CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17111/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] inoltre: RESPONSABILE CIVILE avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il P.G. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia della parte civile, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; sentito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso; cL [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 dicembre 2018, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha con- dannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena complessiva di anni due di reclusione e al risarci- mento dei danni in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt.: A) 589 cod. pen., perché, per colpa generica ed in violazione deli artt. 140 e 141 C.d.S., alla guida di un furgone [OSCURATO:PERSONA], procedendo sulla SP 80/1, dire- zione Accaria - Galli, anziché mantenere il mezzo il più possibile sulla parte destra della semicorsia di pertinenza, fino a far coincidere il lato sinistro del mezzo con la linea di mezzeria o addirittura a superarla; in tal modo, il mezzo da lui condotto urtava, con la parte anteriore sinistra, contro [OSCURATO:PERSONA] che viaggiava seduto dietro su un ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] 30 condotto da [OSCURATO:PERSONA] (che procedeva nell'op- posta direzione di marcia) ed in conseguenza dell'urto, il ciclomotore perdeva l'equi- librio con conseguente impatto violento sulla carreggiata e decesso del [OSCURATO:PERSONA] che sopravveniva il successivo 26 novembre 2012. B) 590 cod. pen., perché, in relazione al medesimo sinistro e con le medesime modalità, cagionava a [OSCURATO:PERSONA] lesioni gravi, dalle quali derivava il pericolo di vita, Q i con necessità ricovero in prognosi riservata. C) 189, commi 1 e 6, C.d.S., perché, in occasione dell'incidente di cui ai capi che precedono, ometteva di fermarsi e di prestare l'assistenza occorrente ai predetti, allontanandosi e facendo perdere le tracce. In data 21 ottobre 2012, in Serrastretta, lungo la strada provinciale 80/1 - v. G. Matteotti, in prossimità del numero civico 17, si verificava il sinistro stradale tra un ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] 50 ed un [OSCURATO:PERSONA], che determinava il decesso di [OSCURATO:PERSONA], passeggero del ciclomotore. [OSCURATO:PERSONA], con a bordo il [OSCURATO:PERSONA], percorreva con il ciclomotore [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] 80/1, in direzione Accada - Galli, nei pressi del civico 17, quando, probabilmente per evitare un tombino posto al centro della loro corsia, lo aggirava sul lato sinistro, per cui si avvicinava lungo la linea di mezzeria della carreggiata. Nel frattempo, il furgone bianco giungeva dall'altra parte della carreggiata, lungo la corsia di senso opposto, e, per evitare l'impatto coi giovani, frenava, rimanendo nella pro- pria corsia, senza oltrepassare la linea di mezzeria (circostanza desumibile dalla trac- cia di frenata, il cui inizio era distante dalla linea di delimitazione della carreggiata cm. 45). In base ai rilievi fotografici, l'impatto era avvenuto probabilmente con la parte posteriore sinistra del ciclomotore, all'altezza della scritta "Vespa", ad una di- stanza di m. 2 circa avanti rispetto al predetto tombino stradale situato in prossimità della mezzeria della corsia. L'impatto, sebbene non violento, aveva determinato la caduta per terra del ciclomotore che aveva riportato graffi sulla base del telaio e segni di scarrocciamento sull'asfalto lungo il lato sinistro della carrozzeria, compatibili con un'evoluzione post sinistro conseguente all'urto con un veicolo antagonista. Quanto all'individuazione del furgone [OSCURATO:PERSONA] tg. VV001783 e del suo conducente gli organi di P.G. acquisivano i filmati di una tabaccheria situata nella / frazione Galli a m. 400 circa dal luogo del sinistro e dalle immagini si individuava il veicolo antagonista in un furgone di tale colore e marca. Elementi utili ai fini della ricostruzione del sinistro e dell'individuazione del fur- gone bianco derivavano dalle dichiarazioni rese dai testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], amici di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che quella dome- nica di Ottobre percorrevano in motorino, insieme a loro, quella strada. Nei giorni successivi, da fonte confidenziale, emergeva che, nelle domeniche, perirà-(1, T:~ u- vf., E solo persone di origine