CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03185/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TARANTO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Taranto che aveva rigettato l'istanza di riesame avverso l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto con la quale era stata applicata la misura applicata degli arresti domiciliari a Pulpo, indagato per il reato di rapina aggravata. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce l'illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, in quanto il provvedimento impugnato si limitava aí1 riproporre il contenuto dell'ordinanza genetica e, prima ancora, degli atti di indagine, senza confrontarsi con le censure articolate dalla difesa; il primo punto che la difesa aveva evidenziato era che non era stato specificato in cosa fosse consistito il contributo fornito da Pulpo rispetto ad una rapina compiuta da altro soggetto, visto che i due soggetti non erano arrivati assieme presso l'esercizio commerciale teatro dell'azione delittuosa, né era stata portata alla luce una pregressa conoscenza tra i due; se poi, come affermato dal Tribunale, il piano era stato studiato nei minimi dettagli in quanto Pulpo, cliente abituale, aveva studiato dove si trovavano le telecamere sul tragitto ed il sistema di apertura dell'esercizio commerciale, non si comprendeva perché avesse deciso di commettere una rapina a volto scoperto Inoltre, prosegue il difensore, l'affermazione del Pulpo secondo cui aveva subìto uno spintone dalla persona dietro di lui, che lo aveva invitato a togliersi da mezzo, era confortata dalle immagini riprese dalle telecamere, ma il Tribunale aveva affermato che si trattava di una messinscena, senza precisare da cosa avesse tratto tale conclusione; si era poi evidenziata la scarsa nitidezza delle immagini in base alle quali, ancora una volta sulla base di presunzioni, si era ipotizzato che il veicolo condotto da Pulpo si fosse fermato per far salire il rapinatore, circostanza mai accertata nelle indagini; analoghe considerazioni dovevano essere svolte con riferimento al presunto arrivo dei due soggetti a bordo della vettura di Pulpo, circostanza ipotizzata soltanto a seguito della visione di due ombre sul marciapiede nei pressi del quale era parcheggiata l'autovettura dell'indagato. Con riferimento alla condotta posta in essere successivamente alla rapina (da cui la richiesta subordinata di riqualificazione del reato, su cui il Collegio aveva totalmente omesso di motivare) nei confronti della commessa, Pulpo aveva fornito una propria versione dei fatti, che non poteva essere smentita in base al contenuto degli atti di indagine, ma che di fatto non era ritenuta credibile solamente sulla base di una interpretazione del tutto soggettiva e personale dei comportamenti tenuti da Pulpo 1.2 II difensore eccepisce l'omessa motivazione in riferimento alla invocata riqualificazione del fatto nella fattispecie prevista dall'art. 378 cod. pen. 1.3 II difensore lamenta l'illogicità della motivazione con riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, motivata solamente sulla scorta della gravità del reato e dei precedenti penali di Pulpo. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Si deve innanzitutto rilevare che che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti de libertate, secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art.273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, Costantino ed altro, Rv. 202001).Nel caso in esame, la motivazione del Tribunale ha delineato in maniera precisa il contributo alla rapina fornito da Pulpo che, in base alle dichiarazioni rese dalla dipendente [OSCURATO:PERSONA], prima teneva aperta la porta in modo da consentire l'ingresso nel locale dell'altro rapinatore e poi le impediva di raggiungere la porta di ingresso del locale e favoriva la fuga del complice, circostanze confermate dalle immagini di videosorveglianza; oltre al fatto che Pulpo è stato poi riconosciuto dalla Turco, vi è l'ulteriore circostanza dell'arrivo dei due rapinatori a bordo dell'autovettura di Pulpo e della fuga a bordo della stessa autovettura. 1.2 Quanto alla omessa motivazione sulla mancata riqualificazione del reato contestato in quello previsto dall'art. 378 cod. pen., si deve rilevare che la motivazione del Tribunale è incompatibile con la richiesta riqualificazione, per cui nessun ulteriore onere motivazione gravava sullo stesso. 1.3 Relativamente alla sussistenza delle esigenze cautelari, vi è ampia ed esaustiva motivazione del Tribunale nell'ultima parte del provvedimento impugnato. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della