CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 26921/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16003-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Genova, [OSCURATO:PERSONA], N. 3-4, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 323/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO, depositata il 15/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08.11.2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2017 n. 16003 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 2 - 1. Con atto di citazione del 05.07.2006 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo lo scioglimento della comunione di due porzioni materiali (p.m.) delle quali le parti tutte erano proprietarie pro indivisoper la quota di 1/6 ciascuna, a séguito di atti di donazione - resi dal padre [OSCURATO:PERSONA] - della nuda proprietà (con riserva di usufrutto a suo favore). Si costituiva la convenuta che chiedeva la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], acquirenti per donazione di [OSCURATO:PERSONA] di parte dei beni, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] proponendo domanda riconvenzionale. 1.1. Il Tribunale diRovereto accoglieva la domanda di scioglimento della comunione, condannando i condividenti al pagamento di conguagli, dichiarava l’indivisibilità della soffitta, respingeva le altre domande della convenuta. 2. Avverso detta pronuncia [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello innanzi alla Corte d’Appello di Trento che, con sentenza non definitiva n. 399 del 22.12.2015, riformava parzialmente la pronuncia di prime cure disponendo la divisione del solaio e sottotetto; respingeva tutti gli altri motivi di appello elevati da [OSCURATO:PERSONA], tra cui la domanda di riduzione per asserita lesione di legittima; rimetteva la causa in istruttoria per la predisposizione, a cura del CTU, degli elaborati grafici e planimetrici necessari per procedere all’intavolazione della divisione; riservava alla decisione definitiva l’esame dell’appello incidentale promosso dagli appellati relativo alla quantificazione delle spese di lite. 2.1. Con sentenza definitiva n. 323/16 qui impugnata, la stessa Corte d’Appello procedeva all’attuazionedel progetto divisionale sulla base del piano di casa materialmente divisa datato 29.04.2016; identificava le porzioni già assegnate a ciascuno dei condividenti in proprietà esclusiva con la sentenza non definitiva, lasciando in comune Ric. 2017 n. 16003 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 3 - un corridoio; condannava l’appellante [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio, ponendo a carico della stessa le spese delle CTU disposte nei due gradi di giudizio, per un importo totale di €193.639,02. 3. Avverso la sentenza definitiva della Corte d’Appello di Trento proponeva ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a quattro motivi di ricorso. Resistono i controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], PratiLorenzo, [OSCURATO:PERSONA] depositando controricorso. In prossimità dell’adunanza la ricorrente faceva pervenire memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce l’illegittimità della divisione del sottotetto per incidenza su altre comunioni, violazione del principio del consenso scritto e comunque diversità di quote. Lamenta la ricorrente che la Corte distrettuale avrebbe proceduto alla divisione (secondo il progetto elaborato dal C.T.U.) con le quote già assegnate e con comproprietà alle neoformate porzioni materiali: situazione, questa, che – in quanto derivante dai titoli di plurime donazioni – è equiparabile alla divisione di masse provenienti da titoli diversi, poiché si risolve nella diversità delle quote dei medesimi partecipanti alla comunione sui singoli beni. La giurisprudenza di legittimità ritiene che, in presenza di più titoli di acquisto, sussistono distinte divisioni delle diverse masse, e che i partecipanti alla comunione di ogni massa possono unificarle solo previo consenso prestato con la forma scritta ad substantiam, ex art. 1350, n. 3, cod. civ., ove si tratti di beni immobili. Nel caso di specie, tale consenso scritto non è stato prestato, e pertanto la divisione è nulla. Ric. 2017 n. 16003 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 4 - 1.1. La questione posta col motivo in esame costituisce -allo stato degli atti - questione nuova (non risultante come già svolta nei pregressi gradi del giudizio), che implica apprezzamenti di fatto. Il motivo è, pertanto, del tutto inammissibile. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che «i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d'ufficio» (Cass. civ., Sez.1, 30.03.2007, n. 7981; più di recente, Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31560 del 2022; Cass. Sez. 6- 1, Ordinanza, 9 luglio 2013, n. 17041; n. 20712/2018). 2. Con il secondomotivo si deduce violazione dell’art. 329 cod. civ. per inadeguatezza dell’attribuzione delle quote, violazione dell’art 729 cod. civ. nonché vizio di motivazione. Lamenta la ricorrente che per la formazione delle quote del sottotetto fu recepita la situazione di fatto già esistente, in virtù della quale alcune porzioni di sottotetto risultavano già occupate da alcuni dei condividenti: con ciò derogando immotivatamente al principio di estrazione a sorte dei lotti previsto dall’art. 729 cod. civ., a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali, al fine di evitare ogni possibile favoritismo. E difatti, nel caso di specie, la ricorrente risulta penalizzata dal criterio di assegnazione adottato. 2.1. Il motivo è inammissibile: la divisione del sottotetto, risultante dal progetto divisionale redatto dal CTU in data 01.06.2015, era stata disposta dalla Corte d’Appello di Trento con sentenza non definitiva n. 399/2015, della quale la pronuncia qui impugnata rappresenta l’attuazione, limitandosi –per quel che attiene alla questione censurata – all’identificazione delle porzioni già assegnate mediante Ric. 2017 n. 16003 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 5 - predisposizione degli elaborati grafici e planimetrici necessari per l’intavolazione della divisione. Risulta in atti che l’impugnazione della sentenza parziale n. 399/2015, a cura dall’odierna ricorrente, abbia riguardato un unico motivo di ricorso per cassazione, con il quale [OSCURATO:PERSONA] denunziava la violazione degli artt. 553 e ss. e 2697 cod. civ. e degli artt. 163-164 e 167 cod. proc. civ., ritenendo erroneamente preclusa la disamina nel merito delle critiche mosse alla sentenza del Tribunale circa il rigetto della domanda di riduzione per lesione di legittima (v. Cass. Sez. 6-2, n. 3993 del 19.02.2018). Non veniva, invece, impugnata la sentenza parziale con riferimento alla statuizione riguardante il progetto divisionale in essa contenuto e oggetto della presente doglianza sul quale, pertanto, si è formato giudicato. 3. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione dei principi in materia di disciplina delle spese (di lite e di C.T.U.) del giudizio di divisione. Lamenta la ricorrente la totale attribuzione dei costi di lite e di C.T.U. a suo carico, in violazione del principio di attribuzione delle spese nei giudizi di divisione ereditaria a carico della massa, e di allocazione delle spese di C.T.U. pro quota tra tutti i condividenti. Secondo la ricorrente, il principio della soccombenza avrebbe dovuto essere applicato solo a quelle spese ricollegabili ad un comportamento processuale ingiustificato. 3.1. Il motivo è infondato. La pronuncia impugnata, riconsiderando la statuizione di prime cure in ordine all’attribuzione delle spese di lite, ha motivato ampiamente la scelta di addossarle interamente all’appellante, includendovi anche le spese di CTU. Secondo la Corte territoriale, la rifusione integrale delle spese dei due gradi di giudizio si giustifica in ragione dell’esito complessivo del giudizio, tenuto conto che le domande degli appellati sono state tutte accolte, mentre tutte le questioni e domande proposte dall’appellante sono state rigettate, Ric. 2017 n. 16003 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 6 - eccezion fatta per la richiesta di divisione della soffitta; tenuto conto, altresì, della condotta processuale tenuta per tutto il corso del giudizio dall’appellante poco rispettosa dei termini concessi per la produzione dei documenti e per le allegazioni difensive (v. sentenza p. 16, ultimo capoverso, p. 17, ultimo capoverso) . Orbene, questa Corte ha già avuto modo di precisare che ai fini del regolamento delle spese occorre tener presente l’esito complessivo della lite, da valutarsi unitariamente, indipendentemente da quello delle singole fasi processuali(Cass. Sez. 3, n. 26043/2020). Nel caso di specie, all’esito della complessiva vicenda trova applicazione il principio -ancora più generale rispetto a quello della soccombenza, che di esso costituisce applicazione o indice rivelatore – in virtù del quale i costi del processo devono essere fatti gravare sulla parte che avrebbe potuto evitare la lite e che, invece, vi ha dato causa (argomento da Cass. Sez. U., n. 32061 del 31.10.2022). In quest’ottica deve giustificarsi l’addebito integrale delle spese all’odierna ricorrente, adeguatamente motivato. 3.2. Quanto alle spese della C.T.U., questa Corte ha avuto occasione di precisare che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio; le relative spese rientrano, pertanto , tra i costi processuali suscettibili di regolamento exartt. 91 e 92 cod. proc. civ. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11068 del 10/06/2020; Cass. Sez. 6-2. n. 17739 del 07.09.2016-Rv. 640893 –01): sicché possono essere poste integralmente a cari co di una parte, come nel caso di specie, in virtù della regola della soccombenza. 4. Con il quarto motivo si deduce omessa motivazione e incongruità relativa in ordine all’applicazione della maggiorazione ex art. 5, comma Ric. 2017 n. 16003 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 7 - 4, D.M. 127/04 ed ex art. 4, com ma 2, D.M. n. 55/2014. La Corte d’Appello ha liquidato i compensi applicando i valori medi dei parametri, aumentati di circa il 180% (quindi quasi triplicati) in ragione della difesa di nove parti, della pluralità e complessità delle questioni controverse e dell’impegno defensionale richiesto. Tale motivazione non basta a spiegare la mancata osservanza dei parametri di legge, i quali consentono l’adozione dei valori massimi ovvero l’aumento dei compensi fino all’80% (ex art. 4, comma 1, D.M. n. 55/2014 nell a versione previgente), ma di certo non la loro triplicazione. 4.1. Il motivo è infondato.Il comma 2, art. 4 D.M. 10 marzo n. 55 del 2014 (applicabile ratione temporis) rinvia alla discrezionalità del giudice (utilizzando l’espressione «di regola»), con riferimento all’aumento della tariffa in considerazione della pluralità di «soggetti» (e non di «parti» processuali: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18047 del 06/06/2022-Rv. 664988 -01). Nello stesso modo si esprime il comma 1 della stessa norma,laddove detta i parametri generali di liquidazione del compenso tenuto conto, tra l’altro, delle caratteristiche, della difficoltà e del valore dell'affare, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Inoltre, con riferimento al D.M. 20.07.2012, n. 140 (che regolamenta la determinazione dei parametri per la liquidazione, da parte di un organo giurisdizionale, dei compensi per tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia, e costituisce pertanto lex generalisrispetto al precitato DM n. 55 del 2014: Cass. n. 3144/2018), l 'art. 11, comma 1, dispone che i parametri specifici per la determinazione del compenso, ovvero, «di regola», quelli di cui alla tabella A allegata, possano sempre subire un'ulteriore diminuzione o aumento della relativa entità in considerazione delle circostanze concrete, ferma l'applicazione delle regole e dei criteri di cui agli artt. 1 e 4 (Cass. n. Ric. 2017 n. 16003 sez. S2 -ud. 08-11-2022 - 8 - 18167 del 16/09/2015; Cass. 11 gennaio 2016 n. 253; Cass. 3 agosto 2016, n. 16225). Ne deriva che, di fronte ad un supporto motivazionale articolato, come quello fornito dalla pronuncia impugnata (v. sentenza, p. 18, 3° capoverso), che tiene conto anche della condotta processuale defatigatoria e contraddittoria dell’odierna ricorrente quale elemento di valutazione negativa ai sensi del comma 7, art. 4, D.M. n. 55/2014, non è consentito a questa Corte sindacare le scelte del giudice di merito in ordine alla concreta determinazione del compenso professionale. 5. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso, liquida le spese secondo soccombenza come da dispositivo. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €7.500,00 per compensi, oltre €200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore