CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2021
Cassazione n. 44482/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Lecce, con la decisione in epigrafe indicata, ha confermato la decisione di primo grado che aveva condannato l'imputato alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 8.000,00 di multa relativamente al reato di cui all'art. 6, legge 401/1989. 2. Ricorre in cassazione, l'imputato, con un unico motivo di ricorso: violazione di legge e vizio della motivazione per omessa applicazione dell'art. 131 bis, cod. pen. La Corte di appello ha escluso l'applicazione della particolare tenuità del fatto in relazione ad una asserita abitualità nel reato, nonostante il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità del motivo. La sentenza impugnata con adeguata motivazione, non illogica e neanche contraddittoria, esclude l'applicazione della particolare tenuità del fatto in relazione all'abitualità della condotta in considerazione delle cinque precedenti violazioni della stessa disposizione normativa (vedi Sez. 6, Sentenza n. 6551 del 09/01/2020 Ud. - dep. 19/02/2020 - Rv. 278347 - 0). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M tteo SOCCI Jfiy- o Vito [OSCURATO:PERSONA] • [OSCURATO:PERSONA] CAmen D