marocchina percorrevano quella strada, il comune di Decollatura, luogo del mercato settimanale, per rientrare a Pianopoli o a Feroleto. Sulla scorta di tali notizie, il Carchidi rinveniva il furgone coinvolto nel sini- stro. Il mezzo si trovava all'interno di un garage e, all'esito del confronto tra i filmati EW14 acquisiti nella frazione Galli, ove v'era una telecamera, eU'ispezioné -dél veicolo, era possibile verificare che, effettivamente, si trattava del mezzo coinvolto nel sinistro. Invero, la scritta Iveco mancava, il portellone destro non chiudeva bene, era stato tolto qualcosa sul parabrezza laterale destro, era presenti un'ammaccatura nella parte posteriore sempre destra e, sul paraurti lato destro, era rinvenuto un frammento di tessuto conficcato all'interno del paraurti, che, visivamente, si presen- tava come un frammento di una felpa o maglia di colore viola o arancione. Tale fram- mento era repertato ed inviato al Ris, che, all'esito di uno specifico accertamento peritale, aveva stabilito che esso apparteneva alla felpa indossata il giorno dell'inci- dente dal [OSCURATO:PERSONA], la quale era stata poi portata dal fratello in caserma. Il teste, inoltre, evidenziava che, nella parte posteriore del lato destro, il para- fango, v'era un'ammaccatura alla lamiera come se qualcuno avesse urtato. Tale fur- gone, appartenente a [OSCURATO:PERSONA], era sequestrato nel mese di aprile 2013. L'imputato non era trovato in casa ed il figlio ed il nipote dello stesso riferivano che l'uomo si era allontanato dall'Italia per raggiungere il Marocco nei primi giorni del mese di novembre 2012. Il giorno del sinistro, [OSCURATO:PERSONA] si trovava presso una fiera con altri con- nazionali e chiedeva ad un pastore la possibilità di acquistare un montone per festeg- giare la fine del ramadan coi propri connazionali; nonostante tale intenzione partiva alla volta del Marocco prima di tale occasione. Ai fini della identificazione del conducente del furgone e della ricostruzione del sinistro, si rivelavano utili le dichiarazioni rese in Giudizio da [OSCURATO:PERSONA], ope- rante di P.G., il quale riferiva che, nel giorno del sinistro, a [OSCURATO:PERSONA], alla grande fiera della Purità erano presenti i venditori ambulanti della zona, per cui il personale di P.G. era quasi sicuro che si trattasse di venditori della zona di Feroleto o di Pianopoli; grazie a tale deduzione, aveva chiesto ai venditori ambulanti e ad altri, tra i quali una persona che riferiva di aver incrociato poco prima un furgone bianco; dava atto del possibile coinvolgimento di un furgone di un cittadino extracomunitario che, qualche giorno dopo o una settimana dopo l'incidente, non si trovava più nel Comune di Feroleto, titolare di un veicolo commerciale del tipo coinvolto nel sinistro. [OSCURATO:PERSONA], abitante in v. Matteotti n. 17, punto dal quale sono visibili la strada provinciale 80 e la località Calia, riferiva in dibattimento che, mentre si trovava in casa, aveva sentito la frenata di un furgone che marciava velocemente, per cui scen- deva in strada a chiamare i soccorsi per i due ragazzi caduti dallo scooter; prima di sentire la frenata, aveva notato il transito di un furgone di colore bianco. [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'imputato, riferiva che il giorno dell'incidente i éarabinieri erano davanti casa sua e dopo aver guardato il camion, avevano detto a sua madre di avvertire [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Gabriele", che si sarebbe dovuto pre- sentare presso la caserma dei CC. Precisava che il padre era partito uno dei primi giorni del mese di novembre, per recarsi nelle Marche, per trascorrere la Pasqua coi fratelli, ove rimaneva due settimane circa. In relazione al furgone del padre, [OSCURATO:PERSONA] riferiva che il padre, col permesso del proprietario, aveva collocato il mezzo in una rimessa, dove si trovava un capannone in alluminio, adoperato da varie persone come una sorta di garage, situato a m. 700/800 da casa. [OSCURATO:PERSONA], analista di laboratorio del reparto investigazioni scientifiche dei Carabinieri di Messina, riferiva che la felpa da lui esaminata non presentava strappi e nella sua relazione tecnica si leggeva che le fibre tessili rinvenute incastrate sul paraurti del veicolo risultavano chimicamente e fisicamente identiche a quelle costituenti il tessuto della parte anteriore della felpa indossata dal [OSCURATO:PERSONA]; tali fibre erano state verosimilmente trasferite al paraurti per transfert primario tra lo stesso e i tessuti della felpa; il materiale di colore nero individuato sulla scritta presente nella parte anteriore della felpa indossata dal [OSCURATO:PERSONA] era chimicamente identico al ma- teriale utilizzato per la verniciatura del veicolo; tale materiale, estraneo al tessuto della felpa, era stato verosimilmente trasferito per transfert primario dal paraurti ai tessuti della felpa. Secondo l'analista, le risultanze supportavano fortemente l'ipotesi di un contatto tra il paraurti dell'[OSCURATO:PERSONA] e la felpa indossata dal [OSCURATO:PERSONA]. In base all'esame globale degli elementi suindicati, il Tribunale ha ritenuto certa l'identità dell'imputato e il coinvolgimento del suo furgone nel sinistro. 2. La Corte di appello, in riforma della sentenza del Tribunale, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso i! fatto.Con l'atto di appello la difesa dell'imputato deduceva l'insussistenza di prova piena circa l'individuazione del furgone dell'imputato come quello coinvolto nel sini- stro e l'identificazione del guidatore nell'imputato. Si osservava che l'indicata fuga dell'imputato era irrilevante, in quanto lo stesso si era allontanato per la Pasqua mu- sulmana ed era rientrato regolarmente in Italia; anzi, riceveva nell'immediatezza del fatto la visita della P.G. che non aveva riscontrato nulla; nessuna indicazione circa l'identità o le fattezze del guidatore emergeva dalle indagini. Secondo la Corte territoriale, le sole indicazioni sull'individuazione del conducente del furgone nella persona dell'imputato consistevano nei seguenti elementi: a) la fonte confidenziale indicata dalla P.G., circa la possibilità che fosse alla guida un ven- ditore ambulante, non utilizzabile; b) l'uso per lavoro del furgone da parte dell'impu- tato, dato equivoco, essendo presenti in famiglia più persone, tra le quali suo figlio e suo nipote, che avevano la disponibilità del furgone. Il presunto allontanamento dell'imputato per sfuggire alle indagini costituiva un dato equivoco, non essendo chiaro quando ciò fosse avvenuto. Quanto al momento di identificazione dell'imputato medesimo, non era emerso nulla in dibattimento. Anzi, l'imputato era stato controllato dalla P.G. nell'immediatezza del fatto, senza che fossero stati elevati addebiti a suo carico, escludendo quindi che l'imputato si fosse allontanato per sfuggire alle indagini; l'allontanamento era dipeso invece da una fe- stività e lo stesso era rientrato regolarmente in Italia. Non era certo che l'imputato quel giorno si trovasse alla guida del furgone, sus- sistendo credibili ipotesi alternative circa l'utilizzatore del furgone medesimo. 3. La parte civile [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cas- sazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impu- gnazione. 3.1. Violazione degli artt. 546 e 598 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento al mancato assolvimento dello specifico obbligo motivazionale del giudice di appello in caso di riforma totale della sentenza di primo grado. Si deduce che la Corte di appello non ha rispettato gli obblighi motivazionali gra- vanti sul giudice dell'impugnazione, nel caso di riforma della precedente decisione di condanna in senso liberatorio per l'imputato. La Corte di appello ha selezionato solo alcune proposizioni delle argomentazioni del Tribunale, svolgendo una valutazione frazionata degli elementi acquisiti mentre, al contrario, il compendio probatorio, apprezzato nella sua interezza, consentiva di ricostruire l'accaduto. La Corte catanzarese ha negato l'utilizzabilità della notizia confidenziale acquisita dalla P.G. circa l'autore del fatto, che però aveva costituito solo il punto di avvio dell'attività investigativa; ha trascurato il dato dell'utilizzo da parte del Kabli del fur- gone per lo svolgimento della sua attività di commerciante ambulante, la quale lo portava a presenziare ai mercati della zona e alla fiera della Purità, tenutasi la dome- nica dell'incidente nel vicino paese di [OSCURATO:PERSONA], dove si recavano gli ambulanti della zona; l'imputato, proveniente da Feroleto, al ritorno avrebbe dovuto impegnare proprio la strada del sinistro (vedi le dichiarazioni del teste, agente di P.G. Rispoli). Tali elementi e lo spostamento all'estero nei giorni successivi al sinistro dimostravano il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2. Vizio di manifesta illogicità della motivazione, risultante dal confronto con le risultanze probatorie acquisite nel corso del procedimento, in ordine all'affermata di- sponibilità del furgone anche da parte dei familiari (figlio e nipote) dell'imputato. Si rileva che erroneamente la Corte di merito ha dedotto la non univocità proba- toria - ai fini dell'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] nell'autore dei reati contestati - dal rilievo che, oltre all'imputato, anche altri suoi familiari guidassero il mezzo. In realtà, il figlio dell'imputato, in assenza del padre (allontanatosi dal territorio nazionale), deteneva in casa le chiavi del furgone e si era limitato ad accompagnare gli investigatori nel capannone, dove il genitore aveva opportunamente parcheggiato il veicolo e lo aveva mostrato a loro, non riuscendo ad avviarlo (allo scopo solo di spostarlo) per via della batteria scarica. Si è illogicamente desunta la disponibilità del mezzo da parte del giovane dalla sua condotta e dalla circostanza neutra della detenzione delle chiavi di accensione. L'imputato, infatti, aveva la proprietà, il possesso e la disponibilità esclusiva del mezzo, adoperato per recarsi ai mercati. Del resto, sin dalla prima ora, [OSCURATO:PERSONA] riferiva della destinazione del furgone (contenente la merce da portare ai mercati) e dell'uso da parte del padre per la sua attività; in sede di interrogatorio di garanzia, anche l'imputato rendeva analoga dichiarazione. 4. Con memoria del 6 marzo 2024, la difesa dell'imputato chiede dichiararsi l'inammissibilità dei ricorso. Si evidenzia che, in caso di sentenza assolutoria di riforma di quella di condanna in primo grado, il giudice non deve strutturare la motivazione della propria decisione in maniera rafforzata. Il motivo si risolve pure in una censura di fatto inammissibile davanti al giudice di legittimità nella parte in cui nella sentenza impugnata si sono ipotizzate la supposta partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] come ambulante ad una grande fiera e il presunto percorso stradale da lui seguito. Ti teste Rispoli sottolineava che il mezzo supposto investitore era uguale a quello dell'imputato, per marca, tipo furgonato e colore bianco e che i suoi colleghi carabi- nieri di Pianopoli lo avevano controllato immediatamente, senza riscontrare l'avaria fissata dalla telecamera o segni di collisione. Doveva quindi escludersi la presenza di [OSCURATO:PERSONA] sul posto del fatto alla guida del furgone supposto investitore. [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'imputato, non era un mero detentore delle chiavi del fur- gone, in quanto la notoria struttura socio-culturale della famiglia dell'imputato - emi- grato marocchino - richiede a tutti i membri apporti collaborativi e lavorativi. Per- tanto, era normale che il figlio dell'imputato avesse la piena disponibilità del furgone, al fine di collaborare con il padre. Anche in base ai fotogrammi del furgone videori- preso dalla telecamera la coincidenza con quello dell'imputato doveva essere esclusa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, va osservato innanzitutto che le Sezioni unite di questa Corte hanno recentemente statuito che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'ob- bligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e ade- guata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la pro-va dichiarativa decisiva (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). E' stato dunque ribadito che la presunzione d'innocenza e il ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione al diverso epilogo decisorio: la certezza oltre ogni ragionevole dubbio della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione, differenza che ha evidenti riflessi anche sul piano della estensione dell'obbligo di motivazione. Tale obbligo, infatti, si atteggia in modo diverso a seconda che si verta nell'una o nell'altra ipotesi: in caso di sovvertimento di una sentenza assolutoria, al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprez- zamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato ila p,erhiap-ént \Int9,rrib91-it4/de 9primo giudizio; per il ribaltamento di una condanna, invece, egli può limitarsi a giustificare la perdurante sostenibilità di ricostruzioni alternative del fatto, sulla scorta di un'operazione di tipo essenzialmente demolitivo (pur avendo cura di precisare che, in tal caso, deve trattarsi di ricostruzioni alternative non solo astratta- mente ipotizzabili, ma la cui plausibilità risulti ancorata alle evidenze