CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2021
Cassazione n. 14718/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma ha: -assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di truffa aggravata (capo B) per il quale il Tribunale aveva emesso una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione; -confermato la sentenza con cui il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione per il reato contestato al capo A), riqualificata l'originaria imputazione di peculato in quella di peculato d'uso, in relazione all'appropriazione dei mezzi di proprietà di RFI ([OSCURATO:PERSONA]), e in quella di abuso d'ufficio, quanto ai fatti riguardanti l'appropriazione della forza lavoro dei dipendenti di RFI. [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri pubblici ufficiali e con alcuni imprenditori, avendo per ragioni dell'ufficio il possesso o la disponibilità del materiale ferroso in carico alla tratta ferroviaria di Montalto di Castro e di personale RFI, si sarebbe appropriato di detto materiale ferroso, dei mezzi di proprietà di RFI e della forza lavoro dei dipendenti, che avrebbe impiegato nella esecuzione dei lavori cui invece avrebbe dovuto essere eseguiti dai dipendenti della [OSCURATO:SOCIETA]., il tutto sotto la supervisione anche di Zecca (così l'imputazione originaria). 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte confermato la declaratoria di non doversi procedere sulla base dell'assunto secondo cui nella specie non vi sarebbe la prova della innocenza dell'imputato per essere stato questi consapevole che la società [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva i requisiti necessari per effettuare i lavori e cionondimeno per avere richiesto - pur a conoscenza del contenuto del verbale sottoscritto il 18.9.2003, che prevedeva l'esecuzione di determinate opere da parte della società in questione - la disponibilità di una gru di RFI, poi effettivamente giunta sul luogo dove i lavori avrebbero dovuto essere eseguiti dalla [OSCURATO:SOCIETA]. Secondo invece il ricorrente la Corte non avrebbe fornito adeguate risposte ai motivi di appello; l'invio dei verbali di accordi e la richiesta della gru, si argomenta, non avrebbero nessuna valenza probatoria a carico del ricorrente in quanto costituivano "solo" adempimenti delle mansioni di [OSCURATO:PERSONA], quale Zecca era. L'imputato, si aggiunge, non aveva alcun compito di verifica dei requisiti delle imprese partecipanti ai fini dell'assegnazione della gara di appalto; la sentenza sarebbe viziata anche per non avere tenuto conto di una serie di elementi probatori, emersi nel corso della istruttoria dibattimentale, tutti puntualmente indicati in ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 2. Le Sezioni unite hanno chiarito che all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità. In particolare, in presenza di una causa di estinzione del reato, il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Ciò spiega l'affermazione secondo cui, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice del rinvio avrebbe comunque l'obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva. Le Sezioni unite hanno anche affrontato il tema della interferenza della disciplina contemplata nell'art. 578 cod. proc. pen. rispetto a quella prevista dall'art. 129 cod. proc. pen. e chiarito che la disposizione di cui al secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. deve coordinarsi con la presenza della parte civile nel processo e con la esistenza di una pronuncia di una condanna in primo grado; in tali casi, il giudice dell'appello, pur prendendo atto della causa estintiva del reato verificatasi nel corso del giudizio di impugnazione, è tuttavia tenuto a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., sull'azione civile. Ne consegue, argomentano le Sezioni unite, che il giudice d'appello deve compiere "una valutazione approfondita dell'acquisito compendio probatorio, senza essere legato ai canoni di economia processuale che impongono la declaratoria della causa di estinzione del reato quando la prova della innocenza non risulti ictu oculi .. e non sussiste alcuna ragione per la quale, in sede di appello...non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato: e ciò, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, posto che alcun ostacolo procedurale, né le esigenze di economia processuale (che, come più volte detto, costituiscono, con riferimento al principio della ragionevole durata del processo, la ratio ed il fondamento della disposizione di cui all'art. 129 comma 2, cod. proc. pen.), possono impedire la piena attuazione del principio del favor rei con l'applicazione della regola probatoria di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito" ([OSCURATO:PERSONA]. U., n. 35490 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Tettamanti, Rv. 244274). 3. Nel caso di specie, in cui non vi è stata condanna al risarcimento del danno, il criterio di valutazione a cui la Corte era tenuta era dunque quello della mera "constatazione", ossia della percezione "ictu oculi" della innocenza dell'imputato. Sulla base di tale presupposto, la lettura del motivo di ricorso rende esplicita l'impossibilità da parte della Corte di pervenire con una operazione meramente constatativa ad una sentenza di proscioglimento nel merito, avendo l'imputato prospettato una serie di negligenze valutative del complesso materiale istruttorio che, a suo dire, se valutato in senso diverso, avrebbero dimostrato l'innocenza di Zecca. Una operazione, quella richiesta dal ricorrente, non consentita perché presuppone una valutazione delle risultanze probatorie preclusa per effetto della intervenuta estinzione del reato.4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'11 gennaio 2022. Il nsigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]