abbia espressamente escluso che vi fosse stata modifica dell'originaria imputazione da parte del primo giudice, implicitamente richiamando quanto riportato in precedenza circa il trattamento sanzionatorio da questi applicato, riguardo al quale viene fatto riferimento alla continuazione interna, a causa dell'utilizzo fraudolento delle fatture, sia per la dichiarazione Iva sia per quella IRES, ritenendo più grave la prima violazione.

Anche sulla dosimetria della pena la Corte territoriale ha espresso un coerente giudizio di congruità richiamando il precedente penale specifico unitamente alla mancanza di comportamenti riparatori che avevano giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e rilevando come la pena base fosse stata quantificata in misura molto prossima al minimo edittale, giungendo ad una pena finale ritenuta assai modesta e, comunque, proporzionata alla oggettiva gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato.

Si tratta, anche in questo caso, valutazioni immuni da censure e del tutto conformi al dettato dell'art. 133 cod. pen. 5.

Per ciò che riguarda, infine, la questione relativa al possibile riconoscimento della continuazione tra i fatti per cui è processo e quelli già giudicati, di cui tratta l'ultimo motivo di ricorso, occorre rilevare non soltanto la genericità della doglianza, priva di qualsiasi riferimento ai fatti già giudicati ed agli estremi della relativa sentenza, ma anche il fatto che di tale richiesta non vi è alcuna traccia nei motivi di appello riportati nella sentenza impugnata.

6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il difensore ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 18 novembre 2020 ha confermato la decisione con la quale, in data 4 dicembre 2018, il Tribunale di Milano aveva affermato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] lovini in ordine al reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 in relazione all'utilizzazione, a fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di cinque fatture per operazioni oggettivamente inesistenti che gli consentivano di indicare elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni IVA e sui redditi relativamente all'anno di imposta 2011. Avverso tale pronuncia il predetto propone ricorso per cassazione tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati. 2. Con un primo motivo di ricorso deduce l'inosservanza degli art. 220 disp. att cod. proc. pen., 64 e 350 cod. proc. pen., sostenendo che il procedimento penale trae origine da un accertamento effettuato dall'Agenzia delle Entrate e che, nel giudizio di primo grado, il giudice aveva dato particolare rilievo a tutta la ricostruzione dei fatti effettuata nel processo verbale di constatazione redatto dell'Agenzia delle Entrate. Aggiunge che, nel caso di specie, sarebbe stato utilizzato il contenuto del verbale di accertamento senza avvisare il contribuente del fatto che dal controllo era subito emersa la utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, con la conseguenza che la violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. avrebbe determinato l'inutilizzabilità del verbale suddetto. Osserva che il primo giudice avrebbe utilizzato il contenuto del verbale facendo anche menzione delle dichiarazioni del contribuente, indicando che questi, richiesto di fornire la documentazione comprovante le prestazioni indicate in fattura, aveva dichiarato di non ayer sottoscritto alcun contratto con la società fornitrice del servizio di pulizia e di non possedere altra documentazione diversa dalle fatture. 3. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge con riferimento all'art. 2 d.lgs. 74/2000, lamentando che i giudici del merito, nell'utilizzare gli unici elementi di prova rappresentati dalle dichiarazioni del teste dell'Agenzia delle Entrate e dal verbale di contestazione, non avrebbero considerato alcuni dati fattuali, puntualmente indicati, sottoposti alla loro attenzione. 4. Con un terzo e quarto motivo di ricorso unitariamente illustrati, deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, rappresentando come il primo giudice avrebbe sostanzialmente fatto riferimento alle violazioni previste t dall'art. 4 d.lgs. 74/2000 e non anche all'art. 2 oggetto di contestazione, incorrendo in una violazione dell'art. 522 cod. proc. pen. Lamenta anche la eccessività della pena e l'errata valutazione dei criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. 