processuali). Dunque, le Sezioni Unite, pur non evocando la categoria della motivazione c.d. rafforzata, hanno avvertito la necessità di delimitare l'estensione dell'obbligo moti- vazionale del giudice d'appello, anche nel caso di ribaltamento della condanna di primo grado, precisando intanto che la tesi favorevole alla necessità di una puntuale motivazione anche in caso di riforma della condanna in assoluzione costituisce un orientamento largamente condiviso, ancor prima della sentenza delle Sezioni Unite Dasgupta, sul rilievo che il giudice d'appello, quando riforma in senso radicale la condanna di primo grado, pronunciando assoluzione, ha l'obbligo di confutare in modo specifico e completo le precedenti argomentazioni, per "scardinare l'impianto argomentativo-dimostrativo di una decisione assunta da chi ha avuto diretto contatto con le fonti di prova" e dovrà, dunque, "confrontarsi con le ragioni addotte a sostegno della decisione impugnata, giustificandone l'integrale riforma senza limitarsi ad inse- rire nella struttura argonnentativa della riformata pronuncia delle generiche notazioni critiche di dissenso, ma riesaminando, sia pure in sintesi, il materiale probatorio va- gliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito, per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia adeguata ragione delle difformi conclusioni assunte" (Sez. U, n. 14800 del 2018 cit.). Nella fattispecie da esaminare, pertanto, è riscontrabile una sorta di tertium ge- nus, ed un qualcosa in più del normale onere di puntualità e coerenza che la motiva- zione di qualunque provvedimento giudiziale deve avere; ed un qualcosa in meno rispetto alla motivazione rafforzata richiesta in sede di ribaltamento in appello di una sentenza assolutoria di primo grado. Va poi rammentato che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostru- zione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett. e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte di una diversa lettura dei dati proces- suali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legit- timità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali (Sez. 4, n. 4842 del 2/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369; Sez. 1, n. 12496 del 21/9/1999, Guglielmi, Rv. 214567; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428). 2. Ciò premesso sui principi giurisprudenziali operanti in materia, va osservato che entrambi i motivi di ricorso concernono il tema dell'identificazione del conducente del furgone bianco [OSCURATO:PERSONA], che aveva determinato l'impatto con il ciclomotore e che doveva essere ritenuto responsabile dell'incidente. Dopo alcuni giorni dalla data del fatto, tale furgone, risultato essere di proprietà dell'imputato, era individuato come quello coinvolto nel sinistro. Le forze dell'ordine non trovavano l'imputato in casa; suo figlio e suo nipote ri- ferivano che l'uomo si era allontanato dall'Italia per raggiungere il Marocco nei primi giorni del mese di novembre 2012.Il giorno del sinistro (21 ottobre 2012), [OSCURATO:PERSONA] si trovava presso una fiera con altri connazionali e chiedeva ad un pastore la possibilità di acquistare un montone per festeggiare la fine del ramadan coi propri connazionali; nonostante tale intenzione partiva alla volta del Marocco prima di tale evento. [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'imputato, teste di difesa, riferiva che il giorno dell'incidente i arabinieri erano davanti casa sua e dopo aver guardato il camion, scavalcando il cancello d'ingresso, avevano detto a sua madre di avvertire [OSCURATO:PERSONA], che si sarebbe dovuto recare presso la caserma dei éarabinieri. Precisava che il padre era partito ai primi del mese di novembre 2012, per spostarsi per due settimane nelle Marche, ove trascorrere la Pasqua coi suoi fratelli. Riferiva che, prima della partenza del padre per le Marche, per timore di un furto, aveva collocato il furgone nella ri- messa di un capannone, una specie di garage, situato a m. 700/800 da casa, dove il parcheggio era consentito solo con il permesso del proprietario. Durante l'accertamento sul mezzo, secondo quanto emerso anche dalla dichiara- zioni di [OSCURATO:PERSONA], il furgone era stato parcheggiato con il lato interessato dall'urto con il ciclomotore lungo il muro ed aveva la batteria scarica. Tali circostanze lascia- vano verosimilmente pensare che l'imputato intendesse ostacolare qualsiasi verifica o, quantomeno, renderne non agevole l'esecuzione, da parte della P.G.. L'imputato, inoltre, subito dopo il sinistro faceva perdere le proprie tracce, abbandonando il ter- ritorio nazionale. Orbene, l'esame globale di tutti gli elementi sopraindicati, dissolve ogni ambi- guità in relazione tsks alla identità dell'imputato. 3. La Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado, emettendo sen- tenza di assoluzione, per aver ritenuto non raggiunta la prova dell'individuazione del conducente del furgone nella persona dell'imputato. Al riguardo, la Corte di merito ha escluso l'utilizzabilità della fonte confidenziale indicata dalla P.G., circa la possibilità che i! furgone fosse stato guidato da un vendi- tore ambulante. Si è poi ritenuto che l'uso per lavoro del furgone da parte dell'impu- tato tato é•P-0~.un dato equivoco, essendo presenti in famiglia più persone, tra le quali il figlio (oltre il nipote dello stesso), che avevano la disponibilità del furgone (come emergeva dalla circostanza che il figlio aveva messo il furgone medesimo a disposi- zione degli organi di P.G. in sede di sopralluogo ed in assenza dell'imputato - cfr. quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], avendone pure le chiavi). Quanto all'indicato allontanamento dell'imputato, non era chiaro in quali mo- menti si sarebbe dileguato per sfuggire alle indagini ed identificato dalle forze dell'or- dine. Al riguardo, era emerso in dibattimento che l'imputato era stato controllato dalle forze dell'ordine nell'immediatezza del fatto, senza che fossero stati elevati ad- debiti a suo carico, per cui doveva escludersi che l'imputato si fosse allontanato per sfuggire alle indagini; al contrario, l'allontanamento era stato determinato da una festività e lo stesso era rientrato regolarmente in Italia. Non si poteva sostenere, pertanto, che l'imputato fosse quel giorno alla guida del furgone, essendo credibili ipotesi alternative circa l'uso del veicolo. 4. Ebbene, in base al contenuto della sentenza impugnata, la Corte territoriale risulta essere pervenuta all'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA], senza aver adeguata- mente approfondito e confutato le argomentazioni sviluppate dal Giudice di primo grado, con motivazione particolarmente carente in ordine all'analisi di tutti gli ele- menti probatori. Al riguardo, deve escludersi che abbia costituito elemento di prova la fonte con- fidenziale, la quale aveva consentito esclusivamente l'avvio delle indagini. Deve poi rilevarsi l'insufficienza della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla ritenuta incertezza circa la presenza di [OSCURATO:PERSONA] al mercato set- timanale tenutosi ii giorno del fatto e alla necessità di utilizzare la strada teatro dell'incidente per il ritorno a casa. Analoga carenza è riscontrabile con riferimento all'accertamento della disponibi- lità del furgone anche in capo ai familiari dell'imputato. Su tale ultimo aspetto si evince esclusivamente che, all'arrivo degli organi di P.G. presso l'abitazione dell'im- putato, la chiave del furgone era stata prelevata da [OSCURATO:PERSONA] in assenza del padre, elemento che di per sé non è decisivo per attribuire il possesso comune del furgone in capo a tutti i familiari. Non appaiono analizzati compiutamente tutti gli elementi indiziari riguardanti le condizioni del furgone all'atto del controllo di P.G. e gli elementi - riscontrati anche dalle risultanze tecniche - indicativi del contatto tra il furgone ed il ciclomotore. Non risulta altresì esaurientemente approfondita la tematica del periodo di as- senza dell'imputato, per essersi allontanato altrove, e ricostruita l'esatta tennpistica, al fine di stabilire se essa sia stata determinata dalla volontà di sottrarsi ai controlli da parte delle forze dell'ordine e/o ad una possibile esecuzione di una misura caute- lare. La natura delle deduzioni della Corte di appello, che non ha svolto una disamina accurata diretta a confutare l'apparato argomentativo della sentenza emessa dal Tri- bunale contravviene all'obbligo di motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione (vedi il sopra riportato insegna- mento di cui a Sez. U, n. 14800 dei 2018 cit.).5. Ne consegue che, in presenza delle evidenziate lacune motivazionali, la sen- tenza impugnata va annullata agli effetti civili, con rinvio, per nuovo giudizio, al giu- dice civile competente per valore in grado di appello, anche ai fini della regolamen- tazione delle spese tra le parti del presente giudizio di legittim