CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11468/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; NN, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si reitera l'eccezione di inutilizzabilità già proposta in appello, è per un verso manifestamente infondato - tenuto conto che il giudizio è stato celebrato nelle forme del giudizio abbreviato e che non si è in presenza di né di una nullità assoluta, né di una inutilizzabilità patologica, come ben evidenzia a pag. 4 la sentenza impugnata - per altro verso aspecifico, posto che non indica se, all'esito della prova di resistenza, gli altri elementi valutati a carico dell'imputato fossero sufficienti o meno a respingere la doglianza in tema di responsabilità. Con riferimento a tale ultimo profilo, si osserva che, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'errore di valutazione di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova erroneamente valutati diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento; che, nel caso di specie, a seguito della prova di resistenza, ritiene il Collegio che, ai fini del riconoscimento della responsabilità del ricorrente, la questione relativa alla genuinità della trascrizione delle conversazioni Whatsapp non risulti determinante, in quanto la Corte territoriale ha fondato il giudizio di responsabilità in particolare sulle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], oltre che sui verbali di sequestro e su quelli di riconoscimento dei beni sequestrati; considerato che il secondo ed il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la affermazione di penale responsabilità rispettivamente in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90 e a quello di cui all'art. 648 cod. pen., prospettando una rilettura dei dati probatori, non sono consentiti dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già proposte in appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati contestati (si veda, in particolare, pagina 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso,