Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1/2011
ECLI:EU:T:2011:586
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa T‑41/05
[OSCURATO:PERSONA], Inc.
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio — Decisione che accerta un’infrazione all’art. 81 CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Ammende — Imputabilità del comportamento illecito — Limite massimo del 10% del fatturato — Effetto dissuasivo — Circostanze attenuanti»
Massime della sentenza
1.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri
di valutazione — Presunzione di un’influenza determinante esercitata dalla società controllante sulle controllate da essa
detenute al 100%
(Art. 81 CE)
2.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Importo massimo — Calcolo — Fatturato rilevante
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2)
3.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri
di valutazione — Rispetto, da parte della [OSCURATO:PERSONA], del principio di parità di trattamento
(Art. 81 CE)
4.
Concorrenza — Regole comunitarie — Infrazioni — Imputazione — Società controllante e sue controllate — Unità economica — Criteri
di valutazione — Autonomia della controllata
(Art. 81 CE)
5.
Ricorso di annullamento — Motivi di ricorso — Difetto o insufficienza di motivazione
(Artt. 230 CE e 253 CE)
6.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Circostanze attenuanti
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03, punto 3,
terzo trattino)
7.
Concorrenza — Ammende — Importo — Determinazione — Criteri — Carattere dissuasivo dell’ammenda
(Regolamenti del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2, e n. 1/2003, art. 23, n. 2; comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] 98/C 9/03)
1.
In materia di concorrenza il comportamento di una controllata può essere imputato alla società madre in particolare qualora,
pur avendo una personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in maniera autonoma il suo comportamento sul
mercato, ma applichi essenzialmente le istruzioni datele dalla società madre, alla luce in particolare dei vincoli economici,
organizzativi e giuridici che uniscono tali due soggetti giuridici.
Infatti, in una simile situazione la società madre e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto,
formano una sola impresa. Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la società madre e la sua
controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica
impresa ai sensi dell’art. 81 CE che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di indirizzare alla società madre la decisione che impone ammende.
[OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi a constatare che la società madre è in grado di esercitare un’influenza determinante sul
comportamento della sua controllata, ma deve del pari verificare se detta influenza sia stata effettivamente esercitata.
Nel caso particolare in cui una società madre detenga il 100% del capitale della sua controllata, la quale abbia commesso
una violazione delle regole di concorrenza, da un lato, tale società madre può esercitare un’influenza determinante sul comportamento
di detta controllata e, dall’altro, sussiste una presunzione semplice secondo cui la predetta società madre esercita effettivamente
un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata.
Ciò premesso, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla società madre
per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata medesima.
[OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società madre responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta
alla sua controllata, a meno che questa società madre, sulla quale incombe l’onere di invertire tale presunzione, non fornisca
elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato.
La presunzione fondata sulla detenzione della totalità del capitale è applicabile non solo alla fattispecie in cui esista
una relazione diretta tra la società madre e la sua controllata, ma anche al caso in cui detta relazione sia indiretta, tramite
una controllata interposta.
(v. punti 92-96, 98)
2.
Ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA], mediante decisione, può infliggere alle imprese che
hanno commesso un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE ammende che non possono superare il 10% del fatturato realizzato nel corso
dell’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione. La stessa menzione figurava
all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
Il fatturato menzionato in tali disposizioni si riferisce al fatturato complessivo dell’impresa interessata, cioè l’impresa
a cui è stata imputata l’infrazione e che, pertanto, è stata dichiarata responsabile.
Quanto alla nozione di «esercizio sociale precedente» di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, essa deve essere
intesa nel senso che riguarda l’esercizio sociale che precede l’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA], salvo le situazioni
particolari in cui il fatturato di quest’ultimo esercizio sociale non fornisce alcuna indicazione utile sulla situazione economica
reale dell’impresa interessata e sull’ammontare adeguato dell’ammenda da infliggere a quest’ultima.
Pertanto, quando la [OSCURATO:PERSONA] conclude nel senso dell’esistenza di un’unica entità economica tra una società madre e la
sua controllata e, quindi, considera tale società madre responsabile in solido dell’infrazione nonché del pagamento dell’ammenda
e la comprende tra i destinatari della sua decisione, la [OSCURATO:PERSONA] può fondarsi sul fatturato consolidato realizzato dalla
società madre nell’anno precedente a quello dell’adozione della sua decisione, per calcolare il massimale del 10% previsto
dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.
(v. punti 99-101, 165-166)
3.
Quando in una causa vertente su un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione in cui sono coinvolte più imprese diverse,
nell’ambito del quadro delineato dalla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] adotta un determinato metodo per stabilire se occorra
ritenere responsabili tanto le società controllate che hanno materialmente commesso detta infrazione quanto le loro controllanti,
essa a tal fine deve, salvo circostanze particolari, fondarsi sugli stessi criteri in relazione a tutte le predette imprese.
[OSCURATO:PERSONA] è, infatti, tenuta al rispetto del principio della parità di trattamento, che richiede che situazioni analoghe
non siano trattate in maniera differenziata o situazioni diverse non siano trattate in maniera identica, a meno che un tale
trattamento non sia obiettivamente giustificato.
(v. punto 123)
4.
In materia di concorrenza, l’autonomia di una società controllata rispetto alla sua società madre non dev’essere valutata
esclusivamente alla luce della sua attività nel settore dei prodotti interessati dall’infrazione. Per accertare se una controllata
determini in modo autonomo il proprio comportamento sul mercato, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti
relativi ai vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono la controllata alla società madre, i quali possono variare
a seconda dei casi e non possono dunque essere oggetto di un elenco tassativo.
Pertanto, il fatto che la società madre non abbia mai posto in essere meccanismi di verifica delle attività della sua controllata
nel settore interessato dall’infrazione non può bastare a dimostrare che quest’ultima agiva in maniera autonoma sul mercato.
Lo stesso vale quanto all’assenza di ordini o istruzioni della società madre alla sua controllata per quanto riguarda la sua
politica di acquisto o le riunioni con gli altri membri dell’intesa.
(v. punti 158, 160)
5.
Nell’ambito di un ricorso di annullamento, il motivo vertente su una carenza o su un’insufficienza di motivazione di un atto
costituisce un motivo di ordine pubblico che può, o addirittura deve, essere sollevato d’ufficio dal giudice dell’Unione e
che, di conseguenza, può essere invocato dalle parti in qualsiasi fase del procedimento.
(v. punto 170)
6.
Nell’ambito di un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione, la cessazione dell’infrazione sin dai primi interventi
della [OSCURATO:PERSONA] può logicamente costituire una circostanza attenuante solo se esistono motivi per supporre che le imprese
di cui trattasi siano state indotte a porre fine ai loro comportamenti anticoncorrenziali dagli interventi in questione, non
essendo coperta dal punto 3, terzo trattino, degli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo
15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA l’ipotesi in cui l’infrazione sia
già terminata anteriormente ai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA].
Anche se la [OSCURATO:PERSONA] considerasse l’infrazione cessata il giorno stesso in cui essa aveva effettuato i suoi primi accertamenti,
essa sarebbe pienamente legittimata a non prendere in considerazione come circostanza attenuante una cessazione siffatta.
Infatti, una riduzione dell’ammenda a causa della cessazione di un’infrazione sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] non
può avvenire automaticamente, ma dipende da una valutazione delle circostanze del caso di specie da parte di quest’ultima,
nell’ambito del suo potere discrezionale. A tale riguardo, l’applicazione del punto 3, terzo trattino, degli orientamenti
a favore di un’impresa sarà particolarmente adeguata in una situazione in cui la natura anticoncorrenziale del comportamento
in questione non sia manifesta. Viceversa, la sua applicazione sarà meno adeguata, in linea di principio, in una situazione
in cui tale natura sia chiaramente anticoncorrenziale, supponendola provata.
(v. punti 192, 194)
7.
Nell’ambito di un’infrazione alle regole di concorrenza dell’Unione, dal momento che una società madre e la sua controllata
formano insieme un’unica e identica impresa durante l’anno che precede quello dell’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
che infligge un’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] può applicare un fattore moltiplicatore a fini deterrenti che si fonda sulle dimensioni
e sulle risorse globali dell’impresa interessata durante tale anno.
Infatti, lo scopo della presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse globali dell’impresa di cui trattasi per
assicurare un effetto deterrente sufficiente all’ammenda risiede nell’impatto perseguito su detta impresa, in quanto la sanzione
non deve essere trascurabile con riferimento, in particolare, alla capacità finanziaria dell’impresa stessa. Al fine di poter
misurare il carattere deterrente di un’ammenda nei confronti di un’impresa dichiarata responsabile di un’infrazione, non può
pertanto essere tenuto conto della situazione quale esisteva all’inizio dell’infrazione. Una siffatta presa in considerazione
rischierebbe di concludersi con l’irrogazione di un’ammenda di importo troppo basso per essere sufficientemente deterrente,
nell’ipotesi in cui il fatturato dell’impresa interessata fosse aumentato nel frattempo, ovvero di concludersi con l’irrogazione
di un’ammenda avente un importo superiore a quello necessario per essere deterrente, nell’ipotesi in cui il fatturato dell’impresa
interessata fosse intanto diminuito.
(v. punti 210-211)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
12 ottobre 2011*
«Concorrenza – Intese – Mercato spagnolo dell’acquisto e della prima trasformazione di tabacco greggio – Decisione che constata un’infrazione all’art. 81 CE – Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato – Ammende – Imputabilità del comportamento illecito – Limite massimo del 10% del fatturato – Effetto dissuasivo – Circostanze attenuanti»
Nella causa T‑41/05,
[OSCURATO:PERSONA], Inc.,
già [OSCURATO:PERSONA]., con sede in Danville, Virginia ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata inizialmente dagli avv.ti L. Bergkamp, H. Cogels,
J. Dhont, M. [OSCURATO:PERSONA] e A. Emch, successivamente dagli avv.ti M. [OSCURATO:PERSONA], J. [OSCURATO:PERSONA], P. [OSCURATO:PERSONA],
M. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata inizialmente dai sigg. É. [OSCURATO:PERSONA] e F. Amato, successivamente dai sigg. [OSCURATO:PERSONA], N. Khan
e J. Bourke, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre 2004, C (2004) 4030 def.,
relativa ad un procedimento ai sensi dell’art. 81, n. 1, [CE] (Caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna), e, in subordine,
una domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente in tale decisione,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),
composto dal sig. O. [OSCURATO:PERSONA], presidente, dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA] e dal sig. K. O’[OSCURATO:PERSONA] (relatore), giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kantza, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 17 giugno 2009,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
[OSCURATO:PERSONA]
1.
Ricorrente e procedimento amministrativo
1
[OSCURATO:PERSONA]., ora [OSCURATO:PERSONA], Inc., ricorrente, è una società americana con sede in Virginia ([OSCURATO:PERSONA]).
Essa è a capo di un gruppo comprendente un centinaio di società attive nel settore del tabacco (in prosieguo: il «gruppo [OSCURATO:PERSONA]»),
e ha come attività principale la fornitura di tabacco trasformato nei confronti di fabbricanti di sigarette. A tal fine, essa
si rifornisce di tabacco trasformato, in particolare presso l’[OSCURATO:PERSONA], SA.
2
L’[OSCURATO:PERSONA] è una delle quattro imprese di prima trasformazione di tabacco greggio in Spagna (in prosieguo: i «trasformatori»).
3
Le altre tre imprese trasformatrici sono le seguenti: la Compañia española de tabaco en rama, SA (in prosieguo: la «Cetarsa»),
la [OSCURATO:PERSONA], SL (in prosieguo: la «Taes») e la [OSCURATO:PERSONA], SA (in prosieguo: la «WWTE»).
4
Inizialmente, l’[OSCURATO:PERSONA] era un’impresa familiare. Essa è stata creata nel 1988 dal sig. B., che ne è stato il direttore
generale sino alla fine dell’anno 2004. Dal 1994 al 1997, il suo capitale era detenuto in parti uguali dalla moglie del sig. B.
e da una società spagnola, la WW Marpetrol, SA.
5
Il 18 novembre 1997, la [OSCURATO:PERSONA] BV (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») ha acquisito la totalità delle azioni dell’[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA] faceva parte, all’epoca, del gruppo di società [OSCURATO:PERSONA], che era stato acquisito dalla ricorrente nell’aprile 1997.
6
Il 3 e il 4 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, essendo in possesso di informazioni in base alle quali i trasformatori
ed i produttori spagnoli di tabacco greggio avrebbero commesso violazioni dell’art. 81 CE, ha effettuato accertamenti ai sensi
dell’art. 14 del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE]
e [82 CE] (GU 1962, n. 13, pag. 204), presso i locali di tre di detti trasformatori, ossia l’[OSCURATO:PERSONA], la Cetarsa e la
WWTE, nonché presso l’[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA] de Tabaco (in prosieguo: l’«Anetab»).
7
Il 3 ottobre 2001 la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì proceduto ad accertamenti presso la sede della Maison des métiers du tabac e della
Fédération européenne des transformateurs de tabac nonché, il 5 ottobre 2001, della Federación nacional de cultivadores de
tabaco (in prosieguo: la «FNCT»).
8
Con lettera del 16 gennaio 2002 i trasformatori e l’Anetab, invocando la comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla non imposizione
o sulla riduzione delle ammende nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4; in prosieguo: la «comunicazione sulla
cooperazione»), hanno comunicato a quest’ultima la propria intenzione di cooperare.
9
Con lettera del 21 gennaio 2002 essi hanno fornito alla [OSCURATO:PERSONA] talune informazioni.
10
L’[OSCURATO:PERSONA], la Cetarsa e la WWTE, con lettere del 15 febbraio 2002, e la Taes, con lettera del 18 febbraio 2002, hanno
fornito talune informazioni integrative alla [OSCURATO:PERSONA].
11
Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha inviato varie richieste di informazioni ai trasformatori, all’Anetab e alla FNCT in base
all’art. 11 del regolamento n. 17. Essa ha altresì chiesto informazioni al Ministero spagnolo dell’Agricoltura, della Pesca
e dell’Alimentazione riguardo alla normativa spagnola sui prodotti agricoli.
12
L’11 dicembre 2003 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato il procedimento all’origine della causa in esame ed ha adottato una comunicazione
degli addebiti che ha trasmesso a 20 imprese o associazioni, tra cui i trasformatori, la ricorrente, l’[OSCURATO:PERSONA], l’Anetab,
la FNCT e la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] è una società italiana le cui attività principali sono quelle della prima trasformazione
di tabacco greggio in Italia e della commercializzazione di tabacco trasformato. Essa appartiene allo stesso gruppo di società
della Taes, ossia quello al cui vertice è posta la società americana [OSCURATO:PERSONA].
13
Le imprese e le associazioni di cui trattasi hanno avuto accesso al fascicolo istruttorio della [OSCURATO:PERSONA], sotto forma di
copia su CD-ROM inviato loro, ed hanno trasmesso osservazioni scritte in risposta agli addebiti mossi da quest’ultima.
14
Il 29 marzo 2004 si è tenuta un’audizione.
15
Dopo aver sentito il Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti e alla luce della relazione finale
del consigliere auditore, il 20 ottobre 2004 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento
ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (Caso COMP/C.38.238/B.2 − Tabacco greggio – Spagna) (in prosieguo: la «decisione
impugnata»), di cui è stata pubblicata una sintesi sulla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
del 19 aprile 2007 (GU L 102, pag. 14).
2.
Decisione impugnata
16
La decisione impugnata si riferisce a due intese orizzontali stipulate e messe in atto sul mercato spagnolo del tabacco greggio.
17
La prima intesa, che coinvolgeva i trasformatori e la [OSCURATO:SOCIETA], riguardava la fissazione annua, nel periodo 1996‑2001, del
prezzo medio (massimo) di consegna delle singole varietà di tabacco greggio, senza distinzione tra le qualità, nonché la ripartizione
dei quantitativi delle singole varietà di tabacco greggio che i trasformatori potevano individualmente acquistare dai produttori
(v., in particolare, punti 74‑76 e 276 della decisione impugnata). Dal 1999 al 2001 i trasformatori e la [OSCURATO:SOCIETA] avevano
parimenti concordato forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole qualità di tabacco greggio figuranti nelle tabelle
allegate ai «contratti di coltivazione», nonché «condizioni complementari», ossia il prezzo minimo medio per produttore e
il prezzo minimo medio per associazione di produttori (v., in particolare, punti 77‑83 e 276 decisione impugnata).
18
Qui di seguito si farà riferimento all’intesa descritta al precedente punto 17 con i termini «cartello dei trasformatori».
19
La seconda intesa individuata nella decisione impugnata coinvolgeva i tre sindacati agricoli spagnoli, ossia l’[OSCURATO:PERSONA]
agraria de jóvenes agricultores (in prosieguo: l’«ASAJA»), l’Unión de pequeños agricultores (in prosieguo: l’«UPA») e la Coordinadora
de organizaciones de agricultores y ganaderos (in prosieguo: la «COAG»), nonché la [OSCURATO:PERSONA] de cooperativas agrarias
de [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la «CCAE»). Tale intesa aveva come obiettivo la fissazione annua, nel periodo 1996-2001, delle forchette
di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco greggio figuranti nelle tabelle allegate ai «contratti di
coltivazione» nonché delle «condizioni complementari» (v., in particolare, punti 77-83 e 277 della decisione impugnata).
20
Qui di seguito si farà riferimento all’intesa descritta al precedente punto 19 con i termini «cartello dei rappresentanti
dei produttori».
21
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che ciascuna di queste intese configuri un’infrazione unica e continuata
all’art. 81, n. 1, CE (v., in particolare, punti 275‑277 della decisione impugnata).
22
All’art. 1 della decisione impugnata, essa ha imputato la responsabilità del cartello dei trasformatori a questi ultimi, alla
[OSCURATO:SOCIETA], alla ricorrente e alle società madri della WWTE, cioè la [OSCURATO:PERSONA]. (in prosieguo: la «SCC»), la
[OSCURATO:PERSONA]., Inc. (in prosieguo: la «SCTC») e la Trans-[OSCURATO:PERSONA]. Ltd (in prosieguo:
la «TCLT»), e quella del cartello dei rappresentanti dei produttori all’ASAJA, all’UPA, alla COAG e alla CCAE (in prosieguo,
congiuntamente: i «rappresentanti dei produttori»).
23
All’art. 2 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha ingiunto a tali imprese e ai rappresentanti dei produttori di porre
immediatamente fine alle violazioni di cui all’art. 1, qualora non vi avessero già provveduto, e di astenersi in avvenire
da qualsiasi pratica restrittiva che avesse oggetto o effetto identico o equivalente.
24
All’art. 3 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha inflitto ammende a dette imprese nonché ai rappresentanti dei produttori,
considerando la ricorrente responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta all’[OSCURATO:PERSONA] e la SCC, la SCTC
e la TCLT del pagamento di quella inflitta alla WWTE (v., infra, punti 61 e 62).
3.
Destinatari della decisione impugnata
25
Il punto 2.4 della decisione impugnata è dedicato alla questione dei destinatari (punti 357‑400 della decisione impugnata).
26
Anzitutto, la [OSCURATO:PERSONA] vi ha affermato che era dimostrato che i trasformatori e la [OSCURATO:SOCIETA] avevano partecipato direttamente
al cartello dei trasformatori e i rappresentanti dei produttori al cartello dei rappresentanti dei produttori e che, pertanto,
ciascuna di dette imprese o associazioni «[era] tenuta ad assumersi la responsabilità dell’infrazione e di conseguenza [era]
destinataria della [decisione impugnata]» (punti 357 e 358 della decisione impugnata)». Ai punti 359-369 di tale decisione
essa ha valutato, in particolare, il ruolo della [OSCURATO:SOCIETA] nel cartello dei trasformatori.
27
Poi, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la questione dell’imputabilità del comportamento illecito di una controllata alla sua società
madre rilevando che, nel caso di specie, essa si poneva in tre casi, nello specifico quelli dell’[OSCURATO:PERSONA], della WWTE
e della Taes (punti 370‑400 della decisione impugnata).
28
A tale proposito, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha rammentato i principi a suo avviso applicabili in materia (punti 371‑374
della decisione impugnata).
29
In particolare, essa ha affermato quanto segue:
– per determinare se una società madre debba essere considerata responsabile del comportamento illecito della sua controllata,
è necessario provare che quest’ultima «non decide in modo autonomo quale deve essere il suo comportamento sul mercato, ma
applica in sostanza le direttive impartitele dalla società madre» (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 619, punti 132 e 133);
– secondo una giurisprudenza costante, se la società madre detiene l’intero capitale della controllata, si può legittimamente
presumere che essa eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima (sentenze della Corte
25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 3151, punto 50, e 16 novembre 2000, causa C‑286/98 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9925, punto 29; sentenza del Tribunale 20 aprile 1999, cause riunite
da T‑305/94 a T-307/94, da T-313/94 a T‑316/94, T-318/94, T‑325/94, T-328/94, T-329/94 e T-335/94, [OSCURATO:PERSONA]
e a./[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-931, punti 961 e 984);
– tale tesi può essere ulteriormente corroborata da «fattori specifici inerenti ai casi individuali»;
– per quanto concerne le consociate che non sono controllate al 100%, secondo la Corte una società madre può influire sulla
politica della propria controllata se essa, allorché viene commessa l’infrazione, ne detiene la maggior parte del capitale
(sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 136), oppure se è «costantemente» informata delle pratiche
della controllata e ne determina direttamente il comportamento (sentenza AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], cit., punto 52);
– per costante giurisprudenza, la nozione di impresa, inserita nel contesto del diritto della concorrenza, deve essere intesa
nel senso che essa si riferisce ad un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo di cui trattasi, anche
se, sotto il profilo giuridico, questa unità economica è costituita da più persone, fisiche o giuridiche (sentenza del Tribunale
20 marzo 2002, causa T‑9/99, HFB e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1487, punto 66, che rinvia alla sentenza della Corte 12 luglio
1984, causa 170/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 2999, punto 11).
30
In secondo luogo, prima di procedere ad un esame più dettagliato del caso dell’[OSCURATO:PERSONA] nonché di quello della WWTE,
al punto 375 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato quanto segue:
«Nella fattispecie, tre dei quattro trasformatori spagnoli di tabacco greggio sono controllati (al 100% o al 90%) da multinazionali
americane. Esistono peraltro altri elementi di fatto che confermano la presunzione secondo la quale il comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA]
e della WWTE dev’essere imputato all[e] loro rispettiv[e] società madr[i]. In questo caso le due società – la società madre
e la sua controllata – devono essere considerate come responsabili in solido delle infrazioni constatate nella (…) decisione
[impugnata]».
31
Al punto 376 della motivazione della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] aggiunge quanto segue:
«[Per contro], dopo l’invio della comunicazione degli addebiti e l’audizione delle parti, è risultato chiaro che le prove
del fascicolo non potevano giustificare una conclusione analoga in ordine alle partecipazioni della [OSCURATO:PERSONA] (…) e della
[OSCURATO:PERSONA] [[OSCURATO:PERSONA]. Inc.] nella Taes e nella [OSCURATO:SOCIETA]. In realtà, [a parte] il vincolo soci[etario] tra le società
madri e le loro controllate, il fascicolo non contiene alcun elemento che indichi una partecipazione materiale della [OSCURATO:PERSONA]
(…) e della [OSCURATO:PERSONA] ai fatti esaminati nella [decisione impugnata]. Pertanto non sarebbe appropriato indirizzare loro
una decisione nel caso di specie. La stessa conclusione si applicherebbe a fortiori alla [OSCURATO:PERSONA], poiché la sua partecipazione
del 100% nella [OSCURATO:PERSONA] era puramente finanziaria».
32
Ai punti 377-386 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato il caso dell’[OSCURATO:PERSONA] e del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
33
[OSCURATO:PERSONA] ha in particolare rilevato che, a partire dal secondo semestre dell’anno 1997, l’[OSCURATO:PERSONA] era interamente
controllata dalla ricorrente, e ciò tramite la controllata al 100% di quest’ultima, l’[OSCURATO:PERSONA] (punto 377 della decisione impugnata).
Essa ne ha dedotto che era legittimo presumere che, quanto meno a partire da tale momento, la ricorrente esercitasse un’influenza
determinante sul comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] (punto 378, prima frase, della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto
che altri elementi del suo fascicolo – descritti al punto 379 della decisione impugnata – confermavano la «presunzione [secondo
la quale la ricorrente] era in grado di esercitare un’influenza determinante» (punto 378, seconda frase, della decisione impugnata).
Al punto 380 della decisione impugnata, essa ha precisato che risultava da quanto precede che «[la ricorrente] era informata
delle pratiche della sua controllata che formano oggetto della presente decisione nonché del contesto in cui esse si svolgevano
e che poiché, dal 1997, [la ricorrente deteneva] la totalità del capitale della sua controllata, essa era in grado di esercitare
effettivamente un’influenza sul comportamento della detta controllata». Al punto 382 di tale decisione, essa ha precisato
che «[g]li elementi di fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] ha portato all’attenzione [della ricorrente] nella sua corrispondenza avrebbero
dovuto provocare una reazione immediata da parte sua, vuoi prendendo la necessaria distanza rispetto ad ogni possibile infrazione
alle regole di concorrenza, vuoi imponendo che la direzione dell’[OSCURATO:PERSONA] ponesse termine ad ogni comportamento potenzialmente
anticoncorrenziale», prima di constatare che «[la ricorrente] non [aveva] in definitiva fatto nulla del genere».
34
D’altro canto, al punto 381 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto infondati gli argomenti fatti valere dalla
ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti al fine di dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] si comportava in
maniera autonoma sul mercato.
35
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l’affermazione della ricorrente secondo la quale essa aveva violato il principio di non
discriminazione considerando quest’ultima responsabile del comportamento illecito della sua controllata, mentre essa non aveva
fatto lo stesso per quanto riguarda la società madre della Cetarsa, e cioè la Sociedad estatal de participaciones industriales
(in prosieguo: la «Sepi»). [OSCURATO:PERSONA] ha giustificato tale disparità di trattamento con il fatto che, contrariamente a
quanto aveva affermato la ricorrente, «il [suo] fascicolo (...) non [conteneva] alcuna comunicazione diretta tra Cetarsa e
Sepi relativa all’oggetto del caso di specie», che «l’interesse di Sepi in Cetarsa [sembrava] essere eminentemente finanziario,
analogamente al legame tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]», che «Cetarsa (a differenza di [OSCURATO:PERSONA]) [concentrava] in sé tutta
l’attività di trasformazione del tabacco del gruppo Sepi e, anche per tale motivo, [sembrava che fosse] gestita come un’impresa
distinta» e, infine, che «la proprietà di Cetarsa non [era] interamente detenuta da Sepi» (punto 384 della decisione impugnata).
36
Da questi vari elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto che la ricorrente «[doveva] essere considerata responsabile congiuntamente
alla [OSCURATO:PERSONA] del comportamento di quest’ultima, come stabilito dalla [decisione impugnata] per il periodo dalla seconda
metà del 1997 fino al 10 agosto 2001» (punto 386 della decisione impugnata).
37
Ai punti 387-400 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato il caso della WWTE. Essa ha affermato che, nel periodo
che va dal 1995 al maggio 1998, quest’ultima era congiuntamente controllata dalla SCC (attraverso la SCTC e la TCLT) e dal
presidente della WWTE e dalla sua famiglia, e ha elencato una serie di elementi che proverebbero che, nel corso dello stesso
periodo, la SCC «e/o le sue controllate» avevano esercitato un’influenza effettiva sul comportamento della WWTE in Spagna
(punto 391 della decisione impugnata). Per quanto riguarda il periodo che va dal maggio 1998 sino alla data della decisione
impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha fatto valere una serie di elementi che dimostrerebbero che la SCC, direttamente o tramite la
SCTC e la TCLT, aveva il controllo esclusivo della WWTE ed esercitava un’influenza determinante sulla politica commerciale
di quest’ultima. Essa ha aggiunto che «[g]li argomenti addotti dalla SCC nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti
non [giustificavano] una conclusione diversa a questo proposito» (punto 399 della decisione impugnata). Alla luce di tali
diversi elementi, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che, perlomeno a partire dal 1996, «SCC o le sue affiliate SCTC e TCLT» esercitavano
un’influenza determinante sulla politica commerciale della WWTE e che dovevano pertanto essere considerate corresponsabili
delle pratiche addebitate a quest’ultima ed essere indicate tra i destinatari della decisione impugnata (punto 400 della decisione
impugnata).
4.
Determinazione dell’importo delle ammende
38
Ai punti 404‑458 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la questione concernente la determinazione delle ammende
da infliggere ai destinatari della decisione.
39
Gli importi delle ammende sono stati determinati dalla [OSCURATO:PERSONA] in funzione della gravità e della durata delle infrazioni
di cui trattasi, cioè i due criteri espressamente menzionati all’art. 23, n. 3, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre
2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1,
pag. 1), ed all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17 che era, ai termini della decisione impugnata, applicabile al momento
di tali infrazioni (punti 404 e 405 della decisione impugnata).
40
Ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda inflitta ad ogni singolo destinatario, la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la metodologia
definita negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento
n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5 [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3; in prosieguo: gli «orientamenti»), pur non essendosi esplicitamente
riferita ad essi. Nella decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti valutato se, e in qual misura, le imprese interessate
soddisfacessero i requisiti fissati dalla comunicazione sulla cooperazione.
Importo iniziale delle ammende
41
Innanzi tutto, al punto 414 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha qualificato le infrazioni come «molto gravi», dopo
aver esaminato, ai punti 408‑413 di tale decisione, la natura loro propria, il loro impatto concreto sul mercato, l’estensione
del mercato geografico di cui trattasi e le dimensioni del mercato del prodotto di cui trattasi.
42
Successivamente, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, al punto 415 della decisione impugnata, che occorresse «tener conto (...) del
peso specifico di ciascuna impresa e dunque dell’effetto concreto del suo comportamento illecito sulla concorrenza in modo
che l’effetto deterrente dell’ammenda inflitta alla singola impresa sia commisurato al suo contributo al comportamento illegale
da sanzionare».
43
[OSCURATO:PERSONA] ha operato una distinzione tra il cartello dei trasformatori (punti 416‑424 della decisione impugnata) e quello
dei rappresentanti dei produttori (punti 425‑431 della decisione impugnata).
44
Per quanto riguarda il cartello dei trasformatori, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato che «le ammende [dovevano]
essere calcolate in maniera decrescente in funzione del contributo al comportamento illecito e della posizione di mercato
detenuta dalla singola impresa interessata» (punto 416 della decisione impugnata).
45
A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che «[era] la [OSCURATO:SOCIETA] che [doveva] vedersi applicare l’ammontare iniziale
dell’ammenda più elevato a causa della sua posizione di primo piano sul mercato in quanto acquirente principale del tabacco
trasformato spagnolo» (punto 417 della decisione impugnata).
46
Quanto ai trasformatori, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che il «contributo» da essi dato alle pratiche illegali «si [poteva]
ritenere, in senso lato, (...) analogo» (punto 418 della decisione impugnata). Essa ha tuttavia ritenuto che occorresse tener
conto delle loro diverse dimensioni e delle rispettive quote di mercato e, su tale base, li ha ripartiti in tre categorie.
47
[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha collocato la Cetarsa in una prima categoria, qualificata come «particolare», in quanto essa era «di
gran lunga il primo trasformatore spagnolo» e, pertanto, le doveva essere applicato l’importo iniziale più elevato (punto 419
della decisione impugnata). Essa ha posto l’[OSCURATO:PERSONA] e la WWTE in una seconda categoria, affermando che esse detenevano
ciascuna una quota di mercato pari al 15% circa e doveva essere applicato loro lo stesso importo iniziale (punto 420 della
decisione impugnata). Infine, la Taes è stata collocata in una terza categoria per il fatto che quest’ultima deteneva una
quota di mercato pari solamente all’1,6% e le doveva pertanto essere inflitto l’importo iniziale più basso (punto 421 della
decisione impugnata).
48
In secondo luogo, al fine di garantire un effetto sufficientemente deterrente dell’ammenda, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato
che occorreva applicare un fattore moltiplicatore di 1,5 – pari ad una maggiorazione del 50% – all’importo iniziale determinato
per la WWTE e un fattore moltiplicatore di 2 – pari ad una maggiorazione del 100% – all’importo iniziale determinato per l’[OSCURATO:PERSONA]
(punto 423 della decisione impugnata). Essa riteneva, infatti, che si dovesse tener conto del fatto che, malgrado la loro
quota di mercato relativamente limitata sul mercato dell’acquisto di tabacco greggio spagnolo, tali due trasformatori appartenessero
a multinazionali in possesso di una forza economica e finanziaria considerevole e che, «inoltre», essi avessero agito «sotto
l’influenza decisiva delle rispettive società madri» (punto 422 della decisione impugnata).
49
In considerazione di tali diversi elementi, al punto 424 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato l’importo iniziale
delle ammende per i trasformatori e la [OSCURATO:SOCIETA] come segue:
– [OSCURATO:SOCIETA]: EUR 8 000 000;
– Cetarsa: EUR 8 000 000;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 1 800 000 x 2 = EUR 3 600 000;
– WWTE: EUR 1 800 000 x 1,5 = EUR 2 700 000;
– Taes: EUR 200 000.
50
Per quanto riguarda il cartello dei rappresentanti dei produttori, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto congruo infliggere a ciascuno
di questi ultimi soltanto un’ammenda simbolica di EUR 1 000 (punti 425 e 430 della decisione impugnata). Essa ha motivato
la propria posizione adducendo il fatto che «il contesto giuridico relativo alla contrattazione collettiva di accordi “tipo”
poteva suscitare un grado considerevole di incertezza quanto alla legittimità del comportamento dei trasformatori e dei rappresentanti
dei produttori nel contesto specifico della contrattazione collettiva di accordi tipo» (punto 428 della decisione impugnata),
e ciò basandosi su taluni elementi menzionati al punto 427 della decisione impugnata. Essa ha altresì rilevato che «l’esistenza
e i risultati della contrattazione sui contratti tipo in generale erano di dominio pubblico e (...) nessuna autorità ne [aveva]
mai contestato la compatibilità con il diritto comunitario o con il diritto spagnolo prima dell’avvio del presente procedimento»
(punto 429 della decisione impugnata).
Importo di base delle ammende
51
Ai punti 432 e 433 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha analizzato la questione della durata dell’infrazione addebitata
ai trasformatori e alla [OSCURATO:SOCIETA]. Essa ha fissato tale durata in cinque anni e quattro mesi, il che corrispondeva ad un’infrazione
di lunga durata. Di conseguenza, essa ha maggiorato del 50% l’importo iniziale dell’ammenda inflitta a ciascuno dei trasformatori
e alla [OSCURATO:SOCIETA].
52
Pertanto, gli importi di base delle ammende sono fissati come segue:
– [OSCURATO:SOCIETA]: EUR 12 000 000;
– Cetarsa: EUR 12 000 000;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 5 400 000;
– WWTE: EUR 4 050 000;
– Taes: EUR 300 000;
– ASAJA: EUR 1 000;
– UPA: EUR 1 000;
– COAG: EUR 1 000;
– CCAE: EUR 1 000 (punto 434 della decisione impugnata).
Circostanze aggravanti e attenuanti
53
L’importo di base dell’ammenda inflitta alla [OSCURATO:SOCIETA] è stato maggiorato del 50% a titolo di circostanze aggravanti in quanto
tale impresa aveva svolto un ruolo guida nell’ambito del cartello dei trasformatori (punti 435 e 436 della decisione impugnata).
54
A titolo di circostanze attenuanti, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato, al punto 437 della decisione impugnata, che «[g]li stessi
fattori esposti ai punti 427‑429 [della decisione impugnata potevano] applicarsi al comportamento dei trasformatori per quanto
riguarda unicamente le loro contrattazioni pubbliche e la conclusione di contratti tipo (in particolare le contrattazioni
sulle forchette di prezzo e sulle condizioni complementari) con i rappresentanti dei produttori».
55
Al punto 438 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha aggiunto che, per quanto riguarda gli accordi «segreti» relativi
al prezzo medio (massimo) di consegna e alla ripartizione dei quantitativi di ciascuna varietà di tabacco greggio conclusi
dai trasformatori, le pratiche di questi ultimi erano «andate nettamente oltre quanto prevedevano il contesto normativo applicabile,
le contrattazione pubbliche e gli accordi con i rappresentanti dei produttori». Essa ha tuttavia riconosciuto che «le contrattazioni
pubbliche tra rappresentanti dei produttori e trasformatori [avevano] determinato, almeno in certa misura, il contesto materiale
(soprattutto in termini di occasioni per negoziare tra di loro e per adottare una posizione comune) entro il quale i trasformatori
[avevano potuto] sviluppare, oltre alla posizione comune che avrebbero adottato nel contesto dei negoziati pubblici, la loro
strategia segreta sui prezzi medi (massimi) di consegna e sui quantitativi».
56
Alla luce degli elementi menzionati ai precedenti punti 54 e 55, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di ridurre fino al 40% gli importi
di base delle ammende inflitte ai trasformatori e alla [OSCURATO:SOCIETA] (punto 438 della decisione impugnata). L’importo di base
dell’ammenda inflitta all’[OSCURATO:PERSONA] è stato così portato a EUR 3 240 000 (punto 439 della decisione impugnata).
Limite massimo dell’ammenda previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003
57
Ai punti 440-447 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato se occorresse adeguare gli importi di base così calcolati
per i diversi destinatari affinché essi non superassero il limite del 10% del fatturato previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento
n. 1/2003.
58
Al punto 441 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che, qualora le società in questione appartengano ad un
gruppo, sia provato che le società madri di tali società hanno esercitato un’influenza determinante su queste ultime e, di
conseguenza, tali società madri siano responsabili in solido del pagamento delle ammende inflitte alla loro controllata, è
il fatturato mondiale del gruppo che va preso in considerazione per determinare il limite massimo di cui sopra.
59
Dopo aver ricordato, al punto 442 della decisione impugnata, che la ricorrente era responsabile in solido del pagamento dell’ammenda
inflitto all’[OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato, al punto 446 di tale decisione, che l’importo di detta ammenda
non doveva essere adeguato, dato che il fatturato consolidato della ricorrente ammontava a dollari statunitensi (USD) 1 271 700 000
nel 2003. L’importo dell’ammenda dell’[OSCURATO:PERSONA], prima dell’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, è così
rimasto fissato in EUR 3 240 000 (punto 447 della decisione impugnata).
Applicazione della comunicazione sulla cooperazione e importo finale delle ammende
60
Ai punti 448‑456 della decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] si è pronunciata sull’applicazione della comunicazione sulla cooperazione
per quanto riguarda i trasformatori e la [OSCURATO:SOCIETA]. Essa ha concesso una riduzione di ammenda del 20% all’[OSCURATO:PERSONA] conformemente
al punto D, n. 2, primo trattino, di tale comunicazione (punto 454 della decisione impugnata).
61
Conformemente all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA] ha fissato gli importi delle ammende come segue:
– [OSCURATO:SOCIETA]: EUR 11 880 000;
– Cetarsa: EUR 3 631 500;
– [OSCURATO:PERSONA]: EUR 2 592 000;
– WWTE: EUR 1 822 500;
– Taes: EUR 108 000;
– ASAJA: EUR 1 000;
– UPA: EUR 1 000;
– COAG: EUR 1 000;
– CCAE: EUR 1 000 (punto 458 della decisione impugnata).
62
La ricorrente è stata dichiarata responsabile in solido del pagamento dell’ammenda inflitta all’[OSCURATO:PERSONA] e la SCC, la
SCTC e la TCLT sono state dichiarate responsabili in solido del pagamento di quella inflitta alla WWTE (punto 458 e art. 3
della decisione impugnata).
Procedimento e conclusioni delle parti
63
Il 21 gennaio 2005 la SCC, la SCTC e la TCLT hanno proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione impugnata
(causa T‑24/05) e la WWTE ha proposto un ricorso diretto alla riduzione dell’ammenda ad essa inflitta con tale decisione (causa
T‑37/05).
64
Il 22 gennaio 2005 l’[OSCURATO:PERSONA] ha del pari proposto un ricorso diretto alla riduzione dell’ammenda inflittale con la decisione
impugnata (causa T‑38/05).
65
Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 gennaio 2005, la ricorrente ha proposto il ricorso
in esame.
66
Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 1° agosto 2005, la ricorrente ha chiesto di riunire la presente
causa alle cause T‑24/05, T‑37/05 e T‑38/05.
67
Con lettera depositata presso la cancelleria del Tribunale il 7 settembre 2005, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al Tribunale
di essere dell’avviso che la riunione delle quattro cause non avrebbe consentito di migliorare sensibilmente l’efficacia del
procedimento e che rimetteva ad esso la decisione circa l’opportunità di accogliere o meno l’istanza di riunione.
68
Il Tribunale non ha accolto detta istanza di riunione.
69
Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Quarta Sezione) ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito
delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del suo regolamento di procedura, ha invitato la [OSCURATO:PERSONA]
a rispondere a taluni quesiti. [OSCURATO:PERSONA] ha ottemperato a tale richiesta entro il termine impartito.
70
Le parti hanno svolto le proprie difese orali ed hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale all’udienza del 17 giugno 2009.
71
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare gli artt. 1, 3 e 5 della decisione impugnata nella misura in cui la riguardano;
– in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflitta dalla [OSCURATO:PERSONA] all’[OSCURATO:PERSONA] e, in solido, ad essa stessa;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
72
[OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso ad eccezione del terzo motivo, il quale dev’essere parzialmente accolto;
– condannare la ricorrente a sopportare le spese a questa proprie nonché una parte delle sue o, in subordine, condannare ciascuna
parte a sopportare le spese a questa proprie.
In diritto
73
Nell’atto introduttivo, la ricorrente fa valere, a sostegno del ricorso, quattro motivi relativi:
– il primo, alla violazione dell’art. 81, n. 1, CE, dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio di proporzionalità;
– il secondo, alla violazione dei principi di proporzionalità e di responsabilità personale;
– il terzo, alla violazione dei principi di proporzionalità e di responsabilità personale nonché dell’art. 23, n. 2, del regolamento
n. 1/2003;
– il quarto, alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
74
All’udienza, la ricorrente ha fatto valere un ulteriore motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione.
75
Il primo, il secondo e il quinto motivo sono fatti valere, sostanzialmente, a sostegno delle conclusioni dirette all’annullamento
parziale della decisione impugnata. Il terzo e il quarto motivo sono fatti valere a sostegno delle conclusioni dirette ad
ottenere la modifica di tale decisione.
76
Il quinto motivo sarà esaminato dopo il primo, e il terzo motivo dopo il quarto.
1.
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 81, n. 1, CE, dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del principio
di proporzionalità
Argomenti delle parti
77
La ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto ritenendo che essa esercitasse un’influenza determinante
sull’[OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di durata dell’infrazione e considerandola quindi responsabile in solido dell’infrazione.
Pertanto, secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva il diritto, da una parte, di rivolgerle la decisione impugnata e,
dall’altra, di basarsi sul suo fatturato complessivo per l’applicazione del massimale del 10% del fatturato previsto dall’art. 23,
n. 2, del regolamento n. 1/2003.
78
A sostegno delle sue affermazioni, in primo luogo, la ricorrente sostiene che risulta dalla giurisprudenza e dalla prassi
decisionale della [OSCURATO:PERSONA] che il solo fatto che una società madre detenga la totalità del capitale della sua controllata
non basta ad imputarle la responsabilità del comportamento illecito di quest’ultima. Dovrebbe inoltre essere chiaramente dimostrato
che detta società madre abbia partecipato direttamente alle pratiche illecite in questione, sia responsabile dell’attuazione
di queste ultime, abbia assistito a riunioni dell’intesa o fosse direttamente implicata nell’infrazione, ad esempio per aver
dato istruzioni alla sua controllata nel senso di commettere quest’ultima. La ricorrente fa valere, in particolare, i punti 28
e 29 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 29 supra.
79
In secondo luogo, la ricorrente sostiene che gli elementi fatti valere dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 379 della decisione impugnata
non dimostrano che essa esercitasse un’influenza determinante sul comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA]. Essa confuta, più in particolare,
l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale essa era informata delle pratiche illecite controverse.
80
A questo proposito, in primis, la ricorrente contesta di aver ricevuto i «rapporti di attività» e i «rapporti sul terreno»
menzionati in tale punto. Essa precisa che, anche se tali rapporti erano sistematicamente tradotti in inglese, ciò mirava
a facilitare l’esercizio delle sue funzioni da parte di uno dei membri del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA],
il sig. T., che non parlava lo spagnolo. Essa contesta che quest’ultimo sia stato nominato membro di tale consiglio di amministrazione
al fine di rappresentare gli interesse del gruppo [OSCURATO:PERSONA] e precisa che egli è stato peraltro temporaneamente sgravato da ogni
responsabilità in seno a tale gruppo a seguito di un’azione da essa intentata contro gli ex azionisti dell’[OSCURATO:PERSONA].
81
La ricorrente respinge poi l’affermazione, figurante nello stesso punto della motivazione, secondo la quale esistono numerosi
esempi di missive inviate dall’[OSCURATO:PERSONA] che la informavano delle pratiche illecite controverse. Per quanto riguarda,
più in particolare, la telecopia del 14 dicembre 1998 del sig. B., direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA], essa sarebbe stata
diretta non alla ricorrente, ma al sig. D., un «impiegato del reparto finanziario della [OSCURATO:PERSONA], Inc.», e conterrebbe
soltanto informazioni relative ad un contratto di vendita di tabacco trasformato concluso tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].
Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del sig. B. al sig. S. del 30 ottobre 2000, esso avrebbe lo scopo principale
di informare quest’ultimo di un rischio di sciopero da parte dei produttori di tabacco. Inoltre, secondo la ricorrente, il
sig. S. era alle dipendenze non di essa stessa, ma della [OSCURATO:PERSONA], era incaricato del coordinamento delle
vendite di tabacco trasformato in Europa e non era membro del consiglio di amministrazione né dirigente di una qualsiasi delle
società facenti parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Le stesse considerazioni varrebbero per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica
inviato dal sig. B. al sig. S. il 9 maggio 2001.
82
Infine, per quanto riguarda le altre missive menzionate al punto 379 decisione impugnata, la ricorrente sostiene che nessuna
si esse si riferiva direttamente o indirettamente alle pratiche illecite controverse o alla politica di acquisto di tabacco
greggio spagnolo dell’[OSCURATO:PERSONA].
83
In terzo luogo, la ricorrente afferma che l’[OSCURATO:PERSONA] ha sempre agito in quanto soggetto economico autonomo sul mercato
dell’acquisto di tabacco greggio in Spagna, determinando essa stessa la propria politica commerciale.
84
A sostegno di tale affermazione, la ricorrente, dopo aver ricordato che l’[OSCURATO:PERSONA] disponeva di una «direzione locale»,
fa valere i seguenti elementi:
– il 18 novembre 1997, quando essa ha acquisito, per il tramite dell’[OSCURATO:PERSONA], il 100% delle azioni dell’[OSCURATO:PERSONA], è stato
deciso di mantenere al loro posto i dirigenti di quest’ultima, in particolare il suo azionista fondatore e direttore generale
(sino al dicembre 2004), sig. B;
– conformemente ad un «contratto di direzione» concluso in pari data tra l’[OSCURATO:PERSONA] e il sig. B. (in prosieguo: il «contratto
di direzione»), solo quest’ultimo poteva stipulare i contratti di acquisto di tabacco greggio e definire e attuare la politica
di acquisto di tabacco greggio di tale società;
– le decisioni prese dal sig. B. in materia di acquisto di tabacco greggio non erano subordinate ad approvazione preventiva
o a ratifica successiva del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA];
– il sig. B. è il solo membro del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] ad aver partecipato alle riunioni con gli
altri trasformatori o con i produttori di tabacco greggio;
– nessuno dei quattro membri del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] era contemporaneamente membro del consiglio
di amministrazione o degli organi direttivi della ricorrente;
– essa non ha dato alcun ordine né istruzioni di sorta all’[OSCURATO:PERSONA] in relazione alle riunioni di cui sopra o alla politica
di acquisto di quest’ultima;
– essa non ha mai messo in opera il minimo meccanismo di controllo delle attività di acquisto dell’[OSCURATO:PERSONA].
85
[OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto del primo motivo.
86
In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che dalla giurisprudenza e dalla sua prassi decisionale risulta che, quando una società
madre detiene la totalità delle azioni della sua controllata, si può presumere che essa eserciti effettivamente un’influenza
determinante sul comportamento commerciale di tale controllata e, pertanto, essa può essere considerata responsabile dell’infrazione
commessa da quest’ultima. [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe quindi tenuta a fornire elementi di prova ulteriori. [OSCURATO:PERSONA] precisa
che la società madre può infirmare tale presunzione fornendo elementi di prova sufficienti tali da dimostrare che la sua controllata
si comporta in realtà in maniera autonoma sul mercato.
87
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] contesta che la ricorrente abbia effettuato una siffatta dimostrazione nella fattispecie.
Essa ritiene che il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] dispone di una direzione locale propria non sia sufficiente, di per sé, a dimostrare
che essa agisse in maniera autonoma e rileva che il contratto di direzione prevede che il sig. B. sia sottoposto ai «sistemi»
e alle «procedure» imposti dal consiglio di amministrazione di tale società.
88
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il suo fascicolo contiene elementi che confermano che la ricorrente esercitava
effettivamente un’influenza determinante sul comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA]. Essa fa valere in particolare che il sig. T.
era stato nominato membro del consiglio di amministrazione di quest’ultima al fine di rappresentarvi gli interessi del gruppo
[OSCURATO:PERSONA] e che non è plausibile, attesa l’importanza delle sue funzioni in seno a tale gruppo, che egli non abbia mai informato
la ricorrente dei «rapporti di attività» e «rapporti sul terreno» di cui al punto 379 della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA]
aggiunge che, oltre a tali rapporti, risulta da varie missive menzionate in tale punto che la ricorrente era tenuta al corrente
da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] delle pratiche illecite controverse. Infine, altri documenti citati nello stesso punto della motivazione
mostrerebbero chiaramente che la ricorrente esercitava un’influenza determinante su talune attività commerciali essenziali
dell’[OSCURATO:PERSONA], quali la negoziazione e l’esecuzione di contratti con la Cetarsa e la [OSCURATO:SOCIETA], e che essa era informata
dalla sua controllata delle condizioni di acquisto e del contesto normativo vigente nel settore del tabacco greggio in Spagna.
Giudizio del Tribunale
89
Si deve rammentare che il diritto comunitario della concorrenza riguarda le attività delle imprese (sentenza della Corte 7
gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑123, punto 59) e che la nozione di impresa abbraccia qualsiasi soggetto che eserciti un’attività economica, a
prescindere dallo status giuridico di detto soggetto e dalle sue modalità di finanziamento (sentenza della Corte 28 giugno
2005, cause riunite C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5425,
punto 112)..
90
La giurisprudenza ha inoltre precisato che la nozione di impresa, nell’ambito di tale contesto, dev’essere intesa nel senso
che essa si riferisce ad un’unità economica anche qualora, sotto il profilo giuridico, questa unità economica sia costituita
da più persone, fisiche o giuridiche (sentenze della Corte 14 dicembre 2006, causa C-217/05, [OSCURATO:PERSONA] de Empresarios
de Estaciones de [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-11987, punto 40, e del Tribunale 15 settembre 2005, causa T-325/01, DaimlerChrysler/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II-3319, punto 85).
91
Quando un simile soggetto economico contravviene alle regole della concorrenza, esso ha l’obbligo di rispondere di tale violazione
secondo il principio della responsabilità personale (v., in tal senso, sentenze della Corte 8 luglio 1999, causa C-49/92 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-4125, punto 145; 16 novembre 2000, causa C-279/98 P, Cascades/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-9693,
punto 78, e 11 dicembre 2007, causa C-280/06, ETI e a., [OSCURATO:PERSONA]. pag. I-10893, punto 39).
92
Per quanto riguarda la questione di stabilire in quali circostanze una persona giuridica che non sia l’autore dell’infrazione
possa tuttavia essere sanzionata, risulta da una giurisprudenza costante che il comportamento di una controllata può essere
imputato alla società madre in particolare qualora, pur avendo una personalità giuridica distinta, tale controllata non determini
in maniera autonoma il suo comportamento sul mercato, ma applichi essenzialmente le istruzioni datele dalla società madre
(sentenze della [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 29 supra, punti 132 e 133; 14 luglio 1972, causa 52/69,
Geigy/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 787, punto 44, e 21 febbraio 1973, causa 6/72, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 215, punto 15), alla luce in particolare dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono tali due
soggetti giuridici (v., per analogia, sentenze [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], punto 89 supra, punto 117, e ETI e a.,
punto 91 supra, punto 49).
93
Infatti, in una simile situazione la società madre e la sua controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto,
formano una sola impresa, ai sensi della giurisprudenza menzionata ai precedenti punti 89 e 90. Non è quindi una relazione
di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della
prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa ai sensi dell’art. 81 CE che permette alla [OSCURATO:PERSONA]
di indirizzare alla società madre la decisione che impone ammende (sentenza del Tribunale 12 dicembre 2007, causa T‑112/05,
[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5049, punto 58).
94
Dalla giurisprudenza risulta altresì che la [OSCURATO:PERSONA] non può limitarsi a constatare che la società madre è in grado di
esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata, ma deve del pari verificare se detta influenza
sia stata effettivamente esercitata (v., in tal senso, sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 29 supra,
punto 137, e AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], punto 29 supra, punto 50).
95
Nel caso particolare in cui una società madre detenga il 100% del capitale della sua controllata, la quale abbia commesso
una violazione delle regole di concorrenza, da un lato, tale società madre può esercitare un’influenza determinante sul comportamento
di detta controllata (v., in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 29 supra, punti 136 e 137)
e, dall’altro, sussiste una presunzione semplice secondo cui la predetta società madre esercita effettivamente un’influenza
determinante sul comportamento della sua controllata (v., in tal senso, sentenza AEG‑Telefunken/[OSCURATO:PERSONA], punto 29 supra,
punto 50, e sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 29 supra, punti 961 e 984).
96
Ciò premesso, è sufficiente che la [OSCURATO:PERSONA] provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla società madre
per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata medesima.
[OSCURATO:PERSONA] potrà conseguentemente considerare la società madre responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta
alla sua controllata, a meno che questa società madre, sulla quale incombe l’onere di invertire tale presunzione, non fornisca
elementi di prova sufficienti, idonei a dimostrare che la sua controllata tiene un comportamento autonomo nel mercato (v.,
in tal senso, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 29 supra, punto 29).
97
Sebbene sia vero che, ai punti 28 e 29 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata nel precedente punto 29,
la Corte abbia indicato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la non contestazione
dell’influenza esercitata dalla società controllante sulla politica commerciale della sua controllata e la comune rappresentanza
delle due società durante il procedimento amministrativo, ciò non toglie che dette circostanze siano state rilevate dalla
Corte soltanto al fine di esporre tutti gli elementi sui quali il Tribunale aveva basato il suo ragionamento, e non già per
subordinare l’applicazione della presunzione citata al precedente punto 95 al fatto che siano prodotti indizi supplementari
relativi all’effettivo esercizio di un’influenza della società madre (sentenza del Tribunale 8 ottobre 2008, causa T‑69/04,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Technik/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2567, punto 57).
98
Da ultimo, occorre precisare che la presunzione fondata sulla detenzione della totalità del capitale è applicabile non solo
alla fattispecie in cui esista una relazione diretta tra la società madre e la sua controllata, ma anche al caso, come quello
in esame, in cui detta relazione sia indiretta, tramite una controllata interposta.
99
D’altro canto, si deve ricordare che, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, la [OSCURATO:PERSONA], mediante decisione,
può infliggere alle imprese che hanno commesso un’infrazione all’art. 81, n. 1, CE ammende che non possono superare il 10%
del fatturato realizzato nel corso dell’esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione.
La stessa menzione figurava all’art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.
100
Il fatturato menzionato in tali disposizioni si riferisce, secondo una giurisprudenza costante, relativa all’art. 15, n. 2,
del regolamento n. 17, al fatturato complessivo dell’impresa interessata (sentenza della Corte 7 giugno 1983, cause riunite
100/80‑103/80, [OSCURATO:PERSONA] française e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 1825, punto 119; sentenze del Tribunale 29 aprile
2004, cause riunite T‑236/01, T‑239/01, da T‑244/01 a T‑246/01, T‑251/01 e T‑252/01, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1181,
punto 367, e 8 luglio 2004, cause riunite T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 e T‑78/00, JFE Engineering e a./[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2501,
punto 533), cioè l’impresa a cui è stata imputata l’infrazione e che, pertanto, è stata dichiarata responsabile (sentenze
del Tribunale 20 marzo 2002, causa T‑31/99, ABB [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1881, punto 181, e 4 luglio 2006,
causa T‑304/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1887, punto 116).
101
Quanto alla nozione di «esercizio sociale precedente» di cui all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003, essa deve essere
intesa nel senso che riguarda l’esercizio sociale che precede l’adozione della decisione della [OSCURATO:PERSONA], salvo le situazioni
particolari in cui il fatturato di quest’ultimo esercizio sociale non fornisce alcuna indicazione utile sulla situazione economica
reale dell’impresa interessata e sull’ammontare adeguato dell’ammenda da infliggere a quest’ultima (v., in tal senso, sentenza
della Corte 7 giugno 2007, causa C‑76/06 P, [OSCURATO:PERSONA] & Chemicals/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4405, punti 25, 29 e 30),
il che non si verifica nel caso di specie.
102
Ne consegue che la questione che si pone nell’ambito del presente motivo è quella di stabilire se la [OSCURATO:PERSONA] potesse legittimamente
considerare che, nella fattispecie, l’impresa interessata era costituita dall’[OSCURATO:PERSONA] e dalla società capogruppo a cui
essa appartiene, cioè la ricorrente. In caso di risposta in senso affermativo a tale questione, si dovrà concludere, alla
luce dei principi ricordati ai precedenti punti 99‑101, che con ragione, ai punti 442 e 446 della decisione impugnata, la
[OSCURATO:PERSONA] ha tenuto conto del fatturato consolidato realizzato dalla ricorrente nel 2003 per l’applicazione del limite di
cui sopra del 10% del fatturato.
103
Ai fini dell’esame di detta questione, occorre innanzi tutto determinare quali siano i criteri utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA],
nella decisione impugnata, per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata,
nonché la loro conformità ai principi posti in materia dalla giurisprudenza e, successivamente, verificare se la [OSCURATO:PERSONA]
abbia correttamente applicato tali criteri per concludere nel senso dell’esistenza di un soggetto economico unico tra l’[OSCURATO:PERSONA]
e la ricorrente.
Sui criteri utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione
commessa dalla sua controllata
104
Dalla decisione impugnata risulta che, per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione commessa dalla
sua controllata e, quindi, farla figurare con essa tra i destinatari di tale decisione e dichiararla responsabile in solido
del pagamento dell’ammenda inflitta alla predetta controllata, la [OSCURATO:PERSONA] ha seguito il ragionamento illustrato qui di
seguito.
105
[OSCURATO:PERSONA] si è mossa dalla premessa secondo cui una siffatta imputazione è possibile quando la società madre e la sua
controllata fanno parte di una stessa unità economica e, di conseguenza, costituiscono una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE
(v. punto 374 della decisione impugnata).
106
L’elemento centrale su cui la [OSCURATO:PERSONA] si è fondata per dimostrare che la società madre e la sua controllata ricadono in
tale fattispecie è l’assenza di autonomia di quest’ultima per quanto riguarda il suo comportamento sul mercato (v. punto 371
della decisione impugnata), dal momento che una simile assenza di autonomia è il corollario dell’esercizio di un’«influenza
determinante» della società madre sul comportamento della sua controllata (v. punti 18, 372, 373, 378, 380, 381, 383, 391,
392, 397, 399, 400, 422 e 441 della decisione impugnata).
107
A questo riguardo la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto di non potersi limitare a constatare che la società madre avesse la possibilità
di esercitare un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata, ma che le incombesse l’onere di dimostrare
che quest’influenza era stata effettivamente esercitata (v., in particolare, punti 18, 376, 384, 391, 392, 397, 399 e 400
della decisione impugnata).
108
Difatti, in particolare, dal punto 384 della decisione impugnata risulta che, se la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto non doversi imputare
alla Sepi la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata Cetarsa, di cui essa peraltro deteneva circa l’80%
del capitale, ciò è dipeso dal fatto che essa non disponeva nel suo fascicolo di alcun elemento in grado di dimostrare che
quest’ultima non determinasse in maniera autonoma il proprio comportamento sul mercato.
109
Allo stesso modo, dal punto 18 della decisione impugnata risulta che il motivo per cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha considerato né
la [OSCURATO:PERSONA] né la [OSCURATO:PERSONA], sua controllata al 100%, responsabili del comportamento illecito della Taes, controllata
al 90% di questa, è che essa non disponeva di prove sufficienti del fatto che le stesse società esercitassero effettivamente
un’influenza determinante su quest’ultima.
110
[OSCURATO:PERSONA] ha inteso applicare i medesimi principi nel caso delle società madri della WWTE, per quanto riguarda il periodo
precedente al maggio 1998. Infatti, in un primo momento essa si è riproposta di dimostrare che tali società madri esercitavano
un controllo congiunto sulla WWTE assieme al presidente di questa ed a due suoi familiari, lasciando così intendere che esse
fossero in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento di tale società (v. punti 388-391 della decisione
impugnata). In un secondo momento, la [OSCURATO:PERSONA], basandosi su una serie di elementi menzionati al punto 391 della decisione
impugnata, si è sforzata di provare che dette società madri esercitavano effettivamente una siffatta influenza sul comportamento
della WWTE (v. punti 391, 392 e 400 della decisione impugnata).
111
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che, nell’ipotesi particolare in cui la società madre detenesse la totalità del capitale
della sua controllata, secondo la giurisprudenza poteva presumersi che la prima esercitasse effettivamente un’influenza determinante
sul comportamento della seconda (v. punto 372 della decisione impugnata).
112
Tuttavia, nel caso in esame, per imputare alle società controllanti che si trovassero in tale situazione la responsabilità
dell’infrazione commessa dalla loro controllata, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di non limitarsi a ricorrere a detta presunzione,
ma di fondarsi altresì su elementi di fatto diretti a dimostrare che tali società madri esercitavano effettivamente un’influenza
determinante sulla loro controllata e, pertanto, a corroborare la suddetta presunzione (v., in particolare, punti 372, 375,
376 e 378 della decisione impugnata).
113
[OSCURATO:PERSONA], dal punto 18 della decisione impugnata risulta che, se la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto le società madri capogruppo e
intermedia della [OSCURATO:SOCIETA], cioè la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], responsabili del comportamento illecito della loro controllata
nonostante la controllassero al 100%, ciò è dipeso dal fatto che essa non disponeva di prove sufficienti a dimostrare che
queste esercitassero effettivamente un’influenza determinante su tale controllata. È altresì in questo senso che occorre intendere
il punto 376 della decisione impugnata, anche se è redatto in termini alquanto ambigui. Più in particolare, anche se la [OSCURATO:PERSONA],
in tale punto, dichiara che il suo fascicolo non contiene «alcun indizio di partecipazione materiale della [OSCURATO:PERSONA] (...)
e della [OSCURATO:PERSONA] ai fatti esaminati nella [decisione impugnata]», tuttavia, letta in parallelo con il punto 18 di tale
decisione e ricollocata nel contesto di quest’ultima, tale dichiarazione non può essere interpretata nel senso che significhi
che il motivo per il quale essa non ha concluso per la responsabilità di tali due società madri – o di qualsiasi altra società
madre – è la loro estraneità all’infrazione.
114
Analogamente, dal punto 18 della decisione impugnata risulta altrettanto esplicitamente che il motivo per il quale la [OSCURATO:PERSONA]
non ha considerato l’[OSCURATO:PERSONA] responsabile del comportamento illecito dell’[OSCURATO:PERSONA], benché essa controllasse quest’ultima
al 100%, è la mancanza di prove sufficienti relative all’esercizio effettivo, da parte della prima, di un’influenza determinante
sulla seconda, essendo la sua partecipazione in quest’ultima di natura puramente finanziaria (v. altresì punto 376 della decisione
impugnata).
115
Per contro, è appunto il fatto che, per quanto riguarda il periodo posteriore al maggio 1998, esistessero asseritamente prove
del genere in ordine alle società madri della WWTE, prove che venivano ad aggiungersi alla detenzione da parte delle prime
della totalità – o, solo per qualche mese, della quasi totalità – del capitale della seconda, che ha condotto la [OSCURATO:PERSONA]
ad imputare a tali società madri la responsabilità dell’infrazione (v., in particolare, punti 375, 393, 396 e 398 della decisione
impugnata).
116
[OSCURATO:PERSONA] ha inteso applicare lo stesso metodo nel caso della ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], per dichiarare quest’ultima responsabile
del comportamento illecito dell’[OSCURATO:PERSONA], a partire dal secondo semestre dell’anno 1997, essa non si è limitata a fondarsi
sulla presunzione derivante dal fatto che, da allora, essa deteneva la totalità del capitale dell’[OSCURATO:PERSONA] (v. punti 375,
377 e 378 della decisione impugnata), ma ha altresì tenuto conto di taluni elementi supplementari che dimostrerebbero che
essa esercitava effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della stessa società (v. punti 375 e 378‑380 della
decisione impugnata).
117
Ciò può essere dedotto, in particolare, dalla seconda frase del punto 378 della decisione impugnata, anche se vi si afferma
che detti elementi supplementari confermano che la ricorrente era «in grado» di esercitare una siffatta influenza (v. precedente
punto 33). Vero è che, come la [OSCURATO:PERSONA] stessa riconosce nella sua risposta ad un quesito scritto del Tribunale, tale frase
avrebbe potuto essere «formulata più chiaramente». Tuttavia, letta in parallelo con i punti 372 e 377 della decisione impugnata
nonché con la prima frase del punto 378 di tale decisione, essa può essere compresa solo nel senso descritto al precedente
punto 116.
118
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la questione se gli argomenti addotti dalle controllate interessate (e/o dalle loro società
madri) nella loro risposta alla comunicazione degli addebiti allo scopo di dimostrare che esse si comportavano in maniera
autonoma sul mercato potessero essere accolti (v., in particolare, punti 381 e 399 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA], quanto
a quelli fatti valere dalla ricorrente, essa li ha respinti in quanto inconferenti, rilevando, in particolare, che «l’esistenza
di una direzione locale della sua controllata spagnola non [escludeva] la possibilità per [la ricorrente] di esercitare un’influenza
determinante sulla stessa controllata» (punto 381 della decisione impugnata).
119
Va precisato che la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato il metodo esposto ai precedenti punti 105‑107, 111 e 112 non solo per le società
madri capogruppo, ma anche per le società madri intermedie, come dimostra – relativamente a queste ultime – il caso dell’[OSCURATO:PERSONA], dell’[OSCURATO:PERSONA], della SCTC e della TCLT.
120
Occorre rilevare che il suddetto metodo – a prescindere dalla questione se esso sia stato correttamente applicato nel caso
della ricorrente, questione che sarà esaminata qui di seguito – è del tutto conforme ai principi stabiliti in materia dalla
giurisprudenza, come rammentati ai precedenti punti 89-98.
121
È vero che, nell’ipotesi particolare in cui una società madre detenga la totalità del capitale della sua controllata che abbia
commesso un’infrazione alle regole di concorrenza, la [OSCURATO:PERSONA] non si è fondata esclusivamente sulla presunzione sancita
dalla giurisprudenza (v. precedenti punti 95 e 96) per dimostrare che la prima esercitava effettivamente un’influenza determinante
sulla politica commerciale della seconda, ma ha altresì tenuto conto di altri elementi di fatto volti a confermare tale esercizio.
122
Tuttavia, così operando, la [OSCURATO:PERSONA] ha ottenuto solo l’effetto di innalzare il livello di prova richiesto affinché la
stessa ritenesse dimostrato che fosse soddisfatta la condizione relativa all’esercizio effettivo di un’influenza determinante,
pur rispettando appieno la nozione fondamentale di unità economica che è alla base di tutta la giurisprudenza relativa all’imputabilità
della responsabilità delle infrazioni alle persone giuridiche che costituiscono una stessa impresa.
123
È importante precisare che, quando in una causa vertente su un’infrazione in cui sono coinvolte più imprese diverse, nell’ambito
del quadro delineato dalla giurisprudenza, la [OSCURATO:PERSONA] adotta un determinato metodo per stabilire se occorra ritenere responsabili
tanto le controllate che hanno materialmente commesso detta infrazione quanto le loro società madri, essa a tal fine deve,
salvo circostanze particolari, fondarsi sugli stessi criteri in relazione a tutte le predette imprese. [OSCURATO:PERSONA] è, infatti,
tenuta al rispetto del principio della parità di trattamento che, per giurisprudenza costante, richiede che situazioni analoghe
non siano trattate in maniera differenziata o situazioni diverse non siano trattate in maniera identica, a meno che un tale
trattamento non sia obiettivamente giustificato (sentenze della Corte 13 dicembre 1984, causa 106/83, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. 4209,
punto 28, e del Tribunale 14 maggio 1998, causa T‑311/94, BPB de Eendracht/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1129, punto 309). È
giocoforza rilevare che del resto la [OSCURATO:PERSONA] condivide questo punto di vista quando, al punto 384 della decisione impugnata,
afferma che «il fatto che le specifiche circostanze, che possono indur[la] (...) a considerare una società madre responsabile
del comportamento della sua affiliata, possano variare da un caso all’altro non costituisce in quanto tale una violazione
del principio di non discriminazione purché i principi di responsabilità siano applicati in maniera coerente».
Sull’esistenza di un soggetto economico unico tra la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA]
124
Resta da verificare se la [OSCURATO:PERSONA] abbia applicato in modo corretto i criteri illustrati ai precedenti punti 105‑107,
111 e 112 per concludere per l’esistenza di un soggetto economico unico tra la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA] a partire dal
secondo semestre 1997 e, quindi, considerare la prima responsabile in solido dell’infrazione nonché del pagamento dell’ammenda
e farla figurare tra i destinatari della decisione impugnata.
125
È pacifico che, nel corso del periodo che va dal 18 novembre 1997 sino alla data di adozione della decisione impugnata, la
ricorrente deteneva, tramite l’[OSCURATO:PERSONA], la totalità del capitale dell’[OSCURATO:PERSONA]. È pertanto incontestabile che la ricorrente,
nel corso di tutto questo periodo, era in grado di esercitare un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima
(v. precedente punto 95).
126
Occorre quindi verificare se, per quanto riguarda lo stesso periodo, ricorresse anche la condizione relativa all’esercizio
effettivo di un’influenza determinante da parte della ricorrente, come sostiene la [OSCURATO:PERSONA].
127
A questo proposito dev’essere ricordato che, nella decisione impugnata, relativamente alle consociate controllate al 100%
dalle loro società madri, la [OSCURATO:PERSONA] ha scelto di non limitarsi a basarsi sulla presunzione di cui ai precedenti punti 95,
96 e 111 per imputare a queste ultime la responsabilità dell’infrazione commessa da dette controllate, ma di tener conto altresì
di ulteriori elementi che dimostrino l’esercizio effettivo di un’influenza determinante (v. precedenti punti 112‑117).
128
Occorre pertanto verificare se gli elementi presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nella decisione impugnata, venendo ad
aggiungersi alla detenzione da parte della ricorrente della totalità del capitale dell’[OSCURATO:PERSONA], dimostrino sufficientemente,
sotto il profilo giuridico, che, durante il periodo considerato, la prima esercitava effettivamente un’influenza determinante
sul comportamento della seconda. Tali elementi sono enunciati al punto 379 della decisione impugnata nonché nelle note a piè
di pagina nn. 303‑305 di tale decisione. Si tratta, in sostanza, di vari rapporti e missive provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA]
e destinati, secondo la [OSCURATO:PERSONA], alla ricorrente.
129
In caso affermativo, occorrerà verificare se le affermazioni della ricorrente, quali riprodotte ai precedenti punti 83 e 84,
permettano di infirmare tale conclusione.
– Sui «rapporti di attività» e sui «rapporti sul terreno»
130
[OSCURATO:PERSONA] fa valere una serie di «rapporti di attività» e di «rapporti sul terreno» redatti dall’[OSCURATO:PERSONA], rilevando
in particolare che essi menzionavano spesso le pratiche illecite controverse. Tali rapporti, che sono in numero di quattordici
e coprono un periodo che va dal dicembre 1998 al maggio 2001, sono elencati nella nota a piè di pagina n. 303 della decisione
impugnata.
131
Innanzi tutto, occorre rilevare che detti rapporti contengono informazioni dettagliate non soltanto sui vari aspetti delle
attività commerciali dell’[OSCURATO:PERSONA], come lo svolgimento delle campagne d’acquisto di tabacco greggio (quantitativi acquistati,
prezzi di acquisto, ecc.), i quantitativi di tabacco greggio trasformati e i contratti conclusi con la Cetarsa per la battitura
di una parte del suo tabacco, sulle novità normative nel settore del tabacco e sulle riunioni intervenute in seno all’Anetab
nonché con i sindacati agricoli e i consorzi di produttori, ma anche – come si sottolinea al punto 379 della decisione impugnata
– sulle pratiche illecite controverse.
132
Occorre poi constatare che risulta dal fascicolo che i rapporti di cui trattasi erano preparati dal sig. B. ed erano indirizzati
ai membri del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA].
133
Per quanto riguarda quest’ultimo punto, dev’essere rilevato che, il giorno stesso in cui essa ha acquisito la totalità delle
azioni dell’[OSCURATO:PERSONA], la ricorrente – agendo tramite l’[OSCURATO:PERSONA], sua controllata al 100%, che deteneva solo una partecipazione
di natura meramente finanziaria nell’[OSCURATO:PERSONA] – ha sostituito tre dei quattro membri di tale consiglio di amministrazione,
designandovi in particolare due persone (i sigg. G. e T.) che svolgevano già funzioni in seno ad altre società del gruppo
[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], all’epoca, il sig. G. era anche direttore esecutivo della Compañia de Filipinas, SA, una controllata dell’[OSCURATO:PERSONA]
con sede in Spagna operante nella produzione di tabacco nero, e il sig. T. era anche dipendente della [OSCURATO:PERSONA] e membro del consiglio di amministrazione di tale società (sino all’agosto 1998).
134
In tale contesto occorre, in particolare, sottolineare l’importanza delle funzioni assunte dal sig. T. in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA].
Infatti, oltre ad essere stato membro del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] durante tutto il periodo successivo
all’acquisizione di quest’ultima da parte della ricorrente e membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA] sino all’agosto 1998, il sig. T. ha fatto parte del consiglio di amministrazione di altre due società del gruppo
[OSCURATO:PERSONA], cioè l’[OSCURATO:PERSONA], SA (dal 1998 al 1999) e la LRH [OSCURATO:PERSONA] (sino al novembre 2000). Inoltre, come
ha affermato la ricorrente nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, egli era incaricato di «contribuire all’integrazione
del gruppo [OSCURATO:PERSONA] nel gruppo [OSCURATO:PERSONA]». A ciò si aggiunge il fatto che, come sarà spiegato più in dettaglio al punto 152 infra,
risulta da svariate missive figuranti agli atti che la [OSCURATO:PERSONA] consultava il sig. T. a proposito di questioni relative
alle sue attività commerciali o sollecitava il suo consenso prima dell’adozione di talune decisioni importanti. Alla luce
di tali elementi, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente considerare che il sig. T. agiva a nome della società a capo del gruppo
[OSCURATO:PERSONA], cioè la ricorrente, e svolgeva il ruolo di intermediario tra quest’ultima e l’[OSCURATO:PERSONA]. Il fatto che il sig. T.
abbia avuto una controversia con la ricorrente, che avrebbe portato quest’ultima a porre termine, nell’agosto 1998, alle sue
funzioni di membro del consiglio di amministrazione della [OSCURATO:PERSONA], non è tale da rimettere in discussione
questa conclusione. Infatti, dopo tale data, il sig. T. ha continuato non soltanto ad essere alle dipendenze di tale società,
ma anche ad esser membro del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA], della [OSCURATO:PERSONA] e della LRH
[OSCURATO:PERSONA].
135
Gli elementi esposti ai precedenti punti 132‑134 dimostrano che la ricorrente, tramite i membri che essa aveva designato in
seno al consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, il sig. T., intendeva esercitare una supervisione
sulle attività di quest’ultima e fare in modo che esse si svolgessero conformemente alla politica commerciale del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
Pertanto, anche se, formalmente, i «rapporti di attività» e i «rapporti sul terreno» di cui trattasi erano trasmessi a detti
membri e non direttamente alla ricorrente stessa, la [OSCURATO:PERSONA] poteva fondatamente ritenere, al punto 380 della decisione
impugnata, che tale società fosse informata del contenuto di tali rapporti e, singolarmente, delle pratiche illecite controverse.
Tale constatazione è corroborata dal fatto, rilevato al punto 379 della decisione impugnata, che detti rapporti erano sistematicamente
tradotti dallo spagnolo in inglese, che è la lingua di lavoro della ricorrente.
136
Infine, dev’essere rilevato che è pacifico che la ricorrente, che era incontestabilmente in grado di esercitare un’influenza
determinante sul comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] (v. precedenti punti 95 e 125), non ha mai manifestato la sua opposizione
alle pratiche illecite di cui essa era così a conoscenza né ha adottato nei confronti della sua controllata alcun provvedimento
diretto a impedire la prosecuzione della sua partecipazione all’infrazione, e ciò malgrado il rischio di azioni giudiziarie
o di azioni di risarcimento danni da parte di terzi a cui essa si esponeva comportandosi in tal modo (v. anche punto 382 della
decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente dedurne che la ricorrente approvava tacitamente detta partecipazione,
e ritenere siffatto modo di agire quale indizio supplementare dell’esercizio di un’influenza determinante sul comportamento
della sua controllata.
– Sulla corrispondenza scambiata tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente
137
[OSCURATO:PERSONA] si basa altresì su un certo numero di missive che sarebbero state scambiate tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente,
rilevando che talune di esse menzionavano le pratiche illecite controverse, che altre vertevano sui contratti di trasformazione
di tabacco o di vendita di tabacco trasformato che la ricorrente aveva stipulato con la Cetarsa e la [OSCURATO:SOCIETA] e che altre
ancora riguardavano, in maniera più generale, le condizioni di acquisto del tabacco greggio e il contesto normativo vigenti
in Spagna.
138
Per quanto riguarda le missive rientranti nella prima delle categorie di cui al precedente punto 137, la [OSCURATO:PERSONA], al punto 379
della decisione impugnata, rinvia, a mo’ d’esempio, ai punti 168 e 179 nonché alle note a piè di pagina nn. 217 e 229 di tale
decisione.
139
A questo proposito, innanzi tutto, è giocoforza constatare che tali missive fanno effettivamente riferimento alle pratiche
illecite controverse.
140
[OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la telecopia inviata dal sig. B. al sig. D. (presso la [OSCURATO:PERSONA],
una consociata del gruppo [OSCURATO:PERSONA] stabilita negli [OSCURATO:PERSONA]) il 14 dicembre 1998, menzionata al punto 168 della decisione
impugnata, non aveva esclusivamente ad oggetto un contratto di vendita di tabacco trasformato concluso dall’[OSCURATO:PERSONA]
con la [OSCURATO:SOCIETA], ma riguardava anche dette pratiche. Ciò risulta chiaramente dal secondo capoverso di tale telecopia, nel
quale il sig. B. precisa quanto segue:
«Non appena avrò ricevuto i prezzi delle quattro società, La informerò al riguardo. Tuttavia, posso sin da ora dirLe che i
problemi che sembravano così gravi quando Lei ci ha reso visita in Spagna sono scomparsi, in quanto tutte le società si sono
impegnate sul prezzo convenuto di 87 [pesetas spagnole (ESP)] (con l’approssimazione di 2 o 3 ESP) [al kg], prezzi che sono
quelli ufficiali, anche se supponiamo che la Cetarsa abbia effettuato altri pagamenti ai produttori come noi».
141
Si deve rilevare che, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, il sig. D. non era semplicemente un impiegato
del reparto finanziario della [OSCURATO:PERSONA], ma era in particolare anche membro del consiglio di amministrazione della
ricorrente.
142
Il punto 179 della motivazione della decisione impugnata fa riferimento ad un rapporto del sig. B. recante la data del 5 maggio
1998, rapporto che era destinato al sig. T. e di cui il giorno prima era stata inviata copia per telecopiatrice dal sig. B.
agli altri due membri del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA]. Si deve constatare che, in tale rapporto, che descrive
lo svolgimento della campagna di acquisto di tabacco dell’anno 1998, si afferma in particolare che «l’[OSCURATO:PERSONA] ha contribuito
in maniera importante a far sì che le imprese giungano a taluni accordi al fine di evitare la guerra dei prezzi dell’anno
[precedente]», che «i prezzi sono stati negoziati con i sindacati e le [associazioni di produttori di tabacco]», che, «per
la prima volta, (…) la guerra tra le imprese [è stata evitata] e ciascuna ha potuto acquistare i quantitativi che essa voleva»
e che «le trattative con [tali associazioni] sono state difficili ma tutte le imprese hanno mantenuto il loro punto di vista
con serenità e spirito di collaborazione». Si afferma altresì, in detto rapporto, che l’[OSCURATO:PERSONA] e la WWTE si sono impegnate
ad acquistare gli stessi quantitativi di tabacco dell’anno precedente e che i trasformatori hanno convenuto di pagare alle
associazioni di produttori anticipi di 35 ESP/kg per la varietà Virginia e di 45 ESP/kg per le varietà Burley. Infine, vi
si menziona l’«opportunità di altri accordi in futuro tra i trasformatori». Alla luce di questi elementi, è incontestabile
che il rapporto del 5 maggio 1998 faceva riferimento alle pratiche illecite controverse.
143
Lo stesso vale per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del sig. B. al sig. S. del 30 ottobre 2000, al quale
rinvia la nota a piè di pagina n. 217 della decisione impugnata. Infatti, in tale messaggio, il sig. B. inizia ricordando
che, in occasione di una riunione indetta nell’ambito dell’Anetab, i trasformatori avevano discusso di un aumento dei prezzi
richiesto dalle associazioni e dai sindacati di produttori e avevano convenuto all’unanimità di non accettarlo. Egli riferisce
poi che, in una riunione tenutasi con tali associazioni e sindacati, i trasformatori hanno mantenuto la loro posizione e hanno
chiaramente risposto a questi ultimi che respingevano la richiesta d’aumento del 20% da essi presentata.
144
Per quanto riguarda il messaggio di posta elettronica del sig. B. al sig. S. del 9 maggio 2001 citato alla nota a piè di pagina
n. 229 della decisione impugnata, vi si afferma che i trasformatori si sono riuniti nella sede dell’Anetab «per preparare
le discussioni con i produttori sui prezzi», ed esso fa così un chiaro riferimento al fatto che i primi concordavano i prezzi
di acquisto del tabacco greggio.
145
Poi, come nel caso dei citati «rapporti di attività» e «rapporti sul terreno», si deve considerare che la [OSCURATO:PERSONA] poteva
con ragione ritenere, al punto 380 della decisione impugnata, che la ricorrente fosse informata del contenuto dei documenti
menzionati ai precedenti punti 140‑144 e, pertanto, delle pratiche illecite controverse, anche se, formalmente, essi non le
erano indirizzati.
146
[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda il rapporto recante la data del 5 maggio 1998, inviato dal sig. B. al sig. T. (v. precedente punto 142),
si è già chiarito, al precedente punto 134, che quest’ultimo agiva a nome della ricorrente e svolgeva il ruolo di intermediario
tra quest’ultima e l’[OSCURATO:PERSONA]. Per quanto riguarda la telecopia del 14 dicembre 1998 (v. precedente punto 140), che era
stata inviata al sig. D. presso la [OSCURATO:PERSONA], basta ricordare che quest’ultimo era in particolare membro del consiglio
di amministrazione della ricorrente.
147
Per quanto riguardo i messaggi di posta elettronica del 30 ottobre 2000 e del 9 maggio 2001 (v. precedenti punti 143 e 144),
essi erano stati inviati al sig. S. Contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente, quest’ultimo non era un semplice
impiegato della [OSCURATO:PERSONA], ma ricopriva una funzione di primo piano in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA], di modo che,
come del caso del sig. T., la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente ritenere che egli agisse in nome della società a capo di tale
gruppo, nella fattispecie la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] ha affermato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti,
allegata dalla ricorrente al ricorso, che, dal 2000, il sig. S. «occupava un posto di coordinamento delle operazioni in Europa».
Analogamente, l’[OSCURATO:PERSONA], nella sua risposta del 18 marzo 2002 ad una richiesta di informazioni della [OSCURATO:PERSONA], comunicata
da quest’ultima al Tribunale a seguito di un quesito scritto rivoltole nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento
(v. precedente punto 69), ha precisato che il sig. S. esercitava le funzioni di «direttore regionale del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in Europa».
Inoltre, nella relazione finanziaria annuale relativa all’esercizio fiscale chiuso il 30 giugno 2001, da essa presentata alla
US [OSCURATO:PERSONA] (commissione americana per le operazioni di Borsa), la ricorrente ha affermato che il sig. S.
copriva nel suo seno, dal marzo 1999, il posto di «[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]».
148
Taluni elementi contenuti nel messaggio di posta elettronica del 9 maggio 2001 e nella risposta ad esso data dal sig. S. confermano
ancora l’importanza del suo ruolo in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in tale messaggio, il sig. B. riferisce altresì al sig. S.
su una riunione da lui avuta con il presidente della [OSCURATO:SOCIETA], ai margini di quella tenutasi nella sede dell’Anetab, al fine
di discutere di due questioni che egli qualifica come «molto importanti» e gli precisa che quest’ultimo gli avrebbe telefonato
il più rapidamente possibile per trovare un accordo al riguardo. Con messaggio di posta elettronica in pari data, il sig. S.
ha risposto al sig. B. che egli aveva parlato con il presidente della [OSCURATO:SOCIETA] e che essi avevano convenuto di incontrarsi
a brevissima scadenza. Egli ha altresì precisato al sig. B. di essere d’accordo con le proposte che questi aveva fatto in
ordine alle questioni di cui sopra.
149
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] poteva legittimamente dedurre dall’assenza di reazioni da parte della ricorrente di fronte alla partecipazione
dell’[OSCURATO:PERSONA] all’infrazione, mentre essa ne era così informata, che essa approvava tacitamente il comportamento illecito
della sua controllata e considerare che ciò costituiva un ulteriore indizio dell’esercizio di un’influenza determinante sul
comportamento di quest’ultima (v. precedente punto 136).
150
Per quanto riguarda le missive rientranti nella seconda delle categorie citate al precedente punto 137, esse sono individuate
nella nota a piè di pagina n. 304 della decisione impugnata. Si tratta essenzialmente di telecopie o di messaggi di posta
elettronica scambiati tra il sig. B., da una parte, e i sigg. T. o S., dall’altra. Per i motivi già esposti ai precedenti
punti 134, 147 e 148, questi ultimi devono essere considerati come agenti a nome della ricorrente.
151
Talune di queste missive riguardano un contratto recante la data del settembre 1998 e rinegoziato nel 2001 con il quale talune
operazioni di trasformazione del tabacco dell’[OSCURATO:PERSONA] hanno formato oggetto di subfornitura da parte della Cetarsa.
Risulta chiaramente da dette missive che tale contratto è stato stipulato dal sig. B. a nome e per conto della ricorrente
e che quest’ultima, tramite i sigg. T. e S., ha effettivamente esercitato un’influenza determinante sulle trattative riguardanti
detto contratto.
152
[OSCURATO:PERSONA], in una telecopia del 9 settembre 1998 al sig. T., il sig. B., dopo aver premesso di aver avuto di recente diverse riunioni
con la Cetarsa al fine di tentare di risolvere le «questioni pendenti [della ricorrente]», richiedeva espressamente il consenso
del sig. T. su alcune delle condizioni contrattuali menzionate nel resoconto di una di queste riunioni allegato a tale telecopia.
Va sottolineato che, in detto resoconto, il sig. B. è espressamente individuato come rappresentante della ricorrente. Nello
stesso senso si deve rilevare che, in una telecopia del 14 settembre 1998, il sig. B. informa il sig. T. che, «conformemente
alle [sue] indicazioni», egli ha nuovamente incontrato la Cetarsa e che al contratto da firmare con quest’ultima sono state
apportate modifiche, a proposito delle quali egli chiede il consenso del sig. T. In una telecopia del 15 settembre 1998, il
sig. B. riferisce al sig. T. di aver comunicato alla Cetarsa la proposta di modifica che quest’ultimo gli aveva trasmesso
il giorno prima e che tale trasformatore aveva fatto una controproposta. Il sig. B. invita il sig. T. a fargli sapere se occorra
accettare quest’ultima. Infine, si deve rilevare che, nella versione finale del contratto concluso con la Cetarsa, inviata
dal sig. B. al sig. T. con telecopia del 18 settembre 1998, la ricorrente è espressamente individuata come una delle due parti
del contratto e il sig. B. come suo rappresentante.
153
Analogamente, si deve rilevare che, in un messaggio di posta elettronica del 3 aprile 2001, il sig. B. ha informato il sig. S.
dello svolgimento della rinegoziazione del contratto di cui al precedente punto 152, esprimendo il timore che la Cetarsa esigesse
dalla ricorrente le stesse condizioni da essa convenute con il presidente della [OSCURATO:SOCIETA], sig. M., nell’ambito di un contratto
concluso in parallelo con quest’ultimo a nome dell’[OSCURATO:PERSONA] e invitando, pertanto, il sig. S. a prendere contatto con il
sig. M. Da un messaggio di posta elettronica del giorno successivo del sig. S al sig. B. risulta che il primo ha effettivamente
cercato di raggiungere il sig. M.
154
Infine, dev’essere rilevato che, in un messaggio di posta elettronica del 7 marzo 2001, il sig. B. riferisce al sig. S. di
un incontro che, «come convenuto a Camberley» (che è la sede della [OSCURATO:PERSONA] nel [OSCURATO:PERSONA]), egli ha
avuto il giorno prima con un rappresentante della Cetarsa e nel corso del quale essi hanno in particolare discusso di taluni
aspetti del contratto in corso di rinegoziazione con quest’ultima.
155
Altre delle missive rientranti nella seconda delle categorie menzionate al precedente punto 137 riguardano un contratto con
il quale la [OSCURATO:SOCIETA] acquista gran parte del tabacco trasformato dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in una telecopia del 14 settembre
1998, il sig. T. chiede al sig. B. di fornirgli precisazioni su taluni prezzi e altre condizioni convenuti nell’ambito di
tale contratto. Con telecopia in pari data, il sig. B. ha fornito tali precisazioni al sig. T. Analogamente, nella telecopia
del 14 dicembre 1998 menzionata al precedente punto 140, il sig. B., oltre a far riferimento alle pratiche illecite controverse,
risponde ad una domanda che il sig. D. – che era in particolare membro del consiglio di amministrazione della ricorrente –
gli aveva rivolto a proposito dell’esecuzione di tale contratto. Infine, il messaggio di posta elettronica del 9 maggio 2001
citato ai precedenti punti 144 e 147 dimostra non soltanto che la ricorrente era informata di dette pratiche, ma, per giunta,
che essa esercitava un’influenza sui rapporti commerciali intercorrenti tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA].
156
Infine, per quanto riguarda il terzo tipo di missive menzionate al precedente punto 137, esse sono specificate nella nota
a pié di pagina n. 305 della decisione impugnata.
157
Si tratta di messaggi di posta elettronica inviati dal sig. B. al sig. S. che, come la [OSCURATO:PERSONA] asserisce al punto 379
della decisione impugnata, riguardano, più in generale, le condizioni di acquisto del tabacco greggio e il contesto normativo
vigenti in Spagna. Tali messaggi sono pertinenti in quanto dimostrano che la ricorrente, tramite il sig. S., seguiva da vicino
la situazione sul mercato spagnolo.
158
Per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale le missive esaminate ai precedenti punti 150‑157 non hanno
alcun rapporto con gli acquisti di tabacco greggio, esso è privo di pertinenza. Infatti, l’autonomia di una controllata rispetto
alla sua società madre non dev’essere valutata esclusivamente alla luce della sua attività nel settore dei prodotti interessati
dall’infrazione. [OSCURATO:PERSONA], come si è già rilevato al precedente punto 92, per accertare se una controllata determini in modo
autonomo il proprio comportamento sul mercato, occorre prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti relativi ai
vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono la controllata alla società madre, i quali possono variare a seconda
dei casi e non possono dunque essere oggetto di un elenco tassativo.
– Sugli argomenti fatti valere dalla ricorrente al fine di dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] agiva in maniera autonoma sul mercato
159
Innanzi tutto, occorre rilevare che la ricorrente fonda gran parte del suo ragionamento sulla tesi secondo cui l’influenza
determinante che deve esercitare una società madre perché possa esserle imputata la responsabilità dell’infrazione commessa
dalla sua controllata deve riguardare attività che sono direttamente connesse a detta infrazione, nella fattispecie l’acquisto
di tabacco greggio. Orbene, per i motivi esposti ai precedenti punti 92 e 158, tale tesi non può essere accolta.
160
[OSCURATO:PERSONA], l’affermazione della ricorrente secondo la quale essa non ha mai messo in opera meccanismi di controllo delle attività
di acquisto di tabacco greggio dell’[OSCURATO:PERSONA] non può bastare a dimostrare che quest’ultima agiva in maniera autonoma
sul mercato. Lo stesso vale quanto alla sua affermazione secondo la quale essa non ha mai dato ordini o istruzioni all’[OSCURATO:PERSONA]
per quanto riguarda la sua politica di acquisto o le riunioni con gli altri trasformatori o con i produttori. Tali affermazioni
sono tanto meno concludenti in quanto, come risulta dai documenti esaminati ai precedenti punti 150‑155, la ricorrente, tramite
i sigg. T. o S., interveniva attivamente in altri aspetti della politica commerciale dell’[OSCURATO:PERSONA], cioè la subfornitura
di talune operazioni di trasformazione del tabacco greggio e la vendita di tabacco trasformato.
161
Poi, per quanto riguarda la circostanza secondo cui il sig. B. e gli altri dirigenti dell’[OSCURATO:PERSONA] sono stati mantenuti
al loro posto quando quest’ultima è stata acquisita dall’[OSCURATO:PERSONA], essa non dimostra di per sé che l’[OSCURATO:PERSONA] agisse in
maniera autonoma sul mercato. Infatti, tale fatto risultava non da una decisione autonoma di quest’ultima, ma da una scelta
deliberata della ricorrente stessa, così come essa ha affermato nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, giustificando
tale scelta con la sua inesperienza nel settore dell’acquisto del tabacco greggio in Spagna e con l’ostacolo della lingua.
162
Inoltre, per quanto riguarda il contratto di direzione, anche se esso conferisce ampi poteri al sig. B. per quanto riguarda
la gestione dell’[OSCURATO:PERSONA] e, singolarmente, gli acquisti di tabacco greggio, nondimeno esso prevede espressamente, al
suo art. 1, n. 1, che questi sia tenuto ad agire nel rispetto, in particolare, dei «metodi e delle procedure a lui imposti
dal consiglio di amministrazione [dell’[OSCURATO:PERSONA]]». Per giunta, l’art. 1, n. 2, del contratto di direzione obbliga il
sig. B. ad «informare regolarmente e in maniera dettagliata [tale consiglio di amministrazione] sull’andamento delle attività
della società e [a] preparare e presentare alle date e nel formato che gli sono indicati i rapporti eventualmente a lui richiesti
[da detto] consiglio di amministrazione». È quindi chiaro che, nell’esercizio delle sue funzioni, ivi comprese quelle relative
agli acquisti di tabacco greggio, il sig. B. restava soggetto al controllo del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA]
nonché alle direttive che quest’ultima poteva impartirgli. Interrogata al riguardo dal Tribunale all’udienza, la ricorrente
ha del resto espressamente ammesso che, come avveniva per qualsiasi altra società in Spagna, il consiglio di amministrazione
dell’[OSCURATO:PERSONA] aveva il potere di respingere, di modificare o di annullare le decisioni del suo direttore generale. Il
fatto, supponendolo provato, che, nella prassi, tale consiglio di amministrazione non abbia mai proceduto in tal modo né elaborato
«metodi» o «procedure» come quelle di cui sopra nulla toglie al fatto che, contrariamente a quanto lascia intendere la ricorrente,
il sig. B. non godeva di una totale libertà d’azione per quanto riguarda la gestione della società e neppure in ordine alla
politica di acquisto del tabacco greggio di quest’ultima. Occorre aggiungere che l’attribuzione di poteri operata a favore
del sig. B. nel contratto di direzione non aveva nulla di eccezionale e non distingueva in nulla l’[OSCURATO:PERSONA] da altre
società di diritto spagnolo, contrariamente a quanto vuol far credere la ricorrente. È infatti abbastanza abituale che il
consiglio di amministrazione di una società non si occupi delle attività correnti di quest’ultima.
163
Alla luce della constatazione operata al precedente punto 135, secondo la quale la ricorrente, tramite i membri da essa designati
in seno al consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] e, in particolare, il sig. T., aveva la supervisione delle attività
di quest’ultima, gli argomenti fondati sul contratto di direzione e sui poteri attribuiti al sig. B. non risultano convincenti.
Nello stesso senso, per quanto riguarda, più in generale, il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] dispone di una sua propria direzione
locale, occorre considerare, al pari della [OSCURATO:PERSONA], che esso non prova, di per sé, che essa definisca il suo comportamento
sul mercato in maniera autonoma rispetto alla sua società madre. [OSCURATO:PERSONA], nella fattispecie, anche se è vero che l’[OSCURATO:PERSONA]
si trovava in una siffatta situazione, nondimeno essa agiva sotto la supervisione della ricorrente e quest’ultima svolgeva
addirittura un ruolo attivo in taluni aspetti della sua politica commerciale (v., in particolare, precedenti punti 150‑155).
164
Infine, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente secondo il quale nessuno dei quattro membri del consiglio di amministrazione
dell’[OSCURATO:PERSONA] era contemporaneamente membro del suo proprio consiglio di amministrazione o dei suoi propri organi di
direzione, occorre rilevare che, benché la coincidenza di dirigenti tra una società madre e la sua controllata costituisca
un indizio dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante, non si può dedurre dall’assenza di una coincidenza del genere
che detta controllata agisca in maniera autonoma sul mercato. Occorre aggiungere che, come si è già esposto al precedente
punto 133, due dei quattro membri del consiglio di amministrazione dell’[OSCURATO:PERSONA] che erano stati designati dalla ricorrente
quando essa ha acquisito quest’ultima tramite l’[OSCURATO:PERSONA] svolgevano già all’epoca funzioni importanti in seno ad altre società
del gruppo [OSCURATO:PERSONA].
165
Da tutte le considerazioni che precedono risulta che legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’esistenza di un soggetto
economico unico tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente a partire dal 18 novembre 1997 e, pertanto, ha considerato quest’ultima
responsabile in solido dell’infrazione nonché del pagamento dell’ammenda facendola figurare tra i destinatari della decisione
impugnata.
166
Alla luce dei principi ricordati ai precedenti punti 99‑101, si deve concludere che pure legittimamente la [OSCURATO:PERSONA] si
è basata sul fatturato consolidato realizzato dalla ricorrente nel 2003, anno precedente a quello dell’adozione della decisione
impugnata, per calcolare il massimale del 10% previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.
167
Il primo motivo dev’essere quindi dichiarato infondato.
2.
Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
168
All’udienza, la ricorrente ha dedotto un nuovo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione. A sostegno di
tale motivo, innanzi tutto, essa fa valere che non risulta dalla decisione impugnata che gli elementi menzionati al punto 379
di quest’ultima fossero destinati a corroborare la presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante derivante
dalla detenzione, da parte sua, della totalità del capitale dell’[OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi riguarderebbero, in realtà,
la possibilità di esercitare un’influenza del genere. Inoltre, dalla decisione impugnata non risulterebbe neppure che la [OSCURATO:PERSONA]
considerasse che i rapporti e le missive trasmessi al sig. T. erano destinati alla ricorrente. Infine, nelle sue memorie,
al fine di dimostrare quest’ultimo fatto, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe basata su un documento non riportato nella decisione impugnata,
cioè una telecopia del sig. B al sig. T del 29 aprile 1998.
169
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il quinto motivo dev’essere respinto in quanto irricevibile perché è nuovo e, in ogni caso, in
quanto infondato.
Giudizio del Tribunale
170
Si deve necessariamente constatare che solo all’udienza la ricorrente, per la prima volta, ha sollevato un motivo relativo
alla violazione dell’obbligo di motivazione. Tuttavia, tale circostanza non implica la conseguenza che il Tribunale non possa
esaminarla nel caso di specie. Infatti, nell’ambito di un ricorso di annullamento, il motivo vertente su una carenza o su
un’insufficienza di motivazione di un atto costituisce un motivo di ordine pubblico che può, o addirittura deve, essere sollevato
d’ufficio dal giudice dell’Unione e che, di conseguenza, può essere invocato dalle parti in qualsiasi fase del procedimento
(v., in tal senso, sentenza del Tribunale 13 dicembre 2001, cause riunite T‑45/98 e T‑47/98, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
speciali Terni/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3757, punto 125).
171
Secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui
trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana,
in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente
di esercitare il proprio controllo. La necessità della motivazione dev’essere valutata in funzione delle circostanze del caso,
in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre
persone da questo direttamente e individualmente interessate possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve
necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento della conformità
della motivazione di un atto ai requisiti di cui all’art. 253 CE dev’essere effettuato alla luce non solo del suo tenore,
ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia interessata (v. sentenza della
Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 63 e la giurisprudenza
ivi citata, e sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 100 supra, punto 58).
172
È altresì giurisprudenza costante che, allorché una decisione che applica l’art. 81 CE riguarda più destinatari e pone un
problema di imputabilità dell’infrazione, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari,
specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione (sentenze
del Tribunale 28 aprile 1994, causa T‑38/92, AWS Benelux/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑211, punto 26, e 27 settembre 2006, causa
T‑330/01, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑3389, punto 93).
173
Nel caso di specie, dalla sintesi della parte della decisione impugnata relativa ai suoi destinatari di cui ai precedenti
punti 27-37 nonché dalle constatazioni operate ai precedenti punti 104-119 risulta che, in detta decisione, la [OSCURATO:PERSONA]
ha fornito una motivazione sufficiente delle ragioni per cui aveva deciso di imputare alla ricorrente la responsabilità dell’infrazione
commessa dall’[OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento alla giurisprudenza della Corte e del Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto esposto
i principi che essa intendeva applicare per definire tali destinatari. Per quanto riguarda più specificamente la ricorrente,
innanzi tutto, essa ha rilevato che, a partire dal secondo semestre dell’anno 1997, quest’ultima deteneva la totalità del
capitale dell’[OSCURATO:PERSONA]. Essa ha quindi ritenuto dimostrato che la ricorrente esercitasse effettivamente un’influenza
determinante sul comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA], fondandosi a questo riguardo non solo sulla presunzione derivante dalla
detenzione della totalità del capitale della controllata, ma anche su taluni elementi supplementari che corroboravano detta
presunzione. Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che nessuno degli argomenti fatti valere dalla ricorrente nella sua risposta
alla comunicazione degli addebiti consentisse di pervenire a una conclusione contraria.
174
Vero è che la seconda frase del punto 378 della decisione impugnata può dar luogo a confusione, precisando che gli ulteriori
elementi descritti nel punto successivo confermano «la presunzione secondo cui [la ricorrente] era in grado di esercitare
un’influenza determinante». Tuttavia, come è già stato esposto al precedente punto 117, risulta chiaramente da una lettura
congiunta dei punti 372 e 377 nonché dalla prima frase del punto 378 della decisione impugnata che, in realtà, tali elementi
erano destinati a corroborare la presunzione secondo cui una società madre esercita effettivamente un’influenza determinante
sul comportamento della sua controllata qualora detenga la totalità del capitale di quest’ultima. La ricorrente è tanto meno
legittimata a sostenere che essa non poteva comprendere in tal senso la decisione impugnata in quanto, nel ricorso, essa contesta
espressamente che detti elementi confermino che essa esercitava un’influenza determinante sull’[OSCURATO:PERSONA]. La presunzione
sancita dalla giurisprudenza, considerata al punto 372 della decisione impugnata e ricordata ai precedenti punti 95 e 96,
ha manifestamente ad oggetto non la possibilità di esercitare una siffatta influenza, ma l’esercizio effettivo di quest’ultima.
175
Inoltre, la ricorrente non può neppure seriamente sostenere che essa non poteva comprendere, prima di aver preso conoscenza
delle memorie della [OSCURATO:PERSONA], che quest’ultima ritenesse che il sig. T. dovesse essere considerato agente quale suo intermediario.
Infatti, da un lato, la maggior parte dei documenti espressamente individuati nelle note a piè di pagina nn. 303 e 304 della
decisione impugnata e che la [OSCURATO:PERSONA] descrive, in tale decisione, come inviati alla ricorrente erano indirizzati al sig. T.
D’altro lato, tanto nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti quanto nel ricorso, la ricorrente ha presentato osservazioni
dettagliate sul ruolo e sulle funzioni del sig. T. in seno al gruppo [OSCURATO:PERSONA], insistendo in particolare sul fatto che egli non
era mai stato membro del suo consiglio di amministrazione, dei suoi organi di direzione o del suo personale.
176
Infine, per quanto riguarda la telecopia del 29 aprile 1998 del sig. B. al sig. T., basta rilevare che essa non è stata utilizzata
dal Tribunale come elemento di prova per avvalorare la conclusione della [OSCURATO:PERSONA] secondo la quale la ricorrente esercitava
effettivamente un’influenza determinante sul comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA], dato che tale circostanza era dimostrata a
sufficienza sul piano giuridico dagli elementi di prova menzionati al punto 379 della decisione impugnata (v. precedenti punti 128
e 130‑158).
177
Ne consegue che il quinto motivo dev’essere dichiarato infondato.
3.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e di responsabilità personale
Argomenti delle parti
178
Nell’ambito del secondo motivo, fatto valere in subordine rispetto al primo, la ricorrente sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] ha
violato i principi di proporzionalità e di responsabilità personale considerandola responsabile dell’infrazione commessa dall’[OSCURATO:PERSONA]
senza aver dimostrato che essa avesse direttamente preso parte a quest’ultima, ad esempio avendo dato istruzioni specifiche
a tale controllata o avendo avuto la supervisione della sua partecipazione all’intesa. Essa asserisce che il fatto che una
società madre abbia ricevuto «informazioni isolate» a proposito di pratiche restrittive messe in atto dalla sua controllata
non può bastare ad imputarle la responsabilità del comportamento illecito di quest’ultima. Occorrerebbe, quanto meno, dimostrare
che essa era tenuta informata «periodicamente e regolarmente» o «in dettaglio» di tale infrazione.
179
Rinviando agli argomenti da essa svolti nell’ambito del primo motivo, la ricorrente ribadisce che essa non era a conoscenza
di comunicazioni che le sarebbero state inviate dall’[OSCURATO:PERSONA] e contenenti informazioni a proposito della politica di
acquisto di quest’ultima o prove materiali delle pratiche illecite controverse.
180
[OSCURATO:PERSONA] ritiene che il secondo motivo debba essere respinto per le stesse ragioni per cui è stato respinto il primo
dato che esso costituisce, sostanzialmente, una ripetizione di questo.
Giudizio del Tribunale
181
Innanzi tutto, occorre respingere l’argomento della ricorrente relativo al fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non ha dimostrato che
essa avesse direttamente partecipato all’infrazione, ad esempio avendo dato istruzioni alla sua controllata nel senso di commettere
quest’ultima o avendo avuto la supervisione della partecipazione di detta controllata all’intesa. Difatti, come si è già affermato
al precedente punto 93, non è un atto di istigazione a commettere l’illecito compiuto dalla società madre nei confronti della
sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica
impresa ai sensi dell’art. 81 CE che permette alla [OSCURATO:PERSONA] di adottare una decisione che impone ammende nei confronti
della società madre.
182
Si deve poi ricordare che, per imputare alla ricorrente la responsabilità dell’infrazione commessa dall’[OSCURATO:PERSONA], la
[OSCURATO:PERSONA] si è basata soltanto sulla presunzione di esercizio effettivo di un’influenza determinante derivante dalla detenzione
della totalità del capitale della controllata, ma anche su taluni elementi supplementari che dimostrano un siffatto esercizio
effettivo da parte della ricorrente. Tali elementi sono costituiti da vari rapporti e missive provenienti dall’[OSCURATO:PERSONA]
e che dimostrano che la ricorrente, tramite i sigg. T., S. o D., non solo era informata delle pratiche illecite controverse,
ma altresì – cosa che essa omette di menzionare nell’ambito del presente motivo – interveniva in taluni rapporti commerciali
tra la sua controllata e la [OSCURATO:SOCIETA] o la Cetarsa e seguiva da vicino la situazione sul mercato spagnolo (v. precedenti punti 130‑158).
183
Infine, non si può seriamente sostenere che solo «informazioni isolate» sulle pratiche illecite controverse siano state comunicate
alla ricorrente. Infatti, viene fatto riferimento a tali pratiche nei rapporti di attività dell’[OSCURATO:PERSONA] di febbraio,
marzo, aprile e ottobre 1999, e di gennaio, maggio, settembre e novembre 2000, nel rapporto sul terreno dell’[OSCURATO:PERSONA]
di maggio 2001, nella telecopia del 14 dicembre 1998 del sig. B. al sig. D. (v. precedente punto 140), nel rapporto del 5
maggio 1998 del sig. B. (v. precedente punto 142) e nei messaggi di posta elettronica del 30 ottobre 2000 e del 9 maggio 2001
del sig. B. al sig. S. (v. precedenti punti 143 e 144).
184
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il terzo motivo. Devono pertanto essere integralmente respinte
le conclusioni dirette all’annullamento parziale della decisione impugnata.
4.
Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
Argomenti delle parti
185
La ricorrente sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] ha cessato di partecipare all’infrazione sin dai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA]
e contesta a quest’ultima il fatto di aver arrecato pregiudizio al suo legittimo affidamento omettendo di prendere in considerazione,
conformemente al punto 3 degli orientamenti nonché alla sua prassi decisionale, tale circostanza attenuante nel determinare
l’importo dell’ammenda.
186
Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] può astenersi dal prendere in considerazione una siffatta circostanza attenuante solo
qualora vi sia stata una violazione deliberata delle regole di concorrenza.
187
D’altro canto, nella replica, essa sottolinea di aver posto fine all’infrazione non prima della data dei primi interventi
della [OSCURATO:PERSONA], ma il giorno stesso di questi, ossia il 3 ottobre 2001.
188
[OSCURATO:PERSONA] contesta gli argomenti della ricorrente.
189
Nella controreplica, facendo riferimento all’affermazione della ricorrente secondo la quale è stato posto fine all’infrazione
solo il 3 ottobre 2001 (v. precedente punto 187), la [OSCURATO:PERSONA] chiede al Tribunale di applicare un’ulteriore maggiorazione
del 5%, in base alla durata dell’infrazione, all’importo iniziale dell’ammenda. La partecipazione della ricorrente all’infrazione,
in tale ipotesi, sarebbe stata infatti superiore a cinque anni e sei mesi.
Giudizio del Tribunale
190
Occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA], in linea di principio, nel fissare l’importo delle ammende, deve conformarsi al disposto
dei suoi orientamenti. Tuttavia, negli orientamenti non viene prescritto che la [OSCURATO:PERSONA] debba sempre tener conto singolarmente
di ciascuna delle circostanze attenuanti elencate al punto 3 di tali orientamenti, ed essa non è tenuta a concedere una riduzione
supplementare a tale titolo e in modo automatico, dal momento che il carattere adeguato di un’eventuale riduzione dell’ammenda
per circostanze attenuanti deve essere valutato da un punto di vista complessivo, tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.
Infatti, l’adozione degli orientamenti non ha privato di rilievo la giurisprudenza precedente, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA]
dispone di un potere discrezionale che le consente di prendere o di non prendere in considerazione taluni elementi all’atto
di stabilire l’importo delle ammende che essa intende infliggere, in particolare in funzione delle circostanze del caso di
specie. Pertanto, in assenza di indicazioni di carattere imperativo negli orientamenti riguardo alle circostanze attenuanti
che possono essere prese in considerazione, deve ritenersi che la [OSCURATO:PERSONA] abbia conservato un certo margine per valutare
in modo globale l’entità di un’eventuale riduzione dell’importo delle ammende in ragione di circostanze attenuanti (v. sentenza
del Tribunale 14 dicembre 2006, cause riunite da T‑259/02 a T‑264/02 e T‑271/02, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑5169, punto 473 e giurisprudenza ivi citata).
191
Ai sensi del punto 3, terzo trattino, degli orientamenti, l’«aver posto fine alle attività illecite sin dai primi interventi
della [OSCURATO:PERSONA] (in particolare allo stadio degli accertamenti)» è annoverato tra le circostanze attenuanti.
192
Tuttavia, secondo una giurisprudenza consolidata, tale cessazione può legittimamente essere una circostanza attenuante solo
se esistono motivi per supporre che le imprese di cui trattasi siano state indotte a porre fine ai loro comportamenti anticoncorrenziali
dagli interventi in questione, non essendo coperta da tale disposizione degli orientamenti l’ipotesi in cui l’infrazione sia
già terminata anteriormente ai primi interventi della [OSCURATO:PERSONA] (sentenza del Tribunale 8 luglio 2004, causa T‑50/00, Dalmine/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2395, punti 328 e 329, confermata su impugnazione da sentenza della Corte 25 gennaio 2007, causa C‑407/04 P,
Dalmine/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑829, punto 158).
193
Orbene, nella fattispecie in esame l’infrazione è cessata il 10 agosto 2001, vale a dire prima della data dei primi accertamenti
operati dalla [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie il 3 ottobre 2001. Infatti, come risulta dal punto 432 della decisione impugnata,
benché i trasformatori abbiano dichiarato che la loro intesa aveva cessato di esistere a quest’ultima data, la [OSCURATO:PERSONA]
ha preso in considerazione la prima come data di cessione dell’infrazione in quanto l’«ultima prova» di cui essa disponeva
era una riunione del 10 agosto 2001, menzionata al punto 260 della decisione impugnata. Detta cessazione pertanto non può
costituire una circostanza attenuante ai fini della fissazione dell’importo dell’ammenda.
194
Si deve aggiungere che, anche se la [OSCURATO:PERSONA] avesse considerato l’infrazione cessata il giorno stesso in cui essa aveva
effettuato i suoi primi accertamenti, essa sarebbe stata pienamente legittimata a non prendere in considerazione la circostanza
fatta valere dalla ricorrente. Infatti, una riduzione dell’ammenda a causa della cessazione di un’infrazione sin dai primi
interventi della [OSCURATO:PERSONA] non può avvenire automaticamente, ma dipende da una valutazione delle circostanze del caso di
specie da parte di quest’ultima, nell’ambito del suo potere discrezionale. A tale riguardo, l’applicazione del punto 3, terzo
trattino, degli orientamenti a favore di un’impresa sarà particolarmente adeguata in una situazione in cui la natura anticoncorrenziale
del comportamento in questione non sia manifesta. Viceversa, la sua applicazione sarà meno adeguata, in linea di principio,
in una situazione in cui tale natura sia chiaramente anticoncorrenziale, supponendola provata (sentenze del Tribunale 11 marzo
1999, causa T‑156/94, Aristrain/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑645, punto 138, e 8 luglio 2004, causa T‑44/00, Mannesmannröhren-Werke/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2223, punto 281).
195
Orbene, nella fattispecie, la natura anticoncorrenziale del comportamento dell’[OSCURATO:PERSONA] era indubbia. Infatti, il cartello
dei trasformatori, avente ad oggetto la fissazione dei prezzi e la ripartizione del mercato (v. punti 278‑317 della decisione
impugnata), corrisponde a un tipo di infrazione classico e particolarmente grave (v. punti 409‑411 della decisione impugnata)
al diritto della concorrenza e ad un comportamento la cui illegittimità è stata più volte affermata dalla [OSCURATO:PERSONA] a partire
dai suoi primi interventi in materia. Il fatto che tale intesa comportasse una parte segreta conferma inoltre che l’[OSCURATO:PERSONA]
era pienamente a conoscenza del carattere illecito del suo comportamento.
196
Ne consegue che il quarto motivo dev’essere dichiarato infondato.
197
Per quanto riguarda la domanda della [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere che sia applicata una maggiorazione ulteriore del 5%,
per la durata dell’infrazione, all’importo iniziale dell’ammenda determinato per l’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale considera che
essa non va accolta. Infatti, facendo valere che l’infrazione era cessata il 3 ottobre 2001, e non il 10 agosto 2001, la ricorrente
non intendeva tanto contestare la valutazione della durata dell’infrazione operata dalla [OSCURATO:PERSONA] quanto rispondere ad
un argomento, formulato da quest’ultima nel controricorso, secondo il quale la presa in considerazione della seconda data
in quanto data di cessazione dell’infrazione aveva già avuto un effetto favorevole sulla situazione della ricorrente.
5.
Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e di responsabilità personale nonché dell’art. 23,
n. 2, del regolamento n. 1/2003
Argomenti delle parti
198
Nell’ambito del terzo motivo, fatto valere in subordine rispetto al primo, la ricorrente, rinviando al punto 386 della decisione
impugnata, sostiene che essa non avrebbe dovuto essere considerata responsabile dell’infrazione commessa dall’[OSCURATO:PERSONA]
per il periodo antecedente al 18 novembre 1997 e che l’ammenda deve pertanto essere ridotta di conseguenza.
199
La ricorrente ritiene che, per quanto riguarda detto periodo, l’ammenda avrebbe dovuto essere calcolata senza applicare il
fattore moltiplicatore a fini deterrenti all’importo iniziale dell’ammenda, poiché, all’epoca, l’[OSCURATO:PERSONA] non faceva
parte di una multinazionale.
200
Per quanto riguarda il periodo che va dal 18 novembre 1997 al 10 agosto 2001, essa fa valere che l’ammenda dev’essere calcolata
deducendo dall’importo imposto all’[OSCURATO:PERSONA] dall’art. 3 della decisione impugnata l’importo esclusivamente attribuibile
a quest’ultima società per il periodo anteriore al 18 novembre 1997.
201
[OSCURATO:PERSONA] riconosce che l’importo dell’ammenda che la ricorrente è tenuta a pagare in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] dovrebbe
essere inferiore all’importo totale dell’ammenda inflitta a quest’ultima. Essa respinge, tuttavia, l’argomento della ricorrente
secondo il quale l’importo dell’ammenda dovrebbe essere calcolato escludendo l’applicazione del fattore moltiplicatore a fini
deterrenti per il periodo anteriore al 18 novembre 1997. Essa ritiene che la ricorrente dovrebbe essere dichiarata responsabile
in solido, con l’[OSCURATO:PERSONA], del pagamento dell’ammenda sino ad un importo di EUR 2 332 800, mentre quest’ultima dovrebbe
rimanere responsabile del pagamento dell’importo totale dell’ammenda, ossia EUR 2 592 000 (di cui EUR 259 200 a titolo esclusivo).
[OSCURATO:PERSONA] giunge all’importo di EUR 2 332 800 tenendo conto del fatto che la ricorrente può essere considerata responsabile
dell’infrazione solo per una durata di tre anni e nove mesi circa e maggiorando quindi l’importo iniziale dell’ammenda, per
quanto riguarda la ricorrente, solo del 35%.
Giudizio del Tribunale
202
Occorre rilevare che, com’è pacifico e come risulta dal punto 386 della decisione impugnata, la ricorrente non poteva essere
considerata responsabile dell’infrazione commessa dall’[OSCURATO:PERSONA] per il periodo anteriore al 18 novembre 1997, poiché
solo a partire da tale ultima data essa ha formato con quest’ultima un soggetto economico unico e, quindi, un’impresa ai sensi
dell’art. 81 CE. Poiché la solidarietà per il pagamento dell’ammenda può coprire solo il periodo di infrazione durante il
quale la società madre e la sua controllata costituivano un’impresa del genere, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva legittimamente imporre
alla ricorrente di pagare in solido, con l’[OSCURATO:PERSONA], la totalità dell’importo inflitto a quest’ultima, ossia EUR 2 592 000,
vale a dire un importo riferentesi a tutto il periodo dell’infrazione. Di conseguenza, il terzo motivo dev’essere accolto.
6.
Sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda
203
Si deve pertanto riformare la decisione impugnata nella parte in cui essa considera la ricorrente come responsabile in solido,
con l’[OSCURATO:PERSONA], del pagamento dell’importo totale dell’ammenda determinata per quest’ultima.
204
Nell’esercizio della sua competenza anche di merito, il Tribunale ritiene opportuno calcolare la quota di tale importo che
la ricorrente deve pagare in solido con l’[OSCURATO:PERSONA] seguendo il ragionamento proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle sue memorie,
cioè prendendo in considerazione il metodo e i criteri da questa applicati, nella decisione impugnata, per fissare l’importo
delle ammende da infliggere ai destinatari di quest’ultima (v. precedenti punti 38‑61).
205
[OSCURATO:PERSONA], in primo luogo, occorre basarsi sullo stesso importo iniziale utilizzato per l’[OSCURATO:PERSONA], ossia EUR 3 600 000.
206
Infatti, innanzi tutto, il fatto che la ricorrente non possa essere considerata responsabile dell’infrazione per il periodo
anteriore al 18 novembre 1997 è ininfluente sulla qualificazione come «molto grave» di tale infrazione (punti 408‑414 della
decisione impugnata).
207
Inoltre, tale fatto è altresì ininfluente sulla presa in considerazione del «peso specifico» di ciascuna impresa e dell’incidenza
del suo comportamento illecito sulla concorrenza (punto 415 della decisione impugnata).
208
Infatti, da una parte, esso non pregiudica assolutamente la constatazione secondo la quale il «contributo» dei trasformatori
alle pratiche illecite controverse era globalmente analogo (punto 418 della decisione impugnata).
209
D’altra parte, esso non è tale da rimettere in discussione la fondatezza della ripartizione dei trasformatori in tre categorie
e dell’inserimento dell’[OSCURATO:PERSONA] nella seconda di queste ultime (che prevede un importo iniziale di EUR 1 800 000), poiché
tali operazioni sono state effettuate tenendo conto della quota di ciascuno dei trasformatori sul mercato dell’acquisto di
tabacco greggio spagnolo nel 2001, ultimo anno dell’infrazione (punti 419‑421 della decisione impugnata).
210
Infine, per quanto riguarda il fattore moltiplicatore a fini deterrenti di 2 applicato all’importo iniziale dell’ammenda dell’[OSCURATO:PERSONA],
la sua applicazione resta giustificata nell’ambito del presente calcolo dato che esso si fonda sulle dimensioni e sulle risorse
globali dell’impresa interessata nel 2003, anno precedente a quello dell’adozione della decisione impugnata (punti 422 e 423
della decisione impugnata). Com’è stato dimostrato in precedenza in occasione dell’esame del primo motivo, nel 2003 l’[OSCURATO:PERSONA]
e la ricorrente formavano insieme un unico e identico soggetto economico e, pertanto, una siffatta impresa.
211
A tale proposito occorre sottolineare che lo scopo della presa in considerazione delle dimensioni e delle risorse globali
dell’impresa di cui trattasi per assicurare un effetto deterrente sufficiente all’ammenda risiede nell’impatto perseguito
su detta impresa, in quanto la sanzione non deve essere trascurabile con riferimento, in particolare, alla capacità finanziaria
dell’impresa stessa. Al fine di poter misurare il carattere deterrente di un’ammenda nei confronti di un’impresa dichiarata
responsabile di un’infrazione, non può pertanto essere tenuto conto della situazione quale esisteva all’inizio dell’infrazione.
Una siffatta presa in considerazione rischierebbe di concludersi con l’irrogazione di un’ammenda di importo troppo basso per
essere sufficientemente deterrente, nell’ipotesi in cui il fatturato dell’impresa interessata fosse aumentato nel frattempo,
ovvero di concludersi con l’irrogazione di un’ammenda avente un importo superiore a quello necessario per essere deterrente,
nell’ipotesi in cui il fatturato dell’impresa interessata fosse intanto diminuito.
212
In secondo luogo, per contro, poiché la ricorrente poteva essere considerata responsabile dell’infrazione solo per la durata
di tre anni e nove mesi circa del periodo compreso tra il 18 novembre 1997 e il 10 agosto 2001, l’importo iniziale di EUR 3 600 000
dev’essere maggiorato del 35%, e non del 50% come nel caso dell’[OSCURATO:PERSONA], in base alla durata dell’infrazione. Pertanto,
ai fini della determinazione dell’importo dell’ammenda al pagamento del quale la ricorrente è tenuta in solido con l’[OSCURATO:PERSONA],
si deve tener conto di un importo base di EUR 4 860 000.
213
In terzo luogo, il fatto che la ricorrente non possa essere considerata responsabile dell’infrazione per il periodo anteriore
al 18 novembre 1997 è ininfluente sulla riduzione del 40% dell’importo di base in considerazione di circostanze attenuanti
(punti 437‑439 della decisione impugnata). L’importo di base da prendere in considerazione deve quindi essere portato a EUR 2 916 000.
Alla luce del fatturato dell’impresa interessata nel 2003, tale importo non dev’essere adeguato al fine di rispettare il limite
del 10% del fatturato, previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003.
214
In quarto luogo, per quanto riguarda l’applicazione della comunicazione sulla cooperazione, dev’essere rilevato che, nella
sua sentenza pronunciata in data odierna nella causa T‑38/05, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta),
il Tribunale ha considerato che occorreva concedere all’[OSCURATO:PERSONA], per la sua cooperazione, un’ulteriore riduzione del
5% oltre a quella del 20% già concessa nella decisione impugnata. Nella fattispecie, si deve dunque applicare anche una riduzione
del 25% all’importo di EUR 2 916 000 di cui sopra.
215
Da tutte le considerazioni che precedono risulta che va fissata in EUR 2 187 000 la quota dell’importo dell’ammenda inflitta
all’[OSCURATO:PERSONA] al pagamento della quale la ricorrente è tenuta in solido con quest’ultima.
216
Per il resto, il ricorso dev’essere respinto.
Sulle spese
217
Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta
domanda. In applicazione del n. 3, primo comma, della medesima disposizione, il Tribunale può ripartire le spese se le parti
soccombono rispettivamente su uno o più capi.
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Nella fattispecie, poiché il ricorso è stato parzialmente accolto, in base ad una giusta valutazione delle circostanze della
causa si decide che la ricorrente sopporterà nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA],
mentre quest’ultima sopporterà un decimo delle proprie spese e un decimo delle spese sostenute dalla ricorrente.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La quota dell’importo dell’ammenda inflitta all’[OSCURATO:PERSONA], SA all’art. 3 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 20 ottobre
2004, C (2004) 4030 def., relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, [CE] (Caso COMP/C.38.238/B.2
− Tabacco greggio – Spagna), al pagamento della quale l’[OSCURATO:PERSONA], Inc. è tenuta in solido con l’[OSCURATO:PERSONA],
è fissata in EUR 2 187 000.
2)
Per il resto, il ricorso è respinto.
3)
L’[OSCURATO:PERSONA] sopporterà nove decimi delle proprie spese e nove decimi delle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA]
europea, mentre quest’ultima sopporterà un decimo delle proprie spese e un decimo delle spese sostenute dall’[OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 ottobre 2011.
[OSCURATO:PERSONA]
1. Ricorrente e procedimento amministrativo
2. Decisione impugnata
3. Destinatari della decisione impugnata
4. Determinazione dell’importo delle ammende
Importo iniziale delle ammende
Importo di base delle ammende
Circostanze aggravanti e attenuanti
Limite massimo dell’ammenda previsto dall’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003
Applicazione della comunicazione sulla cooperazione e importo finale delle ammende
Procedimento e conclusioni delle parti
In diritto
1. Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’art. 81, n. 1, CE, dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 e del
principio di proporzionalità
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
Sui criteri utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA], nella decisione impugnata, per imputare ad una società madre la responsabilità dell’infrazione
commessa dalla sua controllata
Sull’esistenza di un soggetto economico unico tra la ricorrente e l’[OSCURATO:PERSONA]
– Sui «rapporti di attività» e sui «rapporti sul terreno»
– Sulla corrispondenza scambiata tra l’[OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente
– Sugli argomenti fatti valere dalla ricorrente al fine di dimostrare che l’[OSCURATO:PERSONA] agiva in maniera autonoma sul mercato
2. Sul quinto motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
3. Sul secondo motivo, relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e di responsabilità personale
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
4. Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
5. Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei principi di proporzionalità e di responsabilità personale nonché dell’art. 23,
n. 2, del regolamento n. 1/2003
Argomenti delle parti
Giudizio del Tribunale
6. Sulla determinazione dell’importo finale dell’ammenda
Sulle spese