5. Con il quinto motivo di ricorso deduce la violazione di legge, rappresentando la sussistenza del vincolo della continuazione tra il reato contestato ed altri già giudicati coevi a quelli contestati. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso. 6. Il Procuratore Generale, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. lI ricorso è inammissibile. 2. Occorre rilevare, con riferimento al primo motivo di ricorso, che la questione relativa all'utilizzazione processuale dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, tra cui è compreso anche il processo verbale di contestazione di cui qui si discute, è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza di questa Corte, come ricordato in ricorso e nella sentenza impugnata, formulando principi che pare opportuno richiamare Si è infatti presa in considerazione la natura del «verbale di costatazione» redatto da personale della Guardia di Finanza o dai funzionari degli [OSCURATO:PERSONA], rilevando che esso è qualificabile come documento extraprocessuale ricognitivo di natura amministrativa e, in quanto tale, acquisibile ed utilizzabile ai fini probatori ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Gamba, Rv. 274131; Sez. 3, n. 6881 del 18/11/2008 (dep. 2009), Ceragioli e altri, Rv. 242523; Sez. 3, n. 6218 del 17/4/1997, Cetrangolo, Rv. 208633; Sez. 3, n. 4432 del 10/4/1997, Cosentini, Rv. 208030; Sez. 3, n. 1969 del 21/1/1997, Basile, Rv. 206944;.Sez. 3, n. 6251 del 15/5/1996, Caruso, Rv. 205514). Si è anche osservato che non si tratta di un atto processuale, poiché non è previsto dal codice di rito o dalle norme di attuazione (art. 207); ne' può essere qualificato quale «particolare modalità di inoltro della notizia di reato» (art. 221 disp. att. cod. proc. pen.), in quanto i connotati di quest'ultima sono diversi. Si è tuttavia precisato che, nel momento in cui emergono indizi di reato e non meri sospetti, occorre però procedere secondo le modalità prescritte dall'art. 220 disp. att. cod.proc. pen, con la conseguenza che la parte di documento, compilata prima dell'insorgere degli indizi, ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente, qualora non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. La richiamata disposizione stabilisce che «quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice». A tale proposito questa Corte ha pure osservato (Sez. 3, n. 27682 del 17/06/2014, Palmieri, Rv. 259948) come, dalla semplice lettura della norma, emerga che essa presuppone, per la sua applicazione, un'attività di vigilanza o ispettiva in corso di esecuzione specificamente prevista da disposizioni normative e la sussistenza di indizi di reato emersi nel corso dell'attività medesima e solo in tal caso è richiesta l'osservanza delle disposizioni del codice di rito, ma soltanto per il compimento degli atti necessari all'assicurazione delle fonti di prova ed alla raccolta di quanto altro necessario per l'applicazione della legge penale. Nella medesima decisione si è fatto anche rilevare come la disposizione, che va letta in relazione anche al successivo art. 223, relativo alle analisi di campioni da effettuare sempre nel corso di attività ispettive o di vigilanza ed alle garanzie dovute all'interessato, abbia lo scopo evidente di assicurare l'osservanza delle disposizioni generali del codice di rito dal momento in cui, in occasione di controlli di natura amministrativa, emergano indizi di reato, ricordando anche quella giurisprudenza secondo la quale presupposto dell'operatività della norma non è l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'art. 192 cod. proc. pen., quanto, piuttosto, la sussistenza della mera possibilità di attribuire comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e nel momento in cui emerge, a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito ad una persona determinata (Sez. 2, n. 2601 del 13/12/2005 (dep. 2006), Cacace, Rv. 233330; Sez. U, n. 45477 del 28/11/2001, Raineri, Rv. 220291. V. anche Sez. 3, n. 31223 del 4/6/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276679). Più recentemente, si è anche avuto modo di precisare ulteriormente che, tenendo conto del dato letterale dell'art. 220, risulta chiaramente che lo stesso si riferisce ad indizi di reato che emergono "nel corso" delle attività ispettive o di vigilanza, il che porta ad affermare che la cognizione circa la sussistenza di indizi di reità, ancorché non riferibili ad un soggetto specifico, deve risultare oggettivamente evidente a chi opera mentre effettua tale attività e non deve essere soltanto ipotizzata sulla base di mere congetture, né può ritenersi possibile, dopo che un reato è stato accertato, sostenere che chi effettuava il controllo avrebbe dovuto prefigurarsi quale ne sarebbe stato l'esito (Sez. 3, n. 16044 del 28/2/2019, Rossi, Rv. 275397 non massimata sul punto). La giurisprudenza di questa Corte si è anche ripetutamente pronunciata sulle conseguenze della eventuale inosservanza della disposizione in esame, chiarendo che essa non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda e che, diversamente opinando, si giungerebbe a ritenere l'inutilizzabilità di tutti i risultati probatori e gli altri risultati della verifica dopo la comunicazione della notizia di reato, situazione, all'evidenza, priva di fondamento. Da ciò consegue, dunque, che non può dedursi la generica violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen., essendo necessaria la specifica indicazione della violazione codicistica che avrebbe determinato l'inutilizzabilità con riguardo ai singoli atti compiuti e riportati nel processo verbale di constatazione redatto dalla medesima ( Sez. 3, n. 54379 del 23/10/2018, Gamba, Rv. 274131, cit.; Sez. 3, n. 6594 del 26/10/2016 (dep. 2017), Pelini e altro, Rv. 269299. V. anche Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016 (dep. 2017), [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269213). Ciò posto, rileva il Collegio come, nel caso di specie, il ricorrente si sia limitato ad una generica censura di inutilizzabilità del processo verbale di contestazione, senza indicare, come invece richiesto dalle richiamate pronunce, quali specifici atti sarebbero stati inutilizzabili in conseguenza della dedotta violazione dell'art. 220 disp. att. cod. proc. pen. e neppure ha posto in evidenza quando sarebbero risultati evidenti gli indizi di reato che tale disposizione avrebbero reso applicabile nella fattispecie. Invero, il ricorrente afferma che una condotta penalmente rilevante, quale quella dell' utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, sarebbe emersa senza che il contribuente fosse avvisato di tale circostanza, ma non specifica quando e come ciò sarebbe avvenuto, risultato evidente, da quanto specificato nella sentenza impugnata, che la oggettiva inesistenza delle fatture era emersa all'esito di plurimi accertamenti, come si dirà anche in seguito. Anche il riferimento a dichiarazioni del contribuente che sarebbero state utilizzate dal giudice di primo grado risulta privo di rilievo dalla semplice lettura di quanto testualmente riportato in ricorso, risultando evidente che il richiamo a quanto riferito dal contribuente in sede di controllo è del tutto incidentale ed utilizzato al solo scopo di chiarire che lo stesso non aveva fornito la documentazione comprovante l'esistenza delle prestazioni fatturate, perché quando tale documentazione gli era stata richiesta egli aveva riferito di non disporre dei contratti con la società fornitrice del servizio perché mai sottoscritti e di non avere altri documenti al di fuori delle fatture già prodotte. Va poi considerato anche che, nella sentenza impugnata', viene fatto chiaramente riferimento, richiamando quanto evidenziato dal Pubblico Ministero nel corso della discussione, al fatto che nel giudizio di primo grado sarebbero stati utilizzati soltanto gli elementi riportati nel processo verbale desumibili da apporti oggettivi di natura documentale, sicché la censura formulata con l'atto di appello sarebbe infondata in radice e che, comunque, la deduzione difensiva sarebbe consistita nella sostanziale denuncia del fatto che all'imputato non sarebbe stato garantito il diritto di farsi assistere da un difensore nel corso dell'accertamento fiscale senza fornirgli avvisi le garanzie stabilite dall art. 63 cod.proc. pen. La Corte del merito, dunque, ha posto in evidenza la sostanziale genericità della censura, genericità che caratterizza, per le ragioni dette in precedenza, anche il motivo di ricorso in esame 3. Per ciò che concerne, poi, il secondo motivo di ricorso, attinente alla sussistenza gli elementi costitutivi del reato contestato, va rilevato come nella sentenza impugnata venga dato conto della sussistenza i plurimi elementi convergenti chiaramente indicativi della oggettiva inesistenza delle operazioni indicate nelle fatture e della circostanza che la decisione del primo giudice era fondata sulle dichiarazioni rese dalla funzionaria dell'Agenzia delle entrate e sulla documentazione acquisita nel corso delle indagini e prodotta in giudizio del Pubblico Ministero. In particolare, evidenziano i giudici di merito che le fatture utilizzate dall'imputato per asseriti servizi di pulizia erano state emesse da una ditta che non aveva presentato mai la dichiarazione dei redditi nel periodo compreso fra il 2008 ed il 2011 pur avendo fatturato, soltanto all'imputato, 52.500 euro ed avente una partita IVA riferita alla diversa attività di rivestimento pavimenti e muri. I giudici del merito rilevano anche che le fatture riportavano tutte la medesima somma di 10.500 euro e l'identica causale, dando altresì conto dell'andamento dei costi sostenuti dall'imputato per i servizi di pulizia, che sarebbero passati dai 126.000 euro del 2009 ai circa 1.323 euro del 2012. Viene anche evidenziato il fatto che l'imputato non sarebbe stato in grado di esibire i contratti dei servizi di pulizia e che le verifiche effettuate sulla società emittente avevano consentito di accertare che la società era priva di mezzi e personale, non avendo alcun dipendente idoneo a garantire qualsivoglia servizio pulizia, senza poi considerare che i soggetti che avevano emesso le fatture avevano aperto e chiuso sette partite IVA in poco tempo senza mai svolgere l'attività dichiarata al fisco. La decisiva valenza probatoria di tali elementi fattuali è stata motivatamente riconosciuta anche dalla Corte territoriale, la quale ha anche posto in evidenza la genericità delle doglianze formulate dalla difesa le quali, prospettate anche nel motivo di ricorso in esame, attengono tutte a circostanze di fatto che non possono essere oggetto di autonoma valutazione in questa sede di legittimità. 4. Manifestamente infondati risultano anche il terzo e quarto motivo di ricorso, relativi alla determinazione della pena. Il ricorrente formula, in questa sede, la medesima censura riguardante la nullità della sentenza di primo grado già prospettata al giudice di appello senza tuttavia confrontarsi con quanto evidenziato a tale proposito nella sentenza impugnata. Lamenta invero il ricorrente che il primo giudice si sarebbe riferito a fatti diversi da quelli contestati, confondendo il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 74/2000 con quello sanzionato dall'art. 2 del medesimo decreto ed oggetto di imputazione Rileva il Collegio come la Corte di Appello abbia espressamente escluso che vi fosse stata modifica dell'originaria imputazione da parte del primo giudice, implicitamente richiamando quanto riportato in precedenza circa il trattamento sanzionatorio da questi applicato, riguardo al quale viene fatto riferimento alla continuazione interna, a causa dell'utilizzo fraudolento delle fatture, sia per la dichiarazione Iva sia per quella IRES, ritenendo più grave la prima violazione. Anche sulla dosimetria della pena la Corte territoriale ha espresso un coerente giudizio di congruità richiamando il precedente penale specifico unitamente alla mancanza di comportamenti riparatori che avevano giustificato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e rilevando come la pena base fosse stata quantificata in misura molto prossima al minimo edittale, giungendo ad una pena finale ritenuta assai modesta e, comunque, proporzionata alla oggettiva gravità del fatto ed alla personalità dell'imputato. Si tratta, anche in questo caso, valutazioni immuni da censure e del tutto conformi al dettato dell'art. 133 cod. pen. 5. Per ciò che riguarda, infine, la questione relativa al possibile riconoscimento della continuazione tra i fatti per cui è processo e quelli già giudicati, di cui tratta l'ultimo motivo di ricorso, occorre rilevare non soltanto la genericità della doglianza, priva di qualsiasi riferimento ai fatti già giudicati ed agli estremi della relativa sentenza, ma anche il fatto che di tale richiesta non vi è alcuna traccia nei motivi di appello riportati nella sentenza impugnata. 6